TRIB
Sentenza 15 novembre 2024
Sentenza 15 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 15/11/2024, n. 1934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1934 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Cristina Bandiera giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al RG. n. 33/2024, promossa da
(c.f. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
25.05.81 con l'avv. Giuseppe Muzzupappa PARTE ATTRICE
contro
(c.f. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2 (Romania) il 5.08.1973 PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TREVISO
avente ad oggetto: DIVORZIO GIUDIZIALE scioglimento del matrimonio
Decisa a Treviso, il 5 novembre 2024, sulle seguenti CONCLUSIONI:
AN AT: "1) - Dichiarare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi
– nata a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_3 [...]
– C.F. – nato a [...] il Controparte_1 C.F._2 05/08/73, matrimonio celebrato nel Comune di Nanesti (Romania) il 10/08/2008.
3) I figli minori e verranno affidati in via esclusiva Persona_1 Persona_2 alla madre, con residenza presso la casa coniugale sita in Mansuè via Castella n. 22, che verrà assegnata alla ricorrente.
4) Ci si rimette al Tribunale adìto in ordine alle visite – in ogni caso protette - del padre con i minori e . Persona_1 Persona_2
4) Porre a carico del resistente l'obbligo di versare a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma complessiva di euro 750,00 (euro 250,00 per ciascun figlio) essendo AN maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo dell'Intestato Tribunale. 4) Autorizzare i coniugi a darsi reciproco assenso al rilascio dei rispettivi documenti validi per l'espatrio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari in caso di opposizione."
2 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con sentenza parziale n. 1374/2024 dell'11.07.2024 (pubblicata il 18.07.2024) – integralmente richiamata in questa sede – il Tribunale di Treviso, ritenute sussistenti le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b. L. 898/1970, ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra
[...]
e , contratto il 10.08.2002 in Romania e non Pt_1 Controparte_1 trascritto nei Registri dello Stato Civile italiani.
1.1. La causa è proseguita quindi sulle ulteriori questioni controverse.
2. Dall'unione coniugale sono nati tre figli, (nato a [...] – TV Per_3
– il 1.05.2004), (nato a [...] – TV – il 26.10.2006) e Persona_1 Per_2
(nata a [...] – TV – il 3.06.2016).
[...]
2.1. Al tempo della fase presidenziale del giudizio di separazione dinanzi a questo Tribunale (RG n. 3859/2022), i due figli ancora minorenni
[...]
e ) sono stati affidati, in via esclusiva, alla madre, alla Per_1 Persona_2 quale è stata contestualmente assegnata la casa familiare.
Tali condizioni sono state successivamente recepite dalle parti ai fini della consensualizzazione della separazione, prevedendo inoltre che il padre potesse esercitare il proprio diritto di visita nei confronti di (di Persona_2 soli 6 anni) con la mediazione dei Servizi Sociali competenti per territorio, e in spazio neutro, non avendo un alloggio idoneo ad ospitarla (vd. verbale d'udienza del 12.01.2023 e decreto di omologa n. 1040/2023 del 25.01.2023
– doc. 5).
2.2. Di tali provvedimenti la ricorrente chiede ora la conferma, nella perdurante contumacia del padre.
2.3. Va dato anzitutto atto del fatto che, in corso di causa (il 26.10.2024), anche è divenuto maggiorenne, sicché sono venuti meno i Persona_1 presupposti per disporre in ordine al suo affidamento e collocamento.
2.4. Quanto invece a , ancora minorenne, il Collegio ritiene Persona_2 sussistenti i presupposti per confermare il regime di affidamento esclusivo della minore alla madre, essendo emersi gravi elementi di pregiudizio per derogare all'ordinario criterio dell'affidamento condiviso.
Risulta, infatti, che il padre si è disinteressato all'esercizio delle proprie prerogative genitoriali, non ottemperando alle condizioni di cui all'accordo raggiunto in sede di separazione: egli infatti ha visto Persona_2 sporadicamente, ed ancor meno gli altri figli, come dichiarato dalla ricorrente Per_ all'udienza del 5.07.2024 ("...vede con i Servizi, ma la vede sempre meno, a maggio l'ha vista 2 o 3 volte, a giugno 1 volta e poi basta per motivi di lavoro;
lui riceve la convocazione dei Servizi, ma non sappiamo mai se si presenta;
con AN non ha rapporti, e l'ha visto una volta in un anno;
Per_1 qualche tempo fa, parlando, mi ha detto che lui i figli non li voleva..."); non ha
3 nemmeno provveduto al loro mantenimento, costringendo la madre ad agire in via esecutiva.
È quindi la ricorrente quello tra i genitori che provvede, in via esclusiva, alla gestione dei figli, e quello rispetto al quale è possibile formulare una prognosi positiva in ordine alle capacità genitoriali;
è quindi nel primario interesse di che la madre continui ad assumere, per suo conto, anche le Persona_2 decisioni di maggior interesse.
2.5. La minore continuerà inoltre ad essere collocata prevalentemente presso al madre, alla quale rimarrà assegnata la casa coniugale.
2.6. Allo stesso modo, la minore continuerà a vedere il padre con le modalità e secondo il calendario che i Servizi Sociali territorialmente competenti indicheranno.
3. Quanto agli aspetti economici, osserva il Collegio che, in base alle condizioni di cui all'accordo di separazione, è stato convenuto che, a decorrere dal primo mese di erogazione dell'AUU in favore della ricorrente (pari ad € 366,00), il padre avrebbe corrisposto mensilmente, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la complessiva somma di euro € 360,00 (€ 120,00 per ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie.
3.1. In questa sede, la ricorrente ha chiesto che tale contribuito venga aumentato ad € 750,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), essendo ancora non economicamente autosufficienti i figli maggiorenni infatti Per_3 frequenta con profitto l'Università di Padova, mentre e alle Persona_1 scuole superiori).
3.2. Ora, dalla documentazione versata in atti e dalle informazioni richieste dalla Guardia di Finanza risulta che:
- la ricorrente è impiegata a tempo indeterminato presso CP_2 e nell'anno di imposta 2023 ha percepito un reddito netto di € 21.025,19
[...] (vd. CU2024: reddito lordo - ritenute), pari a circa € 1.700,00 mensili (considerate 12 mensilità); i redditi degli anni precedenti sono stati invece inferiori;
- il resistente è impiegato presso e Controparte_3 nell'anno di imposta 2023 ha percepito un reddito (verosimilmente lordo) da lavoro dipendente pari ad € 25.123,43 (cfr. punto 1 lett. f (3) delle informazioni trasmesse dalla GdF). Negli anni d'imposta precedenti i redditi sono stati sostanzialmente assimilabili, non essendosi ravvisate rilevanti oscillazioni: , quindi, mette a frutto la propria capacità Controparte_1 lavorativa e percepisce un reddito stabile, maggiore rispetto a quello della ex moglie.
3.3. Alla luce di questo, considerato che la madre sostiene integralmente gli oneri di gestione dei figli, nessuno dei quali è economicamente autosufficiente, ritiene il Tribunale equo porre a suo carico del padre, con
4 decorrenza dalla domanda, l'obbligo di corrispondere, quale contributo di mantenimento per i figli, la somma di € 750,00 (€ 250,00 ciascuno), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come individuate e disciplinate dal Protocollo in materia di famiglia in uso presso questo Tribunale.
4. Nulla per le spese di lite, richieste da parte ricorrente solo in caso di opposizione – che non v'è stata, essendo rimasto il convenuto contumace.
PQM
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale – integralmente richiamata la sentenza parziale n. 1374/2024 dell'11.07.2024 (pubblicata il 18.07.2024), che ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra Pt_1
e , contratto il 10.08.2002 in Romania e non
[...] Controparte_1 trascritto nei Registri dello Stato Civile italiani – ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e conclusione disattesa o assorbita, così definitivamente provvede:
1. CONFERMA l'affidamento esclusivo della minore Persona_4
(nata a [...] – TV – il 30.06.2016) alla madre;
2. quanto alle visite del padre alla figlia, CONFERMA l'incarico conferito ai Servizi Sociali territorialmente competenti che pertanto provvederanno a curare che queste avvengano in spazio neutro, facendo in modo che la frequentazione e le visite aumentino gradualmente;
3. CONFERMA l'assegnazione della casa coniugale a;
Parte_1
4. con decorrenza dal mese della domanda, PONE a carico di
[...]
l'obbligo di corrispondere, in favore di , entro il CP_1 Parte_2 giorno 5 di ogni mese, quale contributo al mantenimento dei tre figli, la somma complessiva di € 750,00 (€ 250,00 per ciascuno), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al oltre al 50% delle spese straordinarie, come individuate e disciplinate dal Protocollo in materia di famiglia in uso presso questo Tribunale;
5. NULLA per le spese. Treviso, 5 novembre 2024 Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
5
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Cristina Bandiera giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al RG. n. 33/2024, promossa da
(c.f. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
25.05.81 con l'avv. Giuseppe Muzzupappa PARTE ATTRICE
contro
(c.f. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2 (Romania) il 5.08.1973 PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TREVISO
avente ad oggetto: DIVORZIO GIUDIZIALE scioglimento del matrimonio
Decisa a Treviso, il 5 novembre 2024, sulle seguenti CONCLUSIONI:
AN AT: "1) - Dichiarare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi
– nata a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_3 [...]
– C.F. – nato a [...] il Controparte_1 C.F._2 05/08/73, matrimonio celebrato nel Comune di Nanesti (Romania) il 10/08/2008.
3) I figli minori e verranno affidati in via esclusiva Persona_1 Persona_2 alla madre, con residenza presso la casa coniugale sita in Mansuè via Castella n. 22, che verrà assegnata alla ricorrente.
4) Ci si rimette al Tribunale adìto in ordine alle visite – in ogni caso protette - del padre con i minori e . Persona_1 Persona_2
4) Porre a carico del resistente l'obbligo di versare a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma complessiva di euro 750,00 (euro 250,00 per ciascun figlio) essendo AN maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo dell'Intestato Tribunale. 4) Autorizzare i coniugi a darsi reciproco assenso al rilascio dei rispettivi documenti validi per l'espatrio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari in caso di opposizione."
2 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con sentenza parziale n. 1374/2024 dell'11.07.2024 (pubblicata il 18.07.2024) – integralmente richiamata in questa sede – il Tribunale di Treviso, ritenute sussistenti le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b. L. 898/1970, ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra
[...]
e , contratto il 10.08.2002 in Romania e non Pt_1 Controparte_1 trascritto nei Registri dello Stato Civile italiani.
1.1. La causa è proseguita quindi sulle ulteriori questioni controverse.
2. Dall'unione coniugale sono nati tre figli, (nato a [...] – TV Per_3
– il 1.05.2004), (nato a [...] – TV – il 26.10.2006) e Persona_1 Per_2
(nata a [...] – TV – il 3.06.2016).
[...]
2.1. Al tempo della fase presidenziale del giudizio di separazione dinanzi a questo Tribunale (RG n. 3859/2022), i due figli ancora minorenni
[...]
e ) sono stati affidati, in via esclusiva, alla madre, alla Per_1 Persona_2 quale è stata contestualmente assegnata la casa familiare.
Tali condizioni sono state successivamente recepite dalle parti ai fini della consensualizzazione della separazione, prevedendo inoltre che il padre potesse esercitare il proprio diritto di visita nei confronti di (di Persona_2 soli 6 anni) con la mediazione dei Servizi Sociali competenti per territorio, e in spazio neutro, non avendo un alloggio idoneo ad ospitarla (vd. verbale d'udienza del 12.01.2023 e decreto di omologa n. 1040/2023 del 25.01.2023
– doc. 5).
2.2. Di tali provvedimenti la ricorrente chiede ora la conferma, nella perdurante contumacia del padre.
2.3. Va dato anzitutto atto del fatto che, in corso di causa (il 26.10.2024), anche è divenuto maggiorenne, sicché sono venuti meno i Persona_1 presupposti per disporre in ordine al suo affidamento e collocamento.
2.4. Quanto invece a , ancora minorenne, il Collegio ritiene Persona_2 sussistenti i presupposti per confermare il regime di affidamento esclusivo della minore alla madre, essendo emersi gravi elementi di pregiudizio per derogare all'ordinario criterio dell'affidamento condiviso.
Risulta, infatti, che il padre si è disinteressato all'esercizio delle proprie prerogative genitoriali, non ottemperando alle condizioni di cui all'accordo raggiunto in sede di separazione: egli infatti ha visto Persona_2 sporadicamente, ed ancor meno gli altri figli, come dichiarato dalla ricorrente Per_ all'udienza del 5.07.2024 ("...vede con i Servizi, ma la vede sempre meno, a maggio l'ha vista 2 o 3 volte, a giugno 1 volta e poi basta per motivi di lavoro;
lui riceve la convocazione dei Servizi, ma non sappiamo mai se si presenta;
con AN non ha rapporti, e l'ha visto una volta in un anno;
Per_1 qualche tempo fa, parlando, mi ha detto che lui i figli non li voleva..."); non ha
3 nemmeno provveduto al loro mantenimento, costringendo la madre ad agire in via esecutiva.
È quindi la ricorrente quello tra i genitori che provvede, in via esclusiva, alla gestione dei figli, e quello rispetto al quale è possibile formulare una prognosi positiva in ordine alle capacità genitoriali;
è quindi nel primario interesse di che la madre continui ad assumere, per suo conto, anche le Persona_2 decisioni di maggior interesse.
2.5. La minore continuerà inoltre ad essere collocata prevalentemente presso al madre, alla quale rimarrà assegnata la casa coniugale.
2.6. Allo stesso modo, la minore continuerà a vedere il padre con le modalità e secondo il calendario che i Servizi Sociali territorialmente competenti indicheranno.
3. Quanto agli aspetti economici, osserva il Collegio che, in base alle condizioni di cui all'accordo di separazione, è stato convenuto che, a decorrere dal primo mese di erogazione dell'AUU in favore della ricorrente (pari ad € 366,00), il padre avrebbe corrisposto mensilmente, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la complessiva somma di euro € 360,00 (€ 120,00 per ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie.
3.1. In questa sede, la ricorrente ha chiesto che tale contribuito venga aumentato ad € 750,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), essendo ancora non economicamente autosufficienti i figli maggiorenni infatti Per_3 frequenta con profitto l'Università di Padova, mentre e alle Persona_1 scuole superiori).
3.2. Ora, dalla documentazione versata in atti e dalle informazioni richieste dalla Guardia di Finanza risulta che:
- la ricorrente è impiegata a tempo indeterminato presso CP_2 e nell'anno di imposta 2023 ha percepito un reddito netto di € 21.025,19
[...] (vd. CU2024: reddito lordo - ritenute), pari a circa € 1.700,00 mensili (considerate 12 mensilità); i redditi degli anni precedenti sono stati invece inferiori;
- il resistente è impiegato presso e Controparte_3 nell'anno di imposta 2023 ha percepito un reddito (verosimilmente lordo) da lavoro dipendente pari ad € 25.123,43 (cfr. punto 1 lett. f (3) delle informazioni trasmesse dalla GdF). Negli anni d'imposta precedenti i redditi sono stati sostanzialmente assimilabili, non essendosi ravvisate rilevanti oscillazioni: , quindi, mette a frutto la propria capacità Controparte_1 lavorativa e percepisce un reddito stabile, maggiore rispetto a quello della ex moglie.
3.3. Alla luce di questo, considerato che la madre sostiene integralmente gli oneri di gestione dei figli, nessuno dei quali è economicamente autosufficiente, ritiene il Tribunale equo porre a suo carico del padre, con
4 decorrenza dalla domanda, l'obbligo di corrispondere, quale contributo di mantenimento per i figli, la somma di € 750,00 (€ 250,00 ciascuno), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come individuate e disciplinate dal Protocollo in materia di famiglia in uso presso questo Tribunale.
4. Nulla per le spese di lite, richieste da parte ricorrente solo in caso di opposizione – che non v'è stata, essendo rimasto il convenuto contumace.
PQM
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale – integralmente richiamata la sentenza parziale n. 1374/2024 dell'11.07.2024 (pubblicata il 18.07.2024), che ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra Pt_1
e , contratto il 10.08.2002 in Romania e non
[...] Controparte_1 trascritto nei Registri dello Stato Civile italiani – ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e conclusione disattesa o assorbita, così definitivamente provvede:
1. CONFERMA l'affidamento esclusivo della minore Persona_4
(nata a [...] – TV – il 30.06.2016) alla madre;
2. quanto alle visite del padre alla figlia, CONFERMA l'incarico conferito ai Servizi Sociali territorialmente competenti che pertanto provvederanno a curare che queste avvengano in spazio neutro, facendo in modo che la frequentazione e le visite aumentino gradualmente;
3. CONFERMA l'assegnazione della casa coniugale a;
Parte_1
4. con decorrenza dal mese della domanda, PONE a carico di
[...]
l'obbligo di corrispondere, in favore di , entro il CP_1 Parte_2 giorno 5 di ogni mese, quale contributo al mantenimento dei tre figli, la somma complessiva di € 750,00 (€ 250,00 per ciascuno), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al oltre al 50% delle spese straordinarie, come individuate e disciplinate dal Protocollo in materia di famiglia in uso presso questo Tribunale;
5. NULLA per le spese. Treviso, 5 novembre 2024 Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
5