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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 25/02/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6116/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 6021/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Giulia Alviggi elettivamente domiciliata in Salerno alla via M. Ripa n.2;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio dagli avv.ti Maximo Russo e Ciro CP_2 C.F._1
Apicella elettivamente domiciliato in Cava de'Tirreni (SA) alla via Via G. Pellegrino 7;
APPELLATO
(C.F. ); Controparte_3 P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 14.11.2024 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini (60+20) di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto dall' Controparte_1
(d'ora in poi a.d.e.r.) avverso la sentenza n. 1819/2021 (r.g. n.1884/2021) depositata in data
25.10.2021, con la quale il Giudice di Pace di Cava De'Tirreni ha accolto la domanda proposta in primo grado da . CP_2
In primo grado aveva chiesto dichiararsi l'estinzione dei crediti di cui alla cartella CP_2
di pagamento n. 10020110040988809000 relativa al mancato pagamento di un credito avente natura
1 tributaria (in particolare tassa smaltimento rifiuti) risalente all'anno 2008, in forza della prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella.
Ritenuta sussistente la giurisdizione ordinaria e non già quella tributaria, il Giudice di Pace ha accolto la domanda e per l'effetto annullato l'obbligazione di cui alla cartella impugnata, con condanna dell' al pagamento delle spese di lite. CP_4
Con l'atto di appello il concessionario per la riscossione ha in via pregiudiziale eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario ed in ogni caso l'inammissibilità dell'azione proposta dall'odierna appellata, tenuto conto della regolare notifica della cartella e/o comunque della carenza di un interesse giuridicamente rilevante a proporre un'azione di mero accertamento negativo del credito, stante l'assenza di qualsivoglia minaccia di atti esecutivi da parte dell' CP_4
Con comparsa depositata in data 25.01.2022 si è costituito il quale ha ha insistito CP_2 per la declaratoria di inammissibilità e/o comunque d'infondatezza dell'avversa impugnazione e per la conferma della sentenza di primo grado impugnata.
L'ente creditore non si è costituito, sicché va dichiarato contumace.
Tanto premesso, l'appello va accolto con riferimento al difetto di giurisdizione.
Al riguardo appare opportuno richiamare il dato normativo, nonché la recente giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
In particolare:
- l'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992 dispone che “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati […]
Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all' articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”;
- l'art. 57 del d.p.r. n. 602/1973 dispone che “non sono ammesse: a) le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;
b) le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo”;
- con la sentenza n. 114/2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 57
“nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art.
2 50 del D.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile”;
- con la pronuncia n. 34447/2019 la Corte di Cassazione ha affermato che “l'eccezione di prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, sollevata dal curatore in sede di ammissione al passivo fallimentare, è devoluta alla cognizione del giudice delegato (in sede di verifica dei crediti) e del tribunale (in sede di opposizione allo stato passivo e di insinuazione tardiva), e non già del giudice tributario, segnando la notifica della cartella il consolidamento della pretesa fiscale e l'esaurimento del potere impositivo”;
- con la successiva pronuncia n. 7822/2020 la Suprema Corte ha precisato – tra le altre cose - che
“[…] alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in excutivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”;
- da ultimo, con le decisioni nn. 21642/2021 e 8465/2022 le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno ribadito che alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione “dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione".
Dunque, perché possa radicarsi la giurisdizione ordinaria è necessario che l'agente per la riscossione abbia dato inizio all'esecuzione forzata tributaria mediante la notifica del pignoramento.
Viceversa, ove – come nel caso di specie – l'esecuzione esattoriale non sia ancora iniziata ed il contribuente contesti l'esistenza del credito tributario in forza di un fatto successivo (es. prescrizione) alla notifica della cartella o dell'avviso, la giurisdizione spetta al giudice tributario;
ciò in forza della prima parte del comma 1 dell'art. 2, secondo cui il giudice speciale conosce “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati”.
Del resto, con la recente pronuncia n. 16986/2022, nel risolvere un conflitto di giurisdizione in
3 favore del giudice tributario (anche stavolta con riferimento ad una controversia rispetto alla quale l'esecuzione forzata non era ancora iniziata), la Suprema Corte ha affermato che “se con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario. Si tratta di conclusione coerente con quanto previsto dal ricordato art. 2 d.lgs. n.546/1992, alla cui stregua
«Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento”, non ricorrendo nel caso di specie alcuna controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella”.
I medesimi principi sono stati affermati dalle recenti pronunce a sezioni unite nn. 35116/2022 e
30666/2022, essendo stata anche in questi casi affermata la giurisdizione del giudice tributario a conoscere della prescrizione successiva alla notifica della cartella relativa ad un credito tributario, non ricorrendo “alcuna controversia che investa atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella” (in questi termini Cass. civ. n. 35116/2022).
Da ultimo, con la recente decisione n. 32539/2024 la Corte di Cassazione ha ribadito i principi sopra illustrati.
In definitiva le considerazioni sopra svolte possono essere così riassunte:
- quando si tratta di crediti tributari e l'esecuzione non è ancora iniziata, la giurisdizione è tributaria e ciò anche quando, prima che sia iniziata l'esecuzione, l'attore propone azione di accertamento negativo del credito tributario facendo valere la prescrizione maturata dopo la cartella o l'avviso la cui notifica non sia messa in discussione. Questo perché l'articolo 2 assegna al giudice speciale “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati” ed al contempo contempla la giurisdizione ordinaria soltanto in relazione alle questioni fatte valere quando l'esecuzione è già iniziata;
- alla giurisdizione ordinaria spettano le opposizioni agli atti esecutivi e l'opposizione 615 relativa alla pignorabilità dei beni (art. 57) nonché, per effetto della sentenza n. 114/2018, le opposizioni ex art. 615 co. 2 (cioè ad esecuzione iniziata) anche per fatti verificatisi tra la notifica della cartella o dell'avviso e la notifica del pignoramento, qualora manchi un atto che l'attore avrebbe potuto impugnare davanti al giudice tributario.
Ne deriva che, onde evitare incertezze o fraintendimenti, ben potrebbe affermarsi che la "valle" oltre la quale si situa la giurisdizione del giudice ordinario (quale giudice dell'esecuzione) non è tanto
4 la notifica della cartella o dell'avviso bensì la notifica del pignoramento, la quale segna l'inizio dell'esecuzione forzata tributaria espressamente richiamata dall'art. 2 co. 1 seconda parte.
Volendo applicare al caso di specie le suindicate coordinate ermeneutiche, occorre osservare che in primo grado l'attore ha adito la giurisdizione ordinaria al fine di ottenere l'accertamento dell'inesistenza del credito tributario in ragione della prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella e ciò per evitare una eventuale azione esecutiva da parte dell' CP_4
Ebbene, avendo ad oggetto la controversia un credito di natura tributaria (quale la tarsu) e non essendo stata avviata alcuna esecuzione esattoriale, l'appello proposto dall' Controparte_1
merita accoglimento, in quanto la giurisdizione sull'odierna controversia spetta al giudice
[...] tributario ai sensi dell'art. 2 co. 1 primo periodo del d. lgs. n. 546/1999.
Del resto, proprio la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che al giudice speciale si assume riservata, quale giudice esclusivo del rapporto tributario, ogni controversia sulla interpretazione e applicazione delle leggi tributarie, tra le quali implicitamente rientrano quelle concernenti la ricognizione dei termini legali di prescrizione dei tributi e la verifica in concreto del loro decorso ai fini dell'estinzione di ogni pretesa fiscale, così come in via consequenziale la verifica della eventuale e successiva soddisfazione del credito tributario;
ciò sul presupposto che, in questi casi, ad essere in discussione è pur sempre la debenza o meno del tributo (tra le altre Cass. civ. nn. 23832/2007,
14648/2017, 8770/2016, 10668/2019, etc.).
Il rilevato difetto di giurisdizione in capo al giudice primo grado giustifica l'omesso esame delle ulteriori questioni dibattute tra le parti anche in punto di ammissibilità dell'appello, presupponendo le stesse che il giudice adito sia munito di giurisdizione a decidere la controversia.
Dall'accoglimento integrale dell'appello consegue, altresì, l'obbligo di restituzione degli importi eventualmente pagati in esecuzione del capo sulle spese (Cass. civ. n. 9929/2014), atteso che la soccombenza è stata erroneamente valutata dal Giudice di prime cure.
Le spese del doppio grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellato si CP_2
liquidano come da dispositivo, facendo riferimento ai criteri di cui al d.m. n. 55/2014 (come modificati dal d.m. n. 37/2018), con riferimento ai giudizi fino ad euro 1.100,00.
La chiusura in rito del giudizio giustifica una parziale riduzione del quantum rispetto ai parametri di legge.
La peculiarità della questione e le soluzioni non sempre immediatamente intellegibili adottate in seno alla giurisprudenza di merito e di legittimità giustificano, altresì, la compensazione di 2/3 delle spese di lite di primo e secondo grado.
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'appello proposto dall' ; Controparte_1
2) per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
3) condanna al pagamento in favore dell' di 1/3 delle spese di CP_2 Controparte_1
lite relative al primo grado di giudizio, che si liquidano in euro 50,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4) condanna al pagamento in favore dell' di 1/3 CP_2 Controparte_1
delle spese di lite relative al presente giudizio, che si liquidano in euro 100,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge;
5) compensa per i restanti 2/3 le spese di primo e secondo grado.
Nocera Inferiore, lì 25.02.2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 6021/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Giulia Alviggi elettivamente domiciliata in Salerno alla via M. Ripa n.2;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio dagli avv.ti Maximo Russo e Ciro CP_2 C.F._1
Apicella elettivamente domiciliato in Cava de'Tirreni (SA) alla via Via G. Pellegrino 7;
APPELLATO
(C.F. ); Controparte_3 P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 14.11.2024 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini (60+20) di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto dall' Controparte_1
(d'ora in poi a.d.e.r.) avverso la sentenza n. 1819/2021 (r.g. n.1884/2021) depositata in data
25.10.2021, con la quale il Giudice di Pace di Cava De'Tirreni ha accolto la domanda proposta in primo grado da . CP_2
In primo grado aveva chiesto dichiararsi l'estinzione dei crediti di cui alla cartella CP_2
di pagamento n. 10020110040988809000 relativa al mancato pagamento di un credito avente natura
1 tributaria (in particolare tassa smaltimento rifiuti) risalente all'anno 2008, in forza della prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella.
Ritenuta sussistente la giurisdizione ordinaria e non già quella tributaria, il Giudice di Pace ha accolto la domanda e per l'effetto annullato l'obbligazione di cui alla cartella impugnata, con condanna dell' al pagamento delle spese di lite. CP_4
Con l'atto di appello il concessionario per la riscossione ha in via pregiudiziale eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario ed in ogni caso l'inammissibilità dell'azione proposta dall'odierna appellata, tenuto conto della regolare notifica della cartella e/o comunque della carenza di un interesse giuridicamente rilevante a proporre un'azione di mero accertamento negativo del credito, stante l'assenza di qualsivoglia minaccia di atti esecutivi da parte dell' CP_4
Con comparsa depositata in data 25.01.2022 si è costituito il quale ha ha insistito CP_2 per la declaratoria di inammissibilità e/o comunque d'infondatezza dell'avversa impugnazione e per la conferma della sentenza di primo grado impugnata.
L'ente creditore non si è costituito, sicché va dichiarato contumace.
Tanto premesso, l'appello va accolto con riferimento al difetto di giurisdizione.
Al riguardo appare opportuno richiamare il dato normativo, nonché la recente giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
In particolare:
- l'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992 dispone che “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati […]
Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all' articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”;
- l'art. 57 del d.p.r. n. 602/1973 dispone che “non sono ammesse: a) le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;
b) le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo”;
- con la sentenza n. 114/2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 57
“nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art.
2 50 del D.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile”;
- con la pronuncia n. 34447/2019 la Corte di Cassazione ha affermato che “l'eccezione di prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, sollevata dal curatore in sede di ammissione al passivo fallimentare, è devoluta alla cognizione del giudice delegato (in sede di verifica dei crediti) e del tribunale (in sede di opposizione allo stato passivo e di insinuazione tardiva), e non già del giudice tributario, segnando la notifica della cartella il consolidamento della pretesa fiscale e l'esaurimento del potere impositivo”;
- con la successiva pronuncia n. 7822/2020 la Suprema Corte ha precisato – tra le altre cose - che
“[…] alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in excutivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”;
- da ultimo, con le decisioni nn. 21642/2021 e 8465/2022 le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno ribadito che alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione “dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione".
Dunque, perché possa radicarsi la giurisdizione ordinaria è necessario che l'agente per la riscossione abbia dato inizio all'esecuzione forzata tributaria mediante la notifica del pignoramento.
Viceversa, ove – come nel caso di specie – l'esecuzione esattoriale non sia ancora iniziata ed il contribuente contesti l'esistenza del credito tributario in forza di un fatto successivo (es. prescrizione) alla notifica della cartella o dell'avviso, la giurisdizione spetta al giudice tributario;
ciò in forza della prima parte del comma 1 dell'art. 2, secondo cui il giudice speciale conosce “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati”.
Del resto, con la recente pronuncia n. 16986/2022, nel risolvere un conflitto di giurisdizione in
3 favore del giudice tributario (anche stavolta con riferimento ad una controversia rispetto alla quale l'esecuzione forzata non era ancora iniziata), la Suprema Corte ha affermato che “se con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario. Si tratta di conclusione coerente con quanto previsto dal ricordato art. 2 d.lgs. n.546/1992, alla cui stregua
«Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento”, non ricorrendo nel caso di specie alcuna controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella”.
I medesimi principi sono stati affermati dalle recenti pronunce a sezioni unite nn. 35116/2022 e
30666/2022, essendo stata anche in questi casi affermata la giurisdizione del giudice tributario a conoscere della prescrizione successiva alla notifica della cartella relativa ad un credito tributario, non ricorrendo “alcuna controversia che investa atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella” (in questi termini Cass. civ. n. 35116/2022).
Da ultimo, con la recente decisione n. 32539/2024 la Corte di Cassazione ha ribadito i principi sopra illustrati.
In definitiva le considerazioni sopra svolte possono essere così riassunte:
- quando si tratta di crediti tributari e l'esecuzione non è ancora iniziata, la giurisdizione è tributaria e ciò anche quando, prima che sia iniziata l'esecuzione, l'attore propone azione di accertamento negativo del credito tributario facendo valere la prescrizione maturata dopo la cartella o l'avviso la cui notifica non sia messa in discussione. Questo perché l'articolo 2 assegna al giudice speciale “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati” ed al contempo contempla la giurisdizione ordinaria soltanto in relazione alle questioni fatte valere quando l'esecuzione è già iniziata;
- alla giurisdizione ordinaria spettano le opposizioni agli atti esecutivi e l'opposizione 615 relativa alla pignorabilità dei beni (art. 57) nonché, per effetto della sentenza n. 114/2018, le opposizioni ex art. 615 co. 2 (cioè ad esecuzione iniziata) anche per fatti verificatisi tra la notifica della cartella o dell'avviso e la notifica del pignoramento, qualora manchi un atto che l'attore avrebbe potuto impugnare davanti al giudice tributario.
Ne deriva che, onde evitare incertezze o fraintendimenti, ben potrebbe affermarsi che la "valle" oltre la quale si situa la giurisdizione del giudice ordinario (quale giudice dell'esecuzione) non è tanto
4 la notifica della cartella o dell'avviso bensì la notifica del pignoramento, la quale segna l'inizio dell'esecuzione forzata tributaria espressamente richiamata dall'art. 2 co. 1 seconda parte.
Volendo applicare al caso di specie le suindicate coordinate ermeneutiche, occorre osservare che in primo grado l'attore ha adito la giurisdizione ordinaria al fine di ottenere l'accertamento dell'inesistenza del credito tributario in ragione della prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella e ciò per evitare una eventuale azione esecutiva da parte dell' CP_4
Ebbene, avendo ad oggetto la controversia un credito di natura tributaria (quale la tarsu) e non essendo stata avviata alcuna esecuzione esattoriale, l'appello proposto dall' Controparte_1
merita accoglimento, in quanto la giurisdizione sull'odierna controversia spetta al giudice
[...] tributario ai sensi dell'art. 2 co. 1 primo periodo del d. lgs. n. 546/1999.
Del resto, proprio la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che al giudice speciale si assume riservata, quale giudice esclusivo del rapporto tributario, ogni controversia sulla interpretazione e applicazione delle leggi tributarie, tra le quali implicitamente rientrano quelle concernenti la ricognizione dei termini legali di prescrizione dei tributi e la verifica in concreto del loro decorso ai fini dell'estinzione di ogni pretesa fiscale, così come in via consequenziale la verifica della eventuale e successiva soddisfazione del credito tributario;
ciò sul presupposto che, in questi casi, ad essere in discussione è pur sempre la debenza o meno del tributo (tra le altre Cass. civ. nn. 23832/2007,
14648/2017, 8770/2016, 10668/2019, etc.).
Il rilevato difetto di giurisdizione in capo al giudice primo grado giustifica l'omesso esame delle ulteriori questioni dibattute tra le parti anche in punto di ammissibilità dell'appello, presupponendo le stesse che il giudice adito sia munito di giurisdizione a decidere la controversia.
Dall'accoglimento integrale dell'appello consegue, altresì, l'obbligo di restituzione degli importi eventualmente pagati in esecuzione del capo sulle spese (Cass. civ. n. 9929/2014), atteso che la soccombenza è stata erroneamente valutata dal Giudice di prime cure.
Le spese del doppio grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellato si CP_2
liquidano come da dispositivo, facendo riferimento ai criteri di cui al d.m. n. 55/2014 (come modificati dal d.m. n. 37/2018), con riferimento ai giudizi fino ad euro 1.100,00.
La chiusura in rito del giudizio giustifica una parziale riduzione del quantum rispetto ai parametri di legge.
La peculiarità della questione e le soluzioni non sempre immediatamente intellegibili adottate in seno alla giurisprudenza di merito e di legittimità giustificano, altresì, la compensazione di 2/3 delle spese di lite di primo e secondo grado.
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'appello proposto dall' ; Controparte_1
2) per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
3) condanna al pagamento in favore dell' di 1/3 delle spese di CP_2 Controparte_1
lite relative al primo grado di giudizio, che si liquidano in euro 50,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4) condanna al pagamento in favore dell' di 1/3 CP_2 Controparte_1
delle spese di lite relative al presente giudizio, che si liquidano in euro 100,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge;
5) compensa per i restanti 2/3 le spese di primo e secondo grado.
Nocera Inferiore, lì 25.02.2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
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