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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 07/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I VITERBO
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale ordinario di Viterbo in persona del giudice unico dott. ssa Francesca Capuzzi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1861 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
(C.F. e P.I. ) con sede in Nepi (VT) Via Vallescura, Parte_1 P.IVA_1
1962 in persona del legale rappresentante p.t. Sig. d elettivamente domiciliata in Roma, Parte_2
Via Paolo Emilio n. 7 presso lo studio dell'Avv. Enrico Di Giacomo che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
ATTRICE
E
con sede legale in Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano, Cod. Fisc./P. IVA e Iscrizione al CP_1
Registro delle Imprese di Milano: - Iscrizione al Registro A.E.E. [...], P.IVA_2
Capitale Sociale i.v., in persona del proprio legale rappresentante assistito e difeso dall'avv. Paolo De
Angelis (c.f. – fax 0668133084) giusta conferimento di poteri per atto notaio CodiceFiscale_1
Dott.ssa di Roma del 11.11.2020, Rep. n. 14367, Racc. n. 7027 Persona_1
CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità contrattuale.
posta in decisione all'udienza del 10 settembre 2024 mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc sulle seguenti conclusioni: per parte attrice: “Piaccia al Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, in via preliminare: rimettere la causa sul ruolo, previa riconvocazione del CTU per il supplemento di perizia richiesto ovvero autorizzandolo a richiedere l'accesso al servizio fatture e corrispettivi dell'agenzia dell'entrate della società attrice al fine di verificare e confrontare i dati contabili analizzati e previa l'audizione degli altri testi indicati sulle circostanze già ammesse. nel merito: accertare e dichiarare la responsabilità della società convenuta per il mancato funzionamento delle linee telefoniche n. 0761/559082 e 0761/559052 nel periodo 18.12.20 - fine gennaio 2021 e nel periodo
19.02.2021 sino al 16.4.2021 con conseguente violazione dei diritti della attrice, e per l'effetto: in via principale condannare la in persona del legale rappresentante p.t. al Parte_3 risarcimento di tutti i danni patrimoniali, commerciali e di immagine subiti e subendi a causa del comportamento della convenuta che si indicano in € 195.134,27 a titolo di danno emergente, ed in
€ 100.000,00 a titolo di lucro cessante e così per complessivi € 295.134,27 o in quella minore e/o maggiore che sarà ritenuta di giustizia anche da liquidarsi in via equitativa;
in via subordinata condannare la in persona del legale rappresentante p.t. al risarcimento della Parte_3 somma di € 195.134,27 a titolo di danno emergente in quella minore e/o maggiore che sarà ritenuta di giustizia anche da liquidarsi in via equitativa. Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario nella misura del 15% da distrarsi a favore del procuratore che si dichiara antistatario. Salvis Juribus.” per parte convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, In via principale: -
Accertare e dichiarare – per quanto argomentato in narrativa – l'infondatezza delle domande avversarie e la assoluta carenza di prova, rigettandole integralmente sia sotto il profilo risarcitorio Co che di condanna. In via subordinata: Nella denegata ipotesi in cui dovesse essere ritenuta responsabile e, pertanto, condannata al risarcimento del danno, accertare e dichiarare – in ogni caso Par
- il concorso di colpa della nella causazione del danno medesimo e rigettarne la pretesa e/o ridurne proporzionalmente l'entità ex art.1227 c.c. II e I comma. Con vittoria di compensi di giudizio”
IN FATTO E DIRITTO
Parte attrice agisce per il risarcimento del danno asseritamente subito a seguito dell'interruzione delle proprie utenze telefoniche e consistito nella flessione del fatturato determinato dall'impossibilità di ricevere ordinativi telefonici. Par In particolare, (d'ora in avanti ), azienda operante nel Parte_1 settore della produzione, utilizzazione, trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, ha dedotto che, nel periodo 18.12.20 - fine gennaio 2021 e nel periodo 19.02.2021 sino al 16.4.2021, le utenze n. 0761/559082 e 0761/559052 sono state oggetto di interruzione determinata da un guasto e dalla colpevole negligenza della convenuta, che non si è tempestivamente attivata per il ripristino delle linee, ma ha provveduto solo il 16.04.2021, dopo i numerosi solleciti effettuati e dopo l'attivazione di un ricorso in via d'urgenza.
L'IPA ha dedotto che tali circostanze hanno avuto un significativo impatto negativo sul proprio flusso di affari poiché i contatti con la clientela vengono intrattenuti per mezzo del telefono, della messagistica whatsapp o sms e tramite e-mail e il guasto delle linee avrebbe comportato la perdita del fatturato derivante dagli ordinativi di merce effettuati telefonicamente, circostanza che sarebbe resa evidente dal confronto dei numeri poiché nel periodo 15.12.2020 – 16.04.2021 il volume di affari della società è stato pari ad € 2.349.253,74, mentre nello stesso periodo dell'anno precedente era stato pari a € 2.701.842,97.
Pertanto, ha chiesto la condanna di al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, commerciali CP_1
e di immagine subiti, quantificandoli in € 142.054,92 a titolo di danno emergente ed in € 100.000,00 a titolo di lucro cessante e così per complessivi € 242.054,92, salva diversa misura ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa. Co La ha resistito in giudizio deducendo che l'interruzione delle linee telefoniche è stata determinata da eventi atmosferici imprevedibili, comportanti la rottura di un cavo principale su palificata aerea;
inoltre, ha contestato che la flessione del fatturato della società attrice sia stata determinata dalla impossibilità di utilizzare il telefono, tenendo conto del fatto che, nel periodo considerato, le attività Par di ristorazione, a cui si rivolge l'offerta commerciale della , erano significativamente ridotte in ragione della pandemia da COVID-19 in corso.
Istruita in via documentale e mediante esame testimoniale e CTU contabile, la causa era trattenuta in decisione all'udienza del 10 settembre 2024, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc, sulle conclusioni di cui in premessa.
Orbene, l'esistenza del guasto telefonico non è contestata e la documentazione in atti ha confermato la complessità dell'intervento di ripristino, che ha richiesto la posa dei 260 metri di cavo aereo, tuttavia, secondo l'attrice, l'intervento non è stato tempestivo.
A prescindere da tale circostanza, la non fondatezza della domanda è emersa dall'istruttoria Par testimoniale espletata che ha dimostrato che gli ordinativi effettuati alla tramite il telefono erano quelli riferiti al circuito Horeca, acronimo di hotellerie-restaurant-café (albergo, ristorante e bar), con cui è indicato un canale commerciale di distribuzione di prodotti rivolto alle imprese che esercitano attività di somministrazione di alimenti e bevande.
In particolare, i testimoni e , entrambi impiegati presso la società Testimone_1 Testimone_2 Par attrice, hanno dichiarato che la intratteneva i rapporti commerciali con i clienti maggiori, che effettuavano ordinativi di merce settimanali o mensili, utilizzando la mail, mentre riceveva via telefono gli ordinativi per quantitativi di merce minori, da evadere da un giorno all'altro, veicolati attraverso il canale commerciale Horeca. Par Il servizio svolto dall per mezzo del telefono rispondeva, quindi, alle esigenze di approvvigionamento dei ristoratori determinate dall'andamento dei consumi giornalieri, in base alle variabili richieste della clientela e al di fuori dalla logica di programmazione della grande distribuzione organizzata.
Orbene nel periodo in cui si è verificata l'interruzione telefonica l'attività di ristorazione in questione
è stata fortemente limitata dai decreti del presidente del Consiglio dei ministri con cui sono stati adottate misure idonee a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
In particolare, con DPCM de 3 dicembre 2020 è stato disposto che al 21 dicembre 2020 al 6 gennaio
2021 le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) erano consentite solo dalle ore 5,00 alle ore 18,00; il consumo al tavolo era autorizzato per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo si trattasse di conviventi;
dopo le ore 18,00 era vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, salva la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive, ma limitatamente ai clienti ivi alloggiati. Le suddette misure di contenimento sono state prorogate fino al 15 Febbraio 2021 dal DPCM del
14.1.2021, e successivamente dal DPCM del 2.3.2021 che ha suddiviso il territorio nazionale in zone a seconda dell'intensità dell'epidemia e ha previsto la sospensione di tutte le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), con la sola eccezioni delle mense e del catering continuativo, nelle aree del paese definite “zona arancione”, in cui la regione Lazio è stata inclusa a partire dal 30 Marzo 2021.
E', dunque, evidente che tali circostanze hanno influito sul fatturato dell'attrice poiché gli ordinativi telefonici effettuati quotidianamente, attraverso il canale Horeca, dagli imprenditori esercenti bar, ristoranti e alberghi sono stati condizionati dalle gravose misure di contenimento che hanno colpito questi ultimi.
Peraltro, accanto all'impossibilità di svolgere l'attività liberamente, va considerato il timore del contagio e le ulteriori disposizioni adottate dal governo, in base alle quali era prescritto l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, che hanno significativamente inciso, nel periodo considerato, sulle abitudini di vita degli italiani e hanno fortemente condizionato la frequentazione di bar e ristoranti pure nelle limitate fasce orarie in cui era consentito l'accesso.
Deve, quindi, concludersi che l'incidenza della pandemia sulle aziende dell'indotto, tra cui va inclusa l'attrice, non solo rende impossibile confrontare il volume di affari sviluppato dall'IPA tra dicembre
2020-aprile 2021 con quello sviluppato nello stesso periodo dell'anno precedente, ma esclude la stessa possibilità di ricondurre eziologicamente la flessione del fatturato al guasto telefonico.
In senso contrario non può accogliersi la prospettazione dell'attrice, che sostiene che la pandemia abbia inciso sui suoi affari in maniera significativamente minore poiché gli ordini via whatsapp e sms sarebbero diminuiti solo del 10%, quelli via e-mail solo dell'8%, mentre quelli telefonici avrebbero avuto una flessione del 62% rispetto al passato, così da confermare la concorrente incidenza dovuta all'interruzione delle linee telefoniche, poiché, come si è già detto, l'istruttoria testimoniale ha dimostrato che solo gli ordini telefonici si riferivano al canale Horeca e all'attività di ristorazione variabile in relazione all'afflusso di clientela, mentre via mail e via whatsapp venivano veicolati gli ordinativi industriali per grandi quantità, generalmente da riferire ad altri tipi di attività commerciali
(quali quelle della grande distribuzione dei supermercati ovvero quella delle mense e della vendita al dettaglio di generi alimentari, che richiedono adeguata pianificazione), diverse dai bar e ristoranti a cui erano rivolte le stringenti misure di contenimento sopra analizzate.
Pertanto, proprio in considerazione della situazione esistente al momento del verificarsi del guasto e della natura eccezionale ed imprevedibile della pandemia e delle sue conseguenze sulla vita quotidiana della collettività, deve concludersi che il disservizio dovuto all'interruzione delle linee telefoniche non ha generato il danno preteso e la domanda va rigettata.
La spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa proposta da Parte_1 così provvede:
[...]
1. Rigetta la domanda di risarcimento del danno;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 di e le liquida in € 7.052,00, oltre accessori di legge. CP_1
3. Pone definitivamente a carico di le spese della ctu. Parte_1
Così deciso in Viterbo il 5 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Capuzzi