Art. 1.
Fino alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni regolanti le provvidenze per il teatro, restano in vigore gli articoli 3 e 4 della legge 29 dicembre 1949, n. 959 , e l' art. 2 della legge 31 marzo 1955, n. 175 .
Il termine fissato dall' art. 1 della legge 31 luglio 1956, n. 898 , per l'attuazione delle finalita' di cui all' art. 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62 , e' del pari prorogato a decorrere dal 1 luglio 1957 sino alla entrata in vigore delle nuove norme regolanti le provvidenze per il teatro.
Fino alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni regolanti le provvidenze per il teatro, restano in vigore gli articoli 3 e 4 della legge 29 dicembre 1949, n. 959 , e l' art. 2 della legge 31 marzo 1955, n. 175 .
Il termine fissato dall' art. 1 della legge 31 luglio 1956, n. 898 , per l'attuazione delle finalita' di cui all' art. 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62 , e' del pari prorogato a decorrere dal 1 luglio 1957 sino alla entrata in vigore delle nuove norme regolanti le provvidenze per il teatro.