Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/04/2011, n. 23292
CASS
Sentenza 28 aprile 2011

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In tema di causalità, la colpa del lavoratore eventualmente concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica addebitata ai soggetti tenuti ad osservarne le disposizioni non esime questi ultimi dalle proprie responsabilità, poiché l'esistenza del rapporto di causalità tra la violazione e l'evento-morte o -lesioni del lavoratore che ne sia conseguito può essere esclusa unicamente nei casi in cui sia provato che il comportamento del lavoratore fu abnorme, e che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento. (La Suprema Corte ha precisato che è abnorme soltanto il comportamento del lavoratore che, per la sua stranezza ed imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all'applicazione della misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, e che tale non è il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un'operazione comunque rientrante, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli).

In tema di posizioni di garanzia in materia antinfortunistica, il responsabile del servizio manutenzione ed il responsabile del reparto sono privi di responsabilità inerenti alle scelte gestionali generali, avendo poteri di livello inferiore, solitamente rapportati all'effettivo potere di spesa, e quindi, pur avendo qualifica dirigenziale, non sono equiparabili al datore di lavoro.

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  • 1Cass. Pen., sez. IV, 12 novembre 2018, n. 51321
    https://www.iusinitinere.it/

    Non esonera il datore di lavoro dalla sua responsabilità la condotta negligente del lavoratore intento a depositare materiale inerte presso l'area di stoccaggio secondaria della cava, il quale, avvicinatosi eccessivamente al ciglio della suddetta area con l'autocarro all'interno del quale stava lavorando, faceva franare la parte del ciglio interessata, precipitando così lungo la scarpata e trovandovi la morte. Ciò in quanto il suo comportamento non è anomalo rispetto alle mansioni attribuitegli né assolutamente imprevedibile rispetto alla tipologia dell'attività e alle caratteristiche del luogo, ben potendosi prevedere che qualcuno degli autisti che dovevano scaricare il materiale, …

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  • 2Sicurezza sul lavoro. Condotta imprudente del lavoratore e responsabilità del datore di lavoro e del dirigente con funzioni di delega ex D.Lgs. 81/2008, art. 16.
    Francesco · https://www.osservatorio-231.it/ · 28 marzo 2021

    Con sentenza del 27.01.2021, n. 6505, depositata in data 19.02.2021, la Corte di Cassazione penale, sez. IV, si è espressa in materia di infortuni sul lavoro dinnanzi ad una condotta imprudente del lavoratore riconoscendo, tuttavia, anche la responsabilità del datore di lavoro e del dirigente con funzioni di delega ex D.Lgs. 81/2008, art. 16. Nel dettaglio, in data 26.03.2019 la Corte d'Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Livorno del 20.10.2016, riconosceva la sussistenza della circostanza attenuante dell'art. 62 n. 6 c.p., rideterminava la pena e confermava la responsabilità penale del responsabile della centrale termoelettrica e quindi dirigente con …

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  • 3Lavoratore cade dal tetto perché imprudente? Condannato il datore di lavoro (Cass. 26858/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 giugno 2018

    Il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme. E' abnorme il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli - e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro - o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa radicalmente lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro. Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 29 maggio – 12 giugno 2018, n. 26858 Presidente Piccialli – …

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  • 4Sicurezza sul lavoro: responsabilità in caso di infortunio del lavoratore (Cass. pen. n. 48228/2012)
    Rinaldi Manuela · https://www.diritto.it/ · 21 febbraio 2013

    1. Premessa Nella decisione in commento del 13 dicembre 2012, n. 48228 i giudici della Corte di Cassazione, nella quarta sezione penale, hanno precisato che il comportamento del prestatore di lavoro avventato ed esorbitante rispetto quelle che sono le normali attribuzioni, porta alla interruzione del cd. nesso di causalità, ponendosi come serie causale autonoma rispetto alla precedente condotta del datore di lavoro, il quale non abbia adempiuto ai proprio obblighi (1). Al contrario il comportamento, pur sempre avventato, del prestatore di lavoro posto in essere mentre lo stesso è dedito al lavoro che gli sia stato affidato e che, quindi, non esorbita da ciò che gli compete, può essere …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/04/2011, n. 23292
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23292
Data del deposito : 28 aprile 2011

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