Art. 17.
Al primo concorso ed al primo esame di idoneita' banditi successivamente all'entrata in vigore della presente legge, possono partecipare gli appuntati e le guardie che siano in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 22 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584 , se piu' favorevoli.
Al primo concorso ed al primo esame di idoneita' banditi successivamente all'entrata in vigore della presente legge, possono partecipare gli appuntati e le guardie che siano in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 22 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584 , se piu' favorevoli.