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Sentenza 27 marzo 2024
Sentenza 27 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/03/2024, n. 5508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5508 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Paola Giardina, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 18052/2020 del R.G.A.C.C. e vertente: tra
socio unico, P. IVA in persona del rappresentante legale p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Luigi Luciani n.1, presso lo studio dell'avv. Daniele
Manca Bitti che la rappresenta e difende per procura in atti;
OPPONENTE contro
P.IVA: in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata in Roma (RM), Viale Paolo Orlando, n. 25, presso lo studio dell'avv. Infuso Calogero che la rappresenta e difende per procura in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: appalto.
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di udienza.
** Si premette che il presente giudizio è pervenuto a questo giudice, dopo una precedente assegnazione, in data 10.06.2022.
ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLO SVOLGIMENTO PROCESSO
La società (di seguito proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1 Pt_1
315/2020 emesso dal Tribunale Civile di Roma il 4 gennaio 2020, nel procedimento R.G. 56941/19, con il quale le era stato ingiunto di pagare in favore di l'importo complessivo di CP_1 euro € 5.130,00, oltre interessi e spese processuali.
La somma oggetto di ingiunzione, indicata nella fattura n. 38/2019 del 19.12.2007, era stata emessa da nei confronti di titolo “…di corrispettivo per dei lavori di ristrutturazione CP_1 Pt_1 effettuati nell'immobile sito in Roma, Via Flaminia n. 995/b” (cfr. doc. n. 1 denominato “fattura
, fascicolo monitorio). Organizzazione_1 eccepiva, in via preliminare, la prescrizione del credito per decorrenza del termine Pt_1 decennale, previsto dall'art. 2946 c.c., dall'esecuzione dei lavori alla richiesta di pagamento;
nel merito, contestava la carenza di prova del credito fondato esclusivamente sulla fattura ingiunta e contabilizzata nel libro giornale e la stessa realizzazione dei lavori in mancanza di un accordo formale scritto per gli stessi . resisteva in giudizio insistendo per la conferma del decreto opposto e ribadendo, CP_1 anche in questa sede, di aver svolto i lavori sopra citati senza ottenere il saldo di cui alla fattura e di averne richiesto il pagamento entro il termine decennale di prescrizione, ovvero il 25.10.2017.
Negata dal precedente assegnatario del ruolo la provvisoria esecutività del decreto opposto (cfr. ordinanza del 25.02.2021) e respinta la richiesta di prova orale formulata dalla parte opposta, la causa veniva istruita su base documentale e , sulle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta da questo giudice in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata.
In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione sollevata dalla parte opponente riguardo alla presunta prescrizione decennale del credito azionato, ai sensi dell'art. 2946 c.c., in quanto infondata.
La società ha validamente interrotto il suddetto termine di prescrizione, inviando a CP_1 in data 25 ottobre 2017, una richiesta di pagamento via PEC relativa alla fattura n. 38/2019 Pt_1 datata 19 dicembre 2007. Tale comunicazione risulta regolarmente consegnata, come chiaramente documentato dai documenti versati in atti (segnatamente doc. n.5, memoria di costituzione).
Venendo al merito, va osservando che il decreto impugnato si fonda esclusivamente sulla fattura precedentemente menzionata.
Nondimeno, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, come nel caso che si decide, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura, titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire, in questa sede, fonte di prova in favore della parte che l'ha emessa (cfr. ex multis, Cass. n. 5071 del 2009; Cass. n. 17371 del 2003).
Né, in questa sede, la conferma delle ragioni creditorie promosse in monitorio, può desumersi dalla sola produzione delle scritture contabili.
In altri termini, se in sede monitoria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 633 e 634 c.p.c., per l'emissione del decreto ingiuntivo è sufficiente la produzione degli estratti autentici delle scritture, in questa sede, non valendo il regime speciale previsto per il monitorio, dette scritture contabili attestanti l'esistenza del credito vantato o la mera indicazione delle risultanze del libro giornale del creditore, non sono sufficienti ad assolvere l'onere di cui è gravata l'opposta.
Né tale onere probatorio risulta diversamente assolto attraverso le ulteriori produzioni documentali della . CP_2 L'unico documento ulteriore rispetto alla fattura prodotto dalla opposta in questa sede - ovvero un mero foglio contenente una generica elencazione di lavori - non è riferibile alla società avversaria né contiene alcuna firma a conferma della sua provenienza.
Inoltre, non fornisce alcuna chiarezza sull'esecuzione dei lavori oggetto di contestazione e non include i corrispettivi dei servizi presumibilmente forniti e fatturati in assenza di un contratto che le parti non hanno prodotto né forse sottoscritto (cfr. all.n.1, memoria di replica ex art. 183 c.p.c., opposta).
Né le diffide al pagamento possono costituire prova dell'avvenuta esecuzione dei lavori suddetti (cfr. doc. n dal 5 al 9, memoria di costituzione).
La mancanza di prova in merito all'esistenza del rapporto contrattuale intercorso e all'effettiva esecuzione delle prestazioni è sufficiente per accogliere l'opposizione, avendo, in questa CP_1 sede a cognizione piena, fallito interamente il proprio onere probatorio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nei parametri vigenti come in dispositivo per le fasi effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, sull'opposizione R.G.A.C.C. 18052/2020 così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta da socio unico e, per l'effetto revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 315/2020 (R.G. 56941/19);
- condanna al pagamento delle spese processuali in favore Controparte_1 Parte_1 socio unico S.r.l. che liquida in complessivi euro 1.300,00, oltre IVA, CPA, spese generali e rimborso del contributo unificato.
Così deciso in Roma il 26.3. 2024 Il GOP
Paola Giardina
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Paola Giardina, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 18052/2020 del R.G.A.C.C. e vertente: tra
socio unico, P. IVA in persona del rappresentante legale p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Luigi Luciani n.1, presso lo studio dell'avv. Daniele
Manca Bitti che la rappresenta e difende per procura in atti;
OPPONENTE contro
P.IVA: in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata in Roma (RM), Viale Paolo Orlando, n. 25, presso lo studio dell'avv. Infuso Calogero che la rappresenta e difende per procura in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: appalto.
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di udienza.
** Si premette che il presente giudizio è pervenuto a questo giudice, dopo una precedente assegnazione, in data 10.06.2022.
ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLO SVOLGIMENTO PROCESSO
La società (di seguito proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1 Pt_1
315/2020 emesso dal Tribunale Civile di Roma il 4 gennaio 2020, nel procedimento R.G. 56941/19, con il quale le era stato ingiunto di pagare in favore di l'importo complessivo di CP_1 euro € 5.130,00, oltre interessi e spese processuali.
La somma oggetto di ingiunzione, indicata nella fattura n. 38/2019 del 19.12.2007, era stata emessa da nei confronti di titolo “…di corrispettivo per dei lavori di ristrutturazione CP_1 Pt_1 effettuati nell'immobile sito in Roma, Via Flaminia n. 995/b” (cfr. doc. n. 1 denominato “fattura
, fascicolo monitorio). Organizzazione_1 eccepiva, in via preliminare, la prescrizione del credito per decorrenza del termine Pt_1 decennale, previsto dall'art. 2946 c.c., dall'esecuzione dei lavori alla richiesta di pagamento;
nel merito, contestava la carenza di prova del credito fondato esclusivamente sulla fattura ingiunta e contabilizzata nel libro giornale e la stessa realizzazione dei lavori in mancanza di un accordo formale scritto per gli stessi . resisteva in giudizio insistendo per la conferma del decreto opposto e ribadendo, CP_1 anche in questa sede, di aver svolto i lavori sopra citati senza ottenere il saldo di cui alla fattura e di averne richiesto il pagamento entro il termine decennale di prescrizione, ovvero il 25.10.2017.
Negata dal precedente assegnatario del ruolo la provvisoria esecutività del decreto opposto (cfr. ordinanza del 25.02.2021) e respinta la richiesta di prova orale formulata dalla parte opposta, la causa veniva istruita su base documentale e , sulle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta da questo giudice in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata.
In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione sollevata dalla parte opponente riguardo alla presunta prescrizione decennale del credito azionato, ai sensi dell'art. 2946 c.c., in quanto infondata.
La società ha validamente interrotto il suddetto termine di prescrizione, inviando a CP_1 in data 25 ottobre 2017, una richiesta di pagamento via PEC relativa alla fattura n. 38/2019 Pt_1 datata 19 dicembre 2007. Tale comunicazione risulta regolarmente consegnata, come chiaramente documentato dai documenti versati in atti (segnatamente doc. n.5, memoria di costituzione).
Venendo al merito, va osservando che il decreto impugnato si fonda esclusivamente sulla fattura precedentemente menzionata.
Nondimeno, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, come nel caso che si decide, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura, titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire, in questa sede, fonte di prova in favore della parte che l'ha emessa (cfr. ex multis, Cass. n. 5071 del 2009; Cass. n. 17371 del 2003).
Né, in questa sede, la conferma delle ragioni creditorie promosse in monitorio, può desumersi dalla sola produzione delle scritture contabili.
In altri termini, se in sede monitoria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 633 e 634 c.p.c., per l'emissione del decreto ingiuntivo è sufficiente la produzione degli estratti autentici delle scritture, in questa sede, non valendo il regime speciale previsto per il monitorio, dette scritture contabili attestanti l'esistenza del credito vantato o la mera indicazione delle risultanze del libro giornale del creditore, non sono sufficienti ad assolvere l'onere di cui è gravata l'opposta.
Né tale onere probatorio risulta diversamente assolto attraverso le ulteriori produzioni documentali della . CP_2 L'unico documento ulteriore rispetto alla fattura prodotto dalla opposta in questa sede - ovvero un mero foglio contenente una generica elencazione di lavori - non è riferibile alla società avversaria né contiene alcuna firma a conferma della sua provenienza.
Inoltre, non fornisce alcuna chiarezza sull'esecuzione dei lavori oggetto di contestazione e non include i corrispettivi dei servizi presumibilmente forniti e fatturati in assenza di un contratto che le parti non hanno prodotto né forse sottoscritto (cfr. all.n.1, memoria di replica ex art. 183 c.p.c., opposta).
Né le diffide al pagamento possono costituire prova dell'avvenuta esecuzione dei lavori suddetti (cfr. doc. n dal 5 al 9, memoria di costituzione).
La mancanza di prova in merito all'esistenza del rapporto contrattuale intercorso e all'effettiva esecuzione delle prestazioni è sufficiente per accogliere l'opposizione, avendo, in questa CP_1 sede a cognizione piena, fallito interamente il proprio onere probatorio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nei parametri vigenti come in dispositivo per le fasi effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, sull'opposizione R.G.A.C.C. 18052/2020 così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta da socio unico e, per l'effetto revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 315/2020 (R.G. 56941/19);
- condanna al pagamento delle spese processuali in favore Controparte_1 Parte_1 socio unico S.r.l. che liquida in complessivi euro 1.300,00, oltre IVA, CPA, spese generali e rimborso del contributo unificato.
Così deciso in Roma il 26.3. 2024 Il GOP
Paola Giardina