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Sentenza 20 agosto 2024
Sentenza 20 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 20/08/2024, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Giudice Dott.ssa Giovanna Maria Mossa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3370 del R.G.A.C. per l'anno 2022 e promossa da
(P.I. ) elettivamente domiciliata in Sassari, Parte_1 P.IVA_1
presso lo studio dell'Avv. BASOLI BACHISIO che la C.F._1
rappresenta e la difende
ATTRICE
CONTRO
elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
VIA DA RAVENNA GUGLIELMO, 1 84122 SALERNO, presso lo studio dell'Avv
SPIRITO ENRICO che la rappresenta e la difende C.F._3
CONVENUTA
Oggetto: Responsabilità professionale
All'udienza del 07/03/2024 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Voglia il Tribunale adito contrariis reiectis: previo accertamento che l'elaborato formato dall'ing. nel procedimento penale, Persona_1
Tribunale di Sassari, R.G. 5938/2009, oggetto della presente domanda, presenta gravi vizi dettagliatamente esposti in parte narrativa e oggetto delle specifiche contestazioni, mosse al consulente di parte P.M., nelle richiamate sentenze per
l'effetto 1) dichiarare la signora nella sua esclusiva veste di erede Controparte_1
1 dell'ing. tenuta al risarcimento di tutti i danni subiti, in Persona_1
conseguenza di fatti per cui è causa, da da determinarsi nel corso Controparte_2
del giudizio;
2) con vittoria di spese, diritti e onorari.
Per parte convenuta: Voglia l'On.le Tribunale di Sassari, contrariis reiectis, rigettare la domanda attorea perché inammissibile, prescritta, non provata e, comunque, infondata in fatto e in diritto, con condanna dell'attore al pagamento delle competenze e spese di lite, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e Cassa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto adiva questo Tribunale domandando la condanna di Parte_1 [...]
, in quanto erede dell'ingegner , a risarcire il danno che CP_1 Persona_1
assumeva di aver patito in conseguenza della prestazione dal professionista resa in qualità di consulente tecnico di parte P.M. nel procedimento penale incardinato presso il Tribunale di Sassari e distinto al R.G. 3958/09.
La società attrice esponeva che in tale giudizio l'ingegnere veniva incaricato di ricostruire l'iter amministrativo culminato nel rilascio della concessione edilizia n.
C/08/0135 del 6/05/2008, di descrivere gli interventi edilizi in esecuzione e la loro conformità al titolo abilitativo, verificare l'esistenza di interventi edilizi eseguiti in difformità dei titoli abilitativi e la eventuale sanabilità, nonché di accertare la conformità dei titoli abilitativi alla strumentazione edilizia, urbanistica e ambientale vigente.
Rappresentava che, sulla base dell'elaborato peritale depositato dal consulente in data
17.2.2011, il Giudice per le indagini preliminari disponeva il sequestro giudiziario dello stabile di sua proprietà sito in via Matta n.2 (Sassari) e che veniva poi incardinato procedimento penale contro il sig. che, insieme ad altri, CP_3
veniva chiamato a rispondere di falso, abuso d'ufficio e altri reati edilizi.
2 L'attrice allegava poi che, con sentenza datata 14.4.2015, il Tribunale assolveva con la formula “il fatto non sussiste” e che per lui veniva dichiarata Pt_1
l'estinzione del reato edilizio contravvenzionale. asseriva che la consulenza resa dall'ing. avesse fuorviato Parte_1 Per_1
il corso delle indagini e, conseguentemente, della valutazione circa la sussistenza dei presupposti per disporre il sequestro giudiziario, asserendo in particolare che le valutazioni del consulente risultavano erronee in punto di: 1) mancanza del titolo per ottenere l'autorizzazione edificatoria;
2) violazione della norma statale che regola la capacità edificatoria in relazione all'esistenza di barriere architettoniche;
3) violazione della normativa che regola le distanze tra edifici e di quella relativa ai vincoli paesaggistici;
4) variazioni essenziali.
Assumeva che molte delle unità sottoposte a sequestro avevano formato oggetto di compromesso in vendita già nel 2008 e di averle potute successivamente alienare, venuto meno il vincolo cautelare nel 2018.
Sosteneva che, secondo i rilievi OMI il valore degli immobili era diminuito di euro
300 per mq dal 2008 al 2018 e concludeva domandando a questo Giudice di condannare la convenuta a indennizzarla del pregiudizio subito.
Si costituiva in giudizio che in via preliminare eccepiva il difetto di Controparte_1
legittimazione passiva per carenza dell'assunta qualità di erede in capo alla medesima nonché l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dall'attrice.
Nel merito, la convenuta allegava l'infondatezza dell'avversa domanda assumendo che i motivi di doglianza esposti da esulano dalla responsabilità Parte_1
ascrivibile al consulente ai sensi dell'art. 64 c.p.c. poiché, in primo luogo, la Per_1
consulenza richiestagli possedeva carattere meramente documentativo e, per altro verso, le contestazioni mosse dalla Società concernono la valutazione e qualificazione giuridica dei fatti di causa che, quale funzione propriamente giurisdizionale, è attività rimessa alla sola autorità giudiziaria e non anche all'ausiliario del magistrato.
3 La causa è stata istruita mediante memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e all'udienza del 7.3.2024 è stata tenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
In diritto
La domanda è infondata e deve essere respinta.
Deve primariamente procedersi all'esame delle eccezioni sollevate da
[...]
con riferimento alla sua carenza di legittimazione passiva o carenza di CP_1
titolarità della qualità di erede e all'intervenuta prescrizione del diritto dedotto in giudizio.
Per quanto concerne la questione da primo menzionata la convenuta ha allegato l'insussistenza di idonea prova in ordine alla sua qualità di erede dell'ingegner asserendo che la documentazione prodotta da parte attrice dimostri la sola Per_1
chiamata all'eredità.
Va in primo luogo qualificata la contestazione del convenuto non come eccezione attinente alla carenza di legittimazione quanto piuttosto come eccezione relativa al difetto di titolarità della posizione giuridica di erede.
L'accertamento dell'effettiva titolarità attiene al merito della controversia e costituisce un fatto costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, il cui onere probatorio incombe sull'attore.
Il problema della titolarità della posizione soggettiva - attiva e passiva - attiene dunque al merito della decisione ed alla fondatezza della domanda: ne consegue che il difetto di titolarità attiva o passiva del diritto dedotto può essere rilevato anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, purché emerga dagli atti del processo.
Posto che la qualità di erede costituisce il presupposto che consente ai creditori del de cuius di agire per il recupero di un debito ereditario, a fronte della contestazione, ad opera del debitore ingiunto, della propria qualità di erede del debitore originario, grava sul creditore opposto - in attuazione dei principi generali sulla distribuzione dell'onus probandi stabiliti dall'articolo 2697 c.c. - l'onere di fornire la prova della dedotta titolarità dal lato passivo del rapporto controverso in capo all'ingiunto, in
4 quanto elemento costitutivo del diritto azionato in giudizio, dimostrando che egli riveste la qualità di chiamato all'eredità del de cuius ed ha accettato espressamente o tacitamente l'eredità del debitore oppure, in difetto di accettazione, chiedendo preventivamente la assegnazione al chiamato all'eredità di un termine per la relativa accettazione ai sensi dell'articolo 481 c.c., posto che la semplice delazione che segue all'apertura della successione non è di per sé sola sufficiente ai fini dell'acquisto della qualità di erede, ma è necessaria, da parte del chiamato, l'accettazione dell'eredità mediante aditio o per effetto di pro herede gestio o in seguito al perfezionarsi della fattispecie prevista dall'articolo 485 c.c.(in tal senso senso Corte di cassazione
Sezioni Unite n. 2951 del 2016, Corte di cassazione n. 21436 del 2018, Corte di cassazione n. 4520 del 1984, Corte di cassazione n. 11634 del 1991, Cass. civ.
23/11/2018, n. 30456; Cass. civ. ord. 29/04/2022, n. 13550).
La Suprema Corte ha avuto inoltre cura di precisare che, non essendo ipotizzabile alcuna presunzione circa l'avvenuta assunzione della qualità di erede in virtù della mera chiamata all'eredità, compete all'attore di dedurre e dimostrare l'avvenuta accettazione dell'eredità, espressa o tacita, da parte del soggetto convenuto in giudizio (Cass. civ. 30/08/2018, n. 21436).
Avuto riguardo al caso in esame, non risultando neppure allegata l'intervenuta accettazione espressa a opera di dell'eredità lasciata dal Controparte_1
professionista del quale si contesta l'operato, deve verificarsi se abbia Parte_1
fornito prova del compimento da parte della stessa di un atto che, ai sensi dell'art. 476 c.c., possa qualificarsi quale accettazione tacita del lascito detto.
In proposito si veda che “l'accettazione tacita di eredità può desumersi soltanto dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato tale da integrare gli estremi dell'atto gestorio incompatibile con la volontà di rinunciare, e non altrimenti giustificabile se non in relazione alla qualità di erede, con la conseguenza che non posso essere ritenuti atti di accettazione tacita quelli di natura meramente conservativa che il chiamato può compiere anche prima dell'accettazione ex art. 460
c.c.” (Cass. civ. n. 23737/2020).
5 Ciò posto, deve rilevarsi che gli elementi probatori dedotti da a Parte_1
sostegno delle proprie allegazioni circa la qualità rivestita dall'odierna convenuta, i quali consistono nei soli certificati dello stato di famiglia e di residenza della convenuta (docc. 8 e 9), non possono ritenersi sufficienti a comprovare l'inequivocabile volontà della di accettare l'eredità del de cuius. CP_1
Sul certificato da primo menzionato si osserva infatti che, come sopra esposto, lo stesso risulta idoneo ad attestare esclusivamente il rapporto di coniugio esistente tra la convenuta e l'ing. e, pertanto, la sola qualità di chiamato all'eredità del Per_1
coniuge superstite.
Allo stesso modo non può ammettersi che la scelta della convenuta di stabilire la propria residenza presso l'abitazione originariamente individuata quale dimora coniugale, così come attestato nel documento depositato in atti da parte attrice, possa configurarsi quale atto incontrovertibilmente connesso all'accettazione dell'eredità.
Infatti, l'appartenenza di tale immobile al patrimonio dell'ing. non risulta in Per_1
alcun modo documentata anche alla luce delle difese della convenuta che ha sostenuto di esserne sempre stata proprietaria in via esclusiva, sostenendo quindi l'esclusione di tale bene dal cespite ereditario.
Per le ragioni esposte, accertato il difetto di legittimazione passiva in capo a
[...]
e ritenuto che l'accoglimento di tale eccezione preliminare impedisca CP_1
l'esame delle ulteriori questioni proposte nel merito dall'odierna attrice, la domanda di deve essere respinta poiché inammissibile. Parte_1
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza;
- Rigetta la domanda;
- Condanna alla rifusione in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese del presente giudizio che si liquidano come di seguito indicato:
Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa
6 Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.806,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00
Compenso tabellare (valori medi) € 7.616,00 oltre spese Iva e cpa come per legge.
Sassari li, 20/08/2024
IL GIUDICE
(Dott. G.M. Mossa)
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