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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 22/07/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
Il Collegio composto dai Magistrati:
Dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
Dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi Giudice estensore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3664/2024 vertente tra
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Graziana Casarosa ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura in atti.
Ricorrente
E
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
31/05/1992, rappresentata e difesa dagli avv.ti Federica Candelise e Francesco Prestifilippo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, giusta procura in atti.
Ricorrente
E
Pubblico Ministero
Interventore ex-lege
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 29.05.2025 le parti, a seguito di discussione orale, hanno insistito per l'accoglimento del ricorso alle condizioni ivi contenute.
* * *
Le parti hanno agito in giudizio con ricorso congiunto – depositato in data 13.12.2024 – deducendo che:
- Hanno contratto matrimonio concordatario in data 23/09/2018 a Pisa, atto trascritto presso il Registro degli atti di matrimonio del Comune di Pisa;
- Dall'unione è nata la figlia , a Pisa il 26/08/2019; Persona_1
- I coniugi hanno sottoscritto un accordo di separazione consensuale raggiunto a seguito di rituale negoziazione assistita ex. art. 6 legge n. 162/2014, munita di nulla osta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa in data 15.6.2023, trascritta il 22/06/2023 atto n.
258 p. II serie C;
- Sono trascorsi i termini di cui all'art. 3 comma 4 L. n. 898/1970 senza che i coniugi si siano riconciliati e senza che tra gli stessi sia ripreso il rapporto di convivenza.
I coniugi sopra indicati hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) La figlia minore viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, che ne cureranno Persona_1
il mantenimento, l'istruzione, l'educazione e la faranno crescere nell'osservanza dei valori cristiani, accompagnandola nel percorso sacramentale della religione cattolica;
2) La casa familiare sita in Pisa, alla Via Cavour n. 4 resterà assegnata alla Sig.ra che vi continuerà CP_1
a vivere insieme alla figlia minore;
3) Il Sig. presta il proprio consenso affinché la Sig.ra si trasferisca a Londra con la minore CP_1 Per_1
per esigenze lavorative della stessa CP_1
4) Il Sig. potrà continuare a vedere la figlia senza alcuna limitazione, previo accordo con la madre. Le feste natalizie, pasquali e le vacanze estive verranno ripartite tra i genitori in base agli accordi che prenderanno questi ultimi di volta in volta;
5) A titolo di contributo al mantenimento della figlia, il Sig. verserà l'assegno mensile di € 250,00 da rivalutarsi automaticamente ed annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul c/c acceso presso Banca di Pisa e Fornacette S.C. alle seguenti coordinate IBAN:
[...], oltre il 50% delle spese straordinarie di carattere medico e scolastico come da Linee Guida del CNF del 29/11/2017; 6) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di aver definito ogni reciproco rapporto di carattere economico - patrimoniale e di non avere più nulla da pretendere l'uno dall'altra reciprocamente;
7) Le parti si rilasciano reciproca autorizzazione e consenso per il rilascio e/o rinnovo e passaporto per l'espatrio, anche con la prole, e per tutti gli ulteriori documenti necessari per l'espatrio;
8) Spese legali compensate.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Con decreto del 6.05.2025 il Collegio – ritenuto necessario ottenere alcuni chiarimenti dalle parti
– ha disposto la rimessione della causa sul ruolo fissando in prosecuzione l'udienza del 29.05.2025 dinnanzi al Giudice relatore.
All'udienza del 29.05.2025 le parti hanno insistito nel ricorso per come depositato, precisando alcuni aspetti e di essere disposti a rinunciare alla clausola sub. 3 del ricorso;
la madre ha inoltre precisato che – diversamente da quanto previsto in sede di separazione – nel 2023 non si è trasferita a Londra come era previsto, ma che l'opzione è ancora aperta e che è in attesa di ricevere un'offerta di lavoro, e il Giudice relatore ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
***
Visto quanto sopra sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici, salvo la clausola sub. 3 – come rinunciata dalla parte – ritenendo che il consenso al trasferimento all'estero dovrà essere valutato dalle parti quando si verificherà la circostanza.
Le condizioni concordate appaiono non contrastanti con l'ordine pubblico e pertanto la comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza.
P. Q. M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe N.R.G. 3664/2024, così provvede: a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra CP_1
e in data 23/09/2018 a Pisa e trascritto presso il Registro degli atti di
[...] Parte_1 matrimonio del Comune di Pisa al n 75, Parte II, Serie A, Anno 2018.
b) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Pisa per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
c) AFFIDA la figlia minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, che Persona_1 ne cureranno il mantenimento, l'istruzione, l'educazione e la faranno crescere nell'osservanza dei valori cristiani, accompagnandola nel percorso sacramentale della religione cattolica;
d) DISPONE che la casa familiare sita in Pisa, alla Via Cavour n. 4 resti assegnata alla Sig.ra che vi continuerà a vivere insieme alla figlia minore;
CP_1
e) DISPONE che Il Sig. potrà continuare a vedere la figlia senza alcuna limitazione, Per_1
previo accordo con la madre. Le feste natalizie, pasquali e le vacanze estive verranno ripartite tra i genitori in base agli accordi che prenderanno questi ultimi di volta in volta;
f) DISPONE che a titolo di contributo al mantenimento della figlia, il Sig. versi l'assegno Per_1
mensile di € 250,00 da rivalutarsi automaticamente ed annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul c/c acceso presso Banca di
Pisa e Fornacette S.C. alle seguenti coordinate IBAN: [...], oltre il 50% delle spese straordinarie di carattere medico e scolastico;
g) DA' ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di aver definito ogni reciproco rapporto di carattere economico - patrimoniale e di non avere più nulla da pretendere l'uno dall'altra reciprocamente;
h) DA' ATTO che le parti si rilasciano reciproca autorizzazione e consenso per il rilascio e/o rinnovo e passaporto per l'espatrio, anche con la prole, e per tutti gli ulteriori documenti necessari per l'espatrio;
Spese legali compensate.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 18.07.2025
Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Polidori Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefana Curadi
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
Il Collegio composto dai Magistrati:
Dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
Dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi Giudice estensore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3664/2024 vertente tra
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Graziana Casarosa ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura in atti.
Ricorrente
E
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
31/05/1992, rappresentata e difesa dagli avv.ti Federica Candelise e Francesco Prestifilippo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, giusta procura in atti.
Ricorrente
E
Pubblico Ministero
Interventore ex-lege
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 29.05.2025 le parti, a seguito di discussione orale, hanno insistito per l'accoglimento del ricorso alle condizioni ivi contenute.
* * *
Le parti hanno agito in giudizio con ricorso congiunto – depositato in data 13.12.2024 – deducendo che:
- Hanno contratto matrimonio concordatario in data 23/09/2018 a Pisa, atto trascritto presso il Registro degli atti di matrimonio del Comune di Pisa;
- Dall'unione è nata la figlia , a Pisa il 26/08/2019; Persona_1
- I coniugi hanno sottoscritto un accordo di separazione consensuale raggiunto a seguito di rituale negoziazione assistita ex. art. 6 legge n. 162/2014, munita di nulla osta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa in data 15.6.2023, trascritta il 22/06/2023 atto n.
258 p. II serie C;
- Sono trascorsi i termini di cui all'art. 3 comma 4 L. n. 898/1970 senza che i coniugi si siano riconciliati e senza che tra gli stessi sia ripreso il rapporto di convivenza.
I coniugi sopra indicati hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) La figlia minore viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, che ne cureranno Persona_1
il mantenimento, l'istruzione, l'educazione e la faranno crescere nell'osservanza dei valori cristiani, accompagnandola nel percorso sacramentale della religione cattolica;
2) La casa familiare sita in Pisa, alla Via Cavour n. 4 resterà assegnata alla Sig.ra che vi continuerà CP_1
a vivere insieme alla figlia minore;
3) Il Sig. presta il proprio consenso affinché la Sig.ra si trasferisca a Londra con la minore CP_1 Per_1
per esigenze lavorative della stessa CP_1
4) Il Sig. potrà continuare a vedere la figlia senza alcuna limitazione, previo accordo con la madre. Le feste natalizie, pasquali e le vacanze estive verranno ripartite tra i genitori in base agli accordi che prenderanno questi ultimi di volta in volta;
5) A titolo di contributo al mantenimento della figlia, il Sig. verserà l'assegno mensile di € 250,00 da rivalutarsi automaticamente ed annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul c/c acceso presso Banca di Pisa e Fornacette S.C. alle seguenti coordinate IBAN:
[...], oltre il 50% delle spese straordinarie di carattere medico e scolastico come da Linee Guida del CNF del 29/11/2017; 6) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di aver definito ogni reciproco rapporto di carattere economico - patrimoniale e di non avere più nulla da pretendere l'uno dall'altra reciprocamente;
7) Le parti si rilasciano reciproca autorizzazione e consenso per il rilascio e/o rinnovo e passaporto per l'espatrio, anche con la prole, e per tutti gli ulteriori documenti necessari per l'espatrio;
8) Spese legali compensate.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Con decreto del 6.05.2025 il Collegio – ritenuto necessario ottenere alcuni chiarimenti dalle parti
– ha disposto la rimessione della causa sul ruolo fissando in prosecuzione l'udienza del 29.05.2025 dinnanzi al Giudice relatore.
All'udienza del 29.05.2025 le parti hanno insistito nel ricorso per come depositato, precisando alcuni aspetti e di essere disposti a rinunciare alla clausola sub. 3 del ricorso;
la madre ha inoltre precisato che – diversamente da quanto previsto in sede di separazione – nel 2023 non si è trasferita a Londra come era previsto, ma che l'opzione è ancora aperta e che è in attesa di ricevere un'offerta di lavoro, e il Giudice relatore ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
***
Visto quanto sopra sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici, salvo la clausola sub. 3 – come rinunciata dalla parte – ritenendo che il consenso al trasferimento all'estero dovrà essere valutato dalle parti quando si verificherà la circostanza.
Le condizioni concordate appaiono non contrastanti con l'ordine pubblico e pertanto la comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza.
P. Q. M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe N.R.G. 3664/2024, così provvede: a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra CP_1
e in data 23/09/2018 a Pisa e trascritto presso il Registro degli atti di
[...] Parte_1 matrimonio del Comune di Pisa al n 75, Parte II, Serie A, Anno 2018.
b) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Pisa per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
c) AFFIDA la figlia minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, che Persona_1 ne cureranno il mantenimento, l'istruzione, l'educazione e la faranno crescere nell'osservanza dei valori cristiani, accompagnandola nel percorso sacramentale della religione cattolica;
d) DISPONE che la casa familiare sita in Pisa, alla Via Cavour n. 4 resti assegnata alla Sig.ra che vi continuerà a vivere insieme alla figlia minore;
CP_1
e) DISPONE che Il Sig. potrà continuare a vedere la figlia senza alcuna limitazione, Per_1
previo accordo con la madre. Le feste natalizie, pasquali e le vacanze estive verranno ripartite tra i genitori in base agli accordi che prenderanno questi ultimi di volta in volta;
f) DISPONE che a titolo di contributo al mantenimento della figlia, il Sig. versi l'assegno Per_1
mensile di € 250,00 da rivalutarsi automaticamente ed annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul c/c acceso presso Banca di
Pisa e Fornacette S.C. alle seguenti coordinate IBAN: [...], oltre il 50% delle spese straordinarie di carattere medico e scolastico;
g) DA' ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di aver definito ogni reciproco rapporto di carattere economico - patrimoniale e di non avere più nulla da pretendere l'uno dall'altra reciprocamente;
h) DA' ATTO che le parti si rilasciano reciproca autorizzazione e consenso per il rilascio e/o rinnovo e passaporto per l'espatrio, anche con la prole, e per tutti gli ulteriori documenti necessari per l'espatrio;
Spese legali compensate.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 18.07.2025
Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Polidori Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefana Curadi