Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/03/2024, n. 18602
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Sentenza 22 marzo 2024

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In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, è illegittimo il provvedimento di rigetto della relativa richiesta fondato sulla mancata produzione del programma di trattamento, la cui elaborazione sia stata, comunque, ritualmente chiesta all'ufficio di esecuzione penale, non potendo prescindere la decisione dalla valutazione dell'idoneità di tale programma, che, pertanto, dev'essere elaborato e sottoposto al giudice, salvo che l'accoglimento della richiesta sia precluso, in radice, dalla prognosi sfavorevole in ordine all'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/03/2024, n. 18602
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18602
    Data del deposito : 22 marzo 2024

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