Sentenza 1 luglio 2008
Massime • 1
In tema di impedimento del difensore (art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen.), l'onere di fornire specifica ragione dell'impossibilità di nominare un sostituto, ex art. 102, cod. proc. pen., - che ricade sul difensore qualora questi deduca impedimento per la concomitanza di altro impegno professionale - non sussiste quando l'impedimento dedotto sia costituito da serie ragioni di salute dello stesso difensore, comunicato al giudice e debitamente documentato, a meno che si tratti di impedimento, ancorché non evitabile, prevedibile.
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- 1. Il rinvio dell’udienza nel processo amministrativo tra poteri del giudice e diritti delle parti (Nota a Cons. giust. amm. Reg. Sicilia, 31 gennaio 2022, n. 153)Michele Ricciardo Calderaro · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Michele Ricciardo Calderaro Sommario: 1. Il caso di specie. – 2. Il rinvio dell'udienza: il ruolo della discussione orale nel processo amministrativo e la necessità di evitare pronunzie a sorpresa. – 3. Una comparazione processualistica: il rinvio dell'udienza nel processo civile e penale. - 4. Il rinvio dell'udienza di discussione: potere o dovere del giudice amministrativo? – 5. Osservazioni critiche: in alcuni casi sussiste il diritto delle parti al rinvio dell'udienza. 1. Il caso di specie. La sentenza che si annota interviene su una fattispecie molto peculiare attinente alle tasse portuali, di imbarco e sbarco, introdotte dall'art. 33 della l. n. 82/1963, dapprima per alcuni …
Leggi di più… - 2. Il rinvio dell’udienza nel processo amministrativo tra poteri del giudice e diritti delle parti (Nota a Cons. giust. amm. Reg. Sicilia, 31 gennaio 2022, n. 153)Michele Ricciardo Calderaro · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Michele Ricciardo Calderaro Sommario: 1. Il caso di specie. – 2. Il rinvio dell'udienza: il ruolo della discussione orale nel processo amministrativo e la necessità di evitare pronunzie a sorpresa. – 3. Una comparazione processualistica: il rinvio dell'udienza nel processo civile e penale. - 4. Il rinvio dell'udienza di discussione: potere o dovere del giudice amministrativo? – 5. Osservazioni critiche: in alcuni casi sussiste il diritto delle parti al rinvio dell'udienza. 1. Il caso di specie. La sentenza che si annota interviene su una fattispecie molto peculiare attinente alle tasse portuali, di imbarco e sbarco, introdotte dall'art. 33 della l. n. 82/1963, dapprima per alcuni …
Leggi di più… - 3. Il rinvio dell’udienza nel processo amministrativo tra poteri del giudice e diritti delle parti (Nota a Cons. giust. amm. Reg. Sicilia, 31 gennaio 2022, n. 153)Michele Ricciardo Calderaro · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 24 marzo 2022
- 4. Presenza fisica di un qualsiasi difensore non garantisce effettività (Cass. pen. 41432/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 novembre 2020
L'intervento del difensore costituisce una attività di "partecipazione" e non di mera "assistenza", essendo egli impegnato, al pari del pubblico ministero, nella ricerca, individuazione, proposizione e valutazione di tutti gli elementi probatori e nell'analisi della fattispecie legale. L'effettività della difesa non può essere pertanto ridotta ad una mera formale presenza di un tecnico del diritto che, per mancanza di significativi rapporti con le parti o per il ridotto tempo a disposizione, non sia in grado di padroneggiare adeguatamente il materiale di causa. "E' rilevante nel giudizio camerale di appello (conseguente a processo di primo grado celebrato con rito abbreviato) …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/07/2008, n. 29914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29914 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2008 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
QUINTA SEZIONE PENALE 29 9 14 /08 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 01/07/2008 14
SENTENZA N.3011 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. ROTELLA MARIO PRESIDENTE
REGISTRO GENERALE CONSIGLIERE 1.Dott.OLDI PAOLO 11 N. 009838/2008 2. Dott. FUMO MAURIZIO
3. Dott. BRUNO PAOLO ANTONIO 11
4.Dott. DUBOLINO PIETRO 11
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 01/01/1970 1) BI SILVIO
avverso SENTENZA del 22/11/2007
di CALTANISSETTA CORTE APPELLO
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
FUMO MAURIZIO
Il Tribunale di Gela, con sentenza 1.7.2004, dichiarò TR MA e SI colpevoli dei reati: MA: minaccia grave continuata pluriaggravata in danno di Giudice Emilio
Santi, direttore della riserva del Biviere, nonché di EO G.IS e AM
GI, funzionari della predetta riserva (capo A), danneggiamento aggravato (capi
B-D), minaccia per costringere le PPOO alla commissione di reati (capo C), introduzione di animali e pascolo abusivo (capo E), reati tutti ulteriormente aggravati ai sensi dell'art. 7 L. 203/91, per aver commesso i fatti avvalendosi della capacità intimidatoria derivante dalla appartenenza del fratello TR RO, all'associazione mafiosa denominata "cosa nostra", SI: reati sub B-D ed E.
I predetti furono condannati alle pene di giustizia.
La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 22.11.2007, in parziale riforma, ha dichiarato NDP nei confronti di TR MA per essere i reati estinti per morte del predetto, ha confermato nel resto.
Ricorre per cassazione il difensore di TR SI e deduce:
a) nullità ex artt. 179-178 lett. c) cpp dell'ordinanza della Corte di appello di rigetto
(in data 22.11.2007) della istanza di differimento dell'udienza per legittimo impedimento del difensore, con conseguente nullità della sentenza ex artt. 420 ter,
484, 598 cpp- 111 Cost. Il giudice di appello ritenne di dover rigettare l'istanza in considerazione del fatto che il difensore non aveva argomentato in ordine alla possibilità di farsi sostituire. In realtà tale obbligo non è normativamente previsto e comunque la Corte di merito avrebbe dovuto ritenere implicita nella istanza stessa la impossibilità di nominare, ex art. 102 cpp, un sostituto processuale, sul presupposto che, in caso contrario, il difensore lo avrebbe certamente fatto, sempre che l'imputato lo avesse a tanto autorizzato,
b) mancanza e contraddittorietà di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della aggravante ex art 7 L. 203/91, atteso che a TR SI non possono essere estese automaticamente le condotte addebitate al fratello MA. In realtà la contestazione di tale aggravate scaturisce da un episodio addebitato esclusivamente al MA (capo A), che, in qual momento non era in compagnia di SI. E' vero che la sentenza di appello sostiene che la azione di riqualificazione della riserva naturale intrapresa da Giudice e dai suoi collaboratori "aveva trovato l'ostilità palese dei fratelli MA e SI TR, appartenenti all'omonimo clan criminale mafioso, molto noto e operativo nel territorio gelese”, ma è altrettanto vero che il giudice di primo grado ebbe ad affermare che a carico di SI non emerse alcun elemento che deponesse nel senso della sua appartenenza alla predetta struttura criminale. Il ricorrente oltretutto è incensurato. D'altronde, l'utilizzo del metodo mafioso, da parte di SI, non è positivamente emerso dalla istruttoria dibattimentale, né in precedenza, né è stato accertato che lo stesso avesse consapevolezza che quando
MA minacciò le PPOO avesse fatto ricorso a metodologie di tipo mafioso. Il 27.6.2008 sono stati depositati motivi nuovi, con i quali, riprendendo la prima censure si osserva che non è esatto che il difensore non ha chiarito i motivi per i quali non era possibile nominare un sostituto. Tali motivi sono stati indicați nell'esplicita volontà dell'imputato. Va poi considerato che l'impedimento non era dovuto a concomitante impegno del professionista, ma alle sue gravi condizioni di salute (che, di lì a poco, lo condurranno a morte). Sul punto esiste specifico orientamento della Corte di cassazione, favorevole alla tesi del ricorrente.
Tanto considerato, premesso che il termine di prescrizione non è ancora maturato, atteso che si è verificata sospensione per mesi 6 e giorni 10, va rilevato che la prima censura è fondata in ragione del motivo per il quale fu richiesto il differimento dell'udienza
Invero è stato ritenuto (ASN 200635011-RV 235224) che l'onere di fornire specifica ragione dell'impossibilità di nominare un sostituto, ex art. 102 cpp -che certamente ricade sul difensore qualora questi deduca impedimento per la concomitanza di altro impegno professionale- non sussiste quando l'impedimento dedotto sia costituito da un sopravvenuto e grave lutto familiare (nella specie decesso del coniuge), comunicato al giudice e debitamente documentato. La medesima ratio deve aver vigore, evidentemente, quando l'impedimento sia rappresentato da serie ragioni di salute del difensore stesso. In altre parole, quando l'avvocato esercita una scelta -tra un impegno professionale e un altro è logico attendersi da lui un comportamento diligente consistente nel reperimento di un sostituto, quando Chiesto viceversa il differimento della trattazione del processo è dovuto a causa di forza maggiore (lutti in famiglia, motivi di salute et similia), non ha senso e ragione pretendere che il difensore si attivi per "procurare" altro professionista che possa sostituirlo innanzi all'AG procedente (a meno che tal genere di impedimento, per quanto n on evitabile, abbia avuto i caratteri della prevedibilità). Nel caso in esame, la Corte nissena, accertato che il difensore del TR non aveva nominato sostituto, non risulta aver condotto alcuna altra verifica, rendendo, in tal modo, un provvedimento sostanzialmente monco e privo di adeguata giustificazione, che ha dunque determinato un inammissibile vulnus nel diritto di difesa dell'imputato.
Consegue annullamento con rinvio per il giudizio. Giudice di rinvio è altra sezione della medesima Corte.
PQM
la Corte annulla la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma in data 1 luglio 2008.- Depositata in Cancelleria
Roma, li 17LUG. 2008 Maris RotteIl presidente-Maria Rotella L'estensore-Maurizio Fumo шиCANCELLIERE esig Carmela Lanzuise