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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 24/10/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:
IC RE presidente
AE LA giudice rel.
Antonia Quartarella giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 1377/2025 V.G., sulla domanda proposta da: nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1
E
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi con l'avvocato Riccardi Domenico Lucio con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio su domanda congiunta
FATTO E DIRITTO visto il ricorso per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio del 31/7/2025, sottoscritto dai predetti coniugi ed iscritto a ruolo in pari data, contenente le condizioni del divorzio;
viste le note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di comparizione dei coniugi, dal difensore comune, con le quali le parti hanno confermato di voler risolvere il vincolo matrimoniale;
ritenuto che
ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2, lett. B) della Legge 1° dicembre
1970 n. 898, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
rilevato che i coniugi, con accordo concluso innanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Matera, in data 21/1/2025, di cui all'atto iscritto nei registri di matrimonio del predetto ufficio dello Stato
Civile al n. 5 parte II serie C anno 2025 e confermato con dichiarazioni di cui all'atto iscritto nei predetti registri al n. 20 parte II serie C, si sono separati consensualmente;
considerato che
è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole espresso in atti dal P.M. alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
rilevato che le condizioni concordate dai coniugi sono conformi a legge, non contrastando con principi di ordine pubblico o norme imperative;
ritenuto che
le spese, stante la natura del procedimento e la domanda congiunta, debbano essere compensate;
letto l'art. 473.bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 31/7/2025 da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 il 26/9/1981 in Matera, alle condizioni da loro concordate, sottoscritte e Parte_2 contenute nel ricorso congiunto per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio del 31/7/2025, depositato in pari data;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Matera di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno 1981, Parte II, serie A, numero
275;
3) spese compensate.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il
22/10/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
AE LA IC RE