Cass. pen., sez. III, sentenza 17/12/2002, n. 3072
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Sentenza 17 dicembre 2002

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Nel caso di impedimento a comparire del difensore non vi è alcun obbligo da parte di quest'ultimo di nominare un suo sostituto; ne deriva che qualora venga incaricato dal difensore un altro avvocato al solo scopo di depositare la certificazione medica e di chiedere il rinvio del procedimento, non sussiste alcuna valida sostituzione processuale ed il cosiddetto sostituto assume la posizione giuridica di difensore d'ufficio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 17/12/2002, n. 3072
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3072
    Data del deposito : 17 dicembre 2002

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