Articolo 1 della Legge 3 dicembre 1957, n. 1144
Articolo 2
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25 dicembre 1957
Art. 1.
Fino alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni regolanti le provvidenze per il teatro, restano in vigore gli articoli 3 e 4 della legge 29 dicembre 1949, n. 959 , e l' art. 2 della legge 31 marzo 1955, n. 175 .
Il termine fissato dall' art. 1 della legge 31 luglio 1956, n. 898 , per l'attuazione delle finalita' di cui all' art. 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62 , e' del pari prorogato a decorrere dal 1 luglio 1957 sino alla entrata in vigore delle nuove norme regolanti le provvidenze per il teatro.
Entrata in vigore il 25 dicembre 1957