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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 11/12/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro e Previdenza
in persona del Giudice, dott. Paolo Mariotti ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art.127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 557 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
nato a [...] il [...], residente in [...], ed Parte_1 elettivamente domiciliato in Roma, Via Valdinievole n. 11, presso e nello studio dell'Avv. Ester
Ferrari AN, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del Direttore pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Rieti, alla Via Cesare Beccaria n. 29, presso l'Ufficio legale della Sede CP_ Distrettuale rappresentato e difeso dall'Avv. Claudia Ruperto, giusta procura in atti;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, ritualmente notificato a controparte, il ricorrente, adiva l'Intestato Ufficio per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Accertare e Dichiarare il diritto di alla pensione Parte_1 di reversibilità in qualità di figlio inabile della IGnora nata il [...] e deceduta Persona_1 il 3.10.2020 c.f. e titolare di pensione, cat. IOCOM n. 94001026, come da C.F._1 domanda del 16.6.2022, ai sensi e con decorrenza di legge o di giustizia.
Conseguentemente
Condannare l' in persona del suo Presidente pro-tempore al pagamento in favore della CP_1 ricorrente dei ratei maturati e maturandi sul diritto riconosciuto, oltre accessori di legge.
1 Con la decorrenza di legge e con gli interessi legali e rivalutazione da ogni singola scadenza di pensione e con vittoria di spese , competenze ed onorari più IVA da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.”
Deduceva parte ricorrente di aver presentato alla competente sede domanda di pensione di CP_1 reversibilità, in qualità di figlio inabile, della IG.ra , nata il [...], a [...], e Persona_1 deceduta, in Avezzano, il 3.10.2020.
Argomentava, altresì, che, con nota del 5.9.2022, l' , aveva comunicato che: “non e' stato CP_1 riconosciuto inabile alla data della morte del familiare” e che, pertanto, a seguito del diniego aveva presentato ricorso al competente Comitato Provinciale che, parimenti, respingeva il ricorso.
Ritenuta sussistente la totale inabilità al momento del decesso della madre, il 3.10.2020, adiva con l'atto di cui sopra l'Intestato Ufficio.
Si costituita in giudizio, con memoria difensiva, l' asserendo che il ricorso era infondato in fatto CP_1
e diritto e carente di un elemento costitutivo, in quanto, non provato ed insistendo per il rigetto della domanda.
Il ricorso è infondato e la domanda deve essere rigettata sulla base di quanto emerso dall'istruttoria espletata in corso di causa.
Nell'ambito del giudizio, infatti, è stata espletata una CTU medico- legale sulla persona del ricorrente a cura della Dott.ssa Persona_2
Dalla consulenza tecnica è emerso che: “il IG. presenta una condizione di invalidità Parte_1 per le seguenti infermità cardiopatia ipertensiva, diabete mellito, epatopatia steatosica, artrosi polidistrettuale in eccedenza ponderale con particolare interessamento del rachide sede di multiple discopatie, sindrome da conflitto della spalla destra, deficit del visus, sindrome ansioso- depressiva con sintomi psicotici”.
“Alla morte della madre avvenuta il 3.10.2020 e a tutt'oggi non si trovava nell'assoluta e permanente in possibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Non ha quindi diritto alla pensione di reversibilità in quanto non inabile alla morte del genitore”.
Appare corretto il percorso logico-giuridico seguito nella c.t.u., fondato sulla valorizzazione della documentazione acquisita, la visita di e su considerazioni pienamente condivisibili Parte_1
(nella c.t.u. si afferma che “Non si può quindi affermare che si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa,sia oggi che anche all'epoca della morte della madre, in quanto le patologie dalle quali è affetto sono stabilizzate da anni e le episodiche riacutizzazioni non possono configurare la fattispecie dell'inabilità cosiccome prevista dalla legge
n. 222 del 12 giugno 1984”).
2 Gli esiti di c.t.u., peraltro, non risultano essere specificamente contestati da parte ricorrente (si vedano note del ricorrente del 14/10/2025).
A fronte di tale accertamento deve rilevarsi che il diritto alla pensione di reversibilità o cd. indiretta per il figlio maggiorenne superstite, a norma dell'art. 19 comma 2 D.P.R. n. 818/57, presuppone due requisiti:
a) la vivenza a carico dell'assicurato o del titolare della pensione;
b) l'inabilità al proficuo lavoro alla data del decesso del de cuius;
Rilevato che dall'elaborato peritale il ricorrente alla data del decesso della madre (03.10.2020) non era risultato inabile e che dall'estratto contributivo versato in atti da il medesimo, almeno fino CP_1 al 30.11.2024, è stato impiegato in un'azienda (SPA SOC. UN GIULIANO INDUSTRIAL S.p.A.), ciò è in aperto contrasto con quanto prescritto dalla normativa vigente, la domanda dal ricorrente non può che essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza ma debbono essere dichiarate irripetibili ex art 152 disp. att.
c.p.c. in virtù della documentazione reddituale versata in atti dal ricorrente.
Le spese della c.t.u. poste a definitivo carico . CP_1
P.Q.M
Il Tribunale di Rieti in Funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal IG. così provvede: Parte_1
a) rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara irripetibili le spese di lite ex art 152 disp att. c.p.c.;
b) pone le spese della c.t.u. espletata nel giudizio dalla Dott.ssa a carico Persona_2 definitivo dell' come da separato provvedimento. CP_1
Rieti, 9.12.2025
Il Giudice
Dott. Paolo Mariotti
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