Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/11/2014, n. 49733
CASS
Sentenza 13 novembre 2014

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Massime1

In tema di impedimento del difensore, l'obbligo di nominare un sostituto, ex art. 102, cod. proc. pen., sussiste anche quando l'impedimento dedotto sia costituito da serie ragioni di salute dello stesso difensore.

Commentari2

  • 1Art. 102 c.p.p. - Sostituto del difensore
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

  • 2Presenza fisica di un qualsiasi difensore non garantisce effettività (Cass. pen. 41432/16)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 novembre 2020

    L'intervento del difensore costituisce una attività di "partecipazione" e non di mera "assistenza", essendo egli impegnato, al pari del pubblico ministero, nella ricerca, individuazione, proposizione e valutazione di tutti gli elementi probatori e nell'analisi della fattispecie legale. L'effettività della difesa non può essere pertanto ridotta ad una mera formale presenza di un tecnico del diritto che, per mancanza di significativi rapporti con le parti o per il ridotto tempo a disposizione, non sia in grado di padroneggiare adeguatamente il materiale di causa. "E' rilevante nel giudizio camerale di appello (conseguente a processo di primo grado celebrato con rito abbreviato) …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/11/2014, n. 49733
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 49733
Data del deposito : 13 novembre 2014

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