Rigetto
Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 03/03/2026, n. 1676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1676 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01676/2026REG.PROV.COLL.
N. 07743/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7743 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Daniele Granara, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Bartolomeo Bosco n. 31/4;
contro
Comune di Monterosso al mare, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Carlo Lenzetti, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sezione prima, 8 maggio 2023, n. 489, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Monterosso al mare;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 14 gennaio 2026 il consigliere ND IC IC e uditi per le parti gli avvocati Vittorio Biscaglino, per delega dell’avvocato Daniele Granara, e Carlo Lenzetti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In primo grado l’appellante, proprietaria di un fabbricato a uso residenziale, ha impugnato il provvedimento del Comune di Monterosso al mare prot. 8002 del 24 luglio 2019 di diniego della sanatoria edilizia, previo accertamento della compatibilità paesaggistica e con parziale rimessa in pristino dello stato dei luoghi, per opere realizzate in assenza di titolo del suo immobile.
Il provvedimento è motivato mediante richiamo al verbale negativo della commissione locale per il paesaggio n. 16 del 28 giugno 2016, secondo cui « le diverse proposte prevedono comunque incompatibilità con le vigenti norme urbanistiche locali e sovracomunali », nonché in ragione del fatto che l’immobile ricade in zona agricola, dove è vietata l’edificazione, fatta eccezione per rustici non abitabili per l’esercizio dell’agricoltura di altezza non superiore a 2,50 mt e superficie non superiore a 15 mq e, nella specie, il fabbricato ha destinazione residenziale e dimensioni superiori a quelle consentite.
Inoltre, anche il progetto di parziale ripristino non è assentibile, perché prevede comunque il mantenimento di un porticato che costituisce superficie utile e non potrebbe essere considerato come tettoia, avendo un solaio di calpestio e pilastri in elevazione.
2. Con sentenza 8 maggio 2023, n. 489, il T.a.r. per la Liguria ha respinto il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
3. L’interessato ha proposto appello contro la decisione.
Nel giudizio di secondo grado si è costituito il Comune, resistendo all’impugnazione.
Con istanza del 4 dicembre 2025 l’appellante ha chiesto il rinvio della discussione della causa in ragione della presentazione di due pratiche edilizie il cui accoglimento – in tesi –potrebbe essere dirimente.
Il Comune ha quindi depositato una memoria il 12 dicembre 2025, opponendosi alla richiesta di rinvio e insistendo per il rigetto del gravame nel merito.
All’udienza del 14 gennaio 2026 il difensore dell’appellante ha ribadito l’istanza di rinvio. La causa è quindi passata in decisione.
4. In via preliminare, non merita accoglimento la richiesta di rinvio presentata dall’appellante, in quanto, come allegato e documentato dal Comune, la prima pratica (una SCIA per la rimessa in pristino del fabbricato) è stata dichiarata inefficace con nota del 4 luglio 2025 (doc. 32 dell’amministrazione), mentre l’altra (una domanda di permesso di costruire con istanza di autorizzazione paesaggistica) è stata sospesa con note del 26 aprile e del 26 maggio 2025 (doc. 39 e 46 dell’Ente; è opportuno precisare che questi documenti, così come il doc. 32 già richiamato, sono ammissibili, essendo sopravvenuti rispetto al giudizio di primo grado ed essendo divenuti rilevanti a seguito della presentazione dell’istanza di rinvio).
Non sussiste quindi alcuno di quei “casi eccezionali” che giustificherebbero il rinvio ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a..
5. L’appello si fonda su tre motivi.
5.1. Con il primo motivo, si deduce: « Omessa individuazione della violazione e falsa applicazione dell’art. 23 del P.R.G. del Comune di Monterosso al Mare. Omessa individuazione dell’assoluto difetto di istruttoria e di motivazione ».
Diversamente da quanto ritenuto dal T.a.r., la tettoia prevista nell’istanza di sanatoria sarebbe volta al ricovero dei mezzi agricoli, dunque preordinata alla conduzione del fondo, nel rispetto della normativa edilizia. Inoltre, i limiti di altezza e superficie riguarderebbero i manufatti che esprimono volumetria, con i depositi, e non sarebbero applicabili a una tettoia. Infine, la presenza del solaio di calpestio e la copertura con pilastri in elevazione sarebbero tipici di ogni tettoia.
5.2. Con il secondo motivo si deduce: « Omessa individuazione della violazione e falsa applicazione dell’art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. ».
In particolare, essendo volta al ricovero dei mezzi agricoli, la tettoia non comporterebbe alcun rilevante mutamento urbanistico, come invece ritenuto dal T.a.r., ma rimarrebbe una pertinenza agricola.
5.3. Con il terzo motivo si deduce: « Omessa individuazione della violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. Omessa individuazione della violazione dei principi del contraddittorio procedimentale ».
Diversamente da quanto ritenuto dal T.a.r., sussisterebbe la violazione del contraddittorio procedimentale, non essendo state confutate le deduzioni del privato.
6. I motivi sono infondati.
6.1. In via preliminare, la sanatoria era stata chiesta per un manufatto a uso abitativo e non può essere accordata parzialmente, ossia solo relativamente alla tettoia che si vorrebbe mantenere (sull’inammissibilità di sanatorie parziali o condizionate di opere abusive che abbiano dato luogo a un intervento unitario, tra le più recenti, Cons. Stato, sez. II, 9 dicembre 2025, n. 9690).
6.2. Inoltre, a prescindere dalla sua natura pertinenziale ai fini urbanistici ovvero dalla sua conformità alla disciplina edilizia, rimane dirimente il fatto che la tettoia non può essere sanata sul piano paesaggistico, perché comporta creazione di una nuova superficie utile e ricade quindi nella preclusione sancita dall’art. 167, comma 4, lettera a), del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (sull’idoneità della tettoia a esprimere una superficie utile, in quanto crea un’area coperta calpestabile che può essere utilizzata in vari modi, tra le più recenti, Cons. Stato, sez. III, 27 ottobre 2025, n. 8380).
6.3. Infine, sul piano procedimentale, il collegio condivide e ribadisce il consolidato orientamento secondo cui l’amministrazione non ha l’obbligo di confutare analiticamente le argomentazioni del privato, essendo sufficiente che ne tenga conto e che la motivazione del provvedimento sia complessivamente idonea a sorreggerne il dispositivo (tra le tante, Cons. Stato, sez. II, 21 luglio 2023, n. 7158), come avvenuto nel caso di specie, nel quale il Comune ha comunicato il preavviso di diniego con nota prot. 7785 del 21 agosto 2017 e ha dato atto delle osservazioni pervenute il 22 settembre 2017, dichiarandole « non meritevoli di accoglimento » ed esponendo le ragioni della propria determinazione.
7. L’appello è quindi meritevole di rigetto nel suo complesso.
8. Secondo la regola generale della soccombenza, dalla quale non vi è ragione di discostarsi nella specie, l’appellante deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Monterosso al mare, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge; condanna l’appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore del Comune di Monterosso al mare, nella misura di euro 4.000 (quattromila/00), oltre oneri e accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 14 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
FA IE, Presidente FF
Giovanni Tulumello, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
ND IC IC, Consigliere, Estensore
Massimo Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND IC IC | FA IE |
IL SEGRETARIO