Sentenza 20 maggio 1998
Massime • 1
Le dichiarazioni della persona che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita nella qualità di indagata sono inutilizzabili "erga omnes", e la verifica della sussistenza di tale qualità va condotta non secondo un criterio formale, quale la iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, ma secondo il criterio sostanziale della qualità oggettivamente attribuibile al soggetto in base alla situazione esistente nel momento in cui le dichiarazioni sono state rese.
Commentario • 1
- 1. Corruzione, promessa, sufficienza, sussistenzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 maggio 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/05/1998, n. 7181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7181 |
| Data del deposito : | 20 maggio 1998 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica dott. Fortunato Pisanti Presidente del 20.5.1998
" Luciano Deriu Consigliere SENTENZA
" Francesco Trifone " N. 771
" Antonino Assennato " REGISTRO GENERALE
" Antonio Stefano Agrò " N. 8838/98
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da EL LL avverso la sentenza 3 luglio 1997 della Corte d'Appello di Palermo. Sentita la relazione fatta dal Consigliere A. S. Agrò. Udito il P.G. dott. Oscar Cedrangolo che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Uditi per il ricorrente gli avv.ti Giovanni Aricò e Giovanni Lentini.
Ritenuto in fatto
1. EL LL ricorre avverso la sentenza 3 luglio 1997 della Corte d'Appello di Palermo che, pur riducendo la pena inflittagli dal Tribunale di Trapani, lo ha ritenuto responsabile del delitto di corruzione aggravata. Egli infatti, nella qualità di direttore della riserva naturale " dello ZI ", aveva accettato la promessa e ricevuto somme di denaro, per aggiudicare, negli anni 1990-1991, al termine di gare simulate, il servizio di vigilanza e di prevenzione contro il rischio di incendi a BA BR e alla società Trasmar, di cui il BR era socio accomandante.
2. Il ricorrente deduce, in primo luogo, la violazione del comma 2 dell'art.63 c.p.p. con conseguente mancata declaratoria di non utilizzabilità, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, delle deposizioni di BA BR, della moglie di costui SA LU, di BA RI, di LI RI e di PP La RE.
Ricorda che la norma invocata, secondo il suo senso letterale, logico e sistematico, avallato da una decisione delle Sezioni Unite della Cassazione, statuisce l'inutilizzabilità erga omnes (e non solo contra se) delle dichiarazioni rese senza l'assistenza di un difensore da chi sin dall'inizio doveva essere sentito in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini.
Ciò posto, aggiunge, è inequivocabilmente escluso dagli stessi giudici di merito che il BR e il La RE, che rivestivano la posizione di possibili concorrenti in un reato di corruzione, abbiano reso dichiarazioni spontanee all'Autorità di polizia o quella giudiziaria. Dichiarazioni queste che espressamente accusavano la LU e i RI di aver collaborato, a loro volta, nel l'organizzazione a fine criminoso delle gare simulate ed in tutti i reati correlativi, anche strumentali.
Di qui l'evidente difetto di motivazione della pronunzia impugnata, in cui l'affermazione di responsabilità del ricorrente si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni di questi soggetti, sentiti tutti e sempre quali testimoni e senza quindi l'assistenza di un difensore.
2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta il difetto e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, in ordine all'affermazione della sua responsabilità. Privo di ogni spiegazione sarebbe il superamento dei mendaci del BR ( uso del libretto di risparmio, luogo del versamento delle tangenti ), realizzato piegando le risultanze processuali alla narrazione del corruttore, narrazione peraltro inverosimile anche sotto un profilo intrinseco, laddove delinea un LL corrotto "ad intermittenza " per il 1990 ed il 1991, ma non per il 1989 ed il 1992.
3. Infine, con un terzo motivo, il ricorrente si duole del vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alla conseguente impossibilità di ottenere i benefici di legge.
Considerato in diritto
1. Il primo motivo, assorbente, è fondato.
Si deve in primo luogo ricordare, quale premessa maggiore del discorso, che la norma del comma 2 dell'art.63 c.p.p. è intesa ad evitare non solo la violazione del diritto di difesa del dichiarante, ma anche patologici mercanteggiamenti delle autorità inquirenti realizzabili attraverso " l'obliterazione" dei reati da cui ci si è mossi e di cui il soggetto dichiarante è possibile autore. Di qui la conseguenza, più volte riconosciuta da questa Corte ed avallata nel 1996 dalle Sezioni Unite, di una drastica sanzione: quella dell'inutilizzabilità erga omnes delle dichiarazioni che siano state raccolte, senza che al dichiarante sia stata data contezza della sua posizione processuale e senza che questa sua posizione venga formalizzata in atti.
Ma da questi stessi intendimenti del legislatore, l'interprete deve anche ricavare orientamenti precisi circa la questione di quando ricorra la situazione presupposta dalla norma in esame, per cui la persona "doveva essere sentita sin dall'inizio in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini".
Inappagante e solo parziale è una soluzione totalmente impostata in termini formalistici ( esistenza di notitia criminis, iscrizione nel registro degli indagati ), dato che essa lascia ampio spazio alla buona volontà degli inquirenti circa il far sussistere o meno il presupposto in esame all'atto delle dichiarazioni, salvo poi recuperare successivamente per il dichiarante la qualità di indagato, in un momento processuale ritenuto più opportuno. Ben più aderente alla protezione degli interessi che vanno tutelati è invece una considerazione sostanzialistica del caso, nel senso di non fermarsi solo al dato di quanto storicamente si è fatto nell'ambito dell'indagine, ma di considerare anche quanto si sarebbe dovuto fare rispetto alla situazione, quale appariva al momento in cui le dichiarazioni sono state rese. Col che non si interferisce certo nelle determinazioni del p.m. in ordine all'azione penale, di cui resta dominus, ma si svolge, ora per allora, quel controllo di legalità delle acquisizioni probatorie che è compito indefettibile del giudicante.
2. Ora, venendo alla specie, risulta che l'indagine si mosse onde accertare possibili responsabilità penali nell'irregolare aggiudicazione degli appalti del servizio di prevenzione antincendi della riserva dello ZI. Si dava in tal modo una vasta gamma di soluzioni processuali per la posizione di colui che di tali appalti era risultato il vincitore, non ultima delle quali, e potrebbe dirsi a pari merito con quella che il soggetto fosse concusso, quella che fosse ( come poi hanno ritenuto i giudici di merito ) un corruttore. Sicché l'iniziativa di convocarlo per sentire le sue dichiarazioni doveva essere già circondata da precise garanzie.
Quando poi nell'audizione il soggetto, BA BR, ha esplicitamente confessato la sua partecipazione ad una turbativa d'asta nonché a possibili falsi, accusando nel contempo la moglie, il socio La RE ed i RI di questi stessi reati, occorreva, a pena di inutilizzabilità erga omnes, delle dichiarazioni successive, interrompere l'esame e non proseguirlo senza garanzie difensive, come risulta invece essere stato fatto anche in sede dibattimentale. Analoga conclusione va poi tratta per gli altri "testi", sentiti a seguito della chiamata in correità del BR.
3. Risulta da quanto detto che la decisione impugnata, basata su dichiarazioni inutilizzabili, è viziata nella motivazione. Essa va quindi annullata perché altra sezione della Corte d'Appello di Palermo proceda, se del caso avvalendosi dell'art.603 c.p.p., a nuovo giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
annulla l'impugnata sentenza e rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 1998