Cass. pen., sez. I, sentenza 19/12/2014, n. 11873
CASS
Sentenza 19 dicembre 2014

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In tema di provvedimenti camerali, non è prospettabile un contrasto tra dispositivo e motivazione poiché in essi manca il dispositivo inteso come atto dotato di autonoma rilevanza, e, quindi, il contenuto della decisione del giudice è racchiuso nell'intero contesto del provvedimento. (Fattispecie relativa ad ordinanza di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, emessa dal giudice dell'esecuzione all'esito di udienza camerale).

Ai fini della validità formale dell'ordinanza emessa in udienza, non rileva l'illeggibilità della sottoscrizione del giudice, poiché è sufficiente l'identificazione dei componenti dell'organo giurisdizionale che ha emesso il provvedimento, attraverso il verbale d'udienza sottoscritto dall'ausiliario che assiste il giudice e garantisce la veridicità di quanto in esso attestato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 19/12/2014, n. 11873
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11873
    Data del deposito : 19 dicembre 2014

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