Sentenza 19 dicembre 2014
Massime • 2
In tema di provvedimenti camerali, non è prospettabile un contrasto tra dispositivo e motivazione poiché in essi manca il dispositivo inteso come atto dotato di autonoma rilevanza, e, quindi, il contenuto della decisione del giudice è racchiuso nell'intero contesto del provvedimento. (Fattispecie relativa ad ordinanza di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, emessa dal giudice dell'esecuzione all'esito di udienza camerale).
Ai fini della validità formale dell'ordinanza emessa in udienza, non rileva l'illeggibilità della sottoscrizione del giudice, poiché è sufficiente l'identificazione dei componenti dell'organo giurisdizionale che ha emesso il provvedimento, attraverso il verbale d'udienza sottoscritto dall'ausiliario che assiste il giudice e garantisce la veridicità di quanto in esso attestato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/12/2014, n. 11873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11873 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 19/12/2014
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVIK Adet Toni - Consigliere - N. 3689
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TARDIO Angela - rel. Consigliere - N. 24088/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RU TO, nato il [...];
avverso l'ordinanza n. 1999/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI del 13/12/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Angela Tardio;
lette le conclusioni del Procuratore Generale Dott. Aurelio Galasso, che ha chiesto annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 13 dicembre 2013 la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato nei confronti di UZ VA, all'esito dell'udienza svoltasi in camera di consiglio in pari data, il beneficio della sospensione condizionale della pena applicata alle condanne sub n. 2) e sub n. 3) per effetto della condanna sub n. 4) per delitto commesso nel termine di cui all'art. 168 c.p., comma 1, n. 1. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore, l'interessato che ne chiede l'annullamento sulla base di quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo è denunciato il contrasto della motivazione con il dispositivo, per avere la Corte dichiarato nel dispositivo di riservarsi ogni decisione, mentre, nello spazio dedicato alla precisazione delle richieste del difensore, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, già decidendo.
2.2. Con il secondo motivo è eccepita la non comprensibilità del contenuto dell'ordinanza, perché privo di ogni riferimento ad altro atto o elenco di sentenze, cui all'evidenza ha rinviato.
2.3. Con il terzo motivo è dedotta la nullità dell'ordinanza per essere illeggibile la sottoscrizione dei giudici ne' leggibile il nome del presidente e di almeno di uno dei giudici.
2.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia l'abnormità del provvedimento per avere egli già subito identico provvedimento di revoca del beneficio della sospensione su istanza della Procura Generale del 12 ottobre 2011, accolta dalla stessa Corte.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, perché radicalmente nulla in quanto priva del tutto anche graficamente della motivazione, consistente in un mero dispositivo senza alcuna indicazione delle ragioni che hanno giustificato il provvedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, infondato o inammissibile nelle proposte deduzioni e doglianze, deve essere rigettato.
2. Destituita di giuridico pregio è l'eccezione, in rito, di nullità della ordinanza impugnata per contrasto della motivazione con il dispositivo.
Difetta, infatti, per i provvedimenti camerali la stessa prospettabilità del denunciato contrasto, in quanto, mancando il dispositivo, quale atto dotato di autonoma rilevanza che cristallizza e documenta il contenuto della decisione del giudice, detto contenuto è racchiuso nell'intero contesto del provvedimento (Sez. 1, n. 8071 del 11/02/2010, dep. 01/03/2010, Costabile e altri, Rv. 246570), senza potersi annettere rilevanza alla collocazione grafica della decisione stessa, peraltro assunta, nella specie, all'esito dell'udienza svoltasi in camera di consiglio nel contraddittorio delle parti.
3. Anche il secondo motivo è infondato.
La deduzione di incomprensibilità dell'ordinanza è, invero, astratta, oltre che dalle conclusioni della difesa, che ha chiesto il rigetto dell'incidente di esecuzione, dal riferimento della stessa ordinanza, che ha deciso detto incidente -in relazione al quale era stata fissata l'udienza in camera di consiglio del 13 dicembre 2013-, alla istanza del Procuratore Generale di "revoca benefici", richiamata nel decreto di fissazione della indicata udienza, e, per l'effetto, alla richiesta, allo stesso allegata, di "revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena applicato alle condanne sub nn. 2) e 3) per effetto della condanna sub n. 4), riportata per delitto commesso nel termine di cui all'art. 168 c.p., comma 1, n. 1", contenuta nel provvedimento di determinazione di pene concorrenti del 12 ottobre 2011.
4. L'ulteriore doglianza, oggetto del terzo motivo, in ordine alla validità del provvedimento impugnato per la contestata leggibilità della sottoscrizione dell'ordinanza da parte dei giudici, è destituita di fondamento, poiché ai fini della validità formale dell'ordinanza, emessa in udienza, è sufficiente la identificazione dell'organo giurisdizionale che l'ha emessa, individuabile attraverso lo stesso verbale di udienza sottoscritto dal segretario, che assiste il giudice e garantisce la veridicità del verbale stesso.
4.1. Questa Corte ha, infatti, più volte condivisibilmente affermato che la sottoscrizione del verbale di udienza anche da parte dell'ausiliario che assiste il giudice è volta a garantire - con profili di responsabilità penale per un eventuale falso ideologico - la corrispondenza tra quanto attestato e quanto accaduto (Sez. 5, n. 1742 del 19/04/1999, dep. 01/09/1999, Mazzola, Rv. 214468), e che l'assenza della sottoscrizione del giudice sul verbale è ininfluente, atteso che è la sottoscrizione dell'ausiliario a garantirne la veridicità (Sez. 2, n. 8043 del 09/02/2010, dep. 01/03/2010, Scafa, Rv. 246453, in fattispecie in cui vi era stata contestuale lettura del dispositivo e della motivazione, e si è evidenziato che tale adempimento deve risultare con certezza, ai fini della pubblicazione e, quindi, della decorrenza del termine di impugnazione, dal verbale di udienza e non solo dalla intestazione della sentenza stessa;
Sez. 6, n. 39541 del 15/06/2005, dep. 27/10/2005, Cultrera, Rv. 233474, in fattispecie in cui era stata omessa la sottoscrizione da parte del presidente del collegio del dispositivo della sentenza, e si è rilevato che la sua lettura in udienza non può dar luogo a incertezze sul giudice che l'ha pronunciata).
Si è anche affermato che la illeggibilità della sottoscrizione di ordinanza da parte del giudice non è causa di nullità dell'atto, non rilevando, ai fini della validità formale dello stesso, l'identificazione, tramite la sottoscrizione, della persona fisica del giudice, peraltro agevolmente individuabile tramite i registri esistenti presso la cancelleria (Sez. 3, n. 7476 del 18/01/2008, dep. 19/02/2008, Tezza, Rv. 239009) e che la non decifrabilità della firma, intesa come complesso di segni grafici, in calce ad atto di un procedimento penale non ne determina l'invalidità, allorché la sottoscrizione è suscettibile di essere abbinata, anche sulla base di elementi esterni di identificazione, a una determinata persona fisica (Sez. 2, n. 7951 del 09/02/2007, dep. 26/02/2007, Monteleone, Rv. 235788, in fattispecie, relativa alla diversa questione della sottoscrizione del verbale di trascrizione di conversazioni telefoniche intercettate, in cui si è rilevato che la caratteristica della firma più specializzante ai fini dell'identificazione non è costituita dalla leggibilità, bensì dalla peculiarità grafica, che l'abbina a una singola persona fisica e ne rende difficile la riproducibilità; Sez. 5, n. 2376 del 22/12/1988, dep. 19/02/1990, Ghiro, Rv. 183401, in fattispecie in cui si è rimarcato che l'eventuale illeggibilità della sottoscrizione della sentenza da parte dei giudici non produce di per sè invalidità, ben potendo la firma estrinsecarsi nell'uso di grafie o anche di sigle, le quali si presentino con caratteri di indecifrabilità, tutte le volte che sia comunque consentito scoprire la paternità attraverso altri elementi contenuti nell'atto sottoscritto).
4.2. L'eccezione riferita alla non leggibilità del nome del presidente e dei giudici, ostativa alla loro individuazione concreta, è contrastata dalle stesse emergenze del verbale di udienza, che riporta specificamente la composizione del collegio giudicante.
5. Il quarto motivo è inammissibile perché del tutto generico, in mancanza della dimostrazione da parte del ricorrente, che lo afferma, della già disposta revoca della sospensione condizionale della pena, di cui alla richiesta del Procuratore Generale contenuta nel suo provvedimento di determinazione di pene concorrenti del 12 ottobre 2011, cui si riferisce l'ordinanza impugnata.
6. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2015