Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/05/2004, n. 26096
CASS
Sentenza 6 maggio 2004

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In tema di misure di sicurezza, qualora lo straniero sia condannato per reati di spaccio di sostanze stupefacenti, il giudice di merito ha il dovere di accertarne in concreto la pericolosità ai fini della espulsione dallo Stato, non sussistendo la presunzione assoluta di pericolosità sociale per i suddetti reati.

In tema di misure di sicurezza personali la decisione pronunziata al riguardo dal giudice della cognizione è impugnabile, ai sensi degli artt. 579 e 680 cod. proc. pen., davanti al Tribunale di sorveglianza quando la sentenza sia impugnata per la sola disposizione riguardante la misura di sicurezza personale.

Commentario1

  • 1Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza del 18 marzo 2014, n. 12741
    https://www.asgi.it/ · 17 marzo 2014

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/05/2004, n. 26096
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26096
Data del deposito : 6 maggio 2004

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