Art. 1783. Computo del servizio anteriormente prestato 1. Il servizio militare prestato anteriormente alla nomina a ufficiale, sottufficiale e graduato in servizio permanente, e' computato per intero, agli effetti della determinazione dello stipendio, in base all'anzianita' di servizio; agli stessi effetti, sono computati gli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari, in favore degli ufficiali per la nomina dei quali e' richiesta una laurea o titolo equipollente se non coincidenti con il servizio militare. 1-bis. ((Le disposizioni)) di cui al comma 1 si applicano anche ai marescialli a valere sulle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente.
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Commentario • 1
- 1. DepositoAccesso limitatoAntonella Matricardi · https://www.altalex.com/ · 7 settembre 2017 · 0.87246746
Giurisprudenza • 29
- 1. TAR Genova, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 387Provvedimento: […] 17) Si può quindi passare all'esame della domanda di accertamento del diritto al computo, ai fini stipendiali, del periodo legale del corso di laurea ai sensi dell'art. 1783 del d.lgs. n. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare).Leggi di più...
- giurisdizione giudice amministrativo·
- art. 1783 d.lgs. n. 66/2010·
- art. 52 d.lgs. n. 196/2003·
- art. 32 d.p.r. n. 1092/73·
- riscatto gratuito ai fini pensionistici·
- cessazione materia del contendere·
- computo ai fini stipendiali·
- art. 5 e 6 reg. ue 2016/679·
- compensazione spese legali