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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/06/2025, n. 8657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8657 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione decima civile
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Francesco Cina, letti gli artt. 352 c.p.c., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 13482 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno
2021 tra
(c.f. ), in giudizio con l'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco BL
-parte appellante-
e
(c.f. , in giudizio dall'avv. Giulia Controparte_1 P.IVA_1
Piacentino
-parte appellata-
OGGETTO: spedizione – trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo, misto).
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno così precisato le rispettive conclusioni:
- per parte appellante: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare: NEL MERITO: riformare la sentenza n.
3086/21 emessa in data 04/02/2021 dal Giudice di Pace di Roma, nel procedimento iscritto al R.G.N. 46462/20, e depositata in cancelleria in data 10/02/2021, non notificata, come di seguito sostituendo: la parte ““rigetta la domanda;
condanna parte attrice al rimborso, in favore di parte convenuta, delle spese di giudizio liquidate nella somma complessiva di Euro 400,00 oltre spese generali, cpa ed iva”
1 CON “ACCOGLIE LA DOMANDA E DICHIARA che, per i motivi di cui in narrativa,
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, è Controparte_1
responsabile tanto in via contrattuale che extracontrattuale per i danni subiti dall'appellante, ai sensi della normativa sopra indicata e, per l'effetto NN
al pagamento, in favore del Sig. di Euro Controparte_1 Parte_1
250,00=, oltre interessi legali dal dì dell'evento all'effettivo soddisfo a titolo di compensazione pecuniaria ai sensi del Reg. (Ce) 261/04; NN
[...]
al risarcimento del danno da lite temeraria ex 3° comma art. 96 cpc da CP_1
liquidarsi equitativamente;
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi
i gradi di giudizio (oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge).”
- per parte appellata: “richiamando tutto quanto dedotto, eccepito e prodotto nel primo grado di giudizio, insiste affinché sia confermata la sentenza del Giudice di
Pace oggetto di impugnazione . Con condanna di parte appellante ex art. 96 c.p.c. stante la temerarietà del presente procedimento anche in considerazione delle difese svolte da nel giudizio di primo grado e quindi ben note. Con vittoria Controparte_1 di spese, diritti e onorari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Oggetto della controversia ed elementi del processo rilevanti per la decisione.
1.1. ha citato dinnanzi al Giudice di pace Parte_1 Controparte_1
di Roma, chiedendo la condanna della convenuta al pagamento del complessivo importo di euro 1.000,00, a titolo di compensazione pecuniaria e risarcimento del danno per la cancellazione del volo n. BA2272 del 27.4.2019 (tratta New York -
Londra) e per la perdita della coincidenza con il volo BA2586 del 28.4.2019 (tratta
Londra - Venezia). Più nello specifico, il ha domandato l'importo di euro Parte_1
250,00 a titolo di compensazione pecuniaria ai sensi del Reg. Ce 261/2004, l'importo di euro 150,00 o altro importo applicato dal giudice in via equitativa a titolo risarcitorio per la mancata informativa e assistenza, nonché l'ulteriore importo di euro
600,00 o altro importo applicato in via equitativa a titolo risarcitorio del danno non patrimoniale subito.
L'attore ha infatti esposto:
- di avere stipulato un contratto di trasporto aereo con la compagnia Controparte_1
per la tratta New York - Londra - Venezia, con volo BA2272 del 27.4.2019 (tratta
2 New York - Londra) con coincidenza col volo BA2586 del 28.4.2019 (tratta Londra -
Venezia);
- di avere poi appreso, il giorno della partenza, che il volo diretto a Londra era stato cancellato;
- che, solo dopo diverse ore di attesa, la compagnia aerea aveva comunicato che un altro volo con destinazione Londra sarebbe partito il giorno successivo;
- di avere pertanto perso la coincidenza per la tratta Londra - Venezia;
- che la compagnia aerea aveva omesso di assisterlo secondo le modalità previste dalla normativa comunitaria, nonché di informarlo in merito alle tutele previste per la cancellazione del volo;
- che la compagnia aerea gli aveva poi negato ogni risarcimento per quanto avvenuto;
- che la cancellazione e la successiva riprotezione del volo gli avevano causato stress e disagi legati alla necessità di riprogrammare gli impegni presi;
- di avere pertanto diritto alla compensazione pecuniaria, come previsto dagli artt. 5 e
7 Regolamento (CE) 261/2004, nella misura di euro 250,00;
- di avere inoltre diritto al risarcimento del danno derivante dalla mancanza di assistenza e informazione da parte della compagnia aerea, in quanto tali mancanze gli avevano causato uno stato di incertezza e sconforto;
danno questo da quantificare in euro 150,00 o nella diversa misura determinata in via equitativa dal giudice;
- di avere infine diritto all'ulteriore risarcimento del danno non patrimoniale derivante dal ritardo, nella misura di euro 600,00 o altro importo ritenuto applicabile in via equitativa.
1.2. La convenuta si è costituita in giudizio, concludendo Controparte_1
per il rigetto della domanda attorea.
Ha infatti eccepito:
- che il volo BA2272 New York - Londra del 27.4.2019, del quale l'attore lamentava la cancellazione, era stato invece regolarmente eseguito, come attestato anche dalle risultanze del sito internet Flightstats (gestito dall'omonima società, la quale rappresentava il principale fornitore, a livello mondiale, dei dati di volo);
- che, ad ogni buon conto, il volo presentava anche dei residui posti disponibili, dovendosi pertanto escludere ogni possibile profilo di responsabilità da overbooking;
3 - che, non essendosi verificata la cancellazione del volo né avendo lo stesso subito un ritardo, non vi erano le condizioni per dover prestare assistenza nei confronti del passeggero;
- che in ogni caso, in base agli orientamenti interpretativi della Commissione Europea relativi al Reg. (CE) n. 261/2004, “i passeggeri non [avevano] diritto a ricevere una compensazione per il danno subito a causa di una mancanza di assistenza se non
[avevano] sostenuto spese”;
- che il danno non patrimoniale non era provato, non avendo l'attore dimostrato il danno conseguenza in base agli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio ed essendo espressamente escluso, dall'art. 22 della Convenzione di Montreal, che i passeggeri potessero ottenere danni punitivi o esemplari, né danni ad altro titolo che quello risarcitorio.
1.3. Con note autorizzate depositate in occasione dell'udienza del 7.1.2021,
l'attore ha contestato la fondatezza delle difese della convenuta, depositando la comunicazione di posta elettronica ricevuta in data 22.4.2019, con la quale la compagnia aerea aveva comunicato la cancellazione.
Ha rappresentato quindi che, nella medesima email, la convenuta aveva proposto due voli diversi che prevedevano la partenza un'ora dopo e arrivo due ore e venti minuti dopo rispetto a quelli originari;
voli sui quali l'attore si era effettivamente imbarcato, come comprovato dalle carte di imbarco.
Ha dedotto pertanto che, quand'anche i voli originari fossero stati operati regolarmente, avrebbe dovuto trovare applicazione la normativa relativa alla cancellazione e non quella relativa ai ritardi, essendo documentato il fatto di essere stato fatto imbarcare su voli diversi rispetto a quelli originari. In particolare, doveva quindi trovare l'applicazione il terzo punto dell'art. 5, c. , lett. c) del Regolamento
(CE) n. 261/2004, in forza del quale la compensazione pecuniaria sarebbe dovuta spettare ai passeggeri che avessero subito la cancellazione del volo, salvo che fossero
“stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell'orario di partenza previsto” e fosse “stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un'ora prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l'orario d'arrivo previsto”. Evenienza quest'ultima nella specie non verificatasi, essendo stato offerto al passeggero di partire un'ora dopo
4 (senza il rispetto del termine di non più di un'ora prima) e di arrivare due ore e venti minuti dopo l'orario d'arrivo previsto.
1.4. ha contestato anche queste ulteriori difese, rilevando fra Controparte_1
l'altro come, dal tenore della comunicazione di posta elettronica prodotta dall'attore
(“your booking has been changed”), non fosse dato evincere che il volo avesse subito una cancellazione, essendo invece dimostrato il fatto che il passeggero fosse stato comunque trasportato a destinazione con un ritardo di circa due ore rispetto al volo prenotato. Circostanza questa che rendeva configurabile una ipotesi di ritardo e non di cancellazione del volo, con conseguente carenza di responsabilità del vettore, trattandosi di ritardo inferiore alle tre ore e, pertanto, non rientrante nell'ipotesi di c.d. ritardo prolungato enucleata dalla giurisprudenza europea.
1.5. Con sentenza n. 3086/2021 depositata in data 10.2.2021, il Giudice di pace di
Roma ha rigettato la domanda dell'attore, condannandolo al rimborso, in favore della convenuta, delle spese di giudizio, liquidate nella somma complessiva di euro 400,00, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Il Giudice di prime cure ha infatti ritenuto che, alla luce della documentazione in atti, il contratto fosse stato regolarmente eseguito con ritardo di pochi minuti sia in partenza e in arrivo. Ha inoltre rilevato che, anche prescindendo dalla circostanza che nell'atto introduttivo del giudizio non risultava neanche dedotta la ricorrenza di un diniego di imbarco, il relativo onere probatorio sarebbe ricaduto sulla parte attrice, che non lo aveva tuttavia soddisfatto tramite la produzione di un messaggio di contenuto non univoco.
1.6. ha quindi proposto tempestivo appello avverso la predetta Parte_1
sentenza, formulando conclusioni conformi a quelle poi precisate al momento dell'assunzione della causa in decisione e trascritte in epigrafe.
Con un primo motivo di gravame, rubricato “sull'erronea identificazione del sito
Flighstats”, l'appellante ha lamentato l'erroneità della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di prime cure. In particolare, ha infatti evidenziato che Flightstats non era una società di intermediazione che aveva gestito il volo, ma una web application collegata direttamente con le torri di controllo di tutti gli aeroporti del mondo e che permetteva di avere accesso a tutte le informazioni relativi ai voli e quindi anche il loro stato e gli orari di partenza e di arrivo. Erronea ricostruzione questa che, sempre a detta dell'appellante, aveva determinato anche “una erronea decisione nel merito”,
5 avendo lo stesso giudice di prime cure frainteso “tutto quanto connesso al volo in oggetto e le conseguenti responsabilità del vettore . Controparte_1
Con il secondo motivo di gravame, rubricato “sull'inadempimento di parte convenuta e sulla compensazione pecuniaria”, l'appellante ha essenzialmente ribadito quanto già affermato in primo grado in merito ai profili di responsabilità della convenuta. Ha infatti invocato la disciplina applicabile in caso di cancellazione del volo (più nello specifico l'art. 5, comma 1, lett. c), punto III), del Reg. (CE) n.
261/2004, in combinato disposto all'art. 7 dello stesso regolamento), evidenziando nuovamente di essere stato “riprotetto” – a seguito di unilaterale cancellazione dei due voli prenotati, effettuata con comunicazione di posta elettronica inviata cinque giorni prima della data prevista per l'imbarco – su voli diversi da quelli originari e con arrivo a destinazione posticipato di due ore e venti minuti.
L'appellante ha infine insistito per la condanna della appellata per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., rilevando come la stessa appellata, nel giudizio di primo grado, avesse “mentito” in merito ai fatti di causa, asserendo che il volo non fosse stato cancellato e si fosse svolto regolarmente. Il che faceva ipotizzare che la cancellazione del volo fosse dovuta a un fenomeno di sovraprenotazione (overbooking). Circostanza questa taciuta in mala fede da al fine di evitare l'applicazione della Controparte_1
disciplina europea relativa alle ipotesi di sovraprenotazione, la quale prevedeva che la compagnia aerea dovesse ricercare, tra i passeggeri, dei volontari disposti a imbarcarsi sul volo di riprotezione, concordando con gli stessi dei benefici quali contropartita della cancellazione del volo originario, e che, ove il numero dei volontari non fosse sufficiente a garantire l'imbarco dei restanti passeggeri muniti di prenotazione, la compagnia aerea potesse negare l'imbarco ai passeggeri non consenzienti, versando loro una compensazione pecuniaria.
1.7. La appellata si è costituita anche nel presente grado di giudizio, contestando la fondatezza dei motivi di appello e concludendo quindi per l'integrale rigetto dell'impugnazione.
Ha infatti eccepito l'infondatezza del primo motivo di appello, evidenziando l'irrilevanza della qualificazione attribuita al sito internet Flightstats dal giudice di prime cure, avendo questi comunque interpretato correttamente il contenuto del documento prodotto.
6 Con riferimento al secondo motivo, l'appellata ha poi ribadito quanto già eccepito in primo grado sulla non applicabilità, al caso in esame, della disciplina relativa alla cancellazione del volo, essendo stato il volo regolarmente eseguito ed essendo l'attore giunto a destinazione nella data prevista con un ritardo contenuto. Il che, sempre secondo la appellata, comportava solo obbligo, per la compagnia aerea, di prestare l'assistenza di cui all'art. 6 del suindicato regolamento (somministrazione di cibi e bevande), mentre, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia in tema di ritardo prolungato, nessuna compensazione pecuniaria era dovuta per il ritardo, in quanto inferiore alle tre ore.
L'appellata, alla luce di quanto dedotto dall'appellante a supporto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., ha inoltre negato l'applicabilità della disciplina relativa alla sovraprenotazione, non avendo l'attore provato alcunché al riguardo e risultando anzi, dal rapporto del volo BA2272 New York-Londra emesso da e Controparte_1 già depositato nel giudizio di primo grado, che l'aereo con il quale si era svolto il volo originario presentava alcuni posti rimasti disponibili.
L'appellata ha infine allegato che il cambio del volo era stato richiesto proprio e che pertanto il mutamento rispetto al volo originario aveva costituito Parte_1
adempimento di tale richiesta da parte della compagnia. Al fine di dimostrare quest'ultima circostanza, ha quindi chiesto di essere autorizzata al deposito – in quanto prova nuova indispensabile ai fini della decisione e comunque formatasi successivamente alla definizione del giudizio di primo grado – del documento denominato “Booking Browser”.
1.8. La causa, istruita tramite la documentazione già acquisita nel primo grado di giudizio, è stata poi trattenuta in decisione sulla base delle conclusioni sopra trascritte, con termini ex art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
2. L'appello va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Il primo motivo di appello è infondato.
L'appellante si sofferma sulla qualificazione attribuita a Flightstats dal giudice di prime cure, asserendo che l'erronea qualificazione della stessa come società di intermediazione che ha gestito il volo avrebbe inficiato la decisione della causa, impedendo di accertare la responsabilità del vettore aereo.
7 L'appellante, tuttavia, non chiarisce in che modo una diversa qualificazione della
Flightstats – web application che consente di tracciare i voli – avrebbe consentito di pervenire a un diverso esito decisorio.
Va invece escluso che la erronea qualificazione di Flightstats abbia inciso sulla sostanza del ragionamento decisorio.
Il primo giudice – in un contesto in cui lo stesso attore ha riconosciuto di essere comunque giunto a destinazione, sia pure fruendo di voli diversi e giungendo alla con un ritardo di 2 ore e 20 minuti – ha infatti correttamente utilizzato le risultanze del documento indicato (doc. 3 del fascicolo di primo grado di , per Controparte_1
appurare che il contratto di trasporto è stato regolarmente eseguito, sia pure con un ridotto ritardo sia in partenza che in arrivo, così giungendo ad escludere l'applicabilità della disciplina dettata all'art. 5 del Reg. (CE) n. 261/2004 in tema di cancellazione del volo.
2.2. Anche il secondo motivo di appello è infondato.
2.2.1. L'appellante insiste per l'applicabilità al caso in esame della disciplina dettata dall'art. 5 del regolamento in tema di cancellazione del volo, con conseguente diritto alla compensazione pecuniaria ivi prevista.
L'assunto, tuttavia, non è condivisibile.
2.2.2. La documentazione prodotta dalla compagnia aerea (docc. 3 e 4 del fascicolo di primo grado di , di cui l'appellante non ha specificamente Controparte_1
contestato le risultanze, dimostra infatti che il volo originariamente programmato
(volo BA2272 del 27.4.2019, tratta New York - Londra) è stato eseguito regolarmente, sia pure senza la presenza a bordo dell'odierno appellante (essendo pacifico che quest'ultimo abbia invece fruito, per la medesima tratta, del successivo volo identificato come BA0182, con partenza ritardata di un'ora rispetto al precedente).
Va allora osservato che, dal contesto normativo (artt. 2, lett. j) e l), 4, 5 e 6 Reg.
(CE) n. 261/2004) e dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (C.
Giust. 19.11.2009 in C-402/07 e C-432/07), emerge con chiarezza la distinzione tra le fattispecie, aventi ciascuna una diversa disciplina, del negato imbarco (art. 4), della cancellazione del volo (art. 6) e del suo ritardo (art. 7).
In particolare, la cancellazione del volo si verifica in caso di “mancata effettuazione di un volo originariamente previsto e sul quale sia stato prenotato
8 almeno un posto” (art. 2, lett. L) Reg. Ce 261/2004) e, dunque, quando l'aeromobile a bordo del quale era previsto il volo originario non decolla.
Ne consegue che, ai fini della applicabilità della disciplina dettata in tema di cancellazione del volo, non è sufficiente la sola circostanza che il passeggero venga fatto imbarcare su un volo diverso da quello originariamente previsto.
2.2.3. Tale ultima circostanza, di carattere soggettivo (il volo originario si è svolto regolarmente ma il passeggero viene fatto imbarcare su un volo diverso), può al più assumere rilevanza ai fini della diversa fattispecie del negato imbarco, di cui all'art. 4 del suindicato Regolamento.
La odierna parte appellante, nel corso del giudizio di primo grado, non ha tuttavia specificamente e tempestivamente prospettato la ricorrenza della diversa fattispecie appena richiamata, avendo omesso di allegare i fatti costitutivi al ricorrere dei quali il già menzionato art. 4 sancisce il diritto del passeggero all'ottenimento della compensazione pecuniaria. Solo in sede di “note conclusive” – e dunque quando le preclusioni assertive erano già maturate – ha fatto infatti richiamo alla fattispecie della sovraprenotazione (overbooking), per supportare la domanda di condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata con le predette note.
2.2.4. Va poi in ogni caso osservato che la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della compensazione pecuniaria di cui all'art. 4 del regolamento non solo non trova conferma nelle risultanze istruttorie acquisiste, ma è anzi smentita sia dalla documentazione versata in atti dalla odierna appellata (v. il già richiamato doc. 4 del fascicolo di primo grado di dal quale si evince il fatto che il volo Controparte_1
BA2272 del 27.4.2019 abbia viaggiato con diversi posti non occupati da passeggeri), sia dalla circostanza, pacifica, che l'odierno appellante abbia accettato di imbarcarsi su un diverso volo (il che esclude il riconoscimento della compensazione pecuniaria di cui all'art. 4, comma 3, del regolamento, essendo quest'ultima prevista “in caso di negato imbarco a passeggeri non consenzienti” all'imbarco su di un volo alternativo).
Del tutto generiche ed inconferenti sono poi le doglianze relative al trattamento discriminatorio che la compagnia aerea appellata avrebbe riservato all'appellante per non averlo informato della possibilità di imbarcarsi su di un volo alternativo e non avergli prospettato “i benefici da concordare tra il passeggero interessato e il vettore aereo operativo”.
9 Premesso che, dalla scarna documentazione fornita dall'appellante (costituita da un sms privo dell'indicazione di destinatario e mittente, nonché da una mail del
16.2.2019, che si limitano a comunicare le modifiche al programma di viaggio), non è dato evincere né una modifica autoritativa e unilaterale del programma di volo da parte della compagnia aerea, né il rifiuto dell'appellante all'imbarco su di un volo alternativo, si osserva infatti che un eventuale trattamento discriminatorio da parte del vettore operativo non è costituisce presupposto per la compensazione pecuniaria di cui al regolamento europeo (essendo, come detto, la stessa dovuta solo per le ipotesi ivi espressamente previste di negato imbarco al passeggero non consenziente e di cancellazione del volo), ma può essere fatto valere, se del caso, con diversa domanda risarcitoria. Domanda risarcitoria, tuttavia, nella specie proposta dalla odierna parte appellante sulla base di diversi presupposti e comunque rigettata dal giudice di prime cure con sentenza che, sul punto, non è stata fatta oggetto di gravame.
2.2.5. Il caso in esame va pertanto inquadrato in un mero ritardo, fattispecie rispetto alla quale il regolamento europeo non prevede un'autonoma compensazione pecuniaria.
E' infatti opportuno precisare che la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea assimila, ai fini della spettanza della compensazione pecuniaria dovuta al passeggero, l'ipotesi di ritardo prolungato, ossia superiore alle tre ore, a quella di cancellazione del volo, posto che i passeggeri il cui volo sia stato ritardato di più di tre ore subiscono un pregiudizio sostanzialmente analogo ai passeggeri di volo cancellato, i quali abbiano viaggiato su un volo diverso che abbia superato di complessive tre ore la durata prevista per il volo cancellato (v. C. Giust. 19.11.2009 in
C-402/07 e C-432/07).
Ipotesi che all'evidenza non ricorre nel caso di specie, in quanto i voli di riprotezione sul quale si è imbarcato l'appellante hanno comportato (fatto pacifico e comunque evincibile dal già richiamato doc. 3 del fascicolo di primo grado di CP_1
una partenza differita di un'ora rispetto l'orario originariamente previsto e
[...]
l'arrivo alla destinazione finale con un ritardo di due ore e venti minuti rispetto l'orario di arrivo previsto dal programma originario.
2.3. Il rigetto dei motivi di appello già esaminati comporta anche il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dall'appellante.
10 3. Il complessivo tenore delle difese svolte dall'appellante, non evidenziando chiari profili di dolo o colpa grave e comunque un vero e proprio abuso del processo, giustifica il rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalla appellata.
4. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, come segue, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022: valore della causa ricompreso nello scaglione fino ad euro 1.100,00; parametri medi per le fasi di studio, introduzione e decisione, complessivi euro 462,00 per compenso professionale.
5. Il rigetto dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228).
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da;
Controparte_1
3) condanna al rimborso, in favore di , delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 440,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma 1 quater,
d.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di di un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2025.
Il Giudice
(dott. Francesco Cina)
Provvedimento redatto con la collaborazione del ott. Gianluca Colonnese CP_2
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione decima civile
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Francesco Cina, letti gli artt. 352 c.p.c., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 13482 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno
2021 tra
(c.f. ), in giudizio con l'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco BL
-parte appellante-
e
(c.f. , in giudizio dall'avv. Giulia Controparte_1 P.IVA_1
Piacentino
-parte appellata-
OGGETTO: spedizione – trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo, misto).
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno così precisato le rispettive conclusioni:
- per parte appellante: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare: NEL MERITO: riformare la sentenza n.
3086/21 emessa in data 04/02/2021 dal Giudice di Pace di Roma, nel procedimento iscritto al R.G.N. 46462/20, e depositata in cancelleria in data 10/02/2021, non notificata, come di seguito sostituendo: la parte ““rigetta la domanda;
condanna parte attrice al rimborso, in favore di parte convenuta, delle spese di giudizio liquidate nella somma complessiva di Euro 400,00 oltre spese generali, cpa ed iva”
1 CON “ACCOGLIE LA DOMANDA E DICHIARA che, per i motivi di cui in narrativa,
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, è Controparte_1
responsabile tanto in via contrattuale che extracontrattuale per i danni subiti dall'appellante, ai sensi della normativa sopra indicata e, per l'effetto NN
al pagamento, in favore del Sig. di Euro Controparte_1 Parte_1
250,00=, oltre interessi legali dal dì dell'evento all'effettivo soddisfo a titolo di compensazione pecuniaria ai sensi del Reg. (Ce) 261/04; NN
[...]
al risarcimento del danno da lite temeraria ex 3° comma art. 96 cpc da CP_1
liquidarsi equitativamente;
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi
i gradi di giudizio (oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge).”
- per parte appellata: “richiamando tutto quanto dedotto, eccepito e prodotto nel primo grado di giudizio, insiste affinché sia confermata la sentenza del Giudice di
Pace oggetto di impugnazione . Con condanna di parte appellante ex art. 96 c.p.c. stante la temerarietà del presente procedimento anche in considerazione delle difese svolte da nel giudizio di primo grado e quindi ben note. Con vittoria Controparte_1 di spese, diritti e onorari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Oggetto della controversia ed elementi del processo rilevanti per la decisione.
1.1. ha citato dinnanzi al Giudice di pace Parte_1 Controparte_1
di Roma, chiedendo la condanna della convenuta al pagamento del complessivo importo di euro 1.000,00, a titolo di compensazione pecuniaria e risarcimento del danno per la cancellazione del volo n. BA2272 del 27.4.2019 (tratta New York -
Londra) e per la perdita della coincidenza con il volo BA2586 del 28.4.2019 (tratta
Londra - Venezia). Più nello specifico, il ha domandato l'importo di euro Parte_1
250,00 a titolo di compensazione pecuniaria ai sensi del Reg. Ce 261/2004, l'importo di euro 150,00 o altro importo applicato dal giudice in via equitativa a titolo risarcitorio per la mancata informativa e assistenza, nonché l'ulteriore importo di euro
600,00 o altro importo applicato in via equitativa a titolo risarcitorio del danno non patrimoniale subito.
L'attore ha infatti esposto:
- di avere stipulato un contratto di trasporto aereo con la compagnia Controparte_1
per la tratta New York - Londra - Venezia, con volo BA2272 del 27.4.2019 (tratta
2 New York - Londra) con coincidenza col volo BA2586 del 28.4.2019 (tratta Londra -
Venezia);
- di avere poi appreso, il giorno della partenza, che il volo diretto a Londra era stato cancellato;
- che, solo dopo diverse ore di attesa, la compagnia aerea aveva comunicato che un altro volo con destinazione Londra sarebbe partito il giorno successivo;
- di avere pertanto perso la coincidenza per la tratta Londra - Venezia;
- che la compagnia aerea aveva omesso di assisterlo secondo le modalità previste dalla normativa comunitaria, nonché di informarlo in merito alle tutele previste per la cancellazione del volo;
- che la compagnia aerea gli aveva poi negato ogni risarcimento per quanto avvenuto;
- che la cancellazione e la successiva riprotezione del volo gli avevano causato stress e disagi legati alla necessità di riprogrammare gli impegni presi;
- di avere pertanto diritto alla compensazione pecuniaria, come previsto dagli artt. 5 e
7 Regolamento (CE) 261/2004, nella misura di euro 250,00;
- di avere inoltre diritto al risarcimento del danno derivante dalla mancanza di assistenza e informazione da parte della compagnia aerea, in quanto tali mancanze gli avevano causato uno stato di incertezza e sconforto;
danno questo da quantificare in euro 150,00 o nella diversa misura determinata in via equitativa dal giudice;
- di avere infine diritto all'ulteriore risarcimento del danno non patrimoniale derivante dal ritardo, nella misura di euro 600,00 o altro importo ritenuto applicabile in via equitativa.
1.2. La convenuta si è costituita in giudizio, concludendo Controparte_1
per il rigetto della domanda attorea.
Ha infatti eccepito:
- che il volo BA2272 New York - Londra del 27.4.2019, del quale l'attore lamentava la cancellazione, era stato invece regolarmente eseguito, come attestato anche dalle risultanze del sito internet Flightstats (gestito dall'omonima società, la quale rappresentava il principale fornitore, a livello mondiale, dei dati di volo);
- che, ad ogni buon conto, il volo presentava anche dei residui posti disponibili, dovendosi pertanto escludere ogni possibile profilo di responsabilità da overbooking;
3 - che, non essendosi verificata la cancellazione del volo né avendo lo stesso subito un ritardo, non vi erano le condizioni per dover prestare assistenza nei confronti del passeggero;
- che in ogni caso, in base agli orientamenti interpretativi della Commissione Europea relativi al Reg. (CE) n. 261/2004, “i passeggeri non [avevano] diritto a ricevere una compensazione per il danno subito a causa di una mancanza di assistenza se non
[avevano] sostenuto spese”;
- che il danno non patrimoniale non era provato, non avendo l'attore dimostrato il danno conseguenza in base agli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio ed essendo espressamente escluso, dall'art. 22 della Convenzione di Montreal, che i passeggeri potessero ottenere danni punitivi o esemplari, né danni ad altro titolo che quello risarcitorio.
1.3. Con note autorizzate depositate in occasione dell'udienza del 7.1.2021,
l'attore ha contestato la fondatezza delle difese della convenuta, depositando la comunicazione di posta elettronica ricevuta in data 22.4.2019, con la quale la compagnia aerea aveva comunicato la cancellazione.
Ha rappresentato quindi che, nella medesima email, la convenuta aveva proposto due voli diversi che prevedevano la partenza un'ora dopo e arrivo due ore e venti minuti dopo rispetto a quelli originari;
voli sui quali l'attore si era effettivamente imbarcato, come comprovato dalle carte di imbarco.
Ha dedotto pertanto che, quand'anche i voli originari fossero stati operati regolarmente, avrebbe dovuto trovare applicazione la normativa relativa alla cancellazione e non quella relativa ai ritardi, essendo documentato il fatto di essere stato fatto imbarcare su voli diversi rispetto a quelli originari. In particolare, doveva quindi trovare l'applicazione il terzo punto dell'art. 5, c. , lett. c) del Regolamento
(CE) n. 261/2004, in forza del quale la compensazione pecuniaria sarebbe dovuta spettare ai passeggeri che avessero subito la cancellazione del volo, salvo che fossero
“stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell'orario di partenza previsto” e fosse “stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un'ora prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l'orario d'arrivo previsto”. Evenienza quest'ultima nella specie non verificatasi, essendo stato offerto al passeggero di partire un'ora dopo
4 (senza il rispetto del termine di non più di un'ora prima) e di arrivare due ore e venti minuti dopo l'orario d'arrivo previsto.
1.4. ha contestato anche queste ulteriori difese, rilevando fra Controparte_1
l'altro come, dal tenore della comunicazione di posta elettronica prodotta dall'attore
(“your booking has been changed”), non fosse dato evincere che il volo avesse subito una cancellazione, essendo invece dimostrato il fatto che il passeggero fosse stato comunque trasportato a destinazione con un ritardo di circa due ore rispetto al volo prenotato. Circostanza questa che rendeva configurabile una ipotesi di ritardo e non di cancellazione del volo, con conseguente carenza di responsabilità del vettore, trattandosi di ritardo inferiore alle tre ore e, pertanto, non rientrante nell'ipotesi di c.d. ritardo prolungato enucleata dalla giurisprudenza europea.
1.5. Con sentenza n. 3086/2021 depositata in data 10.2.2021, il Giudice di pace di
Roma ha rigettato la domanda dell'attore, condannandolo al rimborso, in favore della convenuta, delle spese di giudizio, liquidate nella somma complessiva di euro 400,00, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Il Giudice di prime cure ha infatti ritenuto che, alla luce della documentazione in atti, il contratto fosse stato regolarmente eseguito con ritardo di pochi minuti sia in partenza e in arrivo. Ha inoltre rilevato che, anche prescindendo dalla circostanza che nell'atto introduttivo del giudizio non risultava neanche dedotta la ricorrenza di un diniego di imbarco, il relativo onere probatorio sarebbe ricaduto sulla parte attrice, che non lo aveva tuttavia soddisfatto tramite la produzione di un messaggio di contenuto non univoco.
1.6. ha quindi proposto tempestivo appello avverso la predetta Parte_1
sentenza, formulando conclusioni conformi a quelle poi precisate al momento dell'assunzione della causa in decisione e trascritte in epigrafe.
Con un primo motivo di gravame, rubricato “sull'erronea identificazione del sito
Flighstats”, l'appellante ha lamentato l'erroneità della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di prime cure. In particolare, ha infatti evidenziato che Flightstats non era una società di intermediazione che aveva gestito il volo, ma una web application collegata direttamente con le torri di controllo di tutti gli aeroporti del mondo e che permetteva di avere accesso a tutte le informazioni relativi ai voli e quindi anche il loro stato e gli orari di partenza e di arrivo. Erronea ricostruzione questa che, sempre a detta dell'appellante, aveva determinato anche “una erronea decisione nel merito”,
5 avendo lo stesso giudice di prime cure frainteso “tutto quanto connesso al volo in oggetto e le conseguenti responsabilità del vettore . Controparte_1
Con il secondo motivo di gravame, rubricato “sull'inadempimento di parte convenuta e sulla compensazione pecuniaria”, l'appellante ha essenzialmente ribadito quanto già affermato in primo grado in merito ai profili di responsabilità della convenuta. Ha infatti invocato la disciplina applicabile in caso di cancellazione del volo (più nello specifico l'art. 5, comma 1, lett. c), punto III), del Reg. (CE) n.
261/2004, in combinato disposto all'art. 7 dello stesso regolamento), evidenziando nuovamente di essere stato “riprotetto” – a seguito di unilaterale cancellazione dei due voli prenotati, effettuata con comunicazione di posta elettronica inviata cinque giorni prima della data prevista per l'imbarco – su voli diversi da quelli originari e con arrivo a destinazione posticipato di due ore e venti minuti.
L'appellante ha infine insistito per la condanna della appellata per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., rilevando come la stessa appellata, nel giudizio di primo grado, avesse “mentito” in merito ai fatti di causa, asserendo che il volo non fosse stato cancellato e si fosse svolto regolarmente. Il che faceva ipotizzare che la cancellazione del volo fosse dovuta a un fenomeno di sovraprenotazione (overbooking). Circostanza questa taciuta in mala fede da al fine di evitare l'applicazione della Controparte_1
disciplina europea relativa alle ipotesi di sovraprenotazione, la quale prevedeva che la compagnia aerea dovesse ricercare, tra i passeggeri, dei volontari disposti a imbarcarsi sul volo di riprotezione, concordando con gli stessi dei benefici quali contropartita della cancellazione del volo originario, e che, ove il numero dei volontari non fosse sufficiente a garantire l'imbarco dei restanti passeggeri muniti di prenotazione, la compagnia aerea potesse negare l'imbarco ai passeggeri non consenzienti, versando loro una compensazione pecuniaria.
1.7. La appellata si è costituita anche nel presente grado di giudizio, contestando la fondatezza dei motivi di appello e concludendo quindi per l'integrale rigetto dell'impugnazione.
Ha infatti eccepito l'infondatezza del primo motivo di appello, evidenziando l'irrilevanza della qualificazione attribuita al sito internet Flightstats dal giudice di prime cure, avendo questi comunque interpretato correttamente il contenuto del documento prodotto.
6 Con riferimento al secondo motivo, l'appellata ha poi ribadito quanto già eccepito in primo grado sulla non applicabilità, al caso in esame, della disciplina relativa alla cancellazione del volo, essendo stato il volo regolarmente eseguito ed essendo l'attore giunto a destinazione nella data prevista con un ritardo contenuto. Il che, sempre secondo la appellata, comportava solo obbligo, per la compagnia aerea, di prestare l'assistenza di cui all'art. 6 del suindicato regolamento (somministrazione di cibi e bevande), mentre, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia in tema di ritardo prolungato, nessuna compensazione pecuniaria era dovuta per il ritardo, in quanto inferiore alle tre ore.
L'appellata, alla luce di quanto dedotto dall'appellante a supporto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., ha inoltre negato l'applicabilità della disciplina relativa alla sovraprenotazione, non avendo l'attore provato alcunché al riguardo e risultando anzi, dal rapporto del volo BA2272 New York-Londra emesso da e Controparte_1 già depositato nel giudizio di primo grado, che l'aereo con il quale si era svolto il volo originario presentava alcuni posti rimasti disponibili.
L'appellata ha infine allegato che il cambio del volo era stato richiesto proprio e che pertanto il mutamento rispetto al volo originario aveva costituito Parte_1
adempimento di tale richiesta da parte della compagnia. Al fine di dimostrare quest'ultima circostanza, ha quindi chiesto di essere autorizzata al deposito – in quanto prova nuova indispensabile ai fini della decisione e comunque formatasi successivamente alla definizione del giudizio di primo grado – del documento denominato “Booking Browser”.
1.8. La causa, istruita tramite la documentazione già acquisita nel primo grado di giudizio, è stata poi trattenuta in decisione sulla base delle conclusioni sopra trascritte, con termini ex art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
2. L'appello va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Il primo motivo di appello è infondato.
L'appellante si sofferma sulla qualificazione attribuita a Flightstats dal giudice di prime cure, asserendo che l'erronea qualificazione della stessa come società di intermediazione che ha gestito il volo avrebbe inficiato la decisione della causa, impedendo di accertare la responsabilità del vettore aereo.
7 L'appellante, tuttavia, non chiarisce in che modo una diversa qualificazione della
Flightstats – web application che consente di tracciare i voli – avrebbe consentito di pervenire a un diverso esito decisorio.
Va invece escluso che la erronea qualificazione di Flightstats abbia inciso sulla sostanza del ragionamento decisorio.
Il primo giudice – in un contesto in cui lo stesso attore ha riconosciuto di essere comunque giunto a destinazione, sia pure fruendo di voli diversi e giungendo alla con un ritardo di 2 ore e 20 minuti – ha infatti correttamente utilizzato le risultanze del documento indicato (doc. 3 del fascicolo di primo grado di , per Controparte_1
appurare che il contratto di trasporto è stato regolarmente eseguito, sia pure con un ridotto ritardo sia in partenza che in arrivo, così giungendo ad escludere l'applicabilità della disciplina dettata all'art. 5 del Reg. (CE) n. 261/2004 in tema di cancellazione del volo.
2.2. Anche il secondo motivo di appello è infondato.
2.2.1. L'appellante insiste per l'applicabilità al caso in esame della disciplina dettata dall'art. 5 del regolamento in tema di cancellazione del volo, con conseguente diritto alla compensazione pecuniaria ivi prevista.
L'assunto, tuttavia, non è condivisibile.
2.2.2. La documentazione prodotta dalla compagnia aerea (docc. 3 e 4 del fascicolo di primo grado di , di cui l'appellante non ha specificamente Controparte_1
contestato le risultanze, dimostra infatti che il volo originariamente programmato
(volo BA2272 del 27.4.2019, tratta New York - Londra) è stato eseguito regolarmente, sia pure senza la presenza a bordo dell'odierno appellante (essendo pacifico che quest'ultimo abbia invece fruito, per la medesima tratta, del successivo volo identificato come BA0182, con partenza ritardata di un'ora rispetto al precedente).
Va allora osservato che, dal contesto normativo (artt. 2, lett. j) e l), 4, 5 e 6 Reg.
(CE) n. 261/2004) e dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (C.
Giust. 19.11.2009 in C-402/07 e C-432/07), emerge con chiarezza la distinzione tra le fattispecie, aventi ciascuna una diversa disciplina, del negato imbarco (art. 4), della cancellazione del volo (art. 6) e del suo ritardo (art. 7).
In particolare, la cancellazione del volo si verifica in caso di “mancata effettuazione di un volo originariamente previsto e sul quale sia stato prenotato
8 almeno un posto” (art. 2, lett. L) Reg. Ce 261/2004) e, dunque, quando l'aeromobile a bordo del quale era previsto il volo originario non decolla.
Ne consegue che, ai fini della applicabilità della disciplina dettata in tema di cancellazione del volo, non è sufficiente la sola circostanza che il passeggero venga fatto imbarcare su un volo diverso da quello originariamente previsto.
2.2.3. Tale ultima circostanza, di carattere soggettivo (il volo originario si è svolto regolarmente ma il passeggero viene fatto imbarcare su un volo diverso), può al più assumere rilevanza ai fini della diversa fattispecie del negato imbarco, di cui all'art. 4 del suindicato Regolamento.
La odierna parte appellante, nel corso del giudizio di primo grado, non ha tuttavia specificamente e tempestivamente prospettato la ricorrenza della diversa fattispecie appena richiamata, avendo omesso di allegare i fatti costitutivi al ricorrere dei quali il già menzionato art. 4 sancisce il diritto del passeggero all'ottenimento della compensazione pecuniaria. Solo in sede di “note conclusive” – e dunque quando le preclusioni assertive erano già maturate – ha fatto infatti richiamo alla fattispecie della sovraprenotazione (overbooking), per supportare la domanda di condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata con le predette note.
2.2.4. Va poi in ogni caso osservato che la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della compensazione pecuniaria di cui all'art. 4 del regolamento non solo non trova conferma nelle risultanze istruttorie acquisiste, ma è anzi smentita sia dalla documentazione versata in atti dalla odierna appellata (v. il già richiamato doc. 4 del fascicolo di primo grado di dal quale si evince il fatto che il volo Controparte_1
BA2272 del 27.4.2019 abbia viaggiato con diversi posti non occupati da passeggeri), sia dalla circostanza, pacifica, che l'odierno appellante abbia accettato di imbarcarsi su un diverso volo (il che esclude il riconoscimento della compensazione pecuniaria di cui all'art. 4, comma 3, del regolamento, essendo quest'ultima prevista “in caso di negato imbarco a passeggeri non consenzienti” all'imbarco su di un volo alternativo).
Del tutto generiche ed inconferenti sono poi le doglianze relative al trattamento discriminatorio che la compagnia aerea appellata avrebbe riservato all'appellante per non averlo informato della possibilità di imbarcarsi su di un volo alternativo e non avergli prospettato “i benefici da concordare tra il passeggero interessato e il vettore aereo operativo”.
9 Premesso che, dalla scarna documentazione fornita dall'appellante (costituita da un sms privo dell'indicazione di destinatario e mittente, nonché da una mail del
16.2.2019, che si limitano a comunicare le modifiche al programma di viaggio), non è dato evincere né una modifica autoritativa e unilaterale del programma di volo da parte della compagnia aerea, né il rifiuto dell'appellante all'imbarco su di un volo alternativo, si osserva infatti che un eventuale trattamento discriminatorio da parte del vettore operativo non è costituisce presupposto per la compensazione pecuniaria di cui al regolamento europeo (essendo, come detto, la stessa dovuta solo per le ipotesi ivi espressamente previste di negato imbarco al passeggero non consenziente e di cancellazione del volo), ma può essere fatto valere, se del caso, con diversa domanda risarcitoria. Domanda risarcitoria, tuttavia, nella specie proposta dalla odierna parte appellante sulla base di diversi presupposti e comunque rigettata dal giudice di prime cure con sentenza che, sul punto, non è stata fatta oggetto di gravame.
2.2.5. Il caso in esame va pertanto inquadrato in un mero ritardo, fattispecie rispetto alla quale il regolamento europeo non prevede un'autonoma compensazione pecuniaria.
E' infatti opportuno precisare che la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea assimila, ai fini della spettanza della compensazione pecuniaria dovuta al passeggero, l'ipotesi di ritardo prolungato, ossia superiore alle tre ore, a quella di cancellazione del volo, posto che i passeggeri il cui volo sia stato ritardato di più di tre ore subiscono un pregiudizio sostanzialmente analogo ai passeggeri di volo cancellato, i quali abbiano viaggiato su un volo diverso che abbia superato di complessive tre ore la durata prevista per il volo cancellato (v. C. Giust. 19.11.2009 in
C-402/07 e C-432/07).
Ipotesi che all'evidenza non ricorre nel caso di specie, in quanto i voli di riprotezione sul quale si è imbarcato l'appellante hanno comportato (fatto pacifico e comunque evincibile dal già richiamato doc. 3 del fascicolo di primo grado di CP_1
una partenza differita di un'ora rispetto l'orario originariamente previsto e
[...]
l'arrivo alla destinazione finale con un ritardo di due ore e venti minuti rispetto l'orario di arrivo previsto dal programma originario.
2.3. Il rigetto dei motivi di appello già esaminati comporta anche il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dall'appellante.
10 3. Il complessivo tenore delle difese svolte dall'appellante, non evidenziando chiari profili di dolo o colpa grave e comunque un vero e proprio abuso del processo, giustifica il rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalla appellata.
4. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, come segue, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022: valore della causa ricompreso nello scaglione fino ad euro 1.100,00; parametri medi per le fasi di studio, introduzione e decisione, complessivi euro 462,00 per compenso professionale.
5. Il rigetto dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228).
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da;
Controparte_1
3) condanna al rimborso, in favore di , delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 440,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma 1 quater,
d.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di di un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2025.
Il Giudice
(dott. Francesco Cina)
Provvedimento redatto con la collaborazione del ott. Gianluca Colonnese CP_2
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