Sentenza 6 maggio 2004
Massime • 2
In tema di misure di sicurezza, qualora lo straniero sia condannato per reati di spaccio di sostanze stupefacenti, il giudice di merito ha il dovere di accertarne in concreto la pericolosità ai fini della espulsione dallo Stato, non sussistendo la presunzione assoluta di pericolosità sociale per i suddetti reati.
In tema di misure di sicurezza personali la decisione pronunziata al riguardo dal giudice della cognizione è impugnabile, ai sensi degli artt. 579 e 680 cod. proc. pen., davanti al Tribunale di sorveglianza quando la sentenza sia impugnata per la sola disposizione riguardante la misura di sicurezza personale.
Commentario • 1
- 1. Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza del 18 marzo 2014, n. 12741https://www.asgi.it/ · 17 marzo 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/05/2004, n. 26096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26096 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 06/05/2004
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 765
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 2839/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze;
avverso la sentenza pronunciata il 28 novembre 2003 dal Tribunale di Firenze nei confronti EI ME;
Letti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. De Roberto;
Udite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. GALASSO Aurelio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. FATTO E DIRITTO
1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze ricorre per Cassazione contro la sentenza 28 novembre 2003 con la quale il Tribunale di Firenze, in esito a giudizio abbreviato, aveva condannato EI ME alle pene di anni 4 di reclusione ed euro 12.000 di multa in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere illecitamente detenuto, a fini di cessione a terzi, kg. 2, 850 di eroina.
Con unico motivo l'Ufficio ricorrente denuncia violazione dell'art. 86 del d.P.R. n. 309 del 1990, per avere il giudice a quo omesso di applicare al condannato EI ME, cittadino straniero, la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato. Una misura obbligatoria, anche considerando la concreta pericolosità, da ritenere sussistente alla luce delle circostanze oggettive e soggettive, emergenti dagli atti e valutate anche dalla sentenza impugnata;
quali, la notevole quantità di stupefacente, l'inserimento nel mercato illegale e l'assenza di riferimenti validi nel territorio dello Stato.
2. Il ricorso è inammissibile per non essere il provvedimento censurato ricorribile per Cassazione.
A norma dell'art. 86 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli artt. 73, 74, 79, e 82, commi 2 e 3, a pena espiata deve essere espulso dal territorio dello Stato. Tale provvedimento, che è da considerare come applicativo di una vera e propria misura di sicurezza, resta, conseguentemente assoggettato, secondo le regole generali, all'accertamento della pericolosità del soggetto (cfr. Sez. 1^, 20 dicembre 1993, Trabeisi;
Sez. 6^, 2 maggio 1994, Marad Mehrez). Con la conseguenza che, qualora lo straniero sia condannato per reati di spaccio di sostanze stupefacenti, il giudice di merito ha il dovere di accertare in concreto, non sussistendo - a seguito della sentenza costituzionale n. 58 del 1995 - la presunzione assoluta di pericolosità sociale del condannato per i suddetti reati, la presenza di tale pericolosità ed, alla stregua di un simile accertamento, compiuto alla luce degli elementi indicati dall'art. 133 c.p. e congruamente motivato, deliberare l'applicabilità o no dell'ordine di espulsione dello straniero dallo Stato (Sez. 4^, 4 luglio 2002, Saldiva). Peraltro, poiché, ai sensi dell'art. 579, comma 2, c.p.p. l'impugnazione contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano le misure di sicurezza è proposta a norma dell'art. 680, comma 2, dello stesso codice, l'applicazione della misura rientra nella competenza funzionale del tribunale di sorveglianza, che dovrà provvedere su richiesta del pubblico ministero o di ufficio, trattandosi di misura di sicurezza diversa dalla confisca che, non essendo stata ordinata con la sentenza, "deve essere ordinata successivamente" (art. 629 c.p.p.), previo accertamento della pericolosità sociale del condannato.
Un principio, quello ora rammentato, peraltro, già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema la quale ha statuito che, in tema di misure di sicurezza personali, la decisione pronunziata al riguardo dal giudice della cognizione, è impugnabile, ai sensi degli artt. 579 e 680 c.p.p., davanti al tribunale di sorveglianza quando la sentenza sia impugnata per la sola disposizione riguardante la misura di sicurezza personale (Sez. 1^, 8 marzo 1996, Cavatalo).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2004