Sentenza 26 giugno 2012
Massime • 1
L'assoluto impedimento a comparire non richiede necessariamente l'impossibilità in senso fisico di raggiungere la sede giudiziaria, potendo sussistere anche laddove l'imputato non sia in grado di partecipare lucidamente ed attivamente al processo. (Nella specie la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che, a fronte di stato febbrile con temperatura di 39 gradi, aveva ritenuto non assoluto l'impedimento in ragione della possibile assunzione di antipiretici).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/06/2012, n. 47975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47975 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCO Amedeo - Presidente - del 26/06/2012
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SAVINO Mariapia - Consigliere - N. 1858
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere - N. 49734/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RD AL nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 3.10.2011;
visti il ricorso e il provvedimento impugnato;
sentito il Procuratore Generale Dott. Sante Spinaci che ha concluso chiedendo rigetto;
sentita la relazione del consigliere Dott.ssa Mariapia Savino;
Udito l'avv. Reccia Alfonso di S.M. Capua Vetere.
RITENUTO IN FATTO
RD AL proponeva, per il tramite del difensore di fiducia, ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 3.10.011, emessa a conferma della sentenza del GUP del Tribunale di Napoli in data 13.1.011, con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, il predetto veniva ritenuto responsabile del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 81 cpv. 73 e 80, (capo A) per aver effettuato ripetute cessioni di quantità imprecisate di marijuana ai minori TO AR e SO IM (a quest'ultimo per il tramite dell'TO), e del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, (capo B) perché, senza la autorizzazione di cui all'art. 17, illecitamente coltivava piantine di marijuana e deteneva illecitamente, al fine di cederla a terzi, altra sostanza di tipo marjiuana pari a gr 968,62 e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante di cui all'art. 80 cit. D.P.R., veniva condannato alla pena di anni quattro mesi quattro di reclusione ed Euro 18.000 di multa, oltre pene accessoria come per legge, confisca e distruzione dello stupefacente e di quant'altro in sequestro.
1 - A sostegno del ricorso per Cassazione, col primo motivo, viene denunciata, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. C), la violazione dell'art. 420 ter c.p.p.. Osserva la difesa del ricorrente che, con ordinanza del 3.10.011, la corte di appello ha respinto l'istanza di rinvio del giudizio per impedimento dell'imputato, agli arresti domiciliari presso il proprio domicilio, avanzata dalla difesa sulla base di certificato medico allegato all'istanza osservando che la malattia certificata non impediva all'imputato di comparire previa somministrazione di antipiretico per abbassare lo stato febbrile che, peraltro, nel certificato, non era stato indicato il luogo ove il predetto era stato visitato dai medico.
Il ricorrente censura la decisione della corte territoriale rilevando che il grave stato febbrile certificato dal medico era elemento idoneo a giustificare la mancata comparizione dell'imputato e che peraltro, essendo lo stesso sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso il proprio domicilio, la visita medica non poteva che essere avvenuta ivi. Contesta anche la successiva decisione, priva di qualsiasi motivazione, dei giudici di appello di respingere ulteriore richiesta avanzata dal suo difensore, di accertare l'attualità della malattia a mezzo CC di Marano, decisione che avrebbe precluso, secondo il ricorrente, ogni possibilità di accertare la sussistenza effettiva dell'invocato impedimento.
2- col secondo motivo, la difesa del ricorrente censura il trattamento sanzionatorio applicato dalla Corte di merito che, riportandosi alla decisione dei primi giudici, ha disatteso lo specifico motivo di appello col quale il ricorrente ha chiesto l'esclusione dell'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.80, applicata dal primo giudice con giudizio di equivalenza con le attenuanti generiche, nonché la declaratoria di prevalenze di queste ultime e il riconoscimento dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. Ad avviso del ricorrente la Corte ha ignorato le deduzioni della difesa riguardanti la giovanissima età dell'imputato (appena maggiorenne), la sua incensuratezza, la resipiscenza mostrata con la confessione, limitandosi a motivazione generica ed apodittica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 - Il primo motivo è fondato.
Come è noto, l'art. 420 ter c.p.p., disciplina le ipotesi di mancata comparizione dell'imputato all'udienza stabilendo che, ove risulti che essa sia dovuta a caso fortuito, forza maggiore o altro impedimento, il giudice deve disporre il rinvio a nuova udienza del processo. Analogo provvedimento, a norma dell'art. 420 ter c.p.p., comma 2, deve essere adottato non solo quando la circostanza dell'assoluto impedimento a comparire risulti in modo certo ma anche quando sussista solo la probabilità, la cui valutazione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, dell'impedimento per le suindicate ragioni.
Si pone il problema della valutazione da parte del giudice dell'impedimento attestato nel certificato medico, al fine di provvedere sulla richiesta di rinvio;
se sussista un margine di apprezzamento da parte del giudicante circa la natura e gli effetti impeditivi della malattia certificata.
Orbene, ritiene questa Corte che non si può dare ingresso a valutazioni che dalla comune esperienza ripetono il loro fondamento quando si verte in settore caratterizzato da competenze scientifiche;
il giudice, nel disattendere il certificato medico, non può sindacare in modo arbitrario la natura della infermità scientificamente attestata e censurarne immotivatamente il carattere impeditivo, ignorando la patologia indicata, perché in tal modo si ingerisce in un settore riservato alla scienza medica entrando in contrasto con i principi che la governano. Discende da ciò che, pur essendo rimessa al giudice la valutazione della gravita della malattia certificata e del carattere assoluto della stessa, questi è comunque tenuto ad effettuare un'attenta valutazione del carattere impeditivo e può pervenire ad un giudizio negativo circa l'assoluta impossibilità a comparire solo disattendendo, con adeguata valutazione del referto, la rilevanza della patologia da cui si afferma colpito l'imputato. (Sez. U, 27/09/2005 dep. 11/10/2005 Rv. 231810).
Il giudizio espresso in questi termini dal giudice è sottratto al sindacato di legittimità se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici;
ne' il giudice ha l'obbligo di disporre accertamenti fiscali per verificare l'impedimento o integrare l'insufficiente documentazione prodotta. (Cass. Sez. 5, 20/09/2005- 30/09/2005 Rv. 232568) Solo in caso di dubbio sull'attendibilità del certificato medico comprovante l'impedimento a comparire, il giudice, prima di valutarne negativamente la sussistenza, è tenuto a disporre una vista fiscale di controllo per accertare l'effettiva incompatibilità delle condizioni di salute dell'imputato con la partecipazione all'udienza; tenendo altresì presente che ad integrare la condizione di assoluto impedimento a comparire non è necessaria l'impossibilità, intesa in senso fisico, di raggiungere la sede giudiziaria per problemi di deambulazione, potendo essa sussistere anche qualora l'imputato, pur potendo recarsi in udienza, non sia in grado di partecipare lucidamente ed attivamente al processo;
ciò in quanto la facoltà di comparire costituisce un'estrinsecazione del diritto di difesa e dunque richiede una partecipazione vigile e consapevole (Cass. Sez. 6, 05/11/2008 - 25/11/2008 Rv. 241913). Venendo al caso in esame, i giudici di appello hanno respinto la richiesta di rinvio per impedimento dell'imputato ritenendo che la sua malattia non determinasse un'impossibilità assoluta a comparire in quanto la somministrazione di un antipiretico avrebbe eliminato la stato febbrile e inoltre, nel certificato, non era stato indicato il luogo nel quale il medico aveva visitato il paziente. La Corte ha omesso di effettuare un'adeguata valutazione dell'impedimento addotto dall'imputato e della "probabilità" che esso determinasse la sua assoluta impossibilità di comparire, come previsto dall'art. 420 ter c.p.p.. Difatti la motivazione posta a base dell'ordinanza reiettiva dell'istanza di rinvio, appare illogica ed incongruente nell'esame del detto impedimento, il carattere non assoluto del quale viene fatto dipendere dalla assunzione di antipiretico, senza considerare che gli effetti dell'abbassamento dello stato febbrile non conseguono immediatamente, trattandosi peraltro di aumento rilevante della temperatura corporea (39 gradi), e che l'impedimento non è determinato solo dal rialzo termico ma dalle generali condizioni fisiche del paziente in presenza dell'infermità certificata, condizioni che, al di là della diminuzione della febbre, potrebbero comunque rappresentare un ostacolo di carattere assoluto alla comparizione nei termini sopra illustrati.
Si richiama a tale proposito la pronuncia con la quale le Corte Suprema ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di appello che aveva dichiarato la contumacia dell'imputato, sul presupposto che il certificato prodotto, attestante uno stato febbrile con temperatura superiore a 39 gradi, faceva riferimento al giorno precedente a quello dell'udienza e in esso non era indicato il domicilio per l'eventuale visita di controllo, osservando da un lato come i normali presidi terapeutici non sempre possono ridurre la temperatura corporea in ventiquattro ore e dall'altro che, in mancanza di indicazioni contrarie, la visita di controllo andava disposta al domicilio dell'imputato (Sez. U, 27/09/2005 dep. 11/10/2005 Rv. 231810).
Illogica è la motivazione dell'ordinanza impugnata anche con riguardo alla rilevata non esaustività del certificato medico per la mancata indicazione del luogo ove è stato visitato l'imputato. E vero che, secondo un costante indirizzo giurisprudenziale, il certificato medico deve contenere tutti gli elementi che consentano al giudice di verificare la fondatezza dell'impedimento, eventualmente disponendone una verifica a mezzo visita fiscale, quindi non vi è dubbio che fra essi rientri anche l'indicazione del luogo ove trovasi il paziente. Nel caso in esame, essendo il RD sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, tale indicazione era ultronea posto che la visita medica non poteva che essersi svolta presso l'abitazione dell'imputato, sede della misura custodiale, dove il medico si era recato per esaminarlo. Si deve dunque concludere per l'assenza di un'adeguata congrua attività valutativa dell'impedimento addotto dall'imputato, in violazione del disposto dell'art. 420 ter c.p.p.. Poiché tale disposizione attiene all'intervento dell'imputato nel processo, dalla sua violazione deriva la nullità della dichiarazione di contumacia (ai sensi dell'art. 420 quater c.p.p., comma 4, e dell'art. 178 c.p.p., lett. c)) e degli atti successivi. Discende da ciò l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Appello di Napoli, la quale dovrà procedere al nuovo giudizio.
La fondatezza del motivo esaminato esime questa Corte dall'esame del secondo motivo che è da ritenersi assorbito nel primo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 26 giugno 2012. Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2012