Sentenza 29 settembre 2005
Massime • 1
Poichè le norme di prevenzione antinfortunistica mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza e imperizia, il comportamento anomalo del lavoratore può acquisire valore di causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l'evento, tanto da escludere la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione, solo quando esso sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto esorbitante e imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore.Tale risultato, invece, non è collegabile al comportamento, ancorchè avventato, disattento, imprudente, negligente del lavoratore, posto in essere nel contesto dell'attività lavorativa svolta, non essendo esso, in tal caso, eccezionale ed imprevedibile.
Commentario • 1
- 1. Sicurezza sul lavoro: responsabilità in caso di infortunio del lavoratore (Cass. pen. n. 48228/2012)Rinaldi Manuela · https://www.diritto.it/ · 21 febbraio 2013
1. Premessa Nella decisione in commento del 13 dicembre 2012, n. 48228 i giudici della Corte di Cassazione, nella quarta sezione penale, hanno precisato che il comportamento del prestatore di lavoro avventato ed esorbitante rispetto quelle che sono le normali attribuzioni, porta alla interruzione del cd. nesso di causalità, ponendosi come serie causale autonoma rispetto alla precedente condotta del datore di lavoro, il quale non abbia adempiuto ai proprio obblighi (1). Al contrario il comportamento, pur sempre avventato, del prestatore di lavoro posto in essere mentre lo stesso è dedito al lavoro che gli sia stato affidato e che, quindi, non esorbita da ciò che gli compete, può essere …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/09/2005, n. 47146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47146 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 29/09/2005
Dott. MARZANO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 1433
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 42555/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI NO, n. in Roma il 13/09/1951;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 13 novembre 2002. Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. IANNELLI Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore della parte civile, avv. DE MATTEI Elio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Non comparso il difensore del ricorrente.
OSSERVA
1. Il 13 novembre 2002 la Corte di Appello di Roma (assolvendo altri coimputati per non aver commesso il fatto) confermava nei confronti di NO CI la sentenza in data 31 maggio 2001 del Tribunale della stessa città, con la quale tale imputato era stato condannato, per imputazione di cui all'art. 589 c.p., con violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, alla pena di mesi otto di reclusione, nonché al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, in favore delle costituite parti civili, cui veniva assegnata una provvisionale.
A CI, amministratore unico della s.r.l. "Euro Traslochi NO CI", si contestava di avere, per colpa, cagionato la morte del lavoratore dipendente IC LL.
Il 5 luglio 1995 alcuni operai, tra i quali LL, erano intenti, per conto della precitata società, ad effettuare il trasloco di mobili da un appartamento sito al quarto piano di un immobile, facendo uso di una piattaforma mobile su bracci sfilabili;
dopo la pausa-pranzo, alla ripresa del lavoro era stata riattivata quell'apparecchiatura, ma c'era stato uno sbandamento della piattaforma con precipitazione della stessa e caduta nel vuoto di LL, che si trovava su di essa, tratto a morte dalle lesioni riportate. Si trattava, in particolare, di una piattaforma di lavoro elevabile a funzionamento oleodinamico, installata su di un autocarro;
la mensola girevole era incernierata ad un braccio metallico a sfilamento telescopico, che consentiva l'accostamento e l'appoggio al posto di sbarco;
la mensola scorreva in alto ed in basso sul braccio medesimo;
i movimenti di quest'ultimo e della mensola erano comandati da terra, oppure mediante una pulsantiera portatile;
la precipitazione della mensola era assistita da un dispositivo di sicurezza "paracadute"; una volta posizionato il carro- base, la piattaforma poteva essere posizionata, e quando arrivava al massimo dell'altezza veniva fermata sia da un fine-corsa meccanico, sia da un interruttore elettrico.
A CI si addebitava di aver consentito "a lavoratori non esperti l'utilizzazione del ponte mobile sviluppabile... privo di protezioni contro l'azionamento accidentale delle leve idrauliche, senza peraltro renderli edotti dei rischi specifici derivanti da un uso non corretto del ponte stesso e senza la diretta sorveglianza di un preposto (in particolare sul fatto che, trovandosi, come nel caso di specie, la piattaforma di lavoro in quota, l'azionamento della leva idraulica relativa al movimento dello sfilo telescopico determinasse l'improvviso abbassamento della piattaforma stessa e l'immediata rottura delle funi per sollecitazione e trazione, con conseguente caduta al suolo della medesima in quanto non più bloccata dal sistema di apertura-chiusura freno argano movimentazione) - D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 4, 183, 185".
Il giudice di primo grado, esaminando le due tesi al riguardo prospettate dalle parti, aveva ritenuto che, poiché la piattaforma era stata lasciata in alto al momento della pausa, si era determinata la perdita di pressurizzazione del sistema di elevazione del braccio di supporto e l'abbassamento di quest'ultimo; essendo necessario ricollocare la piattaforma alla precedente altezza, si era agito sul selettore che comandava lo sfilamento del braccio e tale manovra, non corretta, aveva eliminato i freni che bloccavano l'ulteriore salita e determinato l'entrata in folle del rullo del verricello di comando delle funi che trascinavano la piattaforma;
il successivo arresto del macchinario aveva determinato il ritorno in tensione delle funi, che si erano strappate facendo precipitare la piattaforma in caduta libera, senza che intervenisse a bloccarla il meccanismo paracadute di emergenza. Aveva rilevato, altresì, che l'operaio RR aveva riferito che alla ripresa del lavoro la piattaforma si trovava con le ruote gommate poggiate sul piano di calpestio del balcone dell'appartamento e che lui era sceso a terra inserendo la chiave del quadro comandi, senza però compiere alcuna operazione perché aveva visto che "la scala aveva un sussulto" e aveva udito LL gridare: "spegni il motore": poiché era impossibile che lo sfilamento del braccio fosse dipeso dalla messa in moto del propulsore, l'evento era stato conseguenza diretta di una manovra accidentale ed inconsapevole posta in essere dagli operatori. Nel pervenire alla resa confermativa statuizione di responsabilità, la Corte Territoriale riteneva di non dover condividere l'assunto della decisione di prime cure, relativamente alla circostanza che "l'evento sarebbe stato la conseguenza diretta di una manovra accidentale ed inconsapevole". Richiamando una acquisita relazione tecnica, rilevava che "al momento della sospensione del lavoro il macchinario era stato lasciato in posizione bracci sfilati e navicella in quota e pertanto con evidente violazione delle istruzioni d'uso contenute nel libretto fornito dal costruttore ..., nel concreto della manovra compiuta da RR ... l'unica ipotesi consentita dalla struttura del macchinario ... e compatibile con il rinvenimento del selettore nella posizione braccio è quella dell'azionamento della leva idraulica di sfilamento dei bracci ..., manovra che non può in alcun modo definirsi accidentale, e deve anzi essere necessariamente ricondotta ad un'azione del medesimo RR...". Riteneva, poi, che, quanto a CI, proprio tale ultima circostanza "in realtà maggiormente evidenzia proprio quella situazione di colpevole tolleranza sul versante della sicurezza che il capo di imputazione giustamente richiama nella parte in cui valorizza quell'uso non corretto del macchinario che è costato la vita ad LL", e richiamava al riguardo le emergenze evidenziate dal perito LL: "1) navicella lasciata in quota con bracci sfilati;
2) appoggio dei bracci sul bordo del terrazzo senza smontare la ringhiera, mentre... era imposto che il posto di sbarco deve comunque costituire naturale continuazione della piattaforma stessa...; 3) mancato uso della cintura di sicurezza;
4) movimentazione della piattaforma non effettuata da LL con il telecomando elettronico...". Rilevava, altresì, che "la responsabilità di CI è chiaramente sussistente anche e soprattutto con riferimento al contesto generale in cui l'infortunio è accaduto". RR si è definito prettamente facchino ed ha puntualizzato che il manovratore non lo faceva per mestiere;
ha rappresentato di aver fatto uso del comando del macchinario... solo altre due volte;
ha ammesso chiaramente che la piattaforma era stata lasciata al quarto piano dello stabile per comodità. Collegando poi a tale limitata esperienza "il gravissimo difetto di coordinamento tra RR ed LL ... la pericolosità della situazione generale è di tutta evidenza". Escludeva, infine, un addotto concorso di colpa della vittima, "perché l'incidente si è prodotto in un contesto contraddistinto da prassi consolidata di trascuratezza e si è comunque verificato a seguito di una manovra posta in essere da RR senza alcuna possibilità per LL di prevederne le conseguenze...".
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per mezzo del difensore, denunziando, con un primo articolato motivo di gravame, il vizio di motivazione.
Deduce:
- che, essendosi rilevato con l'atto di appello "come l'estrema semplicità dell'uso della macchina... non richiedesse alcuna specifica competenza" e come "il CI... avesse abbondantemente spiegato, attraverso una serie di esperienze dirette, come doveva essere usato il macchinario... e come di conseguenza non poteva essere addebitato all'amministratore della Eurotraslochi s.r.l. alcun profilo di responsabilità, nonostante la sussistenza della norma specifica prevista dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 2", la Corte territoriale "liquida il problema sul presupposto del principio affermato in materia dal D.P.R. citato, art. 3, del più volte citato e ribadito mediante le definizioni contenute nel D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 2";
- che, quanto al nesso di causalità, non si era tenuto conto della "eccezionale situazione venutasi a creare con un comportamento tenuto dal RR totalmente imprevedibile...";
- che con l'atto di appello era stata "posta in rilievo la circostanza della specifica attività di facchinaggio dei soci della Cooperativa Anagnina, rimarcando come l'attività veniva ormai svolta pressoché esclusivamente con i nuovi sistemi di sollevamento esterno e non più con il tradizionale sistema del trasporto dei singoli mobili attraverso le scale", e che "anche sul punto non vi è alcuna sostanziale risposta da parte dei giudici di appello";
- che la sentenza impugnata "non risponde alla specifica richiesta di valutazione di un eventuale concorso di colpa della vittima nella produzione dell'evento...".
Con un secondo motivo di ricorso, "si chiede l'applicazione dell'istituto della prescrizione", sull'assunto che "la pena concretamente applicata nella misura di mesi otto di reclusione..., indica una valutazione del comportamento dell'imputato tale da renderlo meritevole dell'applicazione dell'istituto della prescrizione, una volta maturata, indipendentemente dal dato formale della dichiarazione o meno della prevalenza delle generiche sulle aggravanti".
3.0 Il secondo motivo di doglianza - del quale è d'uopo occuparsi per primo, per il carattere di evidente pregiudizialità che l'investe - è del tutto destituito di fondamento. Il termine di prescrizione del reato va ragguagliato alla pena edittale massima per esso normativamente stabilita (art. 157 c.p., comma 2), non alla misura della pena concretamente inflitta. Nella specie, essendo state ritenute le riconosciute circostanze attenuanti equivalenti all'aggravante contestata, il periodo massimo di prescrizione si determina in anni quindici, ai sensi del precitato art. 157 c.p., comma 1, n. 3, e dell'art. 160 c.p., comma 3, tenuto conto degli ultimi atti interruttivi determinati dalla sentenza di condanna di primo grado e dal decreto di citazione in appello, e verrà a scadere il 5 luglio 2010.
3.1 Il primo profilo di censura è, pur esso, infondato. I giudici del merito, difatti, con argomentare congruo e logico, hanno dato contezza del percorso argomentativo seguito nel pervenire alla resa confermativa statuizione. Hanno, in particolare, dato atto delle carenze organizzative ed informative rilevate nel "contesto generale in cui l'infortunio è accaduto", evidenziando la deficitaria idoneità e preparazione dei lavoratori addetti all'uso di quella macchina (RR "si è definito prettamente facchino ed ha puntualizzato che il manovratore non lo faceva per mestiere ..., ha rappresentato di aver fatto uso del comando del macchinario ... solo altre due volte ..."), "quella che era la prassi" nello svolgimento di tale lavoro nella impresa dell'imputato, il mancato controllo del datore di lavoro sull'uso corretto dei presidi antinfortunistici, e su tali aspetti pure si era diffusamente soffermata la integrativa sentenza di primo grado (pagg. 14 e ss.). In tale delineato quadro fattuale, nessun rilievo può, evidentemente, avere la considerazione gravatoria circa le connotazioni della "specifica attività di facchinaggio", tenuto conto del necessario uso di quella macchina per assolvere al lavoro commesso e della conseguente necessaria idoneità informativa sul suo corretto uso e vigilanza su di esso, che pur sempre compete al datore di lavoro.
E quanto al concorso di colpa della vittima, ha esaurientemente, e logicamente, già chiarito la sentenza impugnata che esso non è affatto ravvisabile, perché, al postutto, l'incidente si verificò solo "a seguito di una manovra posta in essere da RR senza alcuna possibilità per LL di prevederne le conseguenze": e RR era stato addetto a quel lavoro proprio dal ricorrente. Quanto, infine, alla "eccezionale situazione venutasi a creare con un comportamento tenuto dal RR totalmente imprevedibile...", donde il ricorrente fa discendere la "insussistenza del nesso di causalità ...", ha già più volte ritenuto questa Suprema Corte - e va qui rifermato - che un comportamento anomalo del lavoratore può acquisire valore di causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l'evento quando esso sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto esorbitante ed imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore;
tale risultato, invece, non è collegabile al comportamento, ancorché avventato, disattento, imprudente, negligente del lavoratore, posto in essere nel contesto dell'attività lavorativa svolta, tale comportamento, in tal caso, non essendo affatto eccezionale ed imprevedibile (cfr., ex ceteris, Cass., Sez. 4^, n. 12115/1999; id., Sez. 4^, n. 952/1997).
4. Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di questo grado del giudizio in favore della costituita parte civile, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Lo condanna inoltre alla rifusione delle spese in favore della costituita parte civile, liquidandole in Euro 2.600,00 oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2005