Sentenza 26 gennaio 2006
Massime • 1
È correttamente negata l'attenuante della collaborazione (articolo 73, comma settimo, d.P.R. n. 309 del 1990) nel caso in cui la droga sequestrata all'imputato non sia rinvenuta per merito e iniziativa da parte di questi e che il contributo fornito dal medesimo alle indagini non ha assunto le caratteristiche richieste dalla norma. (Nella specie, si è osservato che il contributo ha riguardato solo l'indicazione del nome della persona che aveva inviato dal Brasile il pacco contenente la droga, senza che questa informazione avesse poi apportato alcunchè di utile ai fini della concreta individuazione di altri responsabili rispetto a un traffico illecito di una certa rilevanza, tenuto conto del quantitativo complessivo e della purezza della sostanza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/01/2006, n. 20237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20237 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2006 |
Testo completo
M
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
20237/ 0 6 37 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 26/01/2006
SENTENZA N. 143 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. BATTISTI MARIANO PRESIDENTE
1. Dott. MARINI LIONELLO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
2. Dott.DE GRAZIA BENITO ROMANO N. 013539/2002
3. Dott. IACOPINO SILVANA
4. Dott.BIANCHI LUISA 11
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) AS GI N. IL 24/06/1953
avverso SENTENZA del 18/01/2002
CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
MARINI LIONELLO
Bolt, MA Favalli
che ha concluso per il njego del n'orro
Udito, per la parte civile, l'Avv.
Udit i difensor Avv.
- MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza emessa il 22 giugno 2000 il Tribunale di Pisa all'esito di giudizio abbreviato dichiarava FA IO responsabile del reato di importazione dal Brasile nel territorio dello
Stato, a mezzo di spedizione per via area, di 96, 078 grammi di cocaina commesso il 23 luglio
1998 in concorso con NI UD, CA De LI VA ed altra persona non e identificata e, riconosciutegli le circostanze attenuanti generiche nonché apportata la diminuzione per il rito, lo condannava alla pena di anni tre, mesi otto di reclusione e lire 24.000.000 di multa.
Assolveva invece l'imputato dal reato continuato di cessione di cocaina al predetto ZZ.
Proposto appello dall'imputato, la Corte di appello di Firenze, con sentenza emessa in data 15 gennaio 2002, confermava la sentenza impugnata.
Avverso tale decisione ricorre per cassazione il FA deducendo, con un primo motivo, la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, sull'assunto che la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare le circostanze, indicate nell'atto di appello, poste a sostegno della tesi della destinazione al solo consumo personale da parte del FA della sostanza stupefacente importata, e sarebbe incorsa in un travisamento del fatto laddove ha affermato, pur avendo l'imputato più volte ribadito la propria condizione di grave tossicodipendenza, che questi non aveva mai affermato di avere destinato tutta la sostanza esclusivamente al proprio uso personale;
ciò - sostiene il ricorrente, con illogica valorizzazione (a sostegno della esclusione di tale finalismo, in presenza del quale viene meno la rilevanza penale del fatto della prospettazione difensiva di una destinazione ad "uso di gruppo", tesi avanzata nell'atto di appello nell'ambito di un motivo autonomo e proposto in via subordinata.
Afferma ancora il ricorrente, appunto in riferimento alla suddetta tesi subordinata, anche questa disattesa dai giudici di merito, che la Corte territoriale sarebbe incorsa in travisamento ed in illogicità di motivazione laddove : 1) al fine di escludere la destinazione ad un consumo di gruppo, ha affermato che il NI non aveva incaricato il FA di acquistare la droga per suo conto, ma soltanto di avergli prestato del denaro avendo ricevuto in cambio la promessa di 5 grammi di cocaina (illogicamente così avendo svincolato la promessa cessione dalla dazione del denaro); 2) ha apoditticamente escluso l'attendibilità delle dichiarazioni della signora RT (la quale aveva deposto di aver ritirato il denaro elargito dalla signora UC al KA per l'acquisto di cocaina anche per conto di quest'ultima); 3) ha ritenuto "inattendibili le smentite" della predetta UC nonché di tali AL, NR e NI "circa il loro coinvolgimento nell'acquisto della sostanza stupefacente", mentre, una volta ammesso il prestito di denaro da parte dei predetti, l'assenza di una plausibile motivazione di tali prestiti, nonché la considerazione del comune e comprensibile interesse dei suddetti testimoni a non rischiare di vedersi ex post coinvolti nella vicenda, avrebbero dovuto condurre ad opposta conclusione logica giustificazione;
4) ha affermato in base ad una
L mera congettura non supportata da alcuna risultanza processuale, atteso che le ricostruzione degli accadimenti si è basata esclusivamente sulla circostanza riferita dal FA dell'avviso telefonico da questi ricevuto circa l'invio, da parte di CA De LI VA, di un pacco verosimilmente 2
contenente, oltre a beni ed oggetti personali dell'imputato ancora in possesso della predetta, anche un quantitativo di droga - che “l'importazione è stata gestita in prima persona dal FA".
Il suddetto motivo non è fondato.
-Invero premesso che, ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità costituita dall'uso personale di stupefacenti, non si può prescindere da una valutazione della quantità di sostanza in oggetto, in considerazione del rischio di cessione a terzi correlato all'accumulo di questa, come posto in rilievo anche da Corte Cost. 27 marzo 1992, n. 133 (così Cass. Sez. Unite 21-6-2000, n.
17, Primavera ed altri, con riguardo ad una fattispecie concreta, sovrapponibile a quella in esame, nella quale è stata esclusa la configurabilità dell'uso personale nella detenzione di 50 grammi di cocaina) va osservato che la valutazione prognostica della destinazione della sostanza, ogni qual volta la condotta non appaia correlabile al consumo in termini di immediatezza, deve essere effettuata dal giudice tenendo conto di tutte le circostanze del fatto, con apprezzamento di merito sindacabile in sede di legittimità solo in rapporto ai vizi di cui alla lett. e) dell'art. 606
c.p.p. (Cass. Sez. Unite 28-5-1997, n. 4, P.M. in proc. lacolare).
Orbene, in un contesto nel quale, indubbiamente, la destinazione della sostanza stupefacente di provenienza dal Brasile - pacificamente introdotta per via aerea dal destinatario FA in concorso con altri soggetti - non appariva affatto, in termini di immediatezza, destinata, almeno nella sua totalità, all'esclusivo uso personale da parte del predetto imputato, i secondi giudici hanno non soltanto sottolineato come tale esclusiva destinazione non fosse stata neppure affermata dal
FA (ed evidente che lo sforzo del difensore di equiparare a tale dichiarazione quella della propria tossicodipendenza affermata dall'imputato non ha alcuna validità sul piano logico, presupponendo, contro la realtà dell'esperienza comune, che chi sia affetto da tossicodipendenza necessariamente non ceda a terzi la sostanza detenuta), ma hanno altresì dato conto della circostanza, ammessa dallo stesso imputato, che parte del quantitativo di cocaina (di elevato grado di purezza) era destinata a terzi (e su tale prospettazione del fatto era stato fondato il, sia pur subordinato, motivo invocante il cosiddetto "consumo di gruppo").
La Corte territoriale ha, di seguito, motivatamente escluso la ravvisabilità di una importazione di sostanza stupefacente destinata ad un "consumo di gruppo", posto che sia la UC, sia il AL, sia l'NR, sia il NI avevano concordemente escluso che la ragione dei prestiti di denaro da loro effettuati in favore del FA fosse quella di un progettato acquisto di sostanza stupefacente per loro conto, ed ha ritenuto non decisiva in senso contrario la dichiarazione della teste RT circa la consegna, da lei fatta al FA per conto della UC, della somma di lire 100.000, posto che alla suddetta teste non erano note le sottostante ragioni, mentre il coimputato NI, il quale aveva pur ammesso di avere anticipato al FA la somma di lire 500.000 perché questi acquistasse, anche per suo conto, la droga in Brasile, aveva escluso la compartecipazione all'acquisto da parte degli altri soggetti sopra citati.
Sulla base di tali risultanze i secondi giudici sono giunti alla conclusione che il FA avesse operato la importazione per proprio interesse, anche utilizzando denaro ricevuto in prestito.
La operata valutazione del quadro probatorio, pur se opinabile, non può essere considerata manifestamente illogica, e corrisponde ad un apprezzamento in fatto da parte dei giudici di merito che, in quanto non affetto dal vizio di cui alla lettera e) dell'art. 606 c.p.p., non è censurabile nella presente sede di giudizio di legittimità.
Né la conclusione tratta in sentenza da tale valutazione può dirsi affetta da illogicità manifesta, e ciò neppure dove i giudici di merito hanno affermato che il FA aveva gestito l'importazione in prima persona, non essendo tale affermazione contraddetta, sul piano logico, dal fatto che la spedizione sia stata materialmente operata dalla GO De LI, ed a ben poco rileva, in ordine allo specifico punto della decisione in esame, che l'affermazione medesima sia stata posta a sostegno dell'assunto che il NI aveva rivestito, nella vicenda, un ruolo secondario (di mero accompagnatore del FA all'aeroporto, per il ritiro della merce.
Va qui ricordato, in primo luogo, che, per consolidata giurisprudenza di legittimità (vedasi, tra le più recenti, Cass. Sez.IV 2-12-2003, n. 4842, Elia ed altri), nel momento del controllo della motivazione, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento.
In secondo luogo, va rilevato - sempre con riguardo alla motivazione resa in punto di esclusione della destinazione della sostanza importata ad un consumo di gruppo che, per costante giurisprudenza di legittimità (vedansi, tra le altre, Cass. Sez. VI 3-6-2004, n. 31456, Altobelli ed altri;
Cass. Sez. IV 12-7-1996, n. 8013, Del Conte), per la configurabilità del finalismo di cosiddetto
"consumo di gruppo" di sostanza stupefacente, che rende le condotte di acquisto, importazione e detenzione non punibili a norma dell'art. 75 D.P.R. 9 Ottobre 1996, n. 309, occorre la prova rigorosa che la droga sia acquistata in comune, e cioè su preventivo incarico dato dal gruppo ad uno dei partecipanti, in vista della futura materiale divisione e apprensione fisica della quota di ognuno e con lo scopo di destinarla all'uso esclusivo dei partecipanti medesimi, dovendo risultare provato, cioè, che l'acquisto sia avvenuto sin dall'inizio per conto e nell'interesse anche di soggetti diversi dall'agente, la cui volontà di procurarsi le sostanze destinate al proprio consumo sia manifesta, e nel novero degli indici sintomatici della diversa finalità di spaccio vanno indubbiamente inclusi quelli costituiti dalla quantità, qualità e composizione della sostanza (nella specie, 96,078 grammi di cocaina pura al 75%, con la quale erano confezionabili ben 960 dosi).
Da quanto sin qui esposto emerge la infondatezza, in ogni sua articolazione, del primo dei motivi posti a sostegno del ricorso. Infondato è anche il secondo motivo, con il quale il ricorrente deduce il medesimo vizio di cui all'art. 606, lettera e), c.p.p., in relazione al mancato riconoscimento della ipotesi attenuata prevista dal quinto comma dell'art. 73 D.P.R. n. 309/1990, sostenendo che il mero riferimento al dato quantitativo (grammi 96,08 di sostanza importata) e qualitativo (75% di purezza) ed alle descritte modalità del fatto ( la sostanza era occultata all'interno di alcune cornici unitamente a polvere di caffè e cotone idrofilo, in modo che i "cani poliziotto" non potessero segnalarla) è del tutto illogico, dal momento che - come ritenuto dalla "unanime giurisprudenza" e dallo stesso giudice a quo- la valutazione circa la ravvisabilità dell'attenuante in esame si fonda sulla considerazione globale e congiunta di più parametri, rappresentati non solo dalla quantità e qualità della droga, ma anche dalle modalità del fatto, e nella specie, riconosciuta dal primo giudice al "complice NI" la suddetta attenuante in considerazione del suo preteso ruolo marginale nella vicenda concernente quella stessa quantità di sostanza stupefacente, sono state illogicamente valorizzate come gravi nei confronti dell'odierno ricorrente quelle attività e quegli accorgimenti volti a depistare gli inquirenti, sopra illustrati, che erano invece ascrivibili esclusivamente a colei che aveva inviato il pacco, ossia CA De LI VA.
Invero il ricorrente non tiene alcun conto del chiaro dictum della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte 21-6-2000, n. 17, Primavera ed altri, secondo cui la circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti), può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l'eventuale presenza degli altri.
Nella suddetta sentenza delle Sezioni Unite è stata ritenuta sufficiente ad escludere la sussistenza dell'attenuante ad effetto speciale in questione il dato quantitativo (grammi 50) della sostanza stupefacente detenuta, e correttamente i secondi giudici hanno escluso, nella sentenza oggetto del ricorso qui in esame, l'attenuante medesima Melaso qui in esame facendo preciso riferimento al dato quantitativo ed a quello qualitativo della cocaina importata.
Pertanto, sufficiente all'uopo, ed anzi assorbente, la motivazione integrata da tali riferimenti di natura oggettiva, è del tutto irrilevante disquisire sulla ulteriore motivazione resa in ordine alle ५ modalità esecutive della condotta di importazione, in particolare circa la ravvisata riferibilità (anche) al FA degli accorgimenti utilizzati per formare il "pacco" in modo da non rendere percepibile il suo contenuto alle forze dell'ordine, e sulla attribuzione al FA medesimo della veste di
"organizzatore" della importazione, tanto meno rilevando, ovviamente, le ragioni per le quali il primo giudice ha ritenuto (correttamente omeno) ravvisabile la fattispecie attenuata in esame a beneficio del coimputato NI.
4 Con un terzo ed ultimo motivo il ricorrente deduce il medesimo vizio di legittimità di cui sopra con riferimento alla motivazione del diniego della circostanza attenuante di cui al settimo comma dell'art. 73, esclusa sulla base dell'affermazione che il FA non aveva fornito alcun elemento utile per sottrarre risorse rilevanti per la commissione di ulteriori delitti, e sul rilievo che l'avere egli fatto, nel tentativo di scagionarsi, altri nomi non aveva dato alcun apporto utile ai fini della individuazione di altri responsabili;
ciò - si afferma in ricorso - del tutto erroneamente in quanto nella sentenza di primo grado era stato sottolineato l'apporto spontaneo e decisivo offerto dall'imputato alla ricostruzione dell'episodio, ed in quanto la indicazione delle reali generalità del mittente del pacco (sul quale era stato indicato un falso nome) ne aveva consentito la identificazione nella Concalves De LI VA, essendo sufficiente per ravvisare la circostanza di cui al settimo comma del citato art. 73, il fatto che l'imputato abbia offerto, in ordine a traffici di sostanze stupefacenti di media rilevanza, tutto il proprio patrimonio conoscitivo e la sua possibilità di collaborazione per evitare che l'attività delittuosa, nelle sue varie articolazioni di produzione, commercio e detenzione di stupefacenti, sia portata a conseguenze ulteriori tramite l'individuazione e la neutralizzazione dei responsabili (correi, corrieri, fornitori) da lui conosciuti o sui quali è in grado di fornire elementi utili alla identificazione, cioè a dire quando l'imputato abbia influenzato in modo decisivo le indagini orientandole verso quadri probatori in precedenza non oggetto di investigazioni. (Cass. Sez. IV 1-12-2000, n. 5813, Berenato).
Anche tale censura è infondata, perché, a prescindere dall'ovvio rilievo che il primo giudice, pur avendo descritto la condotta tenuta dal FA post delictum, non l'ha comunque ritenuta tale da comportare il riconoscimento della circostanza attenuante in questione, non si può ritenere manifestamente illogica (né tale da porsi in violazione di legge) l'affermazione dei secondi giudici secondo cui il semplice aver fatto, l'imputato, il nome della persona che gli aveva inviato la sostanza dal Brasile non poteva configurare l'invocata circostanza attenuante prevista dall'art. 73, comma 7, D.P.R.. n. 309/1990.
Invero, per consolidata giurisprudenza di legittimità, il riconoscimento della circostanza attenuante in esame postula che il contributo dell'interessato abbia avuto, in concreto, una duplice valenza: oltre (il termine "anche", usato dalla norma, ha, infatti, valore aggiuntivo) quella di aver evitato che l'attività fosse portata a conseguenze ulteriori, quella di avere fornito un concreto aiuto all'autorità di polizia giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti, e la Corte di merito ha affermato che in realtà il FA non ha fornito alcun elemento utile al fine che precede, ed ha fatto nomi senza che tali informazioni abbiano dato alcun apporto utile ai fini della individuazione di altri responsabili.
Aggiungasi che la quantità di cocaina in oggetto non soltanto non è stata rinvenuta e sequestrata per merito di una iniziativa da parte dell'imputato, ma neanche può dirsi (trattandosi, come già detto, di ben 59 grammi di sostanza ad elevato grado di purezza) che siasi trattato di un "traffico" di media rilevanza in presenza del quale si rendesse applicabile il principio di diritto enunciato nella sentenza n, 5813/2001, Berenato, richiamata dal ricorrente, in presenza del quale i presupposti per il riconoscimento dell'attenuante del cosiddetto "ravvedimento operoso" ex art. 73. comma 7, del
D.P.R. n. 309/1990 sussistono anche in presenza di un grado di collaborazione più modesto (ma che deve pur sempre essere tale da avere influenzato in modo decisivo le indagini, orientandole verso quadri probatori in precedenza non oggetto di investigazioni, il che è stato, con riguardo al caso di specie, escluso nella sentenza oggetto del ricorso qui in esame).
In definitiva, considerato che il legislatore, nel prevedere la circostanza attenuante de qua, ha inteso dare rilevanza non già a qualsiasi comportamento positivo del soggetto agente, ma soltanto a quello strettamente funzionale ad una più incisiva lotta contro la diffusione degli stupefacenti,
l'avvenuta esclusione della suddetta circostanza nel caso concreto non può dirsi illogicamente motivata con le affermazioni rese dai secondi giudici in punto di fatto, né può individuarsi, al riguardo, una violazione di legge nella quale gli stessi giudici siano incorsi per erronea interpretazione della norma del settimo comma dell'art. 73 D.P.R. 309/1990, considerata duplice valenza che il contributo dell'imputato deve avere perché sia configurabile l'attenuante in detta norma prevista.
Per le ragioni che precedono il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 26 gennaio 2006.
Il Presidente Il Consigliere estensore S Fillleri
CORTE SUPREMA DI CASSATIONS
DEPOSITA ANCELLERIA
0301 14 GIU. 2006
NCELLERIA
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