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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 30/06/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 691/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 691/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Pescara, Via C. Parte_1 C.F._1
Ciglia n. 56/13 presso lo studio dell'Avv. MASCITTI EVA che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Pescara alla Piazza Controparte_1 C.F._2
Ettore Troilo n. 11 presso lo studio dell'Avv. LONGO ITALO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 1° marzo 2025 agiva in giudizio nei confronti del coniuge Parte_1 CP_1
chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi, alle condizioni
[...] indicate in ricorso, e che successivamente fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio celebrato in
OS (PE) il 30.10.2014 (atto n. 34 parte II, serie C, anno 2014) dalla cui unione non sono nati figli.
2. Costituitosi in giudizio, il resistente aderiva alla domanda di separazione personale e alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni proposte dalla ricorrente.
3. All'udienza dell'11 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte, il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione, avendo le parti rappresentato di aver raggiunto un accordo, come da scrittura privata versati in atti.
4. La domanda di separazione giudiziale deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1, cc. Infatti, le prospettazioni difensive delle parti e il comportamento processuale delle stesse consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale e da giustificare la pronuncia della separazione personale, ai sensi del richiamato articolo.
5. Quanto alle ulteriori statuizioni, si è detto che le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione, nei sensi che seguono:
a) le parti autorizzati a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restano i reciproci obblighi di Legge;
b) la dimora coniugale di proprietà di ubicata nel Comune di Città Sant'Angelo in via Controparte_1
Strada San Pietro n. 17 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze resta assegnata allo stesso CP_1
.
[...]
6. Il Tribunale prende atto dell'accordo e lo fa proprio, avendo le parti concordato condizioni conformi all'interesse delle parti medesime e non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento.
7. Da ultimo, va fissata con separata ordinanza del Giudice relatore una successiva udienza per la decisione sulla domanda di divorzio.
8. Spese al definitivo.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 1° marzo 2025, da nei confronti di , con l'intervento necessario del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e , coniugati in Parte_1 Controparte_1
OS (PE) il 30.10.2014, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di
Città Sant'Angelo n. 34, parte II, serie C, anno 2014 alle condizioni concordate tra le parti e riportate in motivazione;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
c) dispone circa l'ulteriore corso come da separata ordinanza del Giudice relatore;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Pescara, il 24 giugno 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 691/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Pescara, Via C. Parte_1 C.F._1
Ciglia n. 56/13 presso lo studio dell'Avv. MASCITTI EVA che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Pescara alla Piazza Controparte_1 C.F._2
Ettore Troilo n. 11 presso lo studio dell'Avv. LONGO ITALO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 1° marzo 2025 agiva in giudizio nei confronti del coniuge Parte_1 CP_1
chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi, alle condizioni
[...] indicate in ricorso, e che successivamente fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio celebrato in
OS (PE) il 30.10.2014 (atto n. 34 parte II, serie C, anno 2014) dalla cui unione non sono nati figli.
2. Costituitosi in giudizio, il resistente aderiva alla domanda di separazione personale e alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni proposte dalla ricorrente.
3. All'udienza dell'11 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte, il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione, avendo le parti rappresentato di aver raggiunto un accordo, come da scrittura privata versati in atti.
4. La domanda di separazione giudiziale deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1, cc. Infatti, le prospettazioni difensive delle parti e il comportamento processuale delle stesse consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale e da giustificare la pronuncia della separazione personale, ai sensi del richiamato articolo.
5. Quanto alle ulteriori statuizioni, si è detto che le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione, nei sensi che seguono:
a) le parti autorizzati a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restano i reciproci obblighi di Legge;
b) la dimora coniugale di proprietà di ubicata nel Comune di Città Sant'Angelo in via Controparte_1
Strada San Pietro n. 17 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze resta assegnata allo stesso CP_1
.
[...]
6. Il Tribunale prende atto dell'accordo e lo fa proprio, avendo le parti concordato condizioni conformi all'interesse delle parti medesime e non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento.
7. Da ultimo, va fissata con separata ordinanza del Giudice relatore una successiva udienza per la decisione sulla domanda di divorzio.
8. Spese al definitivo.
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P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 1° marzo 2025, da nei confronti di , con l'intervento necessario del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e , coniugati in Parte_1 Controparte_1
OS (PE) il 30.10.2014, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di
Città Sant'Angelo n. 34, parte II, serie C, anno 2014 alle condizioni concordate tra le parti e riportate in motivazione;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
c) dispone circa l'ulteriore corso come da separata ordinanza del Giudice relatore;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Pescara, il 24 giugno 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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