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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 14/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 630/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 630/2023
Oggi 14 gennaio 2025, alle ore 9.23, innanzi al dott. Emanuele Venzo, sono comparsi:
personalmente con l'avv. CATALDO MICHELE Parte_1
Per l'avv. FALSO FRANCESCO Controparte_1
L'avv. Cataldo produce giurisprudenza di merito favorevole alla tesi difensiva del ricorrente.
L'avv. Falso produce sentenza della Corte di cassazione n- 2709/2024 e altra giurisprudenza di merito favorevole alla posizione dell'ente.
Il Giudice autorizza la produzione della giurisprudenza e trattiene la causa in decisione, ritirandosi in camera di consiglio.
Le parti si allontanano dall'aula.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letto in assenza delle parti.
Il Giudice Emanuele Venzo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 630/2023 promossa da:
(C.F. con gli avv.ti CORALBA BARTOLI (C.F. Parte_1 C.F._1
) e MICHELE CATALDO (C.F. ); C.F._2 C.F._3
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. con l'avv. Controparte_2 P.IVA_1
FRANCESCO FALSO (C.F. ) C.F._4
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 31/07/2023, il sig. ha convenuto in giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di Pistoia l' chiedendo al giudice del lavoro di “− Annullare ovvero disapplicare o comunque CP_1 dichiarare inefficace la nota del 19.12.2022 avente ad oggetto “comunicazione di Riliquidazione pensione n. CP_1
10056459 cat. VO decorrenza 1° novembre 2021 codice fiscale e di tutti gli atti precedenti e C.F._1 presupposti;
− Annullare ovvero disapplicare o comunque dichiarare inefficace la nota del 10.01.2023 avente ad CP_1 oggetto “accertamento somme indebitamente percepite su pensione del Sig. cat. VO n. 10056459” e di Parte_1 tutti gli atti precedenti e presupposti;
− Annullare e/o disapplicare e/o dichiarare comunque non efficace il Provvedimento del Comitato Provinciale di Pistoia dell' del 18.04.2023, n. 232899 con cui è stato respinto il ricorso amministrativo CP_1 promosso dal sig. il 30.03.2023; e per l'effetto: - accertare e dichiarare non sussistente il credito di € Parte_1
18.724,90 vantato da nei confronti del sig. - accertare e dichiarare il diritto del sig. CP_1 Parte_1 Parte_1 all'integrale ripristino dell'intero trattamento pensionistico a lui dovuto a far data dell'accoglimento della relativa istanza ovvero dal 01.11.2021 con ogni provvedimento consequenziale;
In subordine - Annullare e/o disapplicare ovvero dichiarare comunque non efficace la nota del 19.12.2022 avente ad oggetto “comunicazione di Riliquidazione pensione n. CP_1
10056459 cat. VO decorrenza 1° novembre 2021 codice fiscale con tutti gli precedenti e C.F._1 presupposti;
- Annullare e/o disapplicare ovvero dichiarare inefficace la nota del 10.01.2023 avente ad oggetto CP_1
“accertamento somme indebitamente percepite su pensione del Sig. cat. VO n. 10056459” con tutti gli Parte_1 atti precedenti e presupposti;
- Annullare e/o disapplicare ovvero dichiarare comunque non efficace il Provvedimento del
Comitato Provinciale di Pistoia dell' del 18.04.2023, n. 232899 con cui è stato respinto il ricorso amministrativo CP_1 promosso dal sig. il 30.03.2023; e per l'effetto - accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 14, comma 3 Parte_1
D.L. n. 14/2019, il diritto di ad ottenere dal sig. la ripetizione di una somma non superiore ad CP_1 Parte_1
€ 160.00 corrispondente al reddito da lavoro dipendente percepito dal ricorrente a seguito del contratto di lavoro a chiamata ed a tempo determinato, valido dal 28.12.202022 sino al 10.01.2023, stipulato con la l'Hotel Corallo S.a.S. di RL
AD, in quanto non cumulabile con il trattamento pensionistico;
- Accertare il diritto del sig. al Parte_1 ripristinano dell'intero trattamento pensionistico a lui dovuto a far data dell'accoglimento dell'istanza ovvero dal 01.11.2021 decurtato di una somma non superiore ad € 160,00 quale retribuzione non cumulabile con il trattamento pensionistico cd quota cento riferibile al ricorrente con ogni provvedimento conseguente;
- disapplicare ovvero dichiarare comunque inefficace ogni e qualsiasi provvedimento ancorché ignoto al ricorrente incompatibile con l'accoglimento del presente ricorso”.
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto: di aver presentato domanda di pensione anticipata
“quota 100” essendo in possesso di tutti i requisiti normativamente richiesti;
di aver conseguito la pensione anticipata quota 100 con decorrenza dal novembre 2021 e di essere poi stato assunto dall'Hotel
Corallo ove prestava attività lavorativa per due sole giornate, una a dicembre 2021 ed una a gennaio 2022; di aver ricevuto dall' la richiesta di restituzione dei ratei di pensione percepiti nel periodo dal CP_1
01.11.2021 al 31.01.2023 per l'importo di euro 18.724,90; di essere disposto a restituire le sole somme percepite a titolo di retribuzione pari ad euro 160,00; che, infatti, l'art 14 D.L. n. 4/2019 (convertito nella legge 26/2019), in tema di divieto di cumulo contestato dall' al ricorrente, non regolerebbe gli effetti CP_1 della violazione di tale divieto e non farebbe menzione al diritto di recupero da parte dell'ente previdenziale di tutti i ratei di pensione relativi ai periodi di percezione del reddito;
che, pertanto, la nozione di non cumulabilità sarebbe da intendersi come riferita alla contestuale percezione sia della pensione che dei redditi da lavoro dipendente;
che, nel caso di specie, l' avrebbe dovuto detrarre da CP_1 quanto versato a titolo di pensione quanto percepito dal ricorrente a titolo di lavoro dipendente ovvero,
160,00 e non procedere alla contestazione dell'indebito e conseguente recupero delle somme.
Si costituiva in giudizio il quale - richiamate talune pronunce di merito in tema di corretta CP_1 interpretazione dell'art. 14 comma 3 D.L. n. 4/2019 – ha contesto la fondatezza del ricorso avversario e concluso per il suo rigetto.
Svolta istruttoria solo documentale, all'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa con dispositivo e contestuale motivazione pubblicamente letti, in assenza delle parti.
***
1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte. I fatti di causa sono pacifici e documentali.
Il sig. è titolare di pensione cd. “quota 100” con decorrenza dal 1.11.2021 cat. VO n. Parte_1
10056459, conseguita in virtù della disposizione di cui all'art. 14 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, ossia maturata grazie al requisito anagrafico di sessantadue anni e a quello di trentotto anni di anzianità contributiva (cfr. comunicazione di liquidazione della pensione anticipata dd. 09.11.2021 – doc.2 CP_1 fascicolo resistente).
Emerge dagli atti che in data 28.12.2021 il ricorrente intraprendeva un'attività di lavoro presso l'Hotel
Corallo S.a.s. Di AD RL e c. a tempo determinato fino al 10.01.2022 (cfr. doc. 2 contratto di lavoro a tempo determinato ed a chiamata – fascicolo ricorrente), prorogata fino al 31.12.2022 (cfr. comunicazione proroga contratto di lavoro dd. 14.01.22 – fascicolo resistente). Tale proroga CP_3 risulta annullata in data 20.3.2023. Entro il periodo di validità del suddetto contratto il sig. Parte_1 veniva chiamato, dal datore di lavoro, due volte una a dicembre 2021 e l'altra a gennaio 2022 conseguendo a titolo retributivo, per l'attività lavorativa prestata, una somma complessiva di € 160,00 (cfr. Busta paga del sig. – doc. 3 fascicolo ricorrente). Parte_1
Con nota del 19.12.2022, l' assumendo l'incumulabilità dei redditi da lavoro dipendente o CP_1 autonomo con la pensione c.d. quota 100, comunicava al sig. il ricalcolo della pensione, Parte_1 rilevando come il pensionato fosse debitore nei confronti dell'istituto previdenziale per un importo complessivo di € 21.615,76. In particolare, veniva rilevato come non fossero dovute al sig. Liberatore i seguenti emolumenti pensionistici: € 2.845 per il 2021; € 17.395,04 per il 2022 ed € 1.435.76 per il 2023
(cfr. Nota del 19.12.2022 dell' – doc. 5 fascicolo ricorrente). CP_1
Successivamente l' con nota del 10.01.2023, avente ad oggetto “accertamento somme indebitamente CP_1 percepite su pensione del sig. Vo n. 10056459”, richiedeva il pagamento di € 18.724,90, Parte_2 corrispondente all'intero importo pensionistico percepito dal sig. per il 2021 e per l'intero Parte_1
2022, provvedendo anche a sospendere per il 2023 l'erogazione del trattamento pensionistico (cfr. Avviso di accertamento del 10.1.2023 dell' - doc.4 fascicolo ricorrente). CP_1
Avverso la notifica dell'indebito, in data 30.03.2023, il ricorrente proponeva ricorso amministrativo innanzi al Comitato Provinciale di Pistoia, il quale respingeva il gravame promosso ripristinando, tuttavia, il trattamento previdenziale per l'anno 2023 e per l'effetto ritenendo, in favore del sig. , Parte_1 sussistente un credito pari ad € 5.743,04 da porre in compensazione con quanto preteso dall'Istituto previdenziale per il 2022 ed il 2021 (cfr. ricorso al comitato provinciale di Pistoia del 30.03.23 e CP_1 delibera del Comitato Provinciale di Pistoia del 18.04.2023 n. 232899 - docc. 6 e 7 fascicolo CP_1 resistente).
Tanto premesso in fatto, parte ricorrente sostiene che il divieto di cumulo operi fino a concorrenza del reddito netto percepito per l'attività di lavoro subordinato e che sarebbe illegittima la pretesa di di CP_1 recuperare l'intero importo della pensione percepita. Di conseguenza, l'indebito effettivamente ripetibile ammonterebbe – a detta del ricorrente - a soli euro 160,00.
La tesi propugnata di parte ricorrente non può essere accolta dal giudicante, il quale sul punto condivide l'orientamento emerso in seno alla giurisprudenza di merito (si v. ex multis Corte di Appello Firenze n.
43/2023; 644/20224) e da ultimo anche di legittimità (cfr. Cass. 30994/2024).
L'art. 14, comma 3 del Dl 4/19 dispone che “La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”.
Si discute, quindi, se il regime di non cumulabilità previsto dal comma 3 comporti la decadenza del pensionato dall'intero trattamento (annuale) o solo la necessità di decurtare da tale trattamento il reddito percepito come lavoratore dipendente o autonomo.
In ordine alla corretta interpretazione dell'art. 14, comma 3, d.l. n. 4 del 2019 ha avuto modo di pronunciarsi la Corte costituzionale (sent. n. 234 del 2022), la quale, seppur con riguardo ad una questione di legittimità costituzionale che rilevava una disparità di trattamento tra lavoratore subordinato e lavoratore autonomo, ha delineato la ratio dell'istituto e del conseguente divieto affermando che: “Non si può non considerare l'eccezionalità della misura pensionistica in esame, che ha consentito per il triennio 2019-2021, il ritiro dal lavoro a 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita.
Nell'adottare una disciplina speciale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario. La prevista sospensione del trattamento di quiescenza in caso di violazione del divieto di cumulo è, per l'appunto, rivolta a garantire un'effettiva uscita del pensionato che ha raggiunto la cosiddetta "quota 100" dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile. Nel regime ora descritto, la percezione da parte del Pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato (come rilevato peraltro da questa Corte con riferimento all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego NASpl -, nella sentenza n. 194 del 2021), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale.”. All'esito di tale argomentazione la Corte ha concluso affermando che “La scelta del legislatore, volta a diversificare il trattamento previsto per il divieto di cumulo, non risulta costituzionalmente illegittima neppure considerando la sproporzione che può in concreto determinarsi – come nella fattispecie oggetto del giudizio principale – fra
l'entità dei redditi da lavoro percepiti dal pensionato che ha usufruito della cosiddetta “quota 100” e i ratei di pensione la cui erogazione è sospesa”.
Con tale sentenza il Giudice delle leggi ha dichiarato la pensione raggiunta con “Quota 100” incumulabile con i redditi derivanti da rapporti di lavoro subordinato, posto che vi sarebbe una netta contraddizione tra la richiesta agevolata di uscire anticipatamente dal mercato del lavoro e una contestuale prosecuzione dello svolgimento di attività lavorativa.
In tal senso si richiama anche una recente pronuncia della Corte di Cassazione, la n. 30994 del 4.12.2024, la quale, aderendo all'orientamento della Corte Costituzionale, ha affermato che: “Se, dunque, per corrispondere a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso, il fine della norma e del divieto di cumulo previsto esprimono la ratio solidaristica in concorso con il fine macroeconomico, di creare nuova occupazione e assicurare un ricambio generazionale, nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, il divieto comporta l'effetto della perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare in cui il pensionato ha percepito un trattamento retributivo”. Ancora, la Suprema Corte precisa che “È la ratio solidaristica intrinseca alla vantaggiosa prestazione pensionistica accordata dall'ordinamento, e della quale il pensionato si era giovato, ad implicare la perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare coperto dal trattamento retributivo al quale il pensionato medesimo ha spontaneamente acceduto, per il tramite del negozio sinallagmatico stipulato in costanza della fruizione di una misura pensionistica eccezionale, sperimentale, temporanea (solo per il periodo 2019-2021). Né la privazione del trattamento pensionistico, per l'intero anno solare, ridonderebbe in una violazione dell'art. 38 Cost., perché l'intervento solidaristico, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile, è risultato contraddetto dall'elemento fattuale introdotto dal pensionato medesimo.”
Tanto chiarito, può dunque affermarsi che la incumulabilità di cui all'art. 14, comma 3, d.l. n. 4 del 2019 deve essere intesa come assenza del diritto alla percezione dei ratei maturati nell'annualità (antecedente a quella di maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia) nella quale il pensionato abbia percepito redditi derivanti da attività lavorativa subordinata o autonoma. Ne consegue, dunque, che i ratei di pensione relativi a tale periodo non dovranno essere corrisposti, oppure ove già posti in pagamento, dovranno essere recuperati ai sensi dell'art. 2033 c.c.
Peraltro, la diversa interpretazione sostenuta dal ricorrente di incumulabilità nei soli limiti del reddito effettivamente percepito non trova alcun riscontro nel testo legislativo, dove l'incumulabilità è prevista tout-court, senza alcuna precisazione. Invero, laddove il legislatore ha voluto circoscrivere gli effetti dell'incumulabilità lo ha espressamente previsto, come al comma 6 bis articolo 10 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 503, introdotto dall'art 11 comma 9 l. n. 537/93 ove l'incumulabilità con il reddito da lavoro autonomo è stabilita “nella misura del 50 per cento fino a concorrenza del reddito stesso”.
Di talché, venendo al caso di specie, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 12.981,86 così come ricalcolato con la delibera del 10.01.2023 recante in compensazione dall'originario debito di euro 18.724,90 il credito CP_1 vantato dal ricorrente nei confronti dell'Ente interessato di euro 5.743,04.
2. Attesa la novità delle questioni trattate e l'assenza di orientamenti giurisprudenziali consolidati in materia, quantomeno alla data di deposito del ricorso, si reputa giustificata la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: - rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 14 gennaio 2025
Il Giudice Emanuele Venzo
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 630/2023
Oggi 14 gennaio 2025, alle ore 9.23, innanzi al dott. Emanuele Venzo, sono comparsi:
personalmente con l'avv. CATALDO MICHELE Parte_1
Per l'avv. FALSO FRANCESCO Controparte_1
L'avv. Cataldo produce giurisprudenza di merito favorevole alla tesi difensiva del ricorrente.
L'avv. Falso produce sentenza della Corte di cassazione n- 2709/2024 e altra giurisprudenza di merito favorevole alla posizione dell'ente.
Il Giudice autorizza la produzione della giurisprudenza e trattiene la causa in decisione, ritirandosi in camera di consiglio.
Le parti si allontanano dall'aula.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letto in assenza delle parti.
Il Giudice Emanuele Venzo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 630/2023 promossa da:
(C.F. con gli avv.ti CORALBA BARTOLI (C.F. Parte_1 C.F._1
) e MICHELE CATALDO (C.F. ); C.F._2 C.F._3
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. con l'avv. Controparte_2 P.IVA_1
FRANCESCO FALSO (C.F. ) C.F._4
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 31/07/2023, il sig. ha convenuto in giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di Pistoia l' chiedendo al giudice del lavoro di “− Annullare ovvero disapplicare o comunque CP_1 dichiarare inefficace la nota del 19.12.2022 avente ad oggetto “comunicazione di Riliquidazione pensione n. CP_1
10056459 cat. VO decorrenza 1° novembre 2021 codice fiscale e di tutti gli atti precedenti e C.F._1 presupposti;
− Annullare ovvero disapplicare o comunque dichiarare inefficace la nota del 10.01.2023 avente ad CP_1 oggetto “accertamento somme indebitamente percepite su pensione del Sig. cat. VO n. 10056459” e di Parte_1 tutti gli atti precedenti e presupposti;
− Annullare e/o disapplicare e/o dichiarare comunque non efficace il Provvedimento del Comitato Provinciale di Pistoia dell' del 18.04.2023, n. 232899 con cui è stato respinto il ricorso amministrativo CP_1 promosso dal sig. il 30.03.2023; e per l'effetto: - accertare e dichiarare non sussistente il credito di € Parte_1
18.724,90 vantato da nei confronti del sig. - accertare e dichiarare il diritto del sig. CP_1 Parte_1 Parte_1 all'integrale ripristino dell'intero trattamento pensionistico a lui dovuto a far data dell'accoglimento della relativa istanza ovvero dal 01.11.2021 con ogni provvedimento consequenziale;
In subordine - Annullare e/o disapplicare ovvero dichiarare comunque non efficace la nota del 19.12.2022 avente ad oggetto “comunicazione di Riliquidazione pensione n. CP_1
10056459 cat. VO decorrenza 1° novembre 2021 codice fiscale con tutti gli precedenti e C.F._1 presupposti;
- Annullare e/o disapplicare ovvero dichiarare inefficace la nota del 10.01.2023 avente ad oggetto CP_1
“accertamento somme indebitamente percepite su pensione del Sig. cat. VO n. 10056459” con tutti gli Parte_1 atti precedenti e presupposti;
- Annullare e/o disapplicare ovvero dichiarare comunque non efficace il Provvedimento del
Comitato Provinciale di Pistoia dell' del 18.04.2023, n. 232899 con cui è stato respinto il ricorso amministrativo CP_1 promosso dal sig. il 30.03.2023; e per l'effetto - accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 14, comma 3 Parte_1
D.L. n. 14/2019, il diritto di ad ottenere dal sig. la ripetizione di una somma non superiore ad CP_1 Parte_1
€ 160.00 corrispondente al reddito da lavoro dipendente percepito dal ricorrente a seguito del contratto di lavoro a chiamata ed a tempo determinato, valido dal 28.12.202022 sino al 10.01.2023, stipulato con la l'Hotel Corallo S.a.S. di RL
AD, in quanto non cumulabile con il trattamento pensionistico;
- Accertare il diritto del sig. al Parte_1 ripristinano dell'intero trattamento pensionistico a lui dovuto a far data dell'accoglimento dell'istanza ovvero dal 01.11.2021 decurtato di una somma non superiore ad € 160,00 quale retribuzione non cumulabile con il trattamento pensionistico cd quota cento riferibile al ricorrente con ogni provvedimento conseguente;
- disapplicare ovvero dichiarare comunque inefficace ogni e qualsiasi provvedimento ancorché ignoto al ricorrente incompatibile con l'accoglimento del presente ricorso”.
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto: di aver presentato domanda di pensione anticipata
“quota 100” essendo in possesso di tutti i requisiti normativamente richiesti;
di aver conseguito la pensione anticipata quota 100 con decorrenza dal novembre 2021 e di essere poi stato assunto dall'Hotel
Corallo ove prestava attività lavorativa per due sole giornate, una a dicembre 2021 ed una a gennaio 2022; di aver ricevuto dall' la richiesta di restituzione dei ratei di pensione percepiti nel periodo dal CP_1
01.11.2021 al 31.01.2023 per l'importo di euro 18.724,90; di essere disposto a restituire le sole somme percepite a titolo di retribuzione pari ad euro 160,00; che, infatti, l'art 14 D.L. n. 4/2019 (convertito nella legge 26/2019), in tema di divieto di cumulo contestato dall' al ricorrente, non regolerebbe gli effetti CP_1 della violazione di tale divieto e non farebbe menzione al diritto di recupero da parte dell'ente previdenziale di tutti i ratei di pensione relativi ai periodi di percezione del reddito;
che, pertanto, la nozione di non cumulabilità sarebbe da intendersi come riferita alla contestuale percezione sia della pensione che dei redditi da lavoro dipendente;
che, nel caso di specie, l' avrebbe dovuto detrarre da CP_1 quanto versato a titolo di pensione quanto percepito dal ricorrente a titolo di lavoro dipendente ovvero,
160,00 e non procedere alla contestazione dell'indebito e conseguente recupero delle somme.
Si costituiva in giudizio il quale - richiamate talune pronunce di merito in tema di corretta CP_1 interpretazione dell'art. 14 comma 3 D.L. n. 4/2019 – ha contesto la fondatezza del ricorso avversario e concluso per il suo rigetto.
Svolta istruttoria solo documentale, all'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa con dispositivo e contestuale motivazione pubblicamente letti, in assenza delle parti.
***
1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte. I fatti di causa sono pacifici e documentali.
Il sig. è titolare di pensione cd. “quota 100” con decorrenza dal 1.11.2021 cat. VO n. Parte_1
10056459, conseguita in virtù della disposizione di cui all'art. 14 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, ossia maturata grazie al requisito anagrafico di sessantadue anni e a quello di trentotto anni di anzianità contributiva (cfr. comunicazione di liquidazione della pensione anticipata dd. 09.11.2021 – doc.2 CP_1 fascicolo resistente).
Emerge dagli atti che in data 28.12.2021 il ricorrente intraprendeva un'attività di lavoro presso l'Hotel
Corallo S.a.s. Di AD RL e c. a tempo determinato fino al 10.01.2022 (cfr. doc. 2 contratto di lavoro a tempo determinato ed a chiamata – fascicolo ricorrente), prorogata fino al 31.12.2022 (cfr. comunicazione proroga contratto di lavoro dd. 14.01.22 – fascicolo resistente). Tale proroga CP_3 risulta annullata in data 20.3.2023. Entro il periodo di validità del suddetto contratto il sig. Parte_1 veniva chiamato, dal datore di lavoro, due volte una a dicembre 2021 e l'altra a gennaio 2022 conseguendo a titolo retributivo, per l'attività lavorativa prestata, una somma complessiva di € 160,00 (cfr. Busta paga del sig. – doc. 3 fascicolo ricorrente). Parte_1
Con nota del 19.12.2022, l' assumendo l'incumulabilità dei redditi da lavoro dipendente o CP_1 autonomo con la pensione c.d. quota 100, comunicava al sig. il ricalcolo della pensione, Parte_1 rilevando come il pensionato fosse debitore nei confronti dell'istituto previdenziale per un importo complessivo di € 21.615,76. In particolare, veniva rilevato come non fossero dovute al sig. Liberatore i seguenti emolumenti pensionistici: € 2.845 per il 2021; € 17.395,04 per il 2022 ed € 1.435.76 per il 2023
(cfr. Nota del 19.12.2022 dell' – doc. 5 fascicolo ricorrente). CP_1
Successivamente l' con nota del 10.01.2023, avente ad oggetto “accertamento somme indebitamente CP_1 percepite su pensione del sig. Vo n. 10056459”, richiedeva il pagamento di € 18.724,90, Parte_2 corrispondente all'intero importo pensionistico percepito dal sig. per il 2021 e per l'intero Parte_1
2022, provvedendo anche a sospendere per il 2023 l'erogazione del trattamento pensionistico (cfr. Avviso di accertamento del 10.1.2023 dell' - doc.4 fascicolo ricorrente). CP_1
Avverso la notifica dell'indebito, in data 30.03.2023, il ricorrente proponeva ricorso amministrativo innanzi al Comitato Provinciale di Pistoia, il quale respingeva il gravame promosso ripristinando, tuttavia, il trattamento previdenziale per l'anno 2023 e per l'effetto ritenendo, in favore del sig. , Parte_1 sussistente un credito pari ad € 5.743,04 da porre in compensazione con quanto preteso dall'Istituto previdenziale per il 2022 ed il 2021 (cfr. ricorso al comitato provinciale di Pistoia del 30.03.23 e CP_1 delibera del Comitato Provinciale di Pistoia del 18.04.2023 n. 232899 - docc. 6 e 7 fascicolo CP_1 resistente).
Tanto premesso in fatto, parte ricorrente sostiene che il divieto di cumulo operi fino a concorrenza del reddito netto percepito per l'attività di lavoro subordinato e che sarebbe illegittima la pretesa di di CP_1 recuperare l'intero importo della pensione percepita. Di conseguenza, l'indebito effettivamente ripetibile ammonterebbe – a detta del ricorrente - a soli euro 160,00.
La tesi propugnata di parte ricorrente non può essere accolta dal giudicante, il quale sul punto condivide l'orientamento emerso in seno alla giurisprudenza di merito (si v. ex multis Corte di Appello Firenze n.
43/2023; 644/20224) e da ultimo anche di legittimità (cfr. Cass. 30994/2024).
L'art. 14, comma 3 del Dl 4/19 dispone che “La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”.
Si discute, quindi, se il regime di non cumulabilità previsto dal comma 3 comporti la decadenza del pensionato dall'intero trattamento (annuale) o solo la necessità di decurtare da tale trattamento il reddito percepito come lavoratore dipendente o autonomo.
In ordine alla corretta interpretazione dell'art. 14, comma 3, d.l. n. 4 del 2019 ha avuto modo di pronunciarsi la Corte costituzionale (sent. n. 234 del 2022), la quale, seppur con riguardo ad una questione di legittimità costituzionale che rilevava una disparità di trattamento tra lavoratore subordinato e lavoratore autonomo, ha delineato la ratio dell'istituto e del conseguente divieto affermando che: “Non si può non considerare l'eccezionalità della misura pensionistica in esame, che ha consentito per il triennio 2019-2021, il ritiro dal lavoro a 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita.
Nell'adottare una disciplina speciale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario. La prevista sospensione del trattamento di quiescenza in caso di violazione del divieto di cumulo è, per l'appunto, rivolta a garantire un'effettiva uscita del pensionato che ha raggiunto la cosiddetta "quota 100" dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile. Nel regime ora descritto, la percezione da parte del Pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato (come rilevato peraltro da questa Corte con riferimento all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego NASpl -, nella sentenza n. 194 del 2021), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale.”. All'esito di tale argomentazione la Corte ha concluso affermando che “La scelta del legislatore, volta a diversificare il trattamento previsto per il divieto di cumulo, non risulta costituzionalmente illegittima neppure considerando la sproporzione che può in concreto determinarsi – come nella fattispecie oggetto del giudizio principale – fra
l'entità dei redditi da lavoro percepiti dal pensionato che ha usufruito della cosiddetta “quota 100” e i ratei di pensione la cui erogazione è sospesa”.
Con tale sentenza il Giudice delle leggi ha dichiarato la pensione raggiunta con “Quota 100” incumulabile con i redditi derivanti da rapporti di lavoro subordinato, posto che vi sarebbe una netta contraddizione tra la richiesta agevolata di uscire anticipatamente dal mercato del lavoro e una contestuale prosecuzione dello svolgimento di attività lavorativa.
In tal senso si richiama anche una recente pronuncia della Corte di Cassazione, la n. 30994 del 4.12.2024, la quale, aderendo all'orientamento della Corte Costituzionale, ha affermato che: “Se, dunque, per corrispondere a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso, il fine della norma e del divieto di cumulo previsto esprimono la ratio solidaristica in concorso con il fine macroeconomico, di creare nuova occupazione e assicurare un ricambio generazionale, nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, il divieto comporta l'effetto della perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare in cui il pensionato ha percepito un trattamento retributivo”. Ancora, la Suprema Corte precisa che “È la ratio solidaristica intrinseca alla vantaggiosa prestazione pensionistica accordata dall'ordinamento, e della quale il pensionato si era giovato, ad implicare la perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare coperto dal trattamento retributivo al quale il pensionato medesimo ha spontaneamente acceduto, per il tramite del negozio sinallagmatico stipulato in costanza della fruizione di una misura pensionistica eccezionale, sperimentale, temporanea (solo per il periodo 2019-2021). Né la privazione del trattamento pensionistico, per l'intero anno solare, ridonderebbe in una violazione dell'art. 38 Cost., perché l'intervento solidaristico, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile, è risultato contraddetto dall'elemento fattuale introdotto dal pensionato medesimo.”
Tanto chiarito, può dunque affermarsi che la incumulabilità di cui all'art. 14, comma 3, d.l. n. 4 del 2019 deve essere intesa come assenza del diritto alla percezione dei ratei maturati nell'annualità (antecedente a quella di maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia) nella quale il pensionato abbia percepito redditi derivanti da attività lavorativa subordinata o autonoma. Ne consegue, dunque, che i ratei di pensione relativi a tale periodo non dovranno essere corrisposti, oppure ove già posti in pagamento, dovranno essere recuperati ai sensi dell'art. 2033 c.c.
Peraltro, la diversa interpretazione sostenuta dal ricorrente di incumulabilità nei soli limiti del reddito effettivamente percepito non trova alcun riscontro nel testo legislativo, dove l'incumulabilità è prevista tout-court, senza alcuna precisazione. Invero, laddove il legislatore ha voluto circoscrivere gli effetti dell'incumulabilità lo ha espressamente previsto, come al comma 6 bis articolo 10 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 503, introdotto dall'art 11 comma 9 l. n. 537/93 ove l'incumulabilità con il reddito da lavoro autonomo è stabilita “nella misura del 50 per cento fino a concorrenza del reddito stesso”.
Di talché, venendo al caso di specie, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 12.981,86 così come ricalcolato con la delibera del 10.01.2023 recante in compensazione dall'originario debito di euro 18.724,90 il credito CP_1 vantato dal ricorrente nei confronti dell'Ente interessato di euro 5.743,04.
2. Attesa la novità delle questioni trattate e l'assenza di orientamenti giurisprudenziali consolidati in materia, quantomeno alla data di deposito del ricorso, si reputa giustificata la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: - rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 14 gennaio 2025
Il Giudice Emanuele Venzo