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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 30/01/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dr.ssa Viviana Mele ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9282 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022, discussa oralmente all'udienza del 30.01.2025 e vertente tra
, in proprio e quale amministratore unico di Parte_1 CP_1
[...]
Rappresentati e difesi dell'avv. Valentino Torricelli;
ricorrente e
, in persona del direttore p.t., Controparte_2 in proprio resistente
OGGETTO: opposizione a sanzioni amministrative ex art. 22 n. 689/1981.
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato come da verbale d'udienza del 30.01.2025.
1
Con ordinanza-ingiunzione n. 867/22/B prot. N. 46588 del 07.11.2022,
l' di ha contestato a - Controparte_2 CP_2 Controparte_1 distaccataria - l'illegittimo distacco di alcuni dipendenti da parte di CP_3
- distaccante – avvenuto in virtù di un contratto di rete sottoscritto tra le
[...] due società. L' ha contestato la violazione dell'art. 3, comma Controparte_2
4ter, lett. b) d.lgs. n. 5/09 e la conseguente illiceità del distacco dei lavoratori, violazione riscontrata attraverso l'accesso effettuato, in data 26.09.2018, presso la Cont sede del supermercato sito in alle vie Bachelet n. 39/41 e via Tito CP_2
Schipa n. 27, gestiti da Controparte_1
Avverso tale sanzione ha proposto opposizione in proprio e in Parte_1 qualità di amministratore unico e l.r. di eccependo, nel merito Controparte_1 della contestata interposizione illecita di mano d'opera, che sussisteva un regolare contratto di rete e che, per l'effetto, anche il distacco dei lavoratori era da ritenersi valido.
L'opponente ha dunque chiesto l'annullamento del provvedimento opposto.
L' , in persona del Direttore p.t., si è Controparte_2 costituito chiedendo il rigetto dell'opposizione.
La causa è stata istruita sulla base dei documenti prodotti in atti e con l'ascolto di alcuni testimoni ed è stata trattenuta in decisione, previa discussione in udienza.
***
L'opposizione deve essere rigettata.
Come esposto in premessa, in data 26 settembre 2018, i funzionari ispettivi dell' di e di Bari hanno eseguito un accesso ispettivo Controparte_2 CP_2
Contr presso le sedi operative del ad insegna , site in alla Via Parte_2 CP_2
Tito Schipa, n. 27 e alla Via Bachelet, n. 39/41, di proprietà della Parte_3
di cui è amministratore unico. Al momento dell'accesso
[...] Parte_1 venivano trovati in attualità di lavoro i seguenti lavoratori:
2 a) sede di Via Bachelet, n. 39/41: , CP_5 Controparte_6
, , , Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10
, e;
Controparte_11 CP_12 CP_13 CP_14
b) sede di Via Schipa, n. 27: , CP_15 Controparte_16 Parte_4
e . Controparte_17
Dagli accertamenti condotti emergeva che i lavoratori CP_12 CP_13
, e
[...] CP_15 Controparte_16 Parte_4 [...]
erano stati distaccati presso il in virtù di un CP_17 Controparte_18 contratto di rete sottoscritto tra la Società quale proprietaria CP_1 dell'esercizio, e la Società CP_3
L' ha ritenuto che il contratto di rete fosse privo dei requisiti richiesti CP_2 dall'art. 3, comma 4ter, lett. b) del D.L. n. 5/2009 e ha pertanto redatto il Verbale
Unico di Accertamento e Notificazione n. LE00002/2019-393-01, con il quale ha contestato alle opponenti la violazione di Interposizione illecita da pseudo distacco.
Non avendo le opponenti provveduto al pagamento della sanzione comminata, in data 19.03.2021 i Funzionari ispettivi hanno redatto rapporto al Direttore dell' di ai sensi dell'art. 17 della Legge 689/1981, il Controparte_2 CP_2 quale ha poi emesso l'ordinanza di ingiunzione per cui è causa.
Parte opponente ha contestato la legittimità dell'accertamento, sostenendo in primo luogo che il contratto di rete sottoscritto tra e Controparte_1 CP_19
è valido e conforme alla normativa di settore.
In punto di diritto si ricorda che l'art. 3, comma 4 ter, del D.L. n. 5/2009 dispone che “con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora a esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa”.
La norma richiede “l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi”.
3 L'opponente ha sostenuto che tali requisiti sono stati rispettati nel contratto di rete, che all'art. 3 prevede: “Lo scopo della rete è di accrescere, individualmente e collettivamente, la capacità innovativa e la competitività sul mercato, per questo le imprese, sulla base di un programma comune, collaborano in forme e in ambiti attinenti all'esercizio delle proprie attività, ovvero si scambiano informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica”.
Tale articolo riproduce in maniera quasi letterale la previsione normativa, restando tuttavia su un piano astratto e generale, privo di qualsiasi riferimento allo specifico apporto che ciascuna impresa dovrebbe rendere all'altra. Tale previsione contrattuale è dunque ininfluente ai fini di causa.
Parte opponente ha poi richiamato l'art. 3.1, che prevede il programma di rete:
“3.1. Il programma di rete consiste:
a) nella predisposizione di disciplinari e regolamenti relativi ad ogni fase dell'attività commerciale:
b) nella valutazione dell'opportunità economica finanziaria per l'acquisizione di società terze per il comune sviluppo ed ampliamento imprenditoriale;
c) nella valutazione della proficuità di una possibile partnership d) nella definizione di linee comuni di marketing, con apposite riunioni trimestrali sul tema;
e) nello svolgimento in comune dell'organizzazione delle campagne pubblicitarie collettive e individuali, con apposite riunioni trimestrali sul tema;
f) nella gestione amministrativa e contabile;
g) nella redazione di prospetti di analisi economici-finanziari;
h) nell'esercizio dell'attività commerciale, anche per il tramite dei rispettivi apporti di natura economica e/o delle rispettive forze lavoro previo distacco. Le precedenti attività di rete dovranno essere di volta in volta, valutate e approvate all'unanimità da parte delle società della rete.
3.2 Ogni Impresa ha diritto di avvalersi dei servizi offerti dalla Rete.
3.3 Il programma della Rete è organizzato secondo esercizi annuali, coincidenti con l'anno solare”.
L'opponente ha dunque ritenuto il contratto di rete valido, in ragione del programma di rete come dettagliatamente previsto.
4 In realtà, nella fattispecie in esame non si contesta la validità formale o letterale del contratto, ma la genuinità dello stesso e, dunque, la sussistenza di una funzione concreta di tale contratto nel rapporto tra le due società. Non è cioè sufficiente che si preveda formalmente un programma di rete, essendo necessario che lo stesso trovi corrispondenza nelle competenze specifiche delle società e che trovi attuazione.
Nel caso concreto, di tutto l'elenco dettagliato indicato nel programma di rete ha trovato attuazione solo il distacco dei lavoratori, non essendo emersa l'attuazione di alcuna delle attività indicate negli altri punti del programma.
Parte opponente ha affermato che riteneva Controparte_1 Controparte_3 dotata della capacità di valutare i lavoratori e di selezionare il personale.
Ciononostante, non è emerso in alcun modo che fosse dotata di Controparte_3 tale competenza nella selezione del personale. Né tale sua supposta competenza è stata menzionata all'interno del programma di rete, ove ci si focalizza sulla crescita a mezzo di campagne pubblicitarie, operazioni di marketing, scambio di informazioni, riunioni trimestrali, valutazioni di società terze, gestione amministrativa e contabile (tutti elementi sui quali non è stata allegata né provata alcuna concreta interazione tra le imprese). Contr La prova raccolta ha peraltro dimostrato che i lavoratori si recavano presso la al fine di chiedere un'occupazione e venivano poi messi in contatto con la Contr
il cui delegato si recava presso la sede stessa della per la Controparte_3 conclusione del contratto. Nessuno ha parlato di reclutamento, selezione e colloqui gestiti in autonomia dalla in nessun punto è emersa una Controparte_3 qualsiasi competenza della società distaccante nel settore della selezione del personale. È inoltre emerso che gli stessi lavoratori hanno dapprima sottoscritto un contratto con altra società e sono stati poi assunti da senza Controparte_3 alcuna modifica nelle mansioni e nell'orario di lavoro.
È dunque stato provato che il programma di rete non ha trovato alcuna attuazione e che la supposta competenza di – mai provata né indicata in Controparte_3 contratto – non ha in alcun modo influito sulla selezione dei lavoratori.
Venuta meno l'esistenza di un valido contratto di rete – evidentemente concluso solo in via formale, senza alcuna attuazione concreta e senza alcun interesse legittimo dei contraenti da tutelare – viene meno anche la legittimità del distacco.
5 Al riguardo si osserva che l'istituto del distacco è disciplinato dall'art. 30 del D. Lgs.
n. 276/2003 il quale prevede che “l'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa”.
Il dettato normativo esplicita quali presupposti debbano integrarsi affinché il distacco sia attuato validamente e non sfoci, in concreto, in una somministrazione illecita di mano d'opera. Nello specifico deve sussistere un interesse specifico del distaccante, la temporaneità del distacco e l'applicazione del lavoratore distaccato ad una determinata mansione lavorativa.
Con particolare riguardo all'interesse del distaccante, la giurisprudenza ha chiarito che “La dissociazione fra il soggetto che ha proceduto all'assunzione del lavoratore e l'effettivo beneficiario della prestazione (c.d. distacco o comando) è consentita soltanto a condizione che essa realizzi, per tutta la sua durata, uno specifico interesse imprenditoriale tale da consentirne la qualificazione come atto organizzativo dell'impresa che la dispone, così determinando una mera modifica delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e la conseguente temporaneità del distacco, coincidente con la durata dell'interesse del datore di lavoro allo svolgimento della prestazione del proprio dipendente a favore di un terzo.
Il relativo accertamento è riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi” (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 7517 del 15/05/2012).
Requisito essenziale perché si abbia un distacco è dunque quello dell'interesse del Con distaccante. Nel caso di specie, l' ha ritenuto insussistente l'interesse specifico del datore di lavoro formalmente distaccante. L'opponente, nel contestare la circostanza, ha dedotto che, negli accordi di distacco intercorsi, l'interesse al distacco è individuato nella esigenza di selezione dei lavoratori.
Tuttavia, come già evidenziato, non aveva alcuna competenza Controparte_3 nella selezione del personale;
né tale presunta competenza è stata prevista nel contratto.
Dalle dichiarazioni rese dai lavoratori nel corso dell'accesso ispettivo è inoltre emerso che molti di essi lavoravano già per il esseno stati inizialmente Pt_1 assunti dalla società Real Service e avendo continuato a svolgere le stesse
6 mansioni, nella stessa sede e con lo stesso orario, indipendentemente dalla società con cui il contratto era stato stipulato.
Non vi è stata, pertanto, alcuna selezione da parte di Controparte_3
Si esaminano di seguito le dichiarazioni rese dai lavoratori nel corso dell'ispezione, confermate in sede di prova testimoniale.
(distaccato dal 01.07.2018 al 31.08.2018), ha dichiarato: “La firma CP_12 del contratto è avvenuta sempre qui a . Sapevo che avrei lavorato in questo CP_2
Supermercato, se pur assunto da altra azienda. Mi è stato riferito dal titolare della
Esse Elle Tre Srl Vadacca. ... Di fatto non ho mai cambiato le mie mansioni né i miei orari di lavoro, a prescindere dal datore di lavoro formale. Le direttive mi sono state sempre date dal ...”. Pt_1
In sede di prova testimoniale lo stesso ha dichiarato: “è vero che CP_12 sono stato dipendente, se ben ricordo, prima della e poi della Controparte_21
… in precedenza mi ero recato per chiedere lavoro preso la PAM e loro CP_3 mio avevano detto che non facevano assunzioni direttamente ma che potevo rivolgermi all'agenzia cui poi mi sono rivolto per lavorare.”
(distaccato dal 01.07.2018 al 31.07.2018) ha riferito: “Il mio CP_13
Cont rapporto di lavoro è nato a [...] un colloquio nel di di Via Schipa con CP_2
Cont
, il quale mi ha illustrato che il si avvaleva della Società Real Parte_1
Service per le assunzioni. Prima di tale colloquio non conoscevo la Parte_5
: in seguito ho preso accordi con , il quale era responsabile anche
[...] Testimone_1 di . Sin dal primo contratto con Real Service ad oggi, passando per CP_3
Cont
ho sempre lavorato presso lo stesso con le stesse mansioni di CP_3 macellaio. ...Nel periodo in cui sono stato assunto da Real Service e poi da CP_3 ossia fino al 31.07.2018, ricevo le direttive giornaliere da , direttore Parte_1
Cont del di Via Schipa, amministratore di Ese Elle Tre…”.
In sede di prova testimoniale il teste ha dichiarato: “ Ho lavorato CP_13
Contr presso il supermercato di alle dipendenze del dal CP_2 Controparte_21
01.12.2017 e poi per la e ho firmato entrambi i contratti presso il CP_3
Contr supermercato con i relativi responsabili della società, in particolare ricordo il sig.
, responsabile della ... al momento della firma dei Testimone_1 Controparte_21
Contr contratti non sapevo di dover lavorare al supermercato . Preciso che in entrambi i contratti la destinazione lavorativa mi fu riferita dal sig. ... le direttive Testimone_1
7 di lavoro mi venivano impartite dal sig. e gli orari erano differenti rispetto a _1 quelli di apertura del supermercato .... Posso dire che, dopo che mi viene riletto il suddetto verbale, non ho mai avuto colloqui di lavoro col sig. ma portai il Pt_1
Contr curriculum presso la che mi disse che non facevano assunzioni ma che si servivano della società e di per le assunzioni. A Controparte_21 CP_3 seguito di ciò ho contattato la che mi ha ricontattato tramite il Controparte_21 sig. ”. _1
(distaccato dal 11.07.2018 al 26.09.2018) ha riferito: “Lavoro Controparte_16
Contr per dai primi di luglio 2018 presso il supermercato “ ” di Via Schipa, CP_3 gestito dalla Società ”… Sono venuto qui e ho parlato col legale CP_1 rappresentante sig. ; lui mi ha detto che avrei fatto un colloquio con Parte_1
l'agenzia di nome finalizzato all'assunzione anche se avrei lavorato Controparte_21
Cont presso il suo supermercato dove mi trovo oggi;
ho fatto il colloquio qui in sede Cont
con un certo di cui non conosco il cognome, con accento barese, che si è _1 presentato come un delegato dell'Agenzia. Qualche giorno dopo il sig. mi ha Pt_1 consegnato copia del contratto con la Quel giorno eravamo presenti Controparte_21 io e;
a fine giugno 2018, sempre questo stesso signore di nome , ci Pt_1 _1 ha riferito che saremmo passati in una nuova Agenzia la quindi ho firmato CP_3 un nuovo contratto;
so che queste due Società e hanno Controparte_21 CP_3 sede a Bari , ma non mi sono mai recato lì; a parte questi due contatti e qualche altra volta per richiedere informazioni sulle credenziali di accesso al sito per scaricare le buste paga non ho mai avuto altri contatti con le suddette agenzie, né con il personale delle stesse….in relazione all'organizzazione interna, turni, orari che possiamo stabilire noi tra di noi, ci interfacciamo sempre con;
noi non comunichiamo Pt_1 niente alla credo lo faccia qualcun altro….”. CP_3
In sede di prova testimoniale ha dichiarato: “è vero che ho lavorato presso il Contr supermercato ma assunto dalla prima e poi dalla Controparte_21
Contr
ho avuto un colloquio prima di essere assunto dalla con CP_3 _1
responsabile della prima e poi. Inizialmente
[...] Controparte_21 CP_3
Contr non sapevo che avrei lavorato presso il supermercato . Tale circostanza mi fu riferita dai responsabili della dopo il colloquio. … Fui prima assunto dalla CP_3
e poi dalla sempre tramite il sig. . Confermo Controparte_21 CP_3 _1 che le mansioni che ho svolto sono sempre state le stesse. Per quanto riguarda
8 l'attività di organizzazione relativa alla gestione degli scaffali e alla vendita della merce le direttive mi venivano date dal mentre per quanto riguarda la busta Pt_1 paga e l'orario di lavoro e l'organizzazione dello stesso mi venivano date dal sig. Contr
. … Preciso che mi recai presso il supermercato per trovare lavoro Testimone_1 dove trovai il sig. che mi riferì che loro le assunzioni le facevano tramite la Pt_1
e la mi diede pertanto col il sig. CP_21 CP_21 CP_3 Testimone_1 responsabile di dette società con il quale ebbi un colloquio di lavoro. … preciso che il contratto mi fu consegnato dal sig. alla presenza del sig. ”. Testimone_1 Pt_1
(distaccata dal 1.07.2018 al 26.09.2018) ha riferito: “Lavoro presso CP_15
Cont questo supermercato gestito dalla sito in alla Via Tito Schipa, CP_1 CP_2 dal luglio 2017 con le mansioni di addetta al banco salumeria. Da allora ad oggi ho sempre lavorato in questo supermercato sebbene fossi assunta da una Agenzia di nome Real Service sino al giugno 2018 e dal primo luglio da una nuova Agenzia di nome Nel luglio 2017 ho saputo che in questo supermercato cercavano CP_3 personale e mi sono recata in sede per un colloquio che ho fatto con il sig. Pt_1
, legale rappresentante della Fu lui all'epoca a riferirmi che
[...] Controparte_1 avrei lavorato presso il suo supermercato ma assunta dalla che non CP_21 CP_21 conoscevo se non in occasione della firma del primo contratto con la Real Service che nel luglio del 2018 in occasione della firma del contratto con la è venuto CP_3 qui a nella sede del supermercato un delegato dell'Agenzia di cui non ricordo CP_2 il nome alla presenza di . Non mi sono mai recata nella sede di queste due Pt_1 agenzie né ho avuto mai contatti con qualcuno di loro se non in occasione del recupero delle credenziali per scaricare la busta paga…...Il sig. a giugno mi ha Pt_1 comunicato ed ai miei colleghi che saremmo stati assunti dalla nuova Agenzia
Yeswenet e che nulla sarebbe cambiato nel nostro rapporto di lavorativo. Poi è venuto un signore di cui non ricordo il nome per la firma del contratto in sede a ...”. CP_2
(distaccata dal17.07.2018 al 26.09.2018) ha riferito di lavorare da Parte_4 gennaio 2014 per la , poi per la e infine per la CP_1 Controparte_21
svolgendo sempre le mansioni di macellaio, ricevendo le direttive dal CP_3 titolare/amministratore del supermercato. In sede di prova testimoniale ha Contr dichiarato: “è vero che ho lavorato presso il supermercato di dapprima in CP_2 qualità di dipendente della e poi della firmando il Controparte_21 CP_3
Contr relativo contratto di lavoro presso la sede dello stesso supermercato . Il contratto
9 di lavoro l'ho firmato alla presenza di tale , credo , e di un certo , _1 _1 Per_1 di cui non ricordo il cognome, che facevano capo alla ”. Controparte_21
Contr Il teste ha dichiarato: “è vero che ho lavorato presso il supermercato CP_15 di sito in via Turati, dapprima alle dipendenze della e poi CP_2 Controparte_21 della firmavamo i relativi contratti di lavoro nella stessa sede del CP_3 predetto supermercato”.
(distaccata dal 17.07.2018 al 26.09.2018) ha riferito: Controparte_17
Cont
“Lavoro presso il supermercato di , assunta dalla Società al 17 CP_2 CP_3 luglio 2018 con la qualifica di banconista. Ho firmato il contratto a tempo determinato fino a metà novembre 2018. Da quando sono stata assunta ho sempre lavorato nello Cont stesso punto vendita , ossia da luglio 2018. Ho firmato il contratto presso la sede Cont Cont
dove lavoro in quanto sapevo di dover lavorare qui al , di Via Schipa in
. Ho firmato il contratto alla presenza del direttore e del CP_2 Parte_1
Cont responsabile della Società sig. . All'interno del ricevevo le CP_3 _1
Cont direttive giornaliere dal direttore del , : a lui mi dovevo rivolgere Parte_1 per eventuali assenze o richieste inerenti al mio rapporto di lavoro…”.
Come evidente, tutti i testimoni hanno confermato di essersi rivolti direttamente al di aver parlato con il responsabile di Real Service presso la sede del Pt_1 al solo fine di firmare il contratto e di aver svolto le stesse mansioni Parte_2 nel passaggio da una all'altra società distaccante. Nessun apporto, nessuna competenza, nessun contributo conforme alla previsione del contratto di rete è stato fornito da con la conseguenza che la contestazione mossa Controparte_3
è del tutto legittima.
Non è poi fondata la contestazione di parte ricorrente, secondo cui l'ordinanza- ingiunzione sarebbe priva di adeguata motivazione. Al contrario, proprio le dettagliate difese spiegate da parte opponente nel ricorso, con individuazione del contratto di rete e delle finalità di esso, dimostra che l'ordinanza è stata integralmente e correttamente motivata, anche per relationem.
In definitiva, deve concludersi per il rigetto dell'opposizione con condanna, in ragione della soccombenza, della ricorrente alla rifusione in favore dell'
[...]
di delle spese di lite. Controparte_2 CP_2
P.Q.M.
10
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa N 9282/2022 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma la sanzione amministrativa disposta con ordinanza-ingiunzione dell' Controparte_2
n. 92 n.867/22/B Prot. n. 46588 del 07.11.22, notificato l'08.11.22;
[...]
- Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell' di liquidate in € 1.470,00 per Controparte_2 CP_2 compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lecce, 30.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Viviana Mele
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