Sentenza 2 ottobre 2008
Massime • 1
La sanzione delineata al secondo comma dell'art. 63 cod. proc. pen., secondo il quale sono inutilizzabili "erga omnes" le dichiarazioni assunte senza garanzie difensive da un soggetto che avrebbe dovuto fin dall'inizio essere sentito in qualità di imputato o persona soggetta alle indagini, opera solo nei casi in cui, a carico dell'interessato, sussistano prima dell'escussione indizi non equivoci di reità, e tali indizi siano conosciuti dall'autorità procedente, non rilevando a tale proposito eventuali sospetti od intuizioni personali dell'interrogante.
Commentario • 1
- 1. Corruzione, promessa, sufficienza, sussistenzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 maggio 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/10/2008, n. 39380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39380 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 02/10/2008
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 1318
Dott. MELIADÒ Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 023199/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LL ON, N. IL 16/08/1963;
avverso ORDINANZA del 06/06/2008 GIP TRIBUNALE di MODENA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MELIADÒ GIUSEPPE;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. BAGLIONE Tindari;
udito il difensore Avv. CRISTOFARI Alessandro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza in data 6.6.2008 il GIP presso il Tribunale di Modena applicava la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di AN AL, indagato per il delitto di estorsione aggravata in concorso.
Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione AL AN, a mezzo del suo difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare, con il primo motivo, il ricorrente lamenta che gli elementi di gravità indiziaria posti a base dell'ordinanza impugnata sono stati tratti da attività investigativa illegittima, per esser state prese in considerazioni le dichiarazioni di UD MA e NO NT, che avrebbero dovuto essere qualificate come dichiarazioni indizianti e che, pertanto, per essere riferibili a persone che sin dall'inizio avrebbero dovuto essere sentite come imputati, erano da ritenersi inutilizzabili ai sensi dell'art. 63 c.p.p., comma 2. Con il secondo motivo, il ricorrente si duole che la gravità del quadro indiziario è stata tratta da attività di intercettazione illegittima, in quanto il relativo decreto di autorizzazione è stato concesso sulla base di conversazioni fra il denunciante e gli indagati, captate dal primo con un microfono fornitogli dalla polizia giudiziaria, in violazione dei presupposti di cui all'art. 267 c.p.p., comma 1. Con l'ultimo motivo, infine, il ricorrente si duole che il giudice a quo non ha tenuto conto, ai fini della valutazione delle esigenze cautelari, del tempo trascorso dalla commissione del reato e dell'assenza di precedenti penali, oltre che del carattere occasionale dei fatti accertati.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
Costituisce, infatti, insegnamento costante di questa Corte che la sanzione prevista dall'art. 63 c.p.p., comma 2, secondo il quale sono inutilizzabili erga omnes le dichiarazioni assunte senza garanzie difensive presso un soggetto che avrebbe dovuto sin dall'inizio essere sentito in qualità di imputato o persona soggetta alle indagini, opera solo nei casi in cui, a carico dell'interessato, sussistessero prima dell'escussione indizi non equivoci di reità, e tali indizi fossero conosciuti dall'autorità procedente, non rilevando in proposito eventuali sospetti o intuizioni personali dell'interrogante (cfr, ad es. Cass. Sez. 5, n. 305/2002; Cass. sez. 1, n. 8099/2002; Cass. Sez. 2, n. 24139/2003; Cass. Sez. 3, n. 21747/2005), dovendo la qualifica di persona imputata o indagata presentare i caratteri della concretezza e dell'attualità e non apparire meramente astratta o potenziale (cfr. Cass. sez. 6, n. 3444/1998; Cass. sez. 4, n. 4867/2004). Nel caso in esame, tali presupposti sono manifestamente insussistenti, non risultando in alcun modo che il MA e il NT abbiano mai assunto la qualità di persona imputata o indagata e rappresentando, piuttosto, l'asserita natura indiziante delle loro dichiarazioni conseguenza di una valutazione puramente soggettiva del ricorrente.
Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. È da notare, infatti, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, che la registrazione di una conversazione telefonica eseguita da uno degli stessi interlocutori, anche clandestinamente, non rientrando tra le intercettazioni telefoniche (che, invece, ricorrono quando sussista un'occulta presa di conoscenza da parte di terzi di una conversazione con entrambi gli interlocutori all'oscuro dell'intromissione) non è sottoposta alle limitazioni e alle formalità proprie delle intercettazioni, ne' il fatto che essa venga registrata all'insaputa di uno degli interlocutori costituisce offesa alla libertà di autodeterminazione dell'altro, avendo questi comunicato in piena libertà, volendo comunicare. Sicché la registrazione della predetta comunicazione telefonica, quale documento della stessa, ne è idonea prova (cfr. SU n. 36747/2003). Restando pure irrilevante che la registrazione sia stata effettuata da uno degli interlocutori su richiesta della polizia giudiziaria, o utilizzando materiale da questa fornito, dal momento che, non applicandosi, per come si è detto, a tali registrazioni la disciplina delle intercettazioni, le stesse possono essere effettuate senza necessità di autorizzazione del GIP e sono utilizzabile come prova documentale nel processo (cfr. Cass. sez. 2, n. 42486/2002;
Cass. sez. 6, n. 159/ 2001; Cass. sez. 4, n. 8759/1998). Alla luce di tali principi, resta esclusa de plano la fondatezza della censura prospettata, non essendo ipotizzabile, sulla base dei motivi rassegnati, alcuna attività di intercettazione illegittima. Inammissibile è, infine, anche l'ultimo motivo.
Deve, al riguardo, premettersi che quando il ricorso per cassazione è limitato alla sola "violazione di legge", va esclusa l'illogicità manifesta, la quale può essere denunciata soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e, mentre è sindacabile la mancanza assoluta di motivazione o la motivazione meramente apparente (v. SU n. 25080/2003), con la conseguenza che il controllo di legittimità non può estendersi all'adeguatezza delle linee argomentative ed alla congruenza logica del discorso giustificativo della decisione, risultando censurabile solo il caso di motivazione che manchi assolutamente o, comunque, sia del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito ovvero il caso in cui le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento. Nel caso in esame tali presupposti risultano insussistenti. Ed invero, il ricorrente prospetta che il giudice a quo, con motivazione illogica e contraddittoria, non ha dato rilievo, ai fini della valutazione delle esigenze cautelari, al tempo trascorso dalla commissione dei fatti e all'incensuratezza dell'imputato, e che, peraltro, è stata omessa ogni indagine e valutazione circa il convincimento dell'agente di esercitare una pretesa creditoria del tutto legittima e tutelabile.
Con il che si rende evidente come il sindacato richiesto a questa Corte, a prescindere da ogni nominalistica prospettazione dei motivi di ricorso, riguardi in termini sostanziali l'adeguatezza e la plausibilità del convincimento manifestato dal giudice in ordine alla consistenza delle esigenze cautelari (valutate dal Tribunale con riferimento alla gravità dei fatti, ritenuti altamente sintomatici di un sistema illecito di acquisizione di indebiti arricchimenti) e, pertanto, esula dal vizio di violazione di legge per il quale solo è proponibile il ricorso previsto dall'art. 311 c.p.p., comma 2. Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile con conseguente condanna alle spese processuali e, potendosi ravvisare profili di colpa nella causa di inammissibilità, a pena pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
si dia avviso ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2008