Cass. pen., sez. I, sentenza 14/11/2006, n. 2188
CASS
Sentenza 14 novembre 2006

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La presentazione, da parte del cittadino extracomunitario, della domanda di regolarizzazione, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 195 del 2002, entro il termine dell'11 novembre 2002, determina il divieto di adozione di provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale fino a quando la relativa procedura di emersione non si sia conclusa. Ne consegue che è illegittimo il provvedimento di espulsione emesso dal Questore in detto periodo e insussistente il reato di inottemperanza all'ordine di allontanamento. (Fattispecie in cui è stato rigettato il ricorso del P.M. fondato sul presupposto che la domanda di regolarizzazione non poteva essere accolta in quanto lo straniero aveva fornito false generalità al momento del suo ingresso in Italia, mentre invece l'art. 1, comma ottavo lett. c) del D.L. 195/2002 esclude la regolarizzazione solo per coloro che hanno commesso reati per i quali è previsto l'arresto in flagranza).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 14/11/2006, n. 2188
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2188
    Data del deposito : 14 novembre 2006

    Testo completo