Sentenza 10 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/05/2025, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4813/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo
Albanese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4813/2021 promossa
DA
C.F. , residente in [...] C.F._1
n.3, elettivamente domiciliata in Lecco, via Aspromonte n. 33 presso lo studio ddell'Avv. Sergio
Vergottini che la rappresenta e la difende come da procura posta in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
NEI CONFRONTI DI
, C.F. , in persona del Sindaco, Controparte_1 P.IVA_1 Per_1
elettivamente domiciliato in Milano, via Piccinni n.3 presso lo studio dell'Avv. Paolo Ferrati
[...]
che lo rappresenta e difende come da procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
E
[...]
P.I. , con sede in Assago (MI), via del Mulino n. 2, palazzo Controparte_2 P.IVA_2
U10, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso il seguente indirizzo
PEC Intestato all'avv. Michel'Angelo Piccinini che la Email_1
rappresenta e difende come da procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
TERZA CHIAMATA
Oggetto: risarcimento danni ex art 2051 c.c.; art 2043 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'udienza del 4.12.2024, tenutasi con le forme della trattazione scritta, le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
pagina 1 di 12
“Voglia Ill.Mo Tribunale di MONZA, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così giudicare.
NEL MERITO: accertati i fatti descritti nelle premesse all'atto di citazione, e la responsabilità esclusiva o prevalente della convenuta e/o della terza chiamata, anche ai sensi dell'art. 2051 e/o 2043
c.c., nella causazione dell'evento per cui è causa, condannare il Controparte_3
e/o , eventualmente in solido fra loro, a risarcire la SI.ra di Controparte_2 Parte_1
tutti i danni dalla stessa subiti in conseguenza del sinistro che si liquidano in Euro 12.816,72 (IVA inclusa) quanto alle riparazioni al veicolo, Euro 183,00 (IVA inclusa) per il carro attrezzi, Euro
500,00 per il cosiddetto “fermo tecnico” ed Euro 500,00 per spese legali stragiudiziali oltre rivalutazione e interessi da liquidare a partire dal momento incui è proposta la domanda giudiziale ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c..
Spese, comprese quelle per la CTU e la CT di parte attrice e compenso interamente rifusi.
Ordinare al precedente revocato CTU, Ing. , di restituire alla SI.ra Persona_2
l fondo spese versato di Euro 422,93 IVA inclusa. Pt_1
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
1) “Vero che nella mattinata del 24/07/2020 la SI.ra , tramite carro attrezzi, Parte_1
trasportava il proprio veicolo, Mercedes CLA 200 D 4 MAT, tg. FR 740 BD, arrestatosi in avaria in
Via Massimo Gorki del Comune di , presso l'officina di di Controparte_1 CP_4
MILANO Via Fulvio Testi n. 326 ove si riscontrava che la causa del fermo del veicolo era compatibile con quanto riferito dall'attrice ossia l'arresto del motore a seguito della sommersione dell'auto nell'acqua?”;
2) “Vero in particolare che, come da documenti che si rammostrano (doc. n. 5 – 16 e 17), CP_4 di MILANO eseguì un test diagnostico e riscontrò un'anomalia in fase di aspirazione, scarico, cilindro
2 e albero motore, compatibile con aspirazione di acqua al suo interno?”;
3) “Vero che gli addetti all'officina della concessionaria di MILANO,ossia i SIg.ri CP_4
e , all'esito degli accertamenti effettuati rappresentarono alla Parte_2 Parte_3
SI.ra ome inevitabile la sostituzione del motore, che venne conseguentemente effettuata?”. Pt_1
Si indicano quali testi:
➢legale rappresentate di con sede in Milano – Via Fulvio Testi n. 326 –; CP_4
➢ SI. , presso AutoVanti -- Penske Automotive Italy con Parte_2 in Monza – Viale Sicilia n. 130 –;
➢ SI. , presso con sede in Milano – Via Fulvio Testi n.326”. Parte_3 CP_4 pagina 2 di 12 PER IL CONVENUTO
“piaccia al Tribunale Illustrissimo, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, giudicare:
- nel merito, in via principale: previa ogni opportuna declaratoria, respingere le domande proposte da
nei confronti del con atto di citazione del 31 maggio Parte_1 Controparte_1
2021;
-subordinatamente: previa declaratoria di responsabilità concorrente di nella Parte_1
produzione dell'evento dannoso, contenere il risarcimento dovuto all'attrice entro i limiti costituiti, da un lato, dalla quota di responsabilità addebitabile all'Ente convenuto e/o alla terza chiamata e, dall'altro, dalle conseguenze immediate e dirette del sinistro, alla stregua delle obiettive e concrete risultanze dell'istruttoria, con esclusione di ogni maggior domanda;
per ogni ipotesi di condanna del , previa declaratoria di sua Controparte_1
responsabilità, condannare : Controparte_2
- in via principale, ai sensi dell'art. 2055 e/o dell'art. 1298 cod. civile, a tenere integralmente indenne il rispetto a quanto lo stesso fosse, in denegata ipotesi, condannato a Controparte_1 pagare all'attrice in dipendenza dei fatti per cui è causa ed in virtù dell'emananda sentenza;
- in via subordinata, per la denegata ipotesi in cui fosse ritenuta sussistente una responsabilità concorrente del nella produzione del danno per cui è causa, a Controparte_1
rimborsare, ai sensi dell'art. 2055 cod. civile, il predetto Comune di quanto esso dovesse pagare all'attrice in dipendenza dei fatti per cui è causa ed in virtù dell'emananda sentenza, in eccesso rispetto alla sua quota di responsabilità, per effetto del vincolo di solidarietà passiva;
- con la rifusione di onorari, diritti e spese del giudizio da porsi a carico di chi di ragione”.
PER LA TERZA CHIAMATA
“Piaccia all'Illustrissimo Tribunale adito, contrariis reiectis:
In via principale.
Rigettare tutte le domande svolte nei confronti di poiché infondate in fatto ed in diritto e CP_2
comunque non provate per le ragioni meglio viste in narrativa. Vinte le spese di giudizio come IVA,
CPA e spese generali come per legge.
In via subordinata.
-Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venissero accertati i profili di colpa anche in capo a
[...]
, condannare quest'ultima per la sola quota di responsabilità alla stessa imputabile con CP_2
tassativa esclusione del vincolo di solidarietà con le altre parti convenute o terze chiamate.
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venissero accertati profili di colpa anche in capo a
[...]
, condannare quest'ultima per i soli danni immediatamente riconducibili alle proprie colpe CP_2
pagina 3 di 12 accertate, con espressa esclusione di quelle voci di danno eventualmente addebitabili al comportamento esclusivo delle altre parti convenute o terze chiamate.
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venissero accertati profili di colpa anche in capo a
[...]
, individuato il percorso colposo del danneggiato nella generazione del danno ex art. 1227 CP_2
c.c., escludere o ridurre proporzionalmente le pretese attoree in virtù del concorso accertato.
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venissero accertati profili di colpa anche in capo a
[...]
, condannare quest'ultima entro i limiti del giusto e del provato. CP_2
In ogni caso vinte le spese del giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge”.
IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
per sentirlo condannare, ai sensi dell'art. 2051 c.c. e/o dell'art. 2043 c.c., al Controparte_1
risarcimento di tutti i danni patiti a seguito del sinistro stradale occorsole in data 24.7.2020, alle ore
7:30 circa, allorquando, alla guida del proprio veicolo Mercedes CLA targato FR840BD, nel percorrere a velocità moderata il tratto di strada rettilineo di via Massimo Gorki, giunta all'altezza del civico 105 si era imbattuta nel suo repentino allagamento per un'ingente quantità di acqua riversatasi poco prima di sopraggiungere alla rotatoria, la quale aveva causato un improvviso malfunzionamento del motore del veicolo, rendendo vano ogni tentativo di ripristino. Nei minuti immediatamente successivi la situazione era andata man mano peggiorando stante la crescita repentina del livello dell'acqua e solo il casuale intervento dei Vigili del Fuoco, fortunatamente trovatisi sul posto poco dopo il fatto, aveva reso possibile soccorrere soccorrerla.
A seguito di tale sinistro l'automobile era stata visionata dall'officina specializzata Mercedes “ CP_4
, che aveva riscontrato l'irreversibilità dei danni causati dall'acqua al motore e che ne avevano
[...]
resa necessaria la sostituzione, a fronte di un corrispettivo corrispostole di € 12.999,72 come documentato dalla fattura emessa e prodotta in atti.
Nel costituirsi in giudizio il ha contestato la fondatezza della domanda Controparte_1
risarcitoria proposta nei propri confronti eccependo che, pur nell'evidenza oggettiva della situazione di fatto verificatasi, la parte danneggiata aveva consapevolmente proseguito la propria direzione di marcia in tal modo disinteressandosi della possibilità di rimanere impantanata e, quindi, contribuendo essa alla verificazione del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c., richiamando, in ogni caso, la configurabilità del caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 c.c. stante l'eccezionalità e l'imprevedibilità dell'evento verificatosi la mattina del 24 luglio 2020.
In subordine, ha chiesto differirsi la prima udienza di trattazione per convenire in giudizio
[...]
gestore del servizio idrico integrato dei Comuni situati nell'interland milanese, a cui ha CP_2
pagina 4 di 12 imputato la mancata adeguata gestione della rete fognaria e da cui ha chiesto di essere manlevato nell'ipotesi di condanna
Ritualmente costituitasi in giudizio anche ha negato la dimostrazione di Controparte_2
qualsivoglia forma di nesso causale tra l'evento verificatosi, la presunta insufficienza del sistema fognario ed il danno lamentato dall'attrice, riconducendo le cause del sinistro all'esondazione del torrente Seveso, avvenuta proprio attorno alle ore 7:10 del 24 luglio, come peraltro evincibile dai valori pluviometrici prodotti attestanti una tale intensità e straordinarietà della pioggia da ritenersi più che sufficienti ad escludere qualsivoglia altra ricostruzione alternativa dell'evento.
Ha eccepito, inoltre, come le condizioni di luce e visibilità fossero in quel momento ottimali, quantomeno più che idonee a consentire alla di evitare l'evento dannoso con l'utilizzo delle Pt_1 normali cautele e non potendosi configurare, nel caso di specie, una situazione di c.d. “pericolo occulto”.
Ha eccepito, infine, la responsabilità del , custode del tratto stradale, il Controparte_1
quale avrebbe dovuto prontamente intervenire constatando tempestivamente la situazione di allagamento e chiudendo al traffico l'intera via Massimo Gorki.
Assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c., disposta ed espletata una CTU a cura dell'ing. integrata da quella depositata da Persona_2 Per_3 in data 23 maggio 2024, all'udienza del 4 dicembre 2024, tenutasi con le forme della
[...]
trattazione scritta, previa precisazione delle conclusioni come in epigrafe ed assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi conclusionali, la causa è stata trattenuta in decisione.
IN DIRITTO
Come evincibile da quanto riportato in atto di citazione, poi ribadito sia nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. che nella comparsa conclusionale depositata in data 24 gennaio 2025, la domanda risarcitoria proposta da nei confronti del si fonda sulla Parte_1 Controparte_1
responsabilità da cosa in custodia, nel caso di specie esercitata dalla P.A. sul tratto di strada ove si sarebbe verificato il danno occorso all'autovettura attorea, come tale astrattamente prevista e disciplinata dall'art. 2051 c.c..
Tale tipologia di responsabilità è di natura oggettiva e, affinché sia configurabile, è sufficiente - ma allo stesso tempo necessario - che sussista il nesso causale tra la res in custodia ed il danno subito dal danneggiato, non essendo rilevante la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza.
pagina 5 di 12 La responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile quindi non alla cosa - che ne è fonte immediata - ma ad un elemento esterno, recante il carattere dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo, in esso compreso quello posto in essere dallo stesso danneggiato (tale principio è consolidato da tempo, sin da Cass. Civ., 6.7.2006 n.
15383). Peraltro, il custode, in ottemperanza dell'esercizio del proprio dovere di vigilanza e di controllo e, basilarmente, nel rispetto del principio del neminem laedere previsto dall'art. 2043 c.c., è tenuto a far sì che l'area sottoposta alla propria custodia non presenti per un qualsivoglia utente una situazione di pericolo occulto, ossia non visibile né, tantomeno, prevedibile, che non generi in alcun modo ipotesi di insidie stradali (cfr, ex plurimis, Cass. Civ. 26.5.2004, n. 10132).
Si tratta di un orientamento che costituisce ancor oggi un elemento fondamentale per l'affermazione della responsabilità ex art. 2043 c.c. con riferimento ai danni prodotti da omessa o insufficiente manutenzione o anche solo da incuria e/o superficialità di gestione di aree, di proprietà sia di enti pubblici che privati, ricondotta all'inosservanza del neminem laedere a condizione che venga provata l'esistenza di una situazione insidiosa.
Il caso fortuito, invece, esclude la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. e deve intendersi in senso ampio, afferente all'ipotesi in cui il fatto posto in essere dal terzo e dallo stesso danneggiato sia idoneo ad escludere la responsabilità oggettiva conseguente al danno causato dalla res custodita (cfr. in tal senso da ultimo Cass. Civ., 11/5/2017 n. 11526).
Quindi, è necessario che l'attore documenti la verificazione del sinistro e la riconducibilità del medesimo alla res custodita, al custode spetterà poi, al fine di andare esente da responsabilità, dimostrare il caso fortuito sulla base dei tre differenti modelli espressi dalla giurisprudenza di legittimità: il fatto naturale, il fatto del terzo ed il fatto posto in essere dallo stesso danneggiato.
Pertanto, grava sull'attore la prova dell'evento lesivo e del nesso eziologico tra la cosa e quest'ultimo; grava invece sul convenuto e sul terzo chiamato in causa la dimostrazione dell'esistenza di un fattore estraneo, idoneo ad interrompere quel nesso causale.
Da ciò deriva che la diligenza del comportamento dell'utente dell'area in cui si è verificato l'evento dannoso dovrà essere valutata anche in relazione all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quello specifico bene demaniale, tenuto conto delle condizioni di luogo e di tempo ma, soprattutto, della sua concreta utilizzazione.
Il principio dell'affidamento ha, però, quale proprio indefettibile risvolto l'assunzione di responsabilità, esigibile da ciascun consociato, di riconoscere e scongiurare quei pericoli insiti nell'utilizzazione del pagina 6 di 12 bene demaniale, da ponderarsi secondo un criterio standard di media diligenza e capacità, anche alla luce dei molteplici fattori incidenti sulla sua utilizzazione.
Orbene, effettuata tale doverosa premessa teorica e venendo all'analisi del caso di specie alla luce dei suesposti principi, l'istruttoria espletata nel corso del giudizio ha anzitutto dimostrato, in maniera inequivocabile, come la abbia percorso a bordo della propria autovettura Mercedes CLA targata Pt_1
FR840BD, la mattina del 24 luglio 2020, alle ore 7:30 circa, la via Massimo Gorki del di CP_1
e che, giunta all'altezza del civico 105, l'auto abbia subito danni irreversibili Controparte_1
essendo stata coinvolta nell'allagamento del medesimo tratto stradale, come peraltro confermato dalla
C.T.U. espletata da della “Historic-Cars”, di cui a breve si darà conto, fatto in ogni Persona_3
caso non specificamente contestato in giudizio.
A supporto della responsabilità della P.A. la parte attrice ha dedotto a più riprese il repentino allagamento del rettilineo de quo causato da un'ingente fuoriuscita d'acqua, a suo dire, proveniente dalla rete fognaria e che avrebbe comportato un malfunzionamento irreversibile del motore della
Mercedes guidata dalla a propria volta soccorsa da una squadra dei Vigili del Fuoco presente Pt_1
nelle immediate vicinanze.
Una tale ricostruzione, ovverosia l'allagamento della strada, non è stata smentita né dal convenuto né, tanto meno, dalla terza chiamata, da ritenersi pertanto provata anche ai sensi Controparte_2 dell'art. 115 c.p.c..
Ciò che invece è stato fermamente oggetto di contestazione sono state le dichiarazioni riferite dalla nel proprio atto introduttivo, ovverosia l'essersi “avventurata” in un'area asciutta, Pt_1
immediatamente allagatasi nel giro di pochissimi istanti, così come asseritamente documentato da un video attestante in tempo reale lo stato in cui versava il luogo del sinistro.
In realtà, ciò che può evincersi analizzando il video prodotto al documento n. 1, che il Tribunale ha avuto modo di visionare, è che l'area circostante fosse già in condizioni di inagibilità tali da non permettere alla di proseguire la marcia e che l'intensità della pioggia fosse, con elevata Pt_1
probabilità, di gran lunga minore rispetto a quella che si era abbattuta su Milano e dintorni nelle ore immediatamente precedenti il sinistro.
E' indiscutibile, poi, che l'esondazione del torrente Seveso, altrettanto documentalmente documentata da parte attrice, sia stata causata dalle condizioni meteorologiche avverse e che abbia inevitabilmente comportato l'inondazione anche del tratto stradale su cui stava transitando la (cfr. in tal senso il Pt_1
documento n. 14 prodotto con l'atto di citazione); ciò non di meno, pur volendo partire da tali fatti acclarati dal punto di vista documentale, le eccezioni di parte convenuta si fondano su due punti dirimenti: (1) la condotta della consistita nell'attraversamento incauto del rettilineo stradale, di Pt_1
pagina 7 di 12 per sé idonea ad elidere il nesso eziologico tra la cosa in custodia;
(2) l'evento dannoso e il fatto colposo posto in essere dal terzo chiamato in causa, società preposta alla Controparte_2
manutenzione della rete fognaria, a cui sarebbe imputabile l'incapacità di quest'ultima di assorbire tutta l'acqua ivi riversatasi con conseguente autonoma incidenza di tale comportamento sul nesso causale.
Orbene, quanto al primo punto, dalla ricostruzione emersa in corso di causa sembra, in effetti, potersi ragionevolmente affermare che la condotta della sia quantomeno idonea ad integrare gli estremi Pt_1 dell'imprudenza in ordine all'incauto attraversamento del tratto stradale: una condotta più vigile o, quantomeno, più attenta e ponderata alla luce delle condizioni metereologiche avverse e della caduta, nelle ore precedenti, di una notevolissima quantità d'acqua le avrebbe dovuto consentire di rendersi conto dell'imminente situazione di pericolo, dovendosi a tal fine anche tenere conto dell'orario nel quale si è verificato l'evento (le ore 7:30 del mattino) e del periodo estivo, il 24 luglio, nel quale è lecito presumere che la visibilità fosse più che sufficiente, come peraltro si evince anche dalla visione del video prodotto in atti.
Ciò che, invece, non emerge da alcuna allegazione e che mai è stato oggetto di contestazione è se la facesse quel percorso abitualmente con il proprio veicolo, elemento che avrebbe generato Pt_1
qualche certezza in più in ordine all'ancor maggiore prevedibilità dell'evento verificatosi.
Ciò non di meno, la condotta pur colposa di parte attrice, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, non assurge automaticamente a prova dell'integrazione del caso fortuito, essendo a tal fine necessario che la condotta presenti anche quel carattere di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la res in custodia e il danno verificatosi, tale cioè da degradare la condizione della cosa a mera occasione dell'evento (cfr. in tal senso Cass. Civ. 19.12.2022, n. 37059).
Orbene, nel caso di specie è opportuno sottolineare come la condotta della non sia da Pt_1
considerarsi eccezionale e men che meno imprevedibile nella situazione di fatto accertata, che sicuramente avrebbe potuto essere gestita meglio sotto il profilo della prudenza ma che oggettivamente presentava aspetti di difficile soluzione nell'immediatezza dei fatti.
Una tale interpretazione non lascia spazio ad esenzioni di responsabilità del e, di conseguenza, CP_1
non può ritenersi integrato il caso fortuito: la responsabilità da cose in custodia, infatti, consegue anche ad un'azione omissiva o assertiva del convenuto, rimasto comunque inerme di fronte ad una situazione di emergenza (cfr. in tal senso Cass. Civ. n. 21977/2022) in relazione alla quale, venendo meno ad un proprio specifico onere probatorio, non ha fornito alcuna prova idonea a supportarne la non prevedibilità dell'evento e la sua reale eccezionalità, se non limitandosi a fare riferimento alle allegazioni attoree.
pagina 8 di 12 L'unico profilo rilevabile di eccezionalità dell'evento atmosferico verificatosi in quella quella mattina risulterebbe essere l'esondazione del fiume Seveso, di cui peraltro anche qui l'unica ad averne fatto menzione è stata la stessa oltre alla terza chiamata, il cui riferimento però non dimostra essere Pt_1
stata l'unica causa scatenante l'allagamento ma, al più, secondo un principio probabilistico, potrebbe avere influito.
Ciò che si vuol sostenere è che la condotta posta in essere dalla quantunque colposa, non può Pt_1
ritenersi idonea ad elidere del tutto il nesso causale tra la res e la verificazione del danno, potendosi al più valutare sotto il profilo della riduzione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227, comma 1 c.c, applicabile, per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c., anche al campo della responsabilità extracontrattuale.
Quanto al secondo punto, il custode avrebbe dovuto e potuto utilizzare i propri poteri di vigilanza sul bene, che nel caso di specie non erano di competenza di non essendo stata fornita Controparte_2
in giudizio alcuna prova in ordine agli interventi effettuati da quest'ultima sulla rete fognaria che, in tesi, sarebbero stati causa di eventuali rigurgiti nella ricezione delle acque meteoriche per sopperire alle ingenti quantità riversatesi in quella mattina e nella notte precedete nella via Massimo Gorki.
Né, tanto meno e a ben vedere, è stata documentata l'imputabilità alla terza chiamata di un'eventuale incapacità della rete idrica e fognaria di assorbire l'ingente quantitativo di acqua riversatasi nel corso della notte e della prima mattinata del 24.7.2020.
Ad abundantiam, il concorso del fatto colposo risulta essere, per consolidato orientamento di legittimità, astrattamente compatibile con la responsabilità della pubblica amministrazione in caso di insidia stradale e si riflette sull'entità del risarcimento e non, come richiesto dal sul regime CP_1
della causalità giuridica (Cass. Civ., n. 26997/2005).
In un'ottica imprescindibilmente equitativa, valorizzando i reciproci comportamenti e non potendosi ritenere prevalente l'uno rispetto all'altro, anche considerando che alcuna delle due parti ha particolarmente approfondito la questione, ritiene il Tribunale che il danno subito da a Parte_1
seguito del sinistro in oggetto ben possa essere ripartito nella misura del 50% a carico di quest'ultima e del residuo 50% a carico della P.A. convenuta, dovendosi necessariamente tenere fuori la terza chiamata dal riparto delle rispettive corresponsabilità in quanto nulla è stato prodotto in causa al fine di poterne affermare un'eventuale negligenza nella manutenzione della rete fognaria né, tantomeno, alcun riferimento concreto è stato effettuato alla mancata effettuazione di eventuali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di sua esclusiva competenza anche nell'ambito di eventi meteorologici di “eccezionale” portata.
pagina 9 di 12 Venendo a questo punto ad affrontare la questione relativa alla quantificazione del danno patrimoniale subito dall'attrice a seguito del sinistro, al C.T.U. nominato in corso di causa, ing. , Persona_2
era stato chiesto di stabilire la compatibilità con l'allagamento dei danni accertati sul veicolo di proprietà della e la congruità della somma di € 12.999,72 sostenuta da quest'ultima per la Pt_1
riparazione del mezzo. Da tale relazione peritale è emerso unicamente che il danno è compatibile con l'evento per cui è causa ma, ciò non di meno, nulla è stato possibile affermare con riferimento al quantum stante l'assenza di riferimenti specifici, individualizzanti, concretamente utilizzabili ai fini del decidere.
Per tale ragione si è ritenuto opportuno disporre la rinnovazione della C.T.U. con la nomina di il quale, stavolta motivando adeguatamente e specificamente le proprie asserzioni, Persona_3
ha affermato che la rottura del motore è stata causata dall'ingresso dell'acqua attraverso il tubo di aspirazione e che, non essendo l'acqua né comprimibile né infiammabile, si sono create delle irreversibili conseguenze, in particolare al motorino di avviamento, alla turbina e all'alternatore, elementi che non possono operare a bagno d'acqua.
Con valutazione altrettanto scrupolosa ed attenta, ha, inoltre, quantificato il danno subito scomputando dal costo del motore di € 11.992,29, revisionato per la precisione in fabbrica ed equiparabile al nuovo a tutti gli effetti, uno sconto del 3% (€ 359,76), oltre il valore del motore vecchio reso alla fabbrica (€
2.398,45). A tale importo ha aggiunto 15 ore e 40 minuti di manodopera al costo orario di € 64,00, oltre
IVA, il quale, pur leggermente al di sopra della media di mercato, deve ritenersi congruo stante la particolare importanza dell'intervento da effettuare e la necessità di rivolgersi al concessionario ufficiale “Mercedes-Benz” al fine di poter ottenere la revisione del motore direttamente in fabbrica.
Il C.T. di parte convenuta ha lamentato l'impossibilità di prendere visione del motore danneggiato per stabilire l'esatta natura dei danni, obiezione da ritenersi tuttavia non decisiva ai fini del decidere, essendo stata l'attrice costretta a recarsi presso l'officina specializzata delle cui riparazioni ha prodotto regolare fattura.
D'altro canto, se così non avesse fatto, è ragionevole presumere che il danno avrebbe potuto anche essere maggiore sicché il relativo comportamento deve ritenersi più che diligente nell'ottica della limitazione del danno subito.
Del medesimo tenore è l'obiezione sollevata con riferimento al valore del ricambio rigenerato, che all'epoca dei fatti avrebbe avuto un costo di € 6.800,00, avendo a tal fine il C.T.U. replicato che la parte denominata “short block” manca degli aggregati e della testa del motore, non essendo quindi completa di tutte le componenti necessarie alla rimessa in pristino del veicolo.
pagina 10 di 12 La terza chiamata ha anche lamentato la carenza di fotografie del veicolo idonee a documentarne il danneggiamento delle componenti e la necessità di applicare, comunque, il degrado d'uso alle componenti sottoposte ad usura
Anche tale eccezione non può essere accolta atteso che, all'epoca dei fatti, l'autoveicolo risultava avere percorso solo 42.000 km, avendo solo due anni di vita e con la garanzia Mercedes operante sulle parti meccaniche.
Ad ogni buon conto, le eccezioni sollevate con riferimento all'ammontare dei danni subiti dal veicolo avrebbero dovuto essere più specifiche e dettagliate al fine di contrastare le conclusioni, ben motivate, rassegnate dal C.T.U..
In definitiva, quindi, il danno complessivamente risarcibile in favore dell'attrice, già detrattavi la quota di corresponsabilità ad essa imputabile, è pari ad € 6.408,36, a cui vanno aggiunti gli interessi nella misura legale maturati a decorrere dalla data di emissione della fattura prodotta in atti sino a quella di notifica dell'atto di citazione e, successivamente, nella maggior misura prevista dall'art. 1284, comma
4, c.p.c., sino alla data del saldo effettivo.
Il concorso di colpa paritario accertato in corso di causa giustifica, a parere del Tribunale, la compensazione nella misura di ½ delle spese di lite sostenute dall'attrice (fatta eccezione per le spese esenti che sarebbero state sostenute nella medesima quota), dovendosi porre a carico della P.A. la rimanente quota il cui ammontare si liquida come da dispositivo sulla scorta dei valori medi, riparametrati come da decisum, previsti dal D.M. n. 147/2022 per tutte le fasi espletate.
Il rigetto della chiamata in giudizio della terza chiamata comporta, invece, che sulla P.A. debbono integralmente gravare le spese di lite sostenute da quest'ultima, anch'esse liquidate come sulla scorta del medesimo D.M..
Le spese di CTU, separatamente liquidate nel corso del giudizio, vanno definitivamente poste a carico del atteso che la misura del danno subito all'autovettura si sarebbe Controparte_1
dovuto accertare anche nell'ipotesi in cui la domanda fosse stata proposta sul presupposto di una responsabilità meramente concorsuale della P.A..
Non si ritiene invece potersi rifondere le spese di C.T.P. sostenute dall'attrice, neppure per la quota del
50% posta a carico della P.A., essendo stata prodotta in data 7.2.2025 la fattura n. 1300252/2023 emessa in data 27.1.2023 da tale Service Lercari s.r.l. che è soggetto ben diverso da tale
[...]
presso N.A.P. Auto s.a.s. da ultimo confermato nell'incarico di C.T.P. in data 2.2.2024. Per_4
Per di più, neppure è stata documentata la relativa spesa, leggendosi nella fattura prodotta che “NB: la presente fattura verrà pagata da come da accordi in essere tra le parti”. Pt_4
pagina 11 di 12
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara la responsabilità concorrente del e di Controparte_1 Parte_1
nella misura del 50% ciascuno, nella causazione del danno subito dall'autovettura Mercedes CLA targata FR840BD di proprietà di quest'ultima a seguito del sinistro verificatosi in data 24.7.2020, alle ore 7:30 circa, all'altezza del civico n. 105 della via Massimo Gorki del Comune;
Controparte_1
- per l'effetto, condanna il , in persona del Sindaco p.t., a corrispondere Controparte_1
in favore di a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti a seguito del sinistro, Parte_1
già detrattavi la quota del 50% imputabile alla parte danneggiata ai sensi dell'art.1227 c.c., la complessiva somma di € 6.408,36, oltre interessi nella misura legale maturati a decorrere dalla data del
10.9.2020 sino a quella del 31.5.2021 e, successivamente, nella maggior misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.p.c., sino alla data del saldo effettivo;
- rigetta la domanda proposta dal nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
- condanna il , in persona del Sindaco p.t., a rifondere ad il Controparte_1 Parte_1
50% delle spese di lite sostenute nell'ambito del presente giudizio che si liquidano, già ridotte, in complessivi € 2.804,00, di cui 264,00 per spese esenti e 2.540,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., come per legge, con compensazione dell'ulteriore quota sostenuta;
- condanna il , in persona del Sindaco p.t., a rifondere a Controparte_1 CP_2
in persona del legale rapp.te p.t., le spese di lite sostenute nell'ambito del presente giudizio che si
[...]
liquidano complessivi € 5.080,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., quest'ultima solo se dovuta in quanto apparentemente detraibile, come per legge;
- pone definitivamente a carico del le spese di C.T.U. separatamente Controparte_1
liquidate con decreto emesso in data 28.5.2024 con conseguente diritto di ripetizione ad opera delle altre parti delle somme eventualmente anticipate.
Così deciso in Monza in data 10 maggio 2025
Il Giudice
dott. Carlo Albanese
pagina 12 di 12