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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/11/2025, n. 4166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4166 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. 3520/2025
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 3520/2025 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 14.11.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 14 NOVEMBRE 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 3520/2025 promossa da
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Adrano (CT), Via A. Spampinato n. 33, presso lo studio dell'Avv.
DA Di AN, che lo rappresenta e difende per procura in atti
-Ricorrente-
1 CONTRO
(subentrata ai sensi del DL n. 73/2021, Controparte_1 convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, dal 01.10.2021 a Controparte_2 già , in persona di C.F. ( ),
[...] Controparte_3 Controparte_4 C.F._2
elettivamente domiciliato in Catania, via Gabriele D'Annunzio, 15, presso lo studio dell'avv.
ZA RI che lo rappresenta e difende per procura in atti
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.4.2025, il ricorrente in epigrafe indicato, proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. per questioni attinenti a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo.
Precisava di avere ricevuto, da parte , nel mese di febbraio Controparte_1
2025, la notifica dell'Intimazione di Pagamento n. 293 2023 90273952 43/000 contenente i CP_ seguenti avvisi di addebito, emessi dall' che dichiarava di impugnare ed in particolare:
- Avviso di Addebito n. 59320160002506244000, Contributi IVS + Somme Aggiuntive omesso versamento anno 2014, Tot. Euro 1.573,77;
- Avviso di Addebito n. 59320160006605423000, Contributi IVS + Somme Aggiuntive omesso versamento anno 2014, Tot. Euro 1.559,05.
Eccepiva, quindi: ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE AGLI AVVISI DI ADDEBITO
OPPOSTI STANTE IL DECORSO DEL TERMINE PRESCRIZIONALE DI 5 ANNI DEI
CREDITI PREVIDENZIALI e CONTRIBUTIVI EX LEGGE N. 335/1995;
Concludeva chiedendo: previa sospensione dell'esecutività dell'intimazione di pagamento in relazione agli avvisi di addebito opposti, contrariis rejectis, con sentenza, dichiarare nulli, inefficaci e/o prescritte gli atti impugnati, nonché le somme in essi richieste”. Con vittoria di spese e compensi di cui si chiede la distrazione dichiarandosi antistatario.
Con comparsa di costituzione si costituiva l' Controparte_1
la quale concludeva chiedendo: in via preliminare, dichiarare la carenza di
[...] legittimazione dell'Agente della Riscossione per l'attività di competenza dell'Ente Impositore
2 e rigettare il ricorso;
dichiarare il ricorso inammissibile perchè tardivamente proposto, avverso atti divenuti ormai definitivi, in considerazione della regolare notifica degli avvisi di addebito e dell'intimazione di pagamento intermedia impugnati;
rigettare il ricorso proposto in quanto inammissibile perché tardivamente proposto in considerazione della regolare notifica dell'intimazione di pagamento intermedia per effetto della Sentenza n. 6436/2025, depositata l'11.03.2025; accertare e dichiarare legittima e perentoria la procedura di riscossione, confermare l'intimazione di pagamento impugnata e gli atti prodromici ad essa per i motivi di cui in narrativa. Condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, il Giudice fissava l'udienza di discussione per il giorno 10.11.2025; Con successivo provvedimento, del 26 agosto del 2025, la coordinatrice della Sezione Lavoro del Tribunale di Catania, disponeva la destinazione in supplenza della sottoscritta ai compiti del magistrato, dottoressa Federica Porcelli, originaria assegnataria del presente fascicolo, trasferita ad altro ufficio, limitatamente a quelli afferenti la tenuta della udienza cartolare di lunedì, con definizione di procedimenti previdenziali e assistenziali, ove pronti per la decisione e nei limiti della prevista competenza della magistratura onoraria. Assegnato, quindi, il presente fascicolo al sottoscritto Giudice
Onorario, l'udienza, poi differita al 14.11.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come da provvedimento del 16.04.2025;
All'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
Il ricorso va parzialmente accolto nei termini che seguono:
Allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente -la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva
(contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della
3 cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va, inoltre, precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.)
Preliminarmente occorre rilevare la tempestiva dell'opposizione atteso che il ricorrente ha promosso esclusivamente un'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., per la quale non è previsto un termine decadenziale di proposizione (Cass., Sez. Lav., 26/5/2020 n. 9784; id.,
27/4/2021 n. 11104).
Occorre, infatti, rilevare che sebbene, con riferimento alle questioni attinenti al merito delle pretese previdenziali in contestazione, quali l'estinzione e l'inesigibilità dei crediti contributivi, legittimato passivo è l'Ente Impositore (Cass. sez. un. n. 7514/22), e quindi CP_ l' nel caso in scrutinio, il ricorrente non ha contestato la regolarità della notifica dei superiori avvisi di addebito sibbene esclusivamente la prescrizione maturata successivamente alle stesse.
Ora, atteso che l' ha dichiarato che l 'Avviso di addebito n. Controparte_1
59320160002506244000 è stato notificato in data 13.05.2016 e che l'Avviso di addebito n.
59320160006605423000 è stato notificato in data 29.11.2016, per il principio di non contestazione, ex art. 115 c.p.c., tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova.
Ciò premesso, poiché è orientamento ormai consolidato (V.Corte di Cassazione, a Sezioni
Unite n. 2022, n. 7514) che l'Ente Impositore e l' non sono Controparte_6 litisconsorti necessari, l'unico legittimato a contraddire in merito all' eccepita prescrizione successiva è l' Controparte_1
Ebbene, il resistente, al fine di dare prova dell'interruzione della dedotta prescrizione ha prodotto in atti l'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO 293 2022 90117538 72/000 contenente
4 gli Avvisi di addebito 59320160002506244000 e 59320160006605423000 notificato il
2.11.2022
Invero, nella fattispecie in esame, la notifica della predetta intimazione di pagamento, risulta effettuate nel rispetto delle prescrizioni formali di cui all'art. 140 c.p.c., sì come derogate dall'art. 60 del d.p.r. n. 600/1973 e per la quale risulta prodotta in atti l'avviso di ricevimento della raccomandate informative ritirata personalmente dal ricorrente in data 02.11.2022
Ciò posto, tenuto conto della data di notificazione degli avvisi di addebito sottesi l'intimazione di pagamento impugnata, da ritenersi effettuate ritualmente, il merito della pretesa non è più contestabile, e l'opposizione avverso tali atti deve ritenersi inammissibile.
Fermi i superiori rilievi, l'eccezione di prescrizione successiva dei crediti portati dagli avvisi di addebito in questione, da far valere nel termine quinquennale previsto dall'art. 3, comma 9
L. n. 335/1995, formulata dalla società opponente, si palesa infondata.
Si rileva come nel computo del termine prescrizionale, occorre considerare gli effetti della sospensione del corso della prescrizione introdotti dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da COVID 19.
Deve infatti ritenersi che trova applicazione l'art.68 co. 1 d.l. n.18/2020, conv. con modif. in legge n.27/2020, secondo cui “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8.3.2020 al 31.8.2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del d.l. 31.5.2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30.7.2010, n.122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24.9.2015, n. 159”.
Stabilisce, poi, l'articolo 12 d.lgs. n. 159/2015 quanto segue: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli
5 enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'art.3, comma 3, della legge 27.7.2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.[…]”.
Pertanto, nel calcolare il termine quinquennale di prescrizione successiva alla notificazione degli avvisi di addebito eseguita antecedentemente all'inizio del periodo emergenziale, deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8/3/2020 al 31/8/2021, dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione, pari a complessivi 542 giorni (cfr. Trib. Catania, n. 1619/2024, n. 292/2023,
n.1427/2023).
Ciò premesso alla data di notifica dei rispettivi atti di addebito (13/052021 + 542 = 6/11/2022 per l'avviso di addebito n. 59320160002506244000 e 29/11/2021 + 542= 25/5/2023 per l'avviso di addebito n. 59320160006605423000).
Ne consegue che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (2/11/2022) era maturata la prescrizione successiva limitatamente ai crediti portati dall'avviso di addebito n. 9320160002506244000
Atteso il parziale accoglimento appare equo compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3520/2025 R.G. così statuisce:
Accoglie il ricorso limitatamente all'avviso di addebito n. 9320160002506244000 e per l'effetto dichiara non dovuti per intervenuta prescrizione i crediti portato da quest'ultimo
Rigetta per il resto il ricorso
Compensa le spese di lite tra le parti
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico
Catania 19 NOVEMBRE 2025
Il Giudice Onorario
6 dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
7
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 3520/2025 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 14.11.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 14 NOVEMBRE 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 3520/2025 promossa da
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Adrano (CT), Via A. Spampinato n. 33, presso lo studio dell'Avv.
DA Di AN, che lo rappresenta e difende per procura in atti
-Ricorrente-
1 CONTRO
(subentrata ai sensi del DL n. 73/2021, Controparte_1 convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, dal 01.10.2021 a Controparte_2 già , in persona di C.F. ( ),
[...] Controparte_3 Controparte_4 C.F._2
elettivamente domiciliato in Catania, via Gabriele D'Annunzio, 15, presso lo studio dell'avv.
ZA RI che lo rappresenta e difende per procura in atti
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.4.2025, il ricorrente in epigrafe indicato, proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. per questioni attinenti a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo.
Precisava di avere ricevuto, da parte , nel mese di febbraio Controparte_1
2025, la notifica dell'Intimazione di Pagamento n. 293 2023 90273952 43/000 contenente i CP_ seguenti avvisi di addebito, emessi dall' che dichiarava di impugnare ed in particolare:
- Avviso di Addebito n. 59320160002506244000, Contributi IVS + Somme Aggiuntive omesso versamento anno 2014, Tot. Euro 1.573,77;
- Avviso di Addebito n. 59320160006605423000, Contributi IVS + Somme Aggiuntive omesso versamento anno 2014, Tot. Euro 1.559,05.
Eccepiva, quindi: ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE AGLI AVVISI DI ADDEBITO
OPPOSTI STANTE IL DECORSO DEL TERMINE PRESCRIZIONALE DI 5 ANNI DEI
CREDITI PREVIDENZIALI e CONTRIBUTIVI EX LEGGE N. 335/1995;
Concludeva chiedendo: previa sospensione dell'esecutività dell'intimazione di pagamento in relazione agli avvisi di addebito opposti, contrariis rejectis, con sentenza, dichiarare nulli, inefficaci e/o prescritte gli atti impugnati, nonché le somme in essi richieste”. Con vittoria di spese e compensi di cui si chiede la distrazione dichiarandosi antistatario.
Con comparsa di costituzione si costituiva l' Controparte_1
la quale concludeva chiedendo: in via preliminare, dichiarare la carenza di
[...] legittimazione dell'Agente della Riscossione per l'attività di competenza dell'Ente Impositore
2 e rigettare il ricorso;
dichiarare il ricorso inammissibile perchè tardivamente proposto, avverso atti divenuti ormai definitivi, in considerazione della regolare notifica degli avvisi di addebito e dell'intimazione di pagamento intermedia impugnati;
rigettare il ricorso proposto in quanto inammissibile perché tardivamente proposto in considerazione della regolare notifica dell'intimazione di pagamento intermedia per effetto della Sentenza n. 6436/2025, depositata l'11.03.2025; accertare e dichiarare legittima e perentoria la procedura di riscossione, confermare l'intimazione di pagamento impugnata e gli atti prodromici ad essa per i motivi di cui in narrativa. Condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, il Giudice fissava l'udienza di discussione per il giorno 10.11.2025; Con successivo provvedimento, del 26 agosto del 2025, la coordinatrice della Sezione Lavoro del Tribunale di Catania, disponeva la destinazione in supplenza della sottoscritta ai compiti del magistrato, dottoressa Federica Porcelli, originaria assegnataria del presente fascicolo, trasferita ad altro ufficio, limitatamente a quelli afferenti la tenuta della udienza cartolare di lunedì, con definizione di procedimenti previdenziali e assistenziali, ove pronti per la decisione e nei limiti della prevista competenza della magistratura onoraria. Assegnato, quindi, il presente fascicolo al sottoscritto Giudice
Onorario, l'udienza, poi differita al 14.11.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come da provvedimento del 16.04.2025;
All'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
Il ricorso va parzialmente accolto nei termini che seguono:
Allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente -la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva
(contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della
3 cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va, inoltre, precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.)
Preliminarmente occorre rilevare la tempestiva dell'opposizione atteso che il ricorrente ha promosso esclusivamente un'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., per la quale non è previsto un termine decadenziale di proposizione (Cass., Sez. Lav., 26/5/2020 n. 9784; id.,
27/4/2021 n. 11104).
Occorre, infatti, rilevare che sebbene, con riferimento alle questioni attinenti al merito delle pretese previdenziali in contestazione, quali l'estinzione e l'inesigibilità dei crediti contributivi, legittimato passivo è l'Ente Impositore (Cass. sez. un. n. 7514/22), e quindi CP_ l' nel caso in scrutinio, il ricorrente non ha contestato la regolarità della notifica dei superiori avvisi di addebito sibbene esclusivamente la prescrizione maturata successivamente alle stesse.
Ora, atteso che l' ha dichiarato che l 'Avviso di addebito n. Controparte_1
59320160002506244000 è stato notificato in data 13.05.2016 e che l'Avviso di addebito n.
59320160006605423000 è stato notificato in data 29.11.2016, per il principio di non contestazione, ex art. 115 c.p.c., tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova.
Ciò premesso, poiché è orientamento ormai consolidato (V.Corte di Cassazione, a Sezioni
Unite n. 2022, n. 7514) che l'Ente Impositore e l' non sono Controparte_6 litisconsorti necessari, l'unico legittimato a contraddire in merito all' eccepita prescrizione successiva è l' Controparte_1
Ebbene, il resistente, al fine di dare prova dell'interruzione della dedotta prescrizione ha prodotto in atti l'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO 293 2022 90117538 72/000 contenente
4 gli Avvisi di addebito 59320160002506244000 e 59320160006605423000 notificato il
2.11.2022
Invero, nella fattispecie in esame, la notifica della predetta intimazione di pagamento, risulta effettuate nel rispetto delle prescrizioni formali di cui all'art. 140 c.p.c., sì come derogate dall'art. 60 del d.p.r. n. 600/1973 e per la quale risulta prodotta in atti l'avviso di ricevimento della raccomandate informative ritirata personalmente dal ricorrente in data 02.11.2022
Ciò posto, tenuto conto della data di notificazione degli avvisi di addebito sottesi l'intimazione di pagamento impugnata, da ritenersi effettuate ritualmente, il merito della pretesa non è più contestabile, e l'opposizione avverso tali atti deve ritenersi inammissibile.
Fermi i superiori rilievi, l'eccezione di prescrizione successiva dei crediti portati dagli avvisi di addebito in questione, da far valere nel termine quinquennale previsto dall'art. 3, comma 9
L. n. 335/1995, formulata dalla società opponente, si palesa infondata.
Si rileva come nel computo del termine prescrizionale, occorre considerare gli effetti della sospensione del corso della prescrizione introdotti dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da COVID 19.
Deve infatti ritenersi che trova applicazione l'art.68 co. 1 d.l. n.18/2020, conv. con modif. in legge n.27/2020, secondo cui “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8.3.2020 al 31.8.2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del d.l. 31.5.2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30.7.2010, n.122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24.9.2015, n. 159”.
Stabilisce, poi, l'articolo 12 d.lgs. n. 159/2015 quanto segue: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli
5 enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'art.3, comma 3, della legge 27.7.2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.[…]”.
Pertanto, nel calcolare il termine quinquennale di prescrizione successiva alla notificazione degli avvisi di addebito eseguita antecedentemente all'inizio del periodo emergenziale, deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8/3/2020 al 31/8/2021, dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione, pari a complessivi 542 giorni (cfr. Trib. Catania, n. 1619/2024, n. 292/2023,
n.1427/2023).
Ciò premesso alla data di notifica dei rispettivi atti di addebito (13/052021 + 542 = 6/11/2022 per l'avviso di addebito n. 59320160002506244000 e 29/11/2021 + 542= 25/5/2023 per l'avviso di addebito n. 59320160006605423000).
Ne consegue che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (2/11/2022) era maturata la prescrizione successiva limitatamente ai crediti portati dall'avviso di addebito n. 9320160002506244000
Atteso il parziale accoglimento appare equo compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3520/2025 R.G. così statuisce:
Accoglie il ricorso limitatamente all'avviso di addebito n. 9320160002506244000 e per l'effetto dichiara non dovuti per intervenuta prescrizione i crediti portato da quest'ultimo
Rigetta per il resto il ricorso
Compensa le spese di lite tra le parti
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico
Catania 19 NOVEMBRE 2025
Il Giudice Onorario
6 dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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