Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 21/02/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel./est.)
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al RGC 1073/2024 trattenuta in decisione in data 18.2.2025 avente ad oggetto: Separazione
T R A
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Carmelita Alvaro – giusta procura in atti;
Ricorrente
E
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_1 C.F._2
Angelo Terranova e Rosa Carmen Badolato - giusta procura in atti;
Resistente
Nonché
PM – sede
Intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 16.7.2024 - premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con in data 13.7.2007 e che Controparte_1 dall'unione nascevano due figli, (cl. 2009) e (cl. 2013) - Persona_1 Persona_2 chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge, per i motivi meglio indicati in ricorso, oltre alle statuizioni accessorie riguardo alla regolamentazione dei rapporti
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700,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie).
Si costituiva il il quale aderiva alla domanda principale, non contestava CP_1
l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, chiedeva l'affido condiviso della prole con collocazione prevalente presso la madre, proponendo un diverso calendario di visita e dichiarandosi disponibile al mantenimento per i figli nella misura complessiva di € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti (18.2.259 le stesse dichiaravano di non volersi riconciliare, pertanto, venivano autorizzate a vivere separatamente e, dopo ampia interlocuzione, raggiungevano un accordo, indi la causa era trattenuta in decisione con riserva di riferire al Collegio.
Motivi della decisione
Ritiene il Collegio che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, i seri motivi reciprocamente addotti, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale ciò integrando le condizioni per pronunziare la chiesta separazione.
I coniugi hanno poi concordato le condizioni della loro separazione nei termini che di seguito pedissequamente si riportano:
“1) fermo l'affido condiviso, il collocamento presso la madre con assegnazione alla stessa della casa familiare nonché il piano genitoriale allegato in atti da intendersi qui trascritto e su cui il sig. concorda, le parti concordano le seguenti CP_1 integrazioni: nei week end in cui i figli staranno con la madre, il padre potrà tenere con sé i figli un giorno a settimana che si indica nel giovedì dall' uscita di scuola
(prelievo a cura del padre) fino all'uscita di scuola del giorno dopo (quindi con pernottamento); nel week end di spettanza paterna, i ragazzi rimarranno con il padre dall'uscita di scuola del giovedì fino alla domenica ore 18;
2) Le parti concordano che il sig. corrisponderà a titolo di mantenimento CP_1 ordinario euro 300,00 per ciascun figlio con le modalità indicate nel piano genitoriale oltre 50% delle spese straordinarie come da vigente protocollo Tribunale/COA di VV;
Pag. 2 a 3 3) AUF al 50 % a ciascun genitore;
4) le parti concordano altresì che il padre accenda ed intesti separatamente presso le italiane, “Buoni ai Minori” la cui provvista sarà costituita dagli arretrati pro-capite (€
2100,00) degli arretrati del mantenimento (dall'introduzione della domanda Luglio
2024 a gennaio 2025 ovvero 7 mesi tot 4200,00).
5) Le parti si impegnano ad estinguere il libretto postale cointestato entro il mese di settembre 2025 con suddivisione in parti equali dell'importo”.
Non apparendo tali accordi in contrasto con norme imperative e con gli interessi della prole, il Tribunale ritiene di poterli porre a base della pronuncia.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A. Pronuncia ai sensi dell'art. 151 co 1° c.c. la separazione personale dei coniugi e – smg – con le condizioni concordate Parte_1 Controparte_1
e riportate in parte motiva;
B.Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sant'Onofrio (VV) per l'annotazione di cui all'art. 69 D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. dello Stato Civile) (R.A.M. Anno 2007, Parte II, Serie A, Atto n. 5); C. Spese compensate.
Così deciso in Vibo Valentia nella C.C. del 20.2.2025
La Presidente
Dr.ssa Gabriella Lupoli
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