CASS
Sentenza 22 marzo 2024
Sentenza 22 marzo 2024
Massime • 1
In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, è illegittimo il provvedimento di rigetto della relativa richiesta fondato sulla mancata produzione del programma di trattamento, la cui elaborazione sia stata, comunque, ritualmente chiesta all'ufficio di esecuzione penale, non potendo prescindere la decisione dalla valutazione dell'idoneità di tale programma, che, pertanto, dev'essere elaborato e sottoposto al giudice, salvo che l'accoglimento della richiesta sia precluso, in radice, dalla prognosi sfavorevole in ordine all'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/03/2024, n. 18602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18602 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ER TE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
udito il Pubblico Mi • tero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha coi uso chiedendo Penale Sent. Sez. 4 Num. 18602 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 22/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 18 ottobre 2023, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Torino, ha rideterminato la pena inflitta a DI AT, previa riqualificazione del reato allo stesso contestato in quello di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Nel corpo della motivazione la Corte di merito rigettava la richiesta di messa alla prova, evidenziando come l'istanza fosse del tutto generica, non essendo corredata da alcuna documentazione a sostegno. La difesa propone ricorso per cassazione, articolando i seguenti motivi di doglianza. I) Violazione degli artt. 168 e ss. cod. pen., 464-bis e seguenti cod. proc. pen.; manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego della sospensione del procedimento con messa alla prova a seguito di riqualificazione del reato contestato. L'esponente invoca l'annullamento della sentenza impugnata per violazione di legge con riferimento al disposto degli artt. 168-bis e ss. cod. pen. e 464 -bis cod. proc. pen. e per manifesta illogicità della motivazione. Premette che il reato contestato in origine all'imputato (art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90) non consentisse la sospensione del procedimento con messa alla prova. In sede di udienza preliminare, il precedente difensore aveva chiesto la riqualificazione del fatto nella diversa fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, depositando anche documentazione prevista dal protocollo del Tribunale di Torino finalizzata ad ottenere, in caso di riqualificazione, l'accesso al beneficio della messa alla prova in favore dell'imputato. Nell'atto di appello erano reiterate le medesime istanze. La Corte territoriale, osserva, pur avendo riqualificato il reato, ha rigettato la richiesta di messa alla prova, adducendo una motivazione erronea e inadeguata;
invero, l'istanza, corredata di tutta la documentazione prevista dal protocollo in vigore presso il Tribunale di Torino, è stata prodotta in sede di udienza preliminare ed acquisita al fascicolo dibattimentale. La motivazione con cui la Corte d'Appello ha rifiutato la richiesta di sospensione del procedimento con messa .alla prova contrasta . con la disciplina codicistica, che non prevede alcun obbligo da parte dell'imputato di motivare o corredare l'istanza di accesso al rito alternativo con documentazione di sorta. Per essere valida, la domanda deve essere presentata dall'imputato o dal suo procuratore speciale nei termini previsti dall'art. 464-bis cod. proc. pen., così come interpretati alla luce della sentenza della Corte costituzionale 131/2019, e 2 deve riguardare i reati indicati nell'art. 168-bis cod. pen.; inoltre, l'imputato non deve avere usufruito in precedenza del beneficio. Nel caso di specie, per effetto della riqualificazione del reato contestato nella fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, in presenza di una domanda scritta depositata nei termini, sussistevano tutti i presupposti per sospendere il procedimento, così come statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza sopra citata. La Corte d'Appello ha rigettato la richiesta sostenendo che essa fosse generica, e al tempo stesso non ha indicato quali ulteriori documenti avrebbe dovuto depositare il sig. DI per poter essere ammesso alla prova. A tal riguardo si evidenzia come gli enti preposti non rilascino una disponibilità "preventiva" per l'eventualità che il giudice riqualifichi il fatto in un reato che ammetta il beneficio;
pertanto fino alla riqualificazione del fatto il ricorrente non avrebbe potuto in alcun modo reperire un ente e depositare documentazione diversa da quella già prodotta in sede di udienza preliminare. Alla luce di tutto quanto precede, la difesa insiste affinché la Corte di Cassazione annulli la sentenza impugnata e, per l'effetto, disponga il rinvio degli atti alla Corte d'Appello di Torino perché sia disposta Ja sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi degli artt. 168-bis e ss. cod. pen. e 464-bis e ss. cod. proc. pen. II) Inosservanza dell'art. 165, comma 2, cod. pen.; illogicità della motivazione in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena. La decisione della Corte d'appello è del tutto illogica, in quanto la disponibilità a svolgere lavori di pubblica utilità ai fini della messa alla prova, ben può valere anche ai fini della sospensione condizionale della pena, tanto più che i due istituti, di fatto, sono l'uno alternativo all'altro. La sentenza impugnata è censurabile anche sotto il profilo della mancata concessione della sospensione condizionale della pena, beneficio di cui il ricorrente poteva godere. Risulta che l'imputato abbia già usufruito in precedenza della sospensione condizionale della pena;
tale circostanza, tuttavia, non è ostativa alla concessione per la seconda volta del beneficio nei limiti previsti dall'art. 163 cod. pen., non superando le due condanne riportate la soglia indicata nella norma. La Corte d'appello ha rigettato la richiesta evidenziando come l'imputato non si sia dichiarato disponibile a svolgere lavoro non retribuito a favore della collettività. L'assunto è infondato: la domanda di sospensione con messa alla prova implicitamente contiene tale disponibilità, prevedendo l'esecuzione di attività lavorativa non retribuita al pari di quanto richiesto dall'art. 165 cod. pen. 3 Dalla richiesta di accesso al rito di cui all'art. 464-bis cod. proc. pen. discende automaticamente la disponibilità dell'imputato a svolgere attività lavorativa non retribuita, che ben può valere ai fini della concessione della seconda sospensione condizionale della pena. La possibilità di ottenere per la seconda volta la sospensione condizionale della pena è derivata dall'intervenuta riqualificazione del fatto: prima che ciò accadesse era del tutto superfluo da parte dell'imputato dichiararsi disponibile allo svolgimento di lavoro non retribuito. L'esponente richiede pertanto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Torino affinché disponga la sospensione condizionale della pena inflitta all'imputato, subordinandola alla prestazione di attività lavorativa non retribuita in favore della collettività ai sensi dell'art. 165, comma 2, cod. pen. 2. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nel rassegnare conclusioni scritte, ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. La difesa dell'imputato ha depositato conclusioni scritte e memoria di replica, nelle quali, riportandosi al contenuto del ricorso, insiste nel richiedere l'annullamento della sentenza impugnata per violazione cli legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato accoglimento della richiesta di sospensione del procedimento. In subordine chiede che sia annullata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Torino perché disponga la sospensione condizionale della pena inflitta a DI, subordinando la concessione del beneficio alla prestazione di attività lavorativa non retribuita in favore della collettività ai sensi dell'art. 165, comma 2, cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto con rilievo assorbente rispetto all'ulteriore questione riguardante la mancata concessione della sospensione condizionale della pena subordinata allo svolgimento di attività non retribuita in favore della collettività. 2. In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'art. 464-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 67 del 28 aprile 2014, prevede che, nei casi contemplati dall'art. 168-bis cod. pen., l'imputato possa formulare richiesta di accedere alla messa alla prova, oralmente o con istanza scritta. 4 La richiesta può essere proposta fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo, oppure, nel procedimento di citazione diretta a giudizio, fino alla conclusione dell'udienza predibattimentale prevista dall'articolo 554 bis. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall'articolo 458, comma 1, cod. proc. pen. Al comma quarto, primo periodo, la norma prevede testualmente:"all'istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale .esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l'elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma". All'istanza, dunque, deve essere allegato alternativamente il programma di trattamento oppure, nel caso in cui non sia stata possibile la sua elaborazione, la richiesta di detto programma. Ciò giustifica l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui è illegittima la decisione con cui il Tribunale rigetti la richiesta di sospensione per messa alla prova a cagione dell'assenza del programma di trattamento, considerato che, ex art. 464-bis, comma quarto, primo periodo, detta richiesta è ritualmente proposta non solo quando sia accompagnata dallo specifico programma di trattamento, ma anche quando, non potutosi predisporre detto programma, ne sia comunque rivolta specifica istanza all'ufficio di esecuzione penale (Sez. 3, n. 12721 del 17/01/2019, Blengino, Rv. 275355; Sez. 5, n. 31730 del 19/05/2015, Campanaro, Rv. 265307; Sez. 6, n. 9197 del 26/09/2019, dep. 2020, Milahi, Rv. 278619). La norma, come ha evidenziato la difesa, non prevede ulteriori adempimenti. 3. Nel caso di specie, era stato originariamente contestato all'imputato un reato che non consente l'accesso al beneficio della messa alla prova (art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90). Come risulta dalla documentazione allegata alla memoria depositata dalla difesa, l'imputato, a mezzo del difensore, in sede di udienza preliminare, aveva chiesto la riqualificazione del reato nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, avanzando richiesta di ammissione alla messa alla prova ed allegando . la richiesta inoltrata all'UEPE di elaborazione del programma di trattamento. Innanzi alla Corte d'appello, che ha provveduto alla riqualificazione del fatto, fa difesa aveva rinnovato la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, riportandosi alla documentazione già versata in atti. 5 Occorre rammentare come la Corte Costituzionale, con sentenza n. 131/2019, abbia dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 464-bis , comma 2, e 521, comma 1, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevedono la possibilità di disporre la sospensione del procedimento con messa alla prova, ove, in esito al giudizio, il fatto di reato venga diversamente qualificato dal giudice, così da rientrare nel novero delle fattispecie contemplate dal primo comma dell'art. 168-bis cod. pen. Ha tuttavia osservato come le disposizioni censurate ben si prestino a essere interpretate in modo da consentire al giudice - allorché, lin esito al giudizio, riscontri che il proprio precedente diniego era ingiustificato, sulla base della riqualificazione giuridica del fatto contestato - di ammettere l'imputato al rito alternativo della sospensione con messa alla prova, a condizione che l'interessato abbia a suo tempo richiesto di accedervi entro i termini di legge, garantendo in tal modo i benefici sanzionatori ad esso connessi. Tale interpretazione, ha spiegato la Corte costituzionale, non solo non trova alcun ostacolo nel tenore letterale delle disposizioni censurate, ma è anche conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità ed appare altresì l'unica in grado di assicurare un risultato ermeneutico compatibile con i parametri costituzionali invocati dal rimettente (Corte cost., sent. n. 131 del 2019). 4. Tutto ciò premesso, risultando dalla documentazione allegata dalla difesa la produzione in atti della richiesta di programma inoltrata all'UEPE, risulta illegittima, oltreché non correttamente argomentata, la decisione della Corte d'appello di rigettare la domanda essendo questa "non corredata da alcuna documentazione che ne sostenesse la serietà". La torte d'appello avrebbe dovuto considerare la richiesta, verificando, ai sensi l'art. 464-quater, comma 3, cod. proc. pen. la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione dell'istituto. Occorre in proposito rammentare che, a mente del tenore letterale della norma testé richiamata, la sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quando il giudice, in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., reputi idoneo il programma di trattamento presentato e ritenga che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. Pertanto, la sospensione del processo con messa alla prova è subordinata alla duplice condizione dell'idoneità del programma di trattamento e, congiuntamente, della prognosi favorevole in ordine all'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati;
si tratta di due giudizi di natura diversa, rimessi 6 Il Presiden e alla discrezionalità del giudice guidata dai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. Coerentemente con la interpretazione fornita da questa stessa sezione, deve ribadirsi che, ove il giudice ritenga che non possa formularsi una prognosi favorevole in ordine all'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati egli non sia tenuto a valutare anche il programma di trattamento presentato (Sez. 4, n. 8158 del 13/02/2020, Cattareggia, Rv. 278602). 5. Da quanto precede deriva l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente la sospensione del processo con messa alla prova con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte d'appello di Torino. Essendo l'istituto disciplinato dall'art. 464-bis cod. proc. pen. incompatibile con il riconoscimento della sospensione condizionale della pena, raccoglimento del primo motivo di ricorso rende ultronea la disamina del secondo motivo di ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione relativa alla sospensione del processo con messa alla prova e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte d'appello di Torino. In Roma, così deciso il 22 marzo 2024 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
udito il Pubblico Mi • tero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha coi uso chiedendo Penale Sent. Sez. 4 Num. 18602 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 22/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 18 ottobre 2023, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Torino, ha rideterminato la pena inflitta a DI AT, previa riqualificazione del reato allo stesso contestato in quello di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Nel corpo della motivazione la Corte di merito rigettava la richiesta di messa alla prova, evidenziando come l'istanza fosse del tutto generica, non essendo corredata da alcuna documentazione a sostegno. La difesa propone ricorso per cassazione, articolando i seguenti motivi di doglianza. I) Violazione degli artt. 168 e ss. cod. pen., 464-bis e seguenti cod. proc. pen.; manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego della sospensione del procedimento con messa alla prova a seguito di riqualificazione del reato contestato. L'esponente invoca l'annullamento della sentenza impugnata per violazione di legge con riferimento al disposto degli artt. 168-bis e ss. cod. pen. e 464 -bis cod. proc. pen. e per manifesta illogicità della motivazione. Premette che il reato contestato in origine all'imputato (art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90) non consentisse la sospensione del procedimento con messa alla prova. In sede di udienza preliminare, il precedente difensore aveva chiesto la riqualificazione del fatto nella diversa fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, depositando anche documentazione prevista dal protocollo del Tribunale di Torino finalizzata ad ottenere, in caso di riqualificazione, l'accesso al beneficio della messa alla prova in favore dell'imputato. Nell'atto di appello erano reiterate le medesime istanze. La Corte territoriale, osserva, pur avendo riqualificato il reato, ha rigettato la richiesta di messa alla prova, adducendo una motivazione erronea e inadeguata;
invero, l'istanza, corredata di tutta la documentazione prevista dal protocollo in vigore presso il Tribunale di Torino, è stata prodotta in sede di udienza preliminare ed acquisita al fascicolo dibattimentale. La motivazione con cui la Corte d'Appello ha rifiutato la richiesta di sospensione del procedimento con messa .alla prova contrasta . con la disciplina codicistica, che non prevede alcun obbligo da parte dell'imputato di motivare o corredare l'istanza di accesso al rito alternativo con documentazione di sorta. Per essere valida, la domanda deve essere presentata dall'imputato o dal suo procuratore speciale nei termini previsti dall'art. 464-bis cod. proc. pen., così come interpretati alla luce della sentenza della Corte costituzionale 131/2019, e 2 deve riguardare i reati indicati nell'art. 168-bis cod. pen.; inoltre, l'imputato non deve avere usufruito in precedenza del beneficio. Nel caso di specie, per effetto della riqualificazione del reato contestato nella fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, in presenza di una domanda scritta depositata nei termini, sussistevano tutti i presupposti per sospendere il procedimento, così come statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza sopra citata. La Corte d'Appello ha rigettato la richiesta sostenendo che essa fosse generica, e al tempo stesso non ha indicato quali ulteriori documenti avrebbe dovuto depositare il sig. DI per poter essere ammesso alla prova. A tal riguardo si evidenzia come gli enti preposti non rilascino una disponibilità "preventiva" per l'eventualità che il giudice riqualifichi il fatto in un reato che ammetta il beneficio;
pertanto fino alla riqualificazione del fatto il ricorrente non avrebbe potuto in alcun modo reperire un ente e depositare documentazione diversa da quella già prodotta in sede di udienza preliminare. Alla luce di tutto quanto precede, la difesa insiste affinché la Corte di Cassazione annulli la sentenza impugnata e, per l'effetto, disponga il rinvio degli atti alla Corte d'Appello di Torino perché sia disposta Ja sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi degli artt. 168-bis e ss. cod. pen. e 464-bis e ss. cod. proc. pen. II) Inosservanza dell'art. 165, comma 2, cod. pen.; illogicità della motivazione in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena. La decisione della Corte d'appello è del tutto illogica, in quanto la disponibilità a svolgere lavori di pubblica utilità ai fini della messa alla prova, ben può valere anche ai fini della sospensione condizionale della pena, tanto più che i due istituti, di fatto, sono l'uno alternativo all'altro. La sentenza impugnata è censurabile anche sotto il profilo della mancata concessione della sospensione condizionale della pena, beneficio di cui il ricorrente poteva godere. Risulta che l'imputato abbia già usufruito in precedenza della sospensione condizionale della pena;
tale circostanza, tuttavia, non è ostativa alla concessione per la seconda volta del beneficio nei limiti previsti dall'art. 163 cod. pen., non superando le due condanne riportate la soglia indicata nella norma. La Corte d'appello ha rigettato la richiesta evidenziando come l'imputato non si sia dichiarato disponibile a svolgere lavoro non retribuito a favore della collettività. L'assunto è infondato: la domanda di sospensione con messa alla prova implicitamente contiene tale disponibilità, prevedendo l'esecuzione di attività lavorativa non retribuita al pari di quanto richiesto dall'art. 165 cod. pen. 3 Dalla richiesta di accesso al rito di cui all'art. 464-bis cod. proc. pen. discende automaticamente la disponibilità dell'imputato a svolgere attività lavorativa non retribuita, che ben può valere ai fini della concessione della seconda sospensione condizionale della pena. La possibilità di ottenere per la seconda volta la sospensione condizionale della pena è derivata dall'intervenuta riqualificazione del fatto: prima che ciò accadesse era del tutto superfluo da parte dell'imputato dichiararsi disponibile allo svolgimento di lavoro non retribuito. L'esponente richiede pertanto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Torino affinché disponga la sospensione condizionale della pena inflitta all'imputato, subordinandola alla prestazione di attività lavorativa non retribuita in favore della collettività ai sensi dell'art. 165, comma 2, cod. pen. 2. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nel rassegnare conclusioni scritte, ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. La difesa dell'imputato ha depositato conclusioni scritte e memoria di replica, nelle quali, riportandosi al contenuto del ricorso, insiste nel richiedere l'annullamento della sentenza impugnata per violazione cli legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato accoglimento della richiesta di sospensione del procedimento. In subordine chiede che sia annullata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Torino perché disponga la sospensione condizionale della pena inflitta a DI, subordinando la concessione del beneficio alla prestazione di attività lavorativa non retribuita in favore della collettività ai sensi dell'art. 165, comma 2, cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto con rilievo assorbente rispetto all'ulteriore questione riguardante la mancata concessione della sospensione condizionale della pena subordinata allo svolgimento di attività non retribuita in favore della collettività. 2. In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'art. 464-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 67 del 28 aprile 2014, prevede che, nei casi contemplati dall'art. 168-bis cod. pen., l'imputato possa formulare richiesta di accedere alla messa alla prova, oralmente o con istanza scritta. 4 La richiesta può essere proposta fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo, oppure, nel procedimento di citazione diretta a giudizio, fino alla conclusione dell'udienza predibattimentale prevista dall'articolo 554 bis. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall'articolo 458, comma 1, cod. proc. pen. Al comma quarto, primo periodo, la norma prevede testualmente:"all'istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale .esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l'elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma". All'istanza, dunque, deve essere allegato alternativamente il programma di trattamento oppure, nel caso in cui non sia stata possibile la sua elaborazione, la richiesta di detto programma. Ciò giustifica l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui è illegittima la decisione con cui il Tribunale rigetti la richiesta di sospensione per messa alla prova a cagione dell'assenza del programma di trattamento, considerato che, ex art. 464-bis, comma quarto, primo periodo, detta richiesta è ritualmente proposta non solo quando sia accompagnata dallo specifico programma di trattamento, ma anche quando, non potutosi predisporre detto programma, ne sia comunque rivolta specifica istanza all'ufficio di esecuzione penale (Sez. 3, n. 12721 del 17/01/2019, Blengino, Rv. 275355; Sez. 5, n. 31730 del 19/05/2015, Campanaro, Rv. 265307; Sez. 6, n. 9197 del 26/09/2019, dep. 2020, Milahi, Rv. 278619). La norma, come ha evidenziato la difesa, non prevede ulteriori adempimenti. 3. Nel caso di specie, era stato originariamente contestato all'imputato un reato che non consente l'accesso al beneficio della messa alla prova (art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90). Come risulta dalla documentazione allegata alla memoria depositata dalla difesa, l'imputato, a mezzo del difensore, in sede di udienza preliminare, aveva chiesto la riqualificazione del reato nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, avanzando richiesta di ammissione alla messa alla prova ed allegando . la richiesta inoltrata all'UEPE di elaborazione del programma di trattamento. Innanzi alla Corte d'appello, che ha provveduto alla riqualificazione del fatto, fa difesa aveva rinnovato la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, riportandosi alla documentazione già versata in atti. 5 Occorre rammentare come la Corte Costituzionale, con sentenza n. 131/2019, abbia dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 464-bis , comma 2, e 521, comma 1, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevedono la possibilità di disporre la sospensione del procedimento con messa alla prova, ove, in esito al giudizio, il fatto di reato venga diversamente qualificato dal giudice, così da rientrare nel novero delle fattispecie contemplate dal primo comma dell'art. 168-bis cod. pen. Ha tuttavia osservato come le disposizioni censurate ben si prestino a essere interpretate in modo da consentire al giudice - allorché, lin esito al giudizio, riscontri che il proprio precedente diniego era ingiustificato, sulla base della riqualificazione giuridica del fatto contestato - di ammettere l'imputato al rito alternativo della sospensione con messa alla prova, a condizione che l'interessato abbia a suo tempo richiesto di accedervi entro i termini di legge, garantendo in tal modo i benefici sanzionatori ad esso connessi. Tale interpretazione, ha spiegato la Corte costituzionale, non solo non trova alcun ostacolo nel tenore letterale delle disposizioni censurate, ma è anche conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità ed appare altresì l'unica in grado di assicurare un risultato ermeneutico compatibile con i parametri costituzionali invocati dal rimettente (Corte cost., sent. n. 131 del 2019). 4. Tutto ciò premesso, risultando dalla documentazione allegata dalla difesa la produzione in atti della richiesta di programma inoltrata all'UEPE, risulta illegittima, oltreché non correttamente argomentata, la decisione della Corte d'appello di rigettare la domanda essendo questa "non corredata da alcuna documentazione che ne sostenesse la serietà". La torte d'appello avrebbe dovuto considerare la richiesta, verificando, ai sensi l'art. 464-quater, comma 3, cod. proc. pen. la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione dell'istituto. Occorre in proposito rammentare che, a mente del tenore letterale della norma testé richiamata, la sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quando il giudice, in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., reputi idoneo il programma di trattamento presentato e ritenga che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. Pertanto, la sospensione del processo con messa alla prova è subordinata alla duplice condizione dell'idoneità del programma di trattamento e, congiuntamente, della prognosi favorevole in ordine all'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati;
si tratta di due giudizi di natura diversa, rimessi 6 Il Presiden e alla discrezionalità del giudice guidata dai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. Coerentemente con la interpretazione fornita da questa stessa sezione, deve ribadirsi che, ove il giudice ritenga che non possa formularsi una prognosi favorevole in ordine all'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati egli non sia tenuto a valutare anche il programma di trattamento presentato (Sez. 4, n. 8158 del 13/02/2020, Cattareggia, Rv. 278602). 5. Da quanto precede deriva l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente la sospensione del processo con messa alla prova con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte d'appello di Torino. Essendo l'istituto disciplinato dall'art. 464-bis cod. proc. pen. incompatibile con il riconoscimento della sospensione condizionale della pena, raccoglimento del primo motivo di ricorso rende ultronea la disamina del secondo motivo di ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione relativa alla sospensione del processo con messa alla prova e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte d'appello di Torino. In Roma, così deciso il 22 marzo 2024 Il Consigliere estensore