Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 13/03/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1195/2024 R.G.
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Chieti
Composto dai magistrati:
DOTT. GIANLUCA FALCO Presidente
DOTT. MARCELLO COZZOLINO Giudice estensore
DOTT. FRANCESCO GRASSI Giudice
Riunito in camera di consiglio in data 11.3.2025, letti gli atti della causa n. 1195/2024 r.g., ha emesso la seguente
SENTENZA
tra
(c.f. ), nato a [...] il [...] e ivi residente in [...] C.F._1
n. 3, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Mililli del Foro di Chieti
ricorrente e
(c.f. ), nata in [...] il [...] e residente a Controparte_1 C.F._2
Chieti in via P. Togliatti n. 3
resistente e
presso questo Tribunale Controparte_2
interventore necessario
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni del ricorrente: dichiarazione di separazione coniugale e assegnazione a sé della casa familiare,
con vittoria delle spese di lite.
Conclusioni della resistente: //
Conclusioni del p.m.: //
FATTO E DIRITTO
con la quale ha contratto matrimonio a Dar Es Salaam (Tanzania) il 6.5.2022 (trascritto nel
[...] registro degli atti di matrimonio del comune di Chieti al n. 47, parte 2, serie C, anno 2022), pattuendo il regime patrimoniale della comunione dei beni, e dal quale non sono nati figli.
Ha chiesto altresì che gli sia assegnata l'abitazione coniugale, sita in Chieti in via P. Togliatti n. 3, e che nessun obbligo di natura economica venga previsto a carico suo o della sig.ra essendo entrambi CP_1 economicamente autosufficienti.
Ha dichiarato che il definitivo allontanamento della sig.ra dall'abitazione coniugale, avvenuto nel CP_1
marzo 2024, e l'interruzione di ogni forma di comunicazione tra loro, hanno determinato una frattura insanabile del rapporto coniugale e il venir meno della comunione materiale e spirituale.
La sig.ra regolarmente citata in giudizio, non si è costituita. Controparte_1
All'udienza del 22.01.2025, dichiarata la contumacia della resistente e rilevata l'assenza di richieste istruttorie, la causa è stata trattenuta in decisione collegiale.
1. Osserva il collegio che l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i signori e Parte_1
è pacifica, come emerge in maniera evidente dal fatto che i coniugi vivono separati da CP_1
diversi mesi ed ogni forma di comunicazione tra loro è da lungo tempo stata interrotta. Ricorrono
pertanto i presupposti stabiliti dall'art. 151 c.c., né è stato eccepito alcunché dalla resistente rimasta contumace. Deve quindi essere dichiarata la separazione coniugale dei signori e Parte_1
Controparte_1
2. Nessuna pronunzia è invece dovuta con riguardo all'assegnazione della casa coniugale, essendo la stessa di proprietà del ricorrente e dei figli nati da un matrimonio precedentemente contratto dallo stesso, e non essendo nati figli dall'unione tra il sig. e la sig.ra Parte_1 CP_1
3. Deve essere infine disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, atteso che la soddisfazione dell'interesse del sig. ad ottenere la separazione coniugale era possibile solo Parte_1
introducendo il presente procedimento, e che non è stata formulata nessuna domanda di addebito della separazione alla resistente, per cui la condanna di quest'ultima alla refusione delle spese non potrebbe fondarsi né sul principio della causalità, né su quello della soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. nei Parte_1
confronti della sig.ra con ricorso depositato il 25.10.2024, così decide: Controparte_1 • dichiara la separazione coniugale dei signori e che Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio a Dar Es Salaam (Tanzania), il 6.5.2022, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Chieti al n. 47, parte 2, serie C, anno 2022;
• dichiara non luogo a provvedere sulla richiesta del ricorrente di assegnazione della casa coniugale sita a Chieti in via P. Togliatti n. 3;
• dichiara la compensazione delle spese di lite tra le parti;
• manda al cancelliere ed al competente ufficiale di stato civile per gli adempimenti di loro competenza.
Chieti, 11.3.2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Marcello Cozzolino
IL PRESIDENTE
Dott. Gianluca Falco