Sentenza 14 novembre 2006
Massime • 1
La presentazione, da parte del cittadino extracomunitario, della domanda di regolarizzazione, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 195 del 2002, entro il termine dell'11 novembre 2002, determina il divieto di adozione di provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale fino a quando la relativa procedura di emersione non si sia conclusa. Ne consegue che è illegittimo il provvedimento di espulsione emesso dal Questore in detto periodo e insussistente il reato di inottemperanza all'ordine di allontanamento. (Fattispecie in cui è stato rigettato il ricorso del P.M. fondato sul presupposto che la domanda di regolarizzazione non poteva essere accolta in quanto lo straniero aveva fornito false generalità al momento del suo ingresso in Italia, mentre invece l'art. 1, comma ottavo lett. c) del D.L. 195/2002 esclude la regolarizzazione solo per coloro che hanno commesso reati per i quali è previsto l'arresto in flagranza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/11/2006, n. 2188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2188 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 14/11/2006
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 1298
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 24479/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OU DO, N. IL 04/06/1976;
avverso SENTENZA del 12/01/2006 TRIB. SEZ. DIST. di CERIGNOLA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHERI ANGELO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. VIGLIETTA Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 12.1.2006 il Tribunale Monocratico di Foggia - Sezione Distaccata di Cerignola - assolveva il cittadino senegalese OU DO, imputato del reato previsto D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter e succ. mod. - contestatogli per essersi, senza giustificato motivo, trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento impartitogli dal Questore di Foggia con provvedimento in data 13/10/2002 - perché il fatto non sussiste.
Osservava in particolare il Tribunale che l'ordine del Questore era da disapplicare, in quanto l'espulsione era stata disposta mentre era in corso pratica di regolarizzazione ai sensi del D.L. 9 settembre 2002, n. 195, art. 2, mentre ancora non era decorso il termine previsto dalla legge, e, inoltre, l'ordine questorile si poneva in esecuzione del provvedimento di espulsione adottato in pari data dal Prefetto di Foggia, da ritenere illegittimo perché redatto in lingua (italiano) non conosciuta dallo straniero, mentre l'idioma da lui conosciuto era il francese.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso diretto per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari, che ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge e vizio della motivazione, deducendo in particolare che il decreto di espulsione era stato adottato nei riguardi del predetto straniero, che però aveva all'epoca declinato le false generalità di GADGD GEIY, e nei confronti di tale nominativo non risultava pendente alcuna pratica di regolarizzazione;
inoltre il decreto di espulsione non era stato tradotto in lingua francese, conosciuta dall'imputato, per la semplice ragione che il medesimo, in sede di notifica del decreto di espulsione, aveva indicato l'italiano e l'inglese come lingue preferite per le comunicazioni. Il ricorso appare infondato.
È pacifico, come si evince dalla sentenza impugnata, che nella fattispecie, prima della emissione dell'ordine di espulsione da parte del Prefetto di Foggia, adottato il 13.10.2002 - e quindi entro la data prescritta dalla legge (11.11.2002) - l'imputato, tramite il suo datore di lavoro (tale SC TE), aveva presentato istanza di regolarizzazione ai sensi del D.L. 9 settembre 2002, n. 195, art. 1, convertito con la L. 9 ottobre 2002, n. 222 (cosiddetta dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare).
Di conseguenza, alla data del provvedimento di espulsione, era in corso la procedura di cui sopra, conseguente alla segnalazione del LL come irregolarmente occupato alle dipendenze di una impresa italiana.
Orbene, il D.L. n. 195 del 2002, art. 2, prevede il divieto di adozione di provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale, fino alla data di conclusione della relativa procedura, nei confronti dei lavoratori che, come l'imputato, abbiano presentato, nel termine di legge, la domanda di regolarizzazione.
Da ciò deriva irrimediabilmente che il provvedimento di espulsione, in quanto emesso contro un esplicito divieto di legge, non poteva che essere ritenuto illegittimo.
A nulla rileva che l'imputato, entrato clandestinamente in Italia, avesse dichiarato false generalità (AD EI anziché LL YE), per la ragione che la domanda di "emersione" era stata presentata con l'indicazione delle vere generalità e, comunque, il divieto di espulsione deve ritenersi applicabile anche nei confronti dell'odierno imputato, dal momento che, ai sensi del D.L. n. 195 del 2002, art. 1, comma 8, lett. c), l'esclusione dalla possibilità di regolarizzazione riguarda esclusivamente i lavoratori stranieri che siano stati denunciati per i delitti di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p., fra i quali non rientrano quelli previsti dagli artt. 495 e
496 c.p., che non consentono l'arresto in flagranza neanche in via facoltativa.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va quindi respinto, rimanendo assorbita la questione riguardante la conoscenza della lingua italiana.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2007