CA
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/12/2025, n. 1696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1696 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Enrico Rao Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.1408/2022 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 16 maggio 2025 tra
(C.F. ), assistito e difeso dagli Avv.ti MAUCERI Pt_1 P.IVA_1
IC e IO OR
APPELLANTE
e
(C.F.: , Controparte_1 P.IVA_2
succeduto ex lege alla assistito e difeso Parte_2 dall'Avv. PIAZZESE BATTISTA
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Siracusa n. 427/2022 pubblicata il
15/03/2022
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante:
Voglia la Corte d'Appello adita, in accoglimento delle argomentazioni svolte in narrativa ed in riforma della sentenza impugnata: 1) Ritenere e dichiarare la fondatezza delle richieste economiche contenute nelle riserve sopracitate e, per
l'effetto, condannare parte appellata, al pagamento, in favore della Parte_1 delle sottoelencate somme, ovvero di quelle altre, maggiori o minori, che verranno determinate nel corso del giudizio e/o ritenute, comunque, di giustizia:
- Riserva n. 1 €230.648,54; - Riserva n. 2 €50.648,54; - Riserva n. 3 rinunciata;
-
Riserva n. 4 €; - Riserva n. 5 € 26.326,11; - Riserva n. 6 rinunciata, e così in totale €307.623,19; 2) Applicare, su tutte le somme che verranno ritenute di spettanza dell'impresa, in conseguenza dell'accoglimento delle riserve a carattere contabile (riserve n 1,2,3,4) gli interessi legali e moratori con le modalità, i tempi ed i tassi, previsti dagli articoli 33 e seguenti del richiamato
C.G.A. per le opere pubbliche dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo;
3) Applicare su tutte le somme che verranno ritenute di giusta spettanza risarcitoria (riserve n. 5 e 6) la rivalutazione monetaria a far tempo dalla data di proposizione delle stesse e sino al soddisfo, sulle somme così rivalutate, la Corte adita vorrà applicare gli interessi secondo la previsione della vigente normativa del settore o dell'art. 1219 c.c.; 4) Dichiarare che su tutte le somme liquidate a titolo di interessi sono dovuti gli interessi anatocistici
e, per l'effetto, condannare la p.a. appellata al relativo pagamento. Con ogni conseguenziale statuizione in ordine a spese e compensi difensivi di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si chiede che la Corte d'Appello adita disponga il richiamo dei CTU nominati in sede di primo grado, affinchè gli stessi
a modifica e/o integrazione della relazione depositata rispondono ai seguenti quesiti: 1) descrivano i CTU già nominati l'iter tecnico-amministrativo del contratto di appalto oggetto di causa;
2) accertino i CTU già nominati le Parte lavorazioni effettivamente realizzate dalla alla luce di quanto lamentato dalla stessa con particolare riguardo alle disposizioni impartite dal Direttore dei
Lavori in corso di esecuzione dell'opera ed a quanto richiesto in occasione delle Parte riserve formulate dalla negli atti contabili;
3) verifichino i CTU già nominati se l'amministrazione ha provveduto a redigere tutti gli atti tecnico- amministrativi necessari per la corretta esecuzione e contabilità dei lavori secondo la normativa vigente all'epoca della loro esecuzione, ivi compresa la
pag. 2/18 redazione ed approvazione degli atti di contabilità finale;
4) verifichino i CTU già nominati se l'amministrazione ha provveduto a rispondere nei modi e nei termini previsti per legge alle riserve opposte dell'impresa quantificandone
l'esatto ammontare. In via subordinata, si chiede la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio affinché il nuovo professionista nominato risponda ai quesiti già formulati dal Giudice di prime cure, integrando gli stessi con i quesiti sopra specificati.
Per Parte Appellata:
Voglia la Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, per le superiori causali: -preliminarmente e nel rito, dichiarare inammissibile l'appello ai sensi di quanto prescritto dall'art. 342
c.p.c. e/o per manifesta genericità dei motivi di appello proposti;
-in subordine e nel merito: rigettare ogni richiesta istruttoria di controparte tesa al richiamo dei
CCTTUU nominati nel giudizio di primo grado e/o alla rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio a cui, pertanto, ci si oppone poiché palesemente strumentale, inammissibile ed infondata nonché priva di ogni presupposto di legge;
-in ogni caso: rigettare l'appello perché inammissibile ed infondato nonché destituito di ogni giuridico fondamento;
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di pubblico incanto espletato in data 14 maggio 2012, la si Parte_1
rendeva aggiudicataria dell'appalto del servizio di “raccolta e trasporto ad impianti autorizzati dei rifiuti giacenti sul territorio e sugli arenili siti all'esterno dei perimetri dei centri abitati della Provincia di ” per l'importo netto di CP_1
€ 265.884,29 oltre € 6.420,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Nello specifico, l'oggetto dell'appalto era rappresentato da un intervento straordinario di raccolta e trasporto ad impianti autorizzati di rifiuti giacenti sul territorio e sugli arenili siti all'esterno dei perimetri dei centri abitati della pag. 3/18 Provincia di , nonché di movimentazioni, messa a dimora e successivo CP_1 riposizionamento della posidonia oceanica spiaggiata in corrispondenza degli arenili “Camomilla-Fontane Bianche, Agnone Bagni, contrada Cicirata-Avola, contrada Gallina Chiuse di Carlo Avola, Scoglio Galera Siracusa, Spiaggia
Reitano – Pachino, Spiaggia San Lorenzo, contrada Spinazza e contrada
Marinella-Marzamemi, Spiaggia Morghella e Cala Farina Pachino, contrada
Guardiani, Scalo Mandria Isola delle Correnti e Carratois di Portopalo.
Successivamente, con verbale del 5 giugno 2012, la Parte_2
, tenuto conto dell'urgenza di eseguire i lavori di pulizia straordinaria
[...]
delle spiagge per la stagione estiva 2012, già in corso, procedette alla consegna sotto le riserve di legge, con termine per darli ultimati fissato al 31 dicembre
2012.
Le parti, pertanto, stipulavano il relativo contratto soltanto il successivo 4 dicembre 2012.
Nel corso dell'appalto - ed in particolare in sede di “certificato n.3 del
06/02/2013” - la firmava “con riserva”, allegando n. 4 pagine Parte_3
recanti 5 domande relative ad eccezioni e riserve dell'esecutore ai sensi dell'Art.190 comma 3 del D.P.R. 05/10/2010 n.207 e in sede di “conto finale per lavori a tutto il 05/01/2013”, con relativo “certificato di pagamento, l'impresa formulava la riserva n. 6.
Con nota datata 14.01.2014 la trasmetteva copia Parte_2
della deliberazione n. 51 del 19/12/2013, con la quale il Commissario
Straordinario aveva disposto il rigetto di tutte le riserve.
Con atto di citazione notificato il 18.03.2014 la Parte_4
riproponeva tutte le riserve (indicate dai numeri da 1 a 6) già avanzate
[...] dinnanzi alla amministrazione provinciale e chiedeva condannarsi la Parte_2
al pagamento per le causali suindicate della somma di euro
[...]
307.623,19, applicando gli interessi legali e moratori riguardo alle riserve sub pag. 4/18 1,2,3,e 4, nonché, con riferimento alle somme ritenute dovute riguardo alle riserve 5 e 6, la rivalutazione monetaria a far tempo dalla data di proposizione delle riserve sino al soddisfo e quindi applicare gli interessi dovuti. L'impresa chiedeva inoltre la condanna della al pagamento della somma di euro Parte_2
1.479,37 a titolo di saldo lavori oltre iva e interessi al saldo legale e moratorio con i tassi e le decorrenze prevista dall'art. 30 del dm n. 145/3000 sino al soddisfo.
Si costituiva in giudizio la ( in corso del giudizio Parte_2 poi denominata contestando la CP_1 Controparte_1
fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.
Espletate le prove orali richieste e una consulenza tecnica, con sentenza n.
427/2022 pubblicata il 15/03/2022 il Tribunale di Siracusa, accogliendo parzialmente le domande proposta da nei confronti di Pt_1 [...]
condannava quest'ultimo al pagamento in favore della Controparte_1
Parte
per le causali di cui in parte motiva della somma di euro 30.988,87, oltre agli interessi legali dalla data di deposito della relazione peritale ( 20.2.2020) fino al saldo effettivo;
rigettava ogni altra domanda e dichiarava compensate fra le parti le spese processuali.
In particolare il primo giudice:
- riteneva infondata l'eccezione di nullità della relazione depositata dai nominati
CCTTUU, sollevata dalla difesa della società attrice in base all'assunto che gli ausiliari nominati dal giudice avrebbero erroneamente ritenuto tardive le osservazioni alla bozza depositate nell'interesse dell'attrice il 29 febbraio 2020, posto che non si era consumata alcuna irreversibile violazione del diritto di difesa di parte attrice, e che, sebbene gli ausiliari avessero erroneamente ritenuto tardive le osservazioni depositate il 29/02/2020, gli argomenti critici in esse svolte avrebbero potuto essere comunque esaminati nelle ulteriori difese svolte
pag. 5/18 dalla parte attrice nel successivo corso del giudizio, anche nella comparsa conclusionale;
- rilevava che erano state espressamente rinunciate le riserve di cui ai numeri 3 e
6, e, quanto alle residue pretese azionate nelle riserve ( 1, 2, e 5), evidenziava che dalle acquisizioni processuali e in particolare dall'esito della escussa prova testimoniale – e specificamente delle dichiarazioni rese dai testi e Tes_1
– e dalla CTU erano rimaste prive di riscontro probatorio gli assunti Tes_2
difensivi di parte attrice con riferimento alla pretesa condotta omissiva dell'amministrazione provinciale in relazione alle riserva n. 1) e n. 2);
- affermava che era risultato provato che i servizi che erano stati commissionati all'impresa appaltatrice erano stati contabilizzati secondo le modalità previste dagli atti di gara e dal contratto di appalto dovendosi quindi senz'altro rigettare la doglianza mossa con la riserva n. 1 con cui era stato affermato il diritto alla somma di euro 230.648,54, nonché con la riserva 2) riferita all'asserito mancato pagamento del servizio sulle prestazioni per mano d'opera dei trasporti e dei noli per l'importo di €.50.648,54, non essendo stata supportata da alcun documento acquisito agli atti;
- anche la pretesa avanzata dalla con la riserva n. 5 con cui si chiedeva Pt_1 un “indennizzo” pari alla somma di €.26.326,11, ( a titolo equitativo ovvero del
5% sull'importo di €.526.522,13 ) doveva essere rigettata, sia perché era stato solo genericamente allegato che l'operato dell'amministrazione convenuta aveva inciso nei rapporti con i fornitori, sia perché l'Art. 2 del “Contratto di Appalto” firmato senza nessuna riserva, richiamava: “tutti i patti, obblighi e condizioni sia tecniche che amministrative contenute nel programma dei lavori, capitolato speciale di appalto, elaborati grafici, elenco prezzi unitari, piano di sicurezza, allegati dei quali si dichiara pienamente edotta e che dalla stessa firmati si allegano al presente atto, in modo da non poterne, per qualsiasi causa, addurne ignoranza” ed infine perché al profilo relativo alla emissione degli stati di pag. 6/18 avanzamento nei tempi stabiliti al punto 17 del CSA i nominati CCTTUU avevano riscontrato che erano stati eseguiti pagamenti precedenti alla stessa data di stipula del contratto e che l'Amministrazione non aveva applicato in nessuno dei Certificati di Pagamento emessi (1-2-3) la ritenuta del 5% prevista dallo stesso contratto, così assicurando all'impresa una maggiore “liquidità di cassa”;
- i CTU avevano, infine, determinato il computo globale delle somme ancora dovute alla società attrice comprensivi di capitale e di interessi nella somma totale di euro €. 30.988,87, quantificazione che non era stata fatta oggetto di alcuna contestazione specifica da nessuna delle odierne parti in causa. Parte Con atto di citazione notificato il 13/10/2022, la ha proposto appello avverso detta pronuncia per le ragioni meglio esaminate in motivazione, concludendo come riportato in epigrafe.
Si è costituito il instando per Controparte_1
l'inammissibilità ovvero in subordine l'infondatezza dell'appello.
Indi, all'udienza del 16/05/2025, la Corte, sulle conclusioni come precisate dalle parti a verbale, ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va esaminata, per essere rigettata, l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., proposta dall'appellata.
A giudizio del Collegio il gravame in esame deve reputarsi ammissibile in quanto le doglianze svolte risultano specifiche e coerenti con le prescrizioni di cui all'art.342 c.p.c., essendo state individuate le parti della decisione da sottoporre a riesame nonché le relative modifiche richieste e le violazioni di legge da cui le stesse si ritengono affette.
In proposito è appena il caso di ricordare il recente arresto della S.C. secondo cui il disposto dell'art. 342 c.p.c. (nel testo riformulato dal D.L. 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134) va pag. 7/18 interpretato “… nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado" (cfr. Cass. sez. un. 16/11/2017 n.27199; conf. Cassazione civile, sez. VI, 19/03/2018, n. 6705).
Con il primo motivo, l'appellante denuncia la violazione e/o falsa applicazione del disposto di cui agli art. 115 e 116 c.p.c. in ordine alla consulenza tecnica depositata per non aver il primo giudice svolto un'attenta disamina delle osservazioni critiche che la difesa di parte attrice aveva posto in essere, in via del tutto tempestiva, alla bozza redatta dai CTU nominati, osservazioni totalmente disattese dal Tribunale senza fornire motivazione alcuna.
All'uopo, l'appellante, nel riproporre le suddette osservazioni, evidenzia che i
CTU nominati:
1) si erano limitati a rispondere solo al secondo quesito formulato dal G.U., ovvero “ le lavorazioni effettivamente eseguite dalla , omettendo Parte_1 qualsiasi risposta in ordine al primo quesito formulato, ovvero “ Dire le Part lavorazioni effettivamente eseguite dalla ”, così inficiando l'intera relazione tecnica, e di riflesso anche la statuizione finale, fondata esclusivamente sui dati tecnici forniti dai CTU;
2) nella trattazione del quesito 1 formulato dal G.U., ovvero “descrivere l'iter tecnico amministrativo dell'appalto”, avevano riferito testualmente (pagg. 13 e
14 relazione): “I lavori, di cui al Computo Metrico Estimativo, dovranno iniziare nella data indicata nel Verbale di Consegna, saranno svolti secondo gli ordini
pag. 8/18 dati di volta in volta, anche per iscritto (ordine di servizio) dalla Direzione
Lavori ed impegneranno l'intero tempo…nell'O.d.S. n. 15 di cui sopra veniva precisato da Direttore dei Lavori che “ malgrado le numerose disposizioni verbali, i lavori di sgombero dell'area in questione /C.da ”) non Persona_1
hanno avuto ancora inizio”, circostanza questa che, diversamente da quanto sostenuto dalla , in realtà comproverebbe che era nella facoltà della Parte_2
Direzione lavori di effettuare disposizioni ed ordini di servizio verbalmente, Parte come sostenuto da in tutti gli scritti difensivi depositati, e proprio da tali disposizioni e ordini di servizio verbali sono sorte le richieste di pagamento da Part parte della , che il giudice e i consulenti avrebbero dovuto valutare al fine di Part verificare la congruità delle somme richieste dalla e non basarsi, esclusivamente, sugli ordini di servizi presenti in atti, anche in considerazione del fatto che il computo predetto non era stato oggetto di contestazione;
3) avevano dichiarato espressamente: “Nell'O.d.S. n. 9 di cui sopra, inoltre, veniva sollecitato ed ordinato con fermezza dal Direttore Lavori la controfirma dei verbalini giornalieri, redatti da personale tecnico dell'Ente. “ In mancanza di controfirma ai fini della contabilità farà fede quanto redatto dal personale tecnico della di ”, e, in altri parti della relazione, Parte_2 CP_1 avevano già dato atto della incontestata esistenza di disposizioni di lavorazioni da eseguire impartita solo verbalmente dalla D.L., senza rilevare che la condotta Part negligente della D.L., aveva leso la , impossibilitata a controfirmare i verbalini redatti dalla predetta Direzione, con conseguente mancata redazione delle schede che avrebbero potuto quantificare e descrivere le lavorazioni realmente eseguite;
4) avevano violato il principio del contraddittorio omettendo di acquisire documenti non presenti agli atti del giudizio, essendo stati a ciò autorizzati, che avrebbero dimostrato la sussistenza di quanto rilevato dalla Rem;
pag. 9/18 5) avevano affermato di non poter quantificare i ristori oggetto delle domande attrici n. 2 e n. 5, in presenza di dati tecnico-amministrativi non corretti, mentre gli elementi risultavano mancanti solo a causa delle omesse acquisizioni documentali ad opera dei CTU nominati, come in precedenza osservato.
Orbene, ritiene la Corte che, sebbene il primo giudice abbia omesso di tenere conto delle predette osservazioni, non sia necessario disporre il richiamo dei consulenti posto che le osservazioni si palesano del tutto infondate.
In primo luogo non corrisponde al vero che i consulenti non abbiano descritto l'iter procedimentale dell'appalto, essendo state a questo dedicate le pag. da 10 a
33 (v. punto 2.1), in cui sono stati ampiamente descritti i termini dell'appalto, e specificamente le pattuizioni contrattuali, tutti gli ordini di servizio emessi, nonché elencate le riserve proposte dall'impresa.
Inoltre le successive pagine sono state dedicate alle lavorazioni effettivamente eseguite dalla che ovviamente sono state individuate sulla base della Parte_1
documentazione in atti (SAL, ordini di servizio etc.).
In particolare, non corrisponde al vero che i consulenti avrebbero dato atto di disposizioni verbali impartite dal Direttore dei Lavori, essendosi limitati a rilevare che “nell'O.d.S. n. 15 di cui sopra veniva precisato dal Direttore dei
Lavori che “malgrado le numerose disposizioni verbali, i lavori di sgombero dell'area in questione /C.da ”, riferendosi cioè ai solleciti anche Persona_1 verbali del DL riguardanti il mancato sgombero delle aree, e non certamente a eventuali ordini di servizio che non potevano che essere impartiti per iscritto.
Peraltro i CTU hanno correttamente acquisito autonomamente – sì come autorizzati - solo documentazione proveniente da altre pubbliche amministrazioni
(es. INPS).
In ogni caso, parte appellante non ha indicato compiutamente quale documentazione i medesimi avrebbero omesso di acquisire.
pag. 10/18 Né alcuna condotta negligente può essere imputata alla D.L., posto che la Parte
, ove non ha inteso controfirmare i verbalini redatti dalla predetta Direzione, ha sollevato apposite riserve, non potendo certo imporre al D.L. la redazione delle schede tenendo conto di lavorazioni che, anche ove eseguite, non risultassero essere state autorizzate.
Il motivo si palesa, pertanto, infondato nel merito. Part
Con il secondo motivo, la lamenta la violazione e falsa applicazione del disposto di cui all'art. 115 e 116 c.p.c. in ordine alle prove testimoniali raccolte.
In particolare l'appellante lamenta che il Tribunale ha omesso di valutare, senza formulare nemmeno un accenno, le risultanze probatorie fornite dai testi della difesa attorea, fondando il proprio convincimento, esclusivamente, sulle disposizioni rese dai testi della convenuta, specificando che i testi di parte attrice avrebbero chiarito, in modo inequivocabile, che: Parte
- la era solita raccogliere giornalmente i dati relativi all'impiego della manodopera e dei mezzi utilizzati nei diversi cantieri, prestando i servizi resi, sia attraverso operai specializzati, che con personale indiretto, proprio come indicato nel documento n. 47 del fascicolo di primo grado;
- sia il personale che i mezzi meccanici, su espressa richiesta della D.L., che invece li aveva contabilizzati per alcune ore, era sempre rimasto a disposizione della stazione appaltante durante tutte le giornate in cui l'impresa aveva prestato servizio;
- l'espressa pretesa da parte della D.L. della presenza continua e costante di uomini e mezzi (sempre attraverso l'esibizione del doc. 47), e ciò anche se venivano poi, realmente, utilizzati saltuariamente e che la D.L. era l'unico soggetto a stabilire il punto esatto di posizionamento dei cassoni scarrabili, ed il momento di rimozione degli stessi, D.L. che, tra l'altro, pretendeva che l'autocarro scarrabile, dopo avere posizionato il cassone, ritornasse in deposito.
pag. 11/18 Orbene. In primo luogo, ritiene la Corte che le dichiarazioni rese dai testi siano assolutamente irrilevanti al fine di decidere.
Ed invero, come evidenziato in sentenza e nella relazione dei CTU, “risulta provato quindi che i servizi che sono stati commissionati all'impresa appaltatrice sono stati contabilizzati secondo le modalità previste dagli atti di gara e dal contratto di appalto dovendosi quindi senz'altro rigettata la doglianza mossa con la riserva n. 1 con cui era stato affermato il diritto alla somma di euro
230.648,54. Quanto alla domanda svolta con riferimento alla riserva . 2) ( vedi atto di citazione pag. 8-9) riferita all'asserito mancato pagamento del servizio sulle prestazioni per mano d'opera dei trasporti e dei noli per l'importo di
€.50.648,54 dall'esito della CTU stato rilevato che non può essere supportata da alcun documento acquisito agli atti ( vedi pag. 42 della relazione)
In particolare il primo giudice, rilevata l'inapplicabilità al contratto in esame del disposto dell'art. 179 - che riguarda opere o “lavori in economia” – ha precisato che le uniche norme di riferimento erano:
- il “Capitolato Speciale d'Appalto” con il quale le parti hanno dichiarato di accettare ……. “tutti i patti, obblighi e condizioni sia tecniche che amministrative contenute nel programma dei lavori, capitolato speciale di appalto, elaborati grafici, elenco prezzi unitari, piano di sicurezza, allegati dei quali si dichiara pienamente edotta e che dalla stessa firmati si allegano al presente atto, in modo da non poterne, per qualsiasi causa, addurne ignoranza”;
“Per la determinazione del corrispettivo non si dovrà tener conto dell'impiego di attrezzatura minuta…la cui incidenza è stata valutata nel formulare i prezzi di applicazione di cui all'elenco dei prezzi”; poiché la consistenza quantitativa dei lavori da eseguire non può essere preventivamente determinata, data la natura dell'intervento, l'Impresa nell'offrire il ribasso d'asta, dovrà tenere conto della remuneratività dei singoli prezzi unitari di cui all'elenco prezzi, statuendo che
“Con il corrispettivo come sopra determinato l'Appaltatore si intende
pag. 12/18 compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dalla Parte_2
per i lavori di che trattasi o connesso o conseguente ai lavori medesimi,
[...]
senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, essendo in tutto soddisfatto dall'Amministrazione con il pagamento del corrispettivo suddetto”; la formulazione dell'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto (“Prezzi unitari dei lavori”) richiamato nella relazione ( vedi pag. 44) secondo cui l'impresa era a conoscenza del fatto che “ I prezzi dell'elenco da applicare per l'impiego della mano d'opera e del nolo dei mezzi d'opera necessari per l'espletamento dell'attività oggetto dell'appalto sono esclusivamente quelli che risultano numerati e determinati nel loro importo”.
In particolare, il Collegio ritiene utile rimarcare che quand'anche nello svolgimento dei lavori siano stati impiegati operai specializzati o personale indiretto e siano stati mantenuti i mezzi a disposizione dell'impresa, ciò è avvenuto non solo per libera scelta della stessa, senza che alcun ordine di servizio lo avesse imposto, ma soprattutto a spese a carico dell'appaltatore e non certo dell'Amministrazione.
Invero, nel contratto d'appalto era già prevista la tipologia di uomini e mezzi necessari pag. 13/18 Inoltre i lavori, di cui al Computo Metrico Estimativo,
- dovevano essere svolti secondo gli ordini dati di volta in volta, anche per iscritto (ordine di servizio), dalla Direzione Lavori ed impegneranno l'intero tempo contrattuale;
- per gli arenili erano previsti i seguenti interventi: - 1°-2°-3°-4° settimana: intervento iniziale di pulizia straordinaria mediante impiego di personale ed attrezzature descritte alle voci n.1 – 3 – 4 – 5 – 9 dell'Elenco Unitari, ed altri eventuali che si rendessero necessari a causa delle mareggiate, stabilendo gli orari di intervento (per Operai: Lun. - Ven. dalle ore 6/7:00 alle ore 11/12.00 salvo disposizioni diverse dalla D.L.; Pala Meccanica: Lun. - Ven. dalle ore
6/7:00 alle ore 11/12.00 salvo disposizioni diverse dalla D.L.; : Lun. - CP_2
Ven. dalle ore 6/7:00 alle ore 11/12.00 salvo disposizioni diverse dalla D.L.; dalla 5°-18° settimana: intervento di pulizia ordinaria, svuotamento dei contenitori dislocati a cura dei comuni, mediante raccolta manuale e mediante impiego dei pulisci spiaggia (ad eccezione degli arenili ricadenti nel Comune di
) una volta la settimana nei mesi di Giugno, Luglio e Agosto, salvo CP_1
pag. 14/18 diverse disposizioni impartite dalla Direzione Lavori (secondo i seguenti
ORARI: Operai: Lun. - Ven. dalle ore 6/7:00 alle ore 11/12.00 salvo disposizioni diverse dalla D.L.; Pala Meccanica: Lun. - Ven. dalle ore 6/7:00 alle ore 11/12.00 salvo disposizioni diverse dalla D.L.; Puliscispiaggia: ultimazione di ogni intervento entro le ore 10:00 - salvo disposizioni diverse dalla D.L..
- era fatta salva e insindacabile la facoltà dell'amministrazione, nei tempi e nei modi ritenuti più opportuno, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, di ordinare qualunque altro tipo di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria a seguito di eventi imprevisti, senza che l'impresa possa trarre motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal vigente “Capitolato Generale di Appalto e dal presente
Capitolato Speciale di Appalto;
- restava ferma anche la facoltà della D.L. di richiedere lavori in meno di quelli preventivati, senza che l'impresa possa avanzare pretesa alcuna;
- l'Art.18 del Capitolato Speciale d'Appalto disciplinava la “Valutazioni dei
Lavori” prevedendo tra l'altro che la Direzione dei Lavori disporrà mediante apposito ordine di servizio il lavoro da compiersi, saranno nello stesso indicati la squadra per la manodopera, specificando il numero degli addetti, la qualifica professionale, i mezzi d'opera da impiegare, il termine previsto per la ultimazione del lavoro, nonché la discarica o l'impianto a cui dovranno essere conferiti i rifiuti. L'inizio delle attività, per ogni ordine di servizio, verrà stabilito dalla D.L. e lo svolgimento dei lavori, per quanto concerne specificatamente la verifica della loro durata, dovrà essere sottoposto a vigilanza del personale dell'Amministrazione Appaltante, che a lavori espletati redigerà in contraddittorio con l'appaltatore stesso, apposito verbale nel quale saranno segnate le unità lavorative, i mezzi d'opera e i tempi di impiego di entrambi;
I suddetti verbali saranno infine utilizzati per la redazione delle liste suddette;
pag. 15/18 - l'Art.22 del Capitolato Speciale d'Appalto (“Prezzi unitari dei lavori – elenco prezzi”) richiamava: - I prezzi unitari relativi alla mano d'opera ed ai mezzi
d'opera utilizzati per i lavori di cui trattasi sono quelli di cui all'elenco prezzi allegato al contratto. - Detti prezzi saranno assoggettati all'offerta di ribasso
d'asta;
- l'impresa era edotta sul fatto che: - “Nei prezzi di elenco si intendono compresi
e compensati tutti gli oneri ed obblighi relativi a forniture varie di materiali, di mezzi d'opera, di lavorazioni, preliminari ed esecutive, nonché dei magisteri diretti e complementari, necessari all'espletamento dei lavori a perfetta regola
d'arte, nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti e delle leggi e dei regolamenti igienico-sanitari”; - “I prezzi dell'elenco da applicare per l'impiego della mano d'opera e del nolo dei mezzi d'opera necessari per l'espletamento dell'attività oggetto dell'appalto sono esclusivamente quelli che risultano numerati e determinati nel loro importo”.
Orbene a fronte di tali previsioni contrattuali, di cui erano ben consapevoli i partecipanti alla gara d'appalto, nessun modifica poteva essere richiesta dall'impresa o disposta dal Direttore dei Lavori (perché tra l'altro ciò avrebbe violato la par condicio tra i partecipanti alla gara).
Ne consegue che risultano assolutamente superflue sia le dichiarazioni rese dai testi sia la documentazione offerta (peraltro non controfirmata dal direttore dei lavori né contenuta in appositi ordini di servizio), essendo già delimitati contrattualmente i termini e le condizioni dell'appalto, cui si sono attenuti anche i consulenti nel determinare il compenso spettante.
Per debito di ragione, va, infine, evidenziato che a fronte delle chiare dichiarazioni rese dai testi e , i quali hanno negato le Tes_3 Tes_2 Tes_1
Parte circostanze dedotte dalla difesa della , solo il teste ha confermato le Tes_4
predette circostanze, peraltro facendo riferimento ad un documento (all. 47) Parte redatto dalla e privo di riscontro da parte della committenza, mentre il teste pag. 16/18 Parte (contabile della ) ha dichiarato esclusivamente che si limitava ad Tes_5 contabilizzare i rapporti giornalieri che gli venivano portati.
Alla luce delle superiori considerazioni, la sentenza va confermata, palesandosi infondato l'appello proposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della somma richiesta pari a € 300.000,00, esclusa la fase di trattazione non espletata nel presente giudizio).
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_4
avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Siracusa n. 427/2022 pubblicata il 15/03/2022 così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) condanna al pagamento, in favore del Parte_1 [...]
, delle spese del presente grado del giudizio, che Controparte_1
liquida in € 14.239,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso, in data 10/12/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 17/18 pag. 18/18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Enrico Rao Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.1408/2022 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 16 maggio 2025 tra
(C.F. ), assistito e difeso dagli Avv.ti MAUCERI Pt_1 P.IVA_1
IC e IO OR
APPELLANTE
e
(C.F.: , Controparte_1 P.IVA_2
succeduto ex lege alla assistito e difeso Parte_2 dall'Avv. PIAZZESE BATTISTA
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Siracusa n. 427/2022 pubblicata il
15/03/2022
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante:
Voglia la Corte d'Appello adita, in accoglimento delle argomentazioni svolte in narrativa ed in riforma della sentenza impugnata: 1) Ritenere e dichiarare la fondatezza delle richieste economiche contenute nelle riserve sopracitate e, per
l'effetto, condannare parte appellata, al pagamento, in favore della Parte_1 delle sottoelencate somme, ovvero di quelle altre, maggiori o minori, che verranno determinate nel corso del giudizio e/o ritenute, comunque, di giustizia:
- Riserva n. 1 €230.648,54; - Riserva n. 2 €50.648,54; - Riserva n. 3 rinunciata;
-
Riserva n. 4 €; - Riserva n. 5 € 26.326,11; - Riserva n. 6 rinunciata, e così in totale €307.623,19; 2) Applicare, su tutte le somme che verranno ritenute di spettanza dell'impresa, in conseguenza dell'accoglimento delle riserve a carattere contabile (riserve n 1,2,3,4) gli interessi legali e moratori con le modalità, i tempi ed i tassi, previsti dagli articoli 33 e seguenti del richiamato
C.G.A. per le opere pubbliche dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo;
3) Applicare su tutte le somme che verranno ritenute di giusta spettanza risarcitoria (riserve n. 5 e 6) la rivalutazione monetaria a far tempo dalla data di proposizione delle stesse e sino al soddisfo, sulle somme così rivalutate, la Corte adita vorrà applicare gli interessi secondo la previsione della vigente normativa del settore o dell'art. 1219 c.c.; 4) Dichiarare che su tutte le somme liquidate a titolo di interessi sono dovuti gli interessi anatocistici
e, per l'effetto, condannare la p.a. appellata al relativo pagamento. Con ogni conseguenziale statuizione in ordine a spese e compensi difensivi di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si chiede che la Corte d'Appello adita disponga il richiamo dei CTU nominati in sede di primo grado, affinchè gli stessi
a modifica e/o integrazione della relazione depositata rispondono ai seguenti quesiti: 1) descrivano i CTU già nominati l'iter tecnico-amministrativo del contratto di appalto oggetto di causa;
2) accertino i CTU già nominati le Parte lavorazioni effettivamente realizzate dalla alla luce di quanto lamentato dalla stessa con particolare riguardo alle disposizioni impartite dal Direttore dei
Lavori in corso di esecuzione dell'opera ed a quanto richiesto in occasione delle Parte riserve formulate dalla negli atti contabili;
3) verifichino i CTU già nominati se l'amministrazione ha provveduto a redigere tutti gli atti tecnico- amministrativi necessari per la corretta esecuzione e contabilità dei lavori secondo la normativa vigente all'epoca della loro esecuzione, ivi compresa la
pag. 2/18 redazione ed approvazione degli atti di contabilità finale;
4) verifichino i CTU già nominati se l'amministrazione ha provveduto a rispondere nei modi e nei termini previsti per legge alle riserve opposte dell'impresa quantificandone
l'esatto ammontare. In via subordinata, si chiede la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio affinché il nuovo professionista nominato risponda ai quesiti già formulati dal Giudice di prime cure, integrando gli stessi con i quesiti sopra specificati.
Per Parte Appellata:
Voglia la Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, per le superiori causali: -preliminarmente e nel rito, dichiarare inammissibile l'appello ai sensi di quanto prescritto dall'art. 342
c.p.c. e/o per manifesta genericità dei motivi di appello proposti;
-in subordine e nel merito: rigettare ogni richiesta istruttoria di controparte tesa al richiamo dei
CCTTUU nominati nel giudizio di primo grado e/o alla rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio a cui, pertanto, ci si oppone poiché palesemente strumentale, inammissibile ed infondata nonché priva di ogni presupposto di legge;
-in ogni caso: rigettare l'appello perché inammissibile ed infondato nonché destituito di ogni giuridico fondamento;
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di pubblico incanto espletato in data 14 maggio 2012, la si Parte_1
rendeva aggiudicataria dell'appalto del servizio di “raccolta e trasporto ad impianti autorizzati dei rifiuti giacenti sul territorio e sugli arenili siti all'esterno dei perimetri dei centri abitati della Provincia di ” per l'importo netto di CP_1
€ 265.884,29 oltre € 6.420,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Nello specifico, l'oggetto dell'appalto era rappresentato da un intervento straordinario di raccolta e trasporto ad impianti autorizzati di rifiuti giacenti sul territorio e sugli arenili siti all'esterno dei perimetri dei centri abitati della pag. 3/18 Provincia di , nonché di movimentazioni, messa a dimora e successivo CP_1 riposizionamento della posidonia oceanica spiaggiata in corrispondenza degli arenili “Camomilla-Fontane Bianche, Agnone Bagni, contrada Cicirata-Avola, contrada Gallina Chiuse di Carlo Avola, Scoglio Galera Siracusa, Spiaggia
Reitano – Pachino, Spiaggia San Lorenzo, contrada Spinazza e contrada
Marinella-Marzamemi, Spiaggia Morghella e Cala Farina Pachino, contrada
Guardiani, Scalo Mandria Isola delle Correnti e Carratois di Portopalo.
Successivamente, con verbale del 5 giugno 2012, la Parte_2
, tenuto conto dell'urgenza di eseguire i lavori di pulizia straordinaria
[...]
delle spiagge per la stagione estiva 2012, già in corso, procedette alla consegna sotto le riserve di legge, con termine per darli ultimati fissato al 31 dicembre
2012.
Le parti, pertanto, stipulavano il relativo contratto soltanto il successivo 4 dicembre 2012.
Nel corso dell'appalto - ed in particolare in sede di “certificato n.3 del
06/02/2013” - la firmava “con riserva”, allegando n. 4 pagine Parte_3
recanti 5 domande relative ad eccezioni e riserve dell'esecutore ai sensi dell'Art.190 comma 3 del D.P.R. 05/10/2010 n.207 e in sede di “conto finale per lavori a tutto il 05/01/2013”, con relativo “certificato di pagamento, l'impresa formulava la riserva n. 6.
Con nota datata 14.01.2014 la trasmetteva copia Parte_2
della deliberazione n. 51 del 19/12/2013, con la quale il Commissario
Straordinario aveva disposto il rigetto di tutte le riserve.
Con atto di citazione notificato il 18.03.2014 la Parte_4
riproponeva tutte le riserve (indicate dai numeri da 1 a 6) già avanzate
[...] dinnanzi alla amministrazione provinciale e chiedeva condannarsi la Parte_2
al pagamento per le causali suindicate della somma di euro
[...]
307.623,19, applicando gli interessi legali e moratori riguardo alle riserve sub pag. 4/18 1,2,3,e 4, nonché, con riferimento alle somme ritenute dovute riguardo alle riserve 5 e 6, la rivalutazione monetaria a far tempo dalla data di proposizione delle riserve sino al soddisfo e quindi applicare gli interessi dovuti. L'impresa chiedeva inoltre la condanna della al pagamento della somma di euro Parte_2
1.479,37 a titolo di saldo lavori oltre iva e interessi al saldo legale e moratorio con i tassi e le decorrenze prevista dall'art. 30 del dm n. 145/3000 sino al soddisfo.
Si costituiva in giudizio la ( in corso del giudizio Parte_2 poi denominata contestando la CP_1 Controparte_1
fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.
Espletate le prove orali richieste e una consulenza tecnica, con sentenza n.
427/2022 pubblicata il 15/03/2022 il Tribunale di Siracusa, accogliendo parzialmente le domande proposta da nei confronti di Pt_1 [...]
condannava quest'ultimo al pagamento in favore della Controparte_1
Parte
per le causali di cui in parte motiva della somma di euro 30.988,87, oltre agli interessi legali dalla data di deposito della relazione peritale ( 20.2.2020) fino al saldo effettivo;
rigettava ogni altra domanda e dichiarava compensate fra le parti le spese processuali.
In particolare il primo giudice:
- riteneva infondata l'eccezione di nullità della relazione depositata dai nominati
CCTTUU, sollevata dalla difesa della società attrice in base all'assunto che gli ausiliari nominati dal giudice avrebbero erroneamente ritenuto tardive le osservazioni alla bozza depositate nell'interesse dell'attrice il 29 febbraio 2020, posto che non si era consumata alcuna irreversibile violazione del diritto di difesa di parte attrice, e che, sebbene gli ausiliari avessero erroneamente ritenuto tardive le osservazioni depositate il 29/02/2020, gli argomenti critici in esse svolte avrebbero potuto essere comunque esaminati nelle ulteriori difese svolte
pag. 5/18 dalla parte attrice nel successivo corso del giudizio, anche nella comparsa conclusionale;
- rilevava che erano state espressamente rinunciate le riserve di cui ai numeri 3 e
6, e, quanto alle residue pretese azionate nelle riserve ( 1, 2, e 5), evidenziava che dalle acquisizioni processuali e in particolare dall'esito della escussa prova testimoniale – e specificamente delle dichiarazioni rese dai testi e Tes_1
– e dalla CTU erano rimaste prive di riscontro probatorio gli assunti Tes_2
difensivi di parte attrice con riferimento alla pretesa condotta omissiva dell'amministrazione provinciale in relazione alle riserva n. 1) e n. 2);
- affermava che era risultato provato che i servizi che erano stati commissionati all'impresa appaltatrice erano stati contabilizzati secondo le modalità previste dagli atti di gara e dal contratto di appalto dovendosi quindi senz'altro rigettare la doglianza mossa con la riserva n. 1 con cui era stato affermato il diritto alla somma di euro 230.648,54, nonché con la riserva 2) riferita all'asserito mancato pagamento del servizio sulle prestazioni per mano d'opera dei trasporti e dei noli per l'importo di €.50.648,54, non essendo stata supportata da alcun documento acquisito agli atti;
- anche la pretesa avanzata dalla con la riserva n. 5 con cui si chiedeva Pt_1 un “indennizzo” pari alla somma di €.26.326,11, ( a titolo equitativo ovvero del
5% sull'importo di €.526.522,13 ) doveva essere rigettata, sia perché era stato solo genericamente allegato che l'operato dell'amministrazione convenuta aveva inciso nei rapporti con i fornitori, sia perché l'Art. 2 del “Contratto di Appalto” firmato senza nessuna riserva, richiamava: “tutti i patti, obblighi e condizioni sia tecniche che amministrative contenute nel programma dei lavori, capitolato speciale di appalto, elaborati grafici, elenco prezzi unitari, piano di sicurezza, allegati dei quali si dichiara pienamente edotta e che dalla stessa firmati si allegano al presente atto, in modo da non poterne, per qualsiasi causa, addurne ignoranza” ed infine perché al profilo relativo alla emissione degli stati di pag. 6/18 avanzamento nei tempi stabiliti al punto 17 del CSA i nominati CCTTUU avevano riscontrato che erano stati eseguiti pagamenti precedenti alla stessa data di stipula del contratto e che l'Amministrazione non aveva applicato in nessuno dei Certificati di Pagamento emessi (1-2-3) la ritenuta del 5% prevista dallo stesso contratto, così assicurando all'impresa una maggiore “liquidità di cassa”;
- i CTU avevano, infine, determinato il computo globale delle somme ancora dovute alla società attrice comprensivi di capitale e di interessi nella somma totale di euro €. 30.988,87, quantificazione che non era stata fatta oggetto di alcuna contestazione specifica da nessuna delle odierne parti in causa. Parte Con atto di citazione notificato il 13/10/2022, la ha proposto appello avverso detta pronuncia per le ragioni meglio esaminate in motivazione, concludendo come riportato in epigrafe.
Si è costituito il instando per Controparte_1
l'inammissibilità ovvero in subordine l'infondatezza dell'appello.
Indi, all'udienza del 16/05/2025, la Corte, sulle conclusioni come precisate dalle parti a verbale, ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va esaminata, per essere rigettata, l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., proposta dall'appellata.
A giudizio del Collegio il gravame in esame deve reputarsi ammissibile in quanto le doglianze svolte risultano specifiche e coerenti con le prescrizioni di cui all'art.342 c.p.c., essendo state individuate le parti della decisione da sottoporre a riesame nonché le relative modifiche richieste e le violazioni di legge da cui le stesse si ritengono affette.
In proposito è appena il caso di ricordare il recente arresto della S.C. secondo cui il disposto dell'art. 342 c.p.c. (nel testo riformulato dal D.L. 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134) va pag. 7/18 interpretato “… nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado" (cfr. Cass. sez. un. 16/11/2017 n.27199; conf. Cassazione civile, sez. VI, 19/03/2018, n. 6705).
Con il primo motivo, l'appellante denuncia la violazione e/o falsa applicazione del disposto di cui agli art. 115 e 116 c.p.c. in ordine alla consulenza tecnica depositata per non aver il primo giudice svolto un'attenta disamina delle osservazioni critiche che la difesa di parte attrice aveva posto in essere, in via del tutto tempestiva, alla bozza redatta dai CTU nominati, osservazioni totalmente disattese dal Tribunale senza fornire motivazione alcuna.
All'uopo, l'appellante, nel riproporre le suddette osservazioni, evidenzia che i
CTU nominati:
1) si erano limitati a rispondere solo al secondo quesito formulato dal G.U., ovvero “ le lavorazioni effettivamente eseguite dalla , omettendo Parte_1 qualsiasi risposta in ordine al primo quesito formulato, ovvero “ Dire le Part lavorazioni effettivamente eseguite dalla ”, così inficiando l'intera relazione tecnica, e di riflesso anche la statuizione finale, fondata esclusivamente sui dati tecnici forniti dai CTU;
2) nella trattazione del quesito 1 formulato dal G.U., ovvero “descrivere l'iter tecnico amministrativo dell'appalto”, avevano riferito testualmente (pagg. 13 e
14 relazione): “I lavori, di cui al Computo Metrico Estimativo, dovranno iniziare nella data indicata nel Verbale di Consegna, saranno svolti secondo gli ordini
pag. 8/18 dati di volta in volta, anche per iscritto (ordine di servizio) dalla Direzione
Lavori ed impegneranno l'intero tempo…nell'O.d.S. n. 15 di cui sopra veniva precisato da Direttore dei Lavori che “ malgrado le numerose disposizioni verbali, i lavori di sgombero dell'area in questione /C.da ”) non Persona_1
hanno avuto ancora inizio”, circostanza questa che, diversamente da quanto sostenuto dalla , in realtà comproverebbe che era nella facoltà della Parte_2
Direzione lavori di effettuare disposizioni ed ordini di servizio verbalmente, Parte come sostenuto da in tutti gli scritti difensivi depositati, e proprio da tali disposizioni e ordini di servizio verbali sono sorte le richieste di pagamento da Part parte della , che il giudice e i consulenti avrebbero dovuto valutare al fine di Part verificare la congruità delle somme richieste dalla e non basarsi, esclusivamente, sugli ordini di servizi presenti in atti, anche in considerazione del fatto che il computo predetto non era stato oggetto di contestazione;
3) avevano dichiarato espressamente: “Nell'O.d.S. n. 9 di cui sopra, inoltre, veniva sollecitato ed ordinato con fermezza dal Direttore Lavori la controfirma dei verbalini giornalieri, redatti da personale tecnico dell'Ente. “ In mancanza di controfirma ai fini della contabilità farà fede quanto redatto dal personale tecnico della di ”, e, in altri parti della relazione, Parte_2 CP_1 avevano già dato atto della incontestata esistenza di disposizioni di lavorazioni da eseguire impartita solo verbalmente dalla D.L., senza rilevare che la condotta Part negligente della D.L., aveva leso la , impossibilitata a controfirmare i verbalini redatti dalla predetta Direzione, con conseguente mancata redazione delle schede che avrebbero potuto quantificare e descrivere le lavorazioni realmente eseguite;
4) avevano violato il principio del contraddittorio omettendo di acquisire documenti non presenti agli atti del giudizio, essendo stati a ciò autorizzati, che avrebbero dimostrato la sussistenza di quanto rilevato dalla Rem;
pag. 9/18 5) avevano affermato di non poter quantificare i ristori oggetto delle domande attrici n. 2 e n. 5, in presenza di dati tecnico-amministrativi non corretti, mentre gli elementi risultavano mancanti solo a causa delle omesse acquisizioni documentali ad opera dei CTU nominati, come in precedenza osservato.
Orbene, ritiene la Corte che, sebbene il primo giudice abbia omesso di tenere conto delle predette osservazioni, non sia necessario disporre il richiamo dei consulenti posto che le osservazioni si palesano del tutto infondate.
In primo luogo non corrisponde al vero che i consulenti non abbiano descritto l'iter procedimentale dell'appalto, essendo state a questo dedicate le pag. da 10 a
33 (v. punto 2.1), in cui sono stati ampiamente descritti i termini dell'appalto, e specificamente le pattuizioni contrattuali, tutti gli ordini di servizio emessi, nonché elencate le riserve proposte dall'impresa.
Inoltre le successive pagine sono state dedicate alle lavorazioni effettivamente eseguite dalla che ovviamente sono state individuate sulla base della Parte_1
documentazione in atti (SAL, ordini di servizio etc.).
In particolare, non corrisponde al vero che i consulenti avrebbero dato atto di disposizioni verbali impartite dal Direttore dei Lavori, essendosi limitati a rilevare che “nell'O.d.S. n. 15 di cui sopra veniva precisato dal Direttore dei
Lavori che “malgrado le numerose disposizioni verbali, i lavori di sgombero dell'area in questione /C.da ”, riferendosi cioè ai solleciti anche Persona_1 verbali del DL riguardanti il mancato sgombero delle aree, e non certamente a eventuali ordini di servizio che non potevano che essere impartiti per iscritto.
Peraltro i CTU hanno correttamente acquisito autonomamente – sì come autorizzati - solo documentazione proveniente da altre pubbliche amministrazioni
(es. INPS).
In ogni caso, parte appellante non ha indicato compiutamente quale documentazione i medesimi avrebbero omesso di acquisire.
pag. 10/18 Né alcuna condotta negligente può essere imputata alla D.L., posto che la Parte
, ove non ha inteso controfirmare i verbalini redatti dalla predetta Direzione, ha sollevato apposite riserve, non potendo certo imporre al D.L. la redazione delle schede tenendo conto di lavorazioni che, anche ove eseguite, non risultassero essere state autorizzate.
Il motivo si palesa, pertanto, infondato nel merito. Part
Con il secondo motivo, la lamenta la violazione e falsa applicazione del disposto di cui all'art. 115 e 116 c.p.c. in ordine alle prove testimoniali raccolte.
In particolare l'appellante lamenta che il Tribunale ha omesso di valutare, senza formulare nemmeno un accenno, le risultanze probatorie fornite dai testi della difesa attorea, fondando il proprio convincimento, esclusivamente, sulle disposizioni rese dai testi della convenuta, specificando che i testi di parte attrice avrebbero chiarito, in modo inequivocabile, che: Parte
- la era solita raccogliere giornalmente i dati relativi all'impiego della manodopera e dei mezzi utilizzati nei diversi cantieri, prestando i servizi resi, sia attraverso operai specializzati, che con personale indiretto, proprio come indicato nel documento n. 47 del fascicolo di primo grado;
- sia il personale che i mezzi meccanici, su espressa richiesta della D.L., che invece li aveva contabilizzati per alcune ore, era sempre rimasto a disposizione della stazione appaltante durante tutte le giornate in cui l'impresa aveva prestato servizio;
- l'espressa pretesa da parte della D.L. della presenza continua e costante di uomini e mezzi (sempre attraverso l'esibizione del doc. 47), e ciò anche se venivano poi, realmente, utilizzati saltuariamente e che la D.L. era l'unico soggetto a stabilire il punto esatto di posizionamento dei cassoni scarrabili, ed il momento di rimozione degli stessi, D.L. che, tra l'altro, pretendeva che l'autocarro scarrabile, dopo avere posizionato il cassone, ritornasse in deposito.
pag. 11/18 Orbene. In primo luogo, ritiene la Corte che le dichiarazioni rese dai testi siano assolutamente irrilevanti al fine di decidere.
Ed invero, come evidenziato in sentenza e nella relazione dei CTU, “risulta provato quindi che i servizi che sono stati commissionati all'impresa appaltatrice sono stati contabilizzati secondo le modalità previste dagli atti di gara e dal contratto di appalto dovendosi quindi senz'altro rigettata la doglianza mossa con la riserva n. 1 con cui era stato affermato il diritto alla somma di euro
230.648,54. Quanto alla domanda svolta con riferimento alla riserva . 2) ( vedi atto di citazione pag. 8-9) riferita all'asserito mancato pagamento del servizio sulle prestazioni per mano d'opera dei trasporti e dei noli per l'importo di
€.50.648,54 dall'esito della CTU stato rilevato che non può essere supportata da alcun documento acquisito agli atti ( vedi pag. 42 della relazione)
In particolare il primo giudice, rilevata l'inapplicabilità al contratto in esame del disposto dell'art. 179 - che riguarda opere o “lavori in economia” – ha precisato che le uniche norme di riferimento erano:
- il “Capitolato Speciale d'Appalto” con il quale le parti hanno dichiarato di accettare ……. “tutti i patti, obblighi e condizioni sia tecniche che amministrative contenute nel programma dei lavori, capitolato speciale di appalto, elaborati grafici, elenco prezzi unitari, piano di sicurezza, allegati dei quali si dichiara pienamente edotta e che dalla stessa firmati si allegano al presente atto, in modo da non poterne, per qualsiasi causa, addurne ignoranza”;
“Per la determinazione del corrispettivo non si dovrà tener conto dell'impiego di attrezzatura minuta…la cui incidenza è stata valutata nel formulare i prezzi di applicazione di cui all'elenco dei prezzi”; poiché la consistenza quantitativa dei lavori da eseguire non può essere preventivamente determinata, data la natura dell'intervento, l'Impresa nell'offrire il ribasso d'asta, dovrà tenere conto della remuneratività dei singoli prezzi unitari di cui all'elenco prezzi, statuendo che
“Con il corrispettivo come sopra determinato l'Appaltatore si intende
pag. 12/18 compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dalla Parte_2
per i lavori di che trattasi o connesso o conseguente ai lavori medesimi,
[...]
senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, essendo in tutto soddisfatto dall'Amministrazione con il pagamento del corrispettivo suddetto”; la formulazione dell'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto (“Prezzi unitari dei lavori”) richiamato nella relazione ( vedi pag. 44) secondo cui l'impresa era a conoscenza del fatto che “ I prezzi dell'elenco da applicare per l'impiego della mano d'opera e del nolo dei mezzi d'opera necessari per l'espletamento dell'attività oggetto dell'appalto sono esclusivamente quelli che risultano numerati e determinati nel loro importo”.
In particolare, il Collegio ritiene utile rimarcare che quand'anche nello svolgimento dei lavori siano stati impiegati operai specializzati o personale indiretto e siano stati mantenuti i mezzi a disposizione dell'impresa, ciò è avvenuto non solo per libera scelta della stessa, senza che alcun ordine di servizio lo avesse imposto, ma soprattutto a spese a carico dell'appaltatore e non certo dell'Amministrazione.
Invero, nel contratto d'appalto era già prevista la tipologia di uomini e mezzi necessari pag. 13/18 Inoltre i lavori, di cui al Computo Metrico Estimativo,
- dovevano essere svolti secondo gli ordini dati di volta in volta, anche per iscritto (ordine di servizio), dalla Direzione Lavori ed impegneranno l'intero tempo contrattuale;
- per gli arenili erano previsti i seguenti interventi: - 1°-2°-3°-4° settimana: intervento iniziale di pulizia straordinaria mediante impiego di personale ed attrezzature descritte alle voci n.1 – 3 – 4 – 5 – 9 dell'Elenco Unitari, ed altri eventuali che si rendessero necessari a causa delle mareggiate, stabilendo gli orari di intervento (per Operai: Lun. - Ven. dalle ore 6/7:00 alle ore 11/12.00 salvo disposizioni diverse dalla D.L.; Pala Meccanica: Lun. - Ven. dalle ore
6/7:00 alle ore 11/12.00 salvo disposizioni diverse dalla D.L.; : Lun. - CP_2
Ven. dalle ore 6/7:00 alle ore 11/12.00 salvo disposizioni diverse dalla D.L.; dalla 5°-18° settimana: intervento di pulizia ordinaria, svuotamento dei contenitori dislocati a cura dei comuni, mediante raccolta manuale e mediante impiego dei pulisci spiaggia (ad eccezione degli arenili ricadenti nel Comune di
) una volta la settimana nei mesi di Giugno, Luglio e Agosto, salvo CP_1
pag. 14/18 diverse disposizioni impartite dalla Direzione Lavori (secondo i seguenti
ORARI: Operai: Lun. - Ven. dalle ore 6/7:00 alle ore 11/12.00 salvo disposizioni diverse dalla D.L.; Pala Meccanica: Lun. - Ven. dalle ore 6/7:00 alle ore 11/12.00 salvo disposizioni diverse dalla D.L.; Puliscispiaggia: ultimazione di ogni intervento entro le ore 10:00 - salvo disposizioni diverse dalla D.L..
- era fatta salva e insindacabile la facoltà dell'amministrazione, nei tempi e nei modi ritenuti più opportuno, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, di ordinare qualunque altro tipo di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria a seguito di eventi imprevisti, senza che l'impresa possa trarre motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal vigente “Capitolato Generale di Appalto e dal presente
Capitolato Speciale di Appalto;
- restava ferma anche la facoltà della D.L. di richiedere lavori in meno di quelli preventivati, senza che l'impresa possa avanzare pretesa alcuna;
- l'Art.18 del Capitolato Speciale d'Appalto disciplinava la “Valutazioni dei
Lavori” prevedendo tra l'altro che la Direzione dei Lavori disporrà mediante apposito ordine di servizio il lavoro da compiersi, saranno nello stesso indicati la squadra per la manodopera, specificando il numero degli addetti, la qualifica professionale, i mezzi d'opera da impiegare, il termine previsto per la ultimazione del lavoro, nonché la discarica o l'impianto a cui dovranno essere conferiti i rifiuti. L'inizio delle attività, per ogni ordine di servizio, verrà stabilito dalla D.L. e lo svolgimento dei lavori, per quanto concerne specificatamente la verifica della loro durata, dovrà essere sottoposto a vigilanza del personale dell'Amministrazione Appaltante, che a lavori espletati redigerà in contraddittorio con l'appaltatore stesso, apposito verbale nel quale saranno segnate le unità lavorative, i mezzi d'opera e i tempi di impiego di entrambi;
I suddetti verbali saranno infine utilizzati per la redazione delle liste suddette;
pag. 15/18 - l'Art.22 del Capitolato Speciale d'Appalto (“Prezzi unitari dei lavori – elenco prezzi”) richiamava: - I prezzi unitari relativi alla mano d'opera ed ai mezzi
d'opera utilizzati per i lavori di cui trattasi sono quelli di cui all'elenco prezzi allegato al contratto. - Detti prezzi saranno assoggettati all'offerta di ribasso
d'asta;
- l'impresa era edotta sul fatto che: - “Nei prezzi di elenco si intendono compresi
e compensati tutti gli oneri ed obblighi relativi a forniture varie di materiali, di mezzi d'opera, di lavorazioni, preliminari ed esecutive, nonché dei magisteri diretti e complementari, necessari all'espletamento dei lavori a perfetta regola
d'arte, nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti e delle leggi e dei regolamenti igienico-sanitari”; - “I prezzi dell'elenco da applicare per l'impiego della mano d'opera e del nolo dei mezzi d'opera necessari per l'espletamento dell'attività oggetto dell'appalto sono esclusivamente quelli che risultano numerati e determinati nel loro importo”.
Orbene a fronte di tali previsioni contrattuali, di cui erano ben consapevoli i partecipanti alla gara d'appalto, nessun modifica poteva essere richiesta dall'impresa o disposta dal Direttore dei Lavori (perché tra l'altro ciò avrebbe violato la par condicio tra i partecipanti alla gara).
Ne consegue che risultano assolutamente superflue sia le dichiarazioni rese dai testi sia la documentazione offerta (peraltro non controfirmata dal direttore dei lavori né contenuta in appositi ordini di servizio), essendo già delimitati contrattualmente i termini e le condizioni dell'appalto, cui si sono attenuti anche i consulenti nel determinare il compenso spettante.
Per debito di ragione, va, infine, evidenziato che a fronte delle chiare dichiarazioni rese dai testi e , i quali hanno negato le Tes_3 Tes_2 Tes_1
Parte circostanze dedotte dalla difesa della , solo il teste ha confermato le Tes_4
predette circostanze, peraltro facendo riferimento ad un documento (all. 47) Parte redatto dalla e privo di riscontro da parte della committenza, mentre il teste pag. 16/18 Parte (contabile della ) ha dichiarato esclusivamente che si limitava ad Tes_5 contabilizzare i rapporti giornalieri che gli venivano portati.
Alla luce delle superiori considerazioni, la sentenza va confermata, palesandosi infondato l'appello proposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della somma richiesta pari a € 300.000,00, esclusa la fase di trattazione non espletata nel presente giudizio).
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_4
avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Siracusa n. 427/2022 pubblicata il 15/03/2022 così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) condanna al pagamento, in favore del Parte_1 [...]
, delle spese del presente grado del giudizio, che Controparte_1
liquida in € 14.239,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso, in data 10/12/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 17/18 pag. 18/18