Sentenza 17 dicembre 2002
Massime • 1
Nel caso di impedimento a comparire del difensore non vi è alcun obbligo da parte di quest'ultimo di nominare un suo sostituto; ne deriva che qualora venga incaricato dal difensore un altro avvocato al solo scopo di depositare la certificazione medica e di chiedere il rinvio del procedimento, non sussiste alcuna valida sostituzione processuale ed il cosiddetto sostituto assume la posizione giuridica di difensore d'ufficio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/12/2002, n. 3072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3072 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2002 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Umberto PAPADIA Presidente
dott. Alfredo TERESI Componente
dott. Luigi PICCIALLI "
dott. Carlo GRILLO "
dott. Aldo FIALE "
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1.US EP, nato a [...] il [...];
2.CU Concetta, nata a [...] il [...];
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 14.01.2002 che ha confermato la condanna alla pena dell'arresto e dell'ammenda loro inflitta nel giudizio di primo grado per il reato di cui agli art.20 lett. c) legge n. 47/1985 e 1 sexies legge n.431/1985;
Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
Sentito il PM nella persona del PG dott. EP Veneziano, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza:
Osserva
Con sentenza 14.01.2002 la Corte di Appello di Palermo confermava la pena dell'arresto e dell'ammenda inflitta nel giudizio di primo grado a US EP e a IO Concetta, quali responsabili di avere eseguito in zona vincolata un manufatto senza concessione edilizia e senza autorizzazione paesaggistica.
Proponevano ricorso per cassazione gli imputati rilevando che all'udienza 14.01.2002 davanti la Corte d'appello l'Avv. Ferreri, su incarico del loro difensore di fiducia Avv. Punzi, aveva depositato istanza di rinvio ad altra udienza per impedimento di quest'ultimo per motivi di salute.
Nell'istanza vi era nomina a sostituto solo per il deposito del documento e per la produzione della certificazione medica. La Corte d'appello aveva rigettato l'istanza rilevando che il difensore di fiducia, in ogni caso, col prodotto documento, aveva nominato suo sostituto l'Avv. Ferreri.
Eccepivano, quindi, gli imputati la nullità assoluta del giudizio d'appello per la violazione del diritto di difesa poiché l'Avv. Ferreri, che non era sostituto processuale né difensore d'ufficio, era stato costretto a discutere il processo riportandosi genericamente all'atto di appello, senza potersi avvalere di un termine a difesa.
Chiedevano l'annullamento della sentenza.
II ricorso è infondato.
Nel caso di impedimento a comparire del difensore, non esiste per quest'ultimo alcun obbligo di nominare un sostituto dato che di un tale obbligo, non esiste traccia nell'ordinamento positivo, che invece, in coerenza alla natura fiduciaria del rapporto di mandato corrente fra l'imputato e il difensore da lui nominato, dà a costui facoltà, e non gli impone alcun obbligo o dovere, di nominare un sostituto.
Pertanto, erroneamente la Corte d'appello ha qualificato come atto di nomina a sostituto processuale l'incarico conferito dal difensore di fiducia ad altro avvocato di richiedere il rinvio del procedimento e di depositare la certificazione medica, dovendosi, invece, ritenere, alla stregua della corretta qualificazione dell'atto, che non sussisteva alcuna valida nomina di sostituzione, sicché la c.d. sostituzione doveva essere considerata per non avvenuta con assunzione del cosiddetto sostituto della posizione giuridica del difensore d'ufficio. (Cass. Sez. 1^, n. 3258, 11.12.1989, Iovine, RV. 182902; RV. 173089; RV n. 179062). Ne consegue che l'Avv. Ferreri ha ritualmente svolto in tale veste le proprie funzioni partecipando al dibattimento e rassegnando le conclusioni difensive, donde la regolarità del procedimento, dato che in concreto l'imputato è stato assistito e rappresentato nel corso del dibattimento da un soggetto che aveva la piena capacità di svolgere le sue funzioni defensionali.
Nessuna doglianza è stata sollevata in ordine all'omessa pronuncia sull'istanza di rinvio.
Il rigetto del ricorso comporta condanna al pagamento delle spese del procedimento.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Cosi deciso in Roma nella pubblica udienza del 17.12.2002. DEPOSITATA IN ROMA IL 22 GENNAIO 2003.