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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 27/11/2025, n. 1355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1355 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3277/2022
Il giorno 27/11/2025, nella causa iscritta al n RG 3277 /2022
Il Giudice, dott.ssa Giulia Sorrentino, dato atto che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Giulia Sorrentino
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Sorrentino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3277/2022 promossa da:
), elettivamente domiciliato in Civitavecchia alla Parte_1 C.F._1
Via Zara n. 4, con l'avv. GALIOTO IVAR ), dal quale rappresentato e C.F._2 difeso giusta procura allegata all'atto di citazione
ATTORE-OPPONENTE contro
), elettivamente domiciliato in Tarquinia (VT) alla via Controparte_1 C.F._3
Luigi Bellati n. 3, con l'avv. VENTOLINI NORBERTO dal quale C.F._4 rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore
CONVENUTO-OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo immediatamente Parte_1 esecutivo n. 707/2022, emesso dal Tribunale di Civitavecchia il 5.7.2022, con cui gli è stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 7.500,00, oltre interessi e spese del Controparte_1 procedimento monitorio, a titolo di saldo del prezzo della cessione di azienda di cui al contratto del
2 di 5 7.12.2016, giuste cambiali insolute dell'importo di € 2.500,00 cadauna, scadute rispettivamente il
01/01/2021, 01/02/2021 ed il 01/03/2021.
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto di aver rilasciato n. 49 effetti cambiari in luogo dei n. 48 previsti in contratto e che, pertanto, l'effetto cambiario scaduto il 1.3.2021 e azionato in sede monitoria è privo di giustificazione causale;
in relazione alla cambiale scaduta a gennaio 2021, ha dedotto di aver versato in favore di la complessiva somma di € 1.855,61, residuando Controparte_1
l'importo di € 644,39; inoltre, ha dedotto di aver sostenuto due pagamenti relativi a debiti assunti nel periodo di gestione dell'attività commerciale in capo a per complessivi € 6.329,60, Controparte_1 sollevando eccezione di compensazione.
Si è costituita eccependo preliminarmente l'illiceità e la non utilizzabilità della Controparte_1 produzione documentale costituita dai messaggi WhatsApp scambiati tra soggetti terzi nonché della comunicazione indirizzata dall' a datata 15/11/2016; nel merito, Parte_2 Controparte_1 ha contestato di aver ricevuto i pagamenti dedotti dall'opponente e ha disconosciuto le scritture prodotte dall'opponente quali quietanze di pagamento rispettivamente del 6.6.2021 e del 23.6.2021; ha sostenuto che i pagamenti per complessivi € 6.329,60, eccepiti in compensazione, sono da imputarsi per € 5.000,00 all'assegno del 7.12.2016 consegnato all'atto della cessione d'azienda e per €
1.329,60 in acconto a scalare sull'importo di € 21.342,31 pattuito tra le parti quale corrispettivo per la cessione della merce (prevalentemente tabacchi) presente in magazzino e sugli scaffali del negozio al momento della cessione.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'interrogatorio formale di parte opponente;
all'esito, è stata rinviata all'odierna udienza a trattazione scritta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. L'opposizione è infondata.
Il credito ingiunto è fondato su cambiali dell'importo di € 2.500,00 ciascuna, sottoscritte dall'odierno opponente e non disconosciute, le quali rivestono efficacia di riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 1988 c.c., determinando l'inversione dell'onere probatorio in ordine al rapporto sottostante. Incombe, quindi, sulla parte odierna opponente l'onere di dimostrare l'originaria inesistenza o l'estinzione dell'obbligazione sottostante all'emissione dei titoli per cui è causa.
Orbene, parte opponente ha anzitutto dedotto che la cambiale scaduta il 1.3.2021 non è dovuta in quanto emessa per errore, determinato dal notaio rogante la cessione d'azienda intervenuta tra le parti in data 7.12.2016 e costituente titolo causale dell'emissione delle cambiali.
3 di 5 La contestazione trova riscontro nella lettura del contratto del 7.12.2016, laddove è previsto che il prezzo della cessione, pari a complessivi € 240.000,00, venga versato “quanto ad Euro 120.000
(centoventimila) … in numero 48 (quarantotto) rate mensili di Euro 2.500 (duemilacinquecento) ciascuna, senza interessi, la prima scadente il giorno 1 marzo 2017 e l'ultima il giorno 1 marzo 2021”. Infatti, è agevole riscontrare, mediante un semplice calcolo matematico, che la quarantottesima rata sarebbe dovuta scadere il 1 febbraio 2021 e non il 1 marzo.
Pertanto, la cambiale del 1.3.2021 non trova titolo nel contratto del 7.12.2016.
Ciò posto, parte convenuta-opposta ha tuttavia invocato l'esistenza di altro credito, sorto contestualmente alla cessione d'azienda di cui si è detto e relativo al pagamento di rimanenze di magazzino (tabacchi) per complessivi € 21.342,31, che a suo dire costituirebbe la corretta causale sottostante il titolo.
Nulla è stato contestato da parte opponente in merito all'accordo dedotto dalla convenuta- opposta sulle rimanenze di magazzino. Parte opponente, come detto, era invece onerata della prova della inesistenza dell'obbligazione portata dalla cambiale e dall'inadempimento di tale onere, anche su un piano meramente assertivo, deriva l'accertamento del credito di cui alla cambiale del 1.3.2021.
Parte opponente ha poi dedotto di aver eseguito tre pagamenti parzialmente estintivi dell'obbligazione di cui alla cambiale del 1.1.2021, ma non ne ha fornito la relativa prova, su di sé gravante.
Invero, le ricevute di pagamento datate 6.6.2021 e 23.6.2021 (documenti 2 e 3 del fascicolo di parte opponente) sono state formalmente disconosciute dalla convenuta e parte opponente ha omesso di formulare rituale istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c.. Pertanto, le scritture de quo, non riconosciute dalla parte nei confronti della quale sono state prodotte e non verificate, non sono utilizzabili ai fini della decisione.
Inoltre, lo scontrino fiscale relativo al pagamento della somma di € 555,61 all'Agenzia delle
Entrate nulla prova in ordine alla provenienza delle somme utilizzate per il pagamento, né possono trarsi elementi utili in tal senso dall'estratto delle conversazioni WhatsApp, che non sono inequivocamente riferibili al pagamento di cui si tratta.
Infine, quanto all'eccezione di compensazione, parte convenuta-opposta non ha negato di aver beneficiato dei pagamenti solutori per € 6.329,60 eseguiti da per suo conto, Parte_1 ma ha contestato l'operatività della compensazione con le somme portate dalle cambiali, in ragione dell'esistenza di un maggior credito dalla stessa vantato nei confronti di e relativo al Parte_1
4 di 5 menzionato accordo sulle rimanenze di magazzino in base al quale quest'ultimo si sarebbe obbligato al pagamento di € 21.342,31 ulteriori rispetto al prezzo della cessione.
Come detto, in merito all'esistenza e alla validità di tale accordo l'opponente nulla ha contestato e, pertanto, l'eccezione di compensazione non può trovare accoglimento.
Ne deriva l'integrale rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 5.201 ad € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 707/2022, emesso dal Tribunale di Civitavecchia il 5.7.2022, così decide:
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente al pagamento in favore della convenuta-opposta delle spese di lite, che liquida in € 3.387,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Civitavecchia, 24 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Sorrentino
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