Sentenza 22 luglio 2014
Massime • 1
In tema di impedimento del difensore, l'obbligo di nominare un sostituto, ex art. 102, cod. proc. pen., sussiste anche quando l'impedimento dedotto sia costituito da serie ragioni di salute dello stesso difensore.
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L'intervento del difensore costituisce una attività di "partecipazione" e non di mera "assistenza", essendo egli impegnato, al pari del pubblico ministero, nella ricerca, individuazione, proposizione e valutazione di tutti gli elementi probatori e nell'analisi della fattispecie legale. L'effettività della difesa non può essere pertanto ridotta ad una mera formale presenza di un tecnico del diritto che, per mancanza di significativi rapporti con le parti o per il ridotto tempo a disposizione, non sia in grado di padroneggiare adeguatamente il materiale di causa. "E' rilevante nel giudizio camerale di appello (conseguente a processo di primo grado celebrato con rito abbreviato) …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 22/07/2014, n. 35263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35263 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 22/07/2014
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAMACCI Luca - rel. Consigliere - N. 4
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 24326/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GG TO N. IL 31/12/1960;
RO AN N. IL 13/01/1950;
avverso la sentenza n. 1365/2006 CORTE APPELLO di BARI, del 29/11/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/07/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fraticelli Mario, che ha concluso per l'annullamento con rinvio per AN limitatamente al giudizio di comparazione. Rigetto nel resto. Rigetto del ricorso del Ruggiero.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Bari, con sentenza del 28.5.2013, emessa a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Seconda Sezione Penale di questa Corte con sentenza n. 44879 del 2.12.2011, ha riformato la sentenza del Tribunale di Foggia del 9.5.2005, appellata, tra gli altri, da GG AT e RO IO ed ha confermato l'affermazione di penale responsabilità nei confronti del primo per il residuo reato di cui al capo E) della rubrica (estorsione aggravata, in San Giovanni Rotondo, fino alla fine del luglio 1990) e, nei confronti del secondo, per il residuo reato di cui al capo G) dell'imputazione (tentata estorsione aggravata, in San Giovanni Rotondo, il 13.7.1991). Contestualmente, la Corte territoriale ha dichiarato non doversi procedere, nei confronti di entrambi, per i reati di cui ai capi P) e Q) per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione, ha assolto il RO dal reato ascrittogli al capo F) per non aver commesso il fatto ed ha rideterminato la pena originariamente inflitta dal primo giudice all'esito di un procedimento penale conseguente ad indagini di polizia giudiziaria in merito ad una serie di estorsioni tentate e consumate in danno di imprenditori edili, concretatesi in richieste di denaro accompagnate da minacce telefoniche e successivi attentati dinamitardi in danno dei cantieri e delle abitazioni delle vittime. Avverso tale pronuncia i predetti propongono separati ricorsi per cassazione tramite i rispettivi difensori di fiducia.
2. GG AT deduce, con un primo motivo di ricorso, il vizio di motivazione, rilevando che oggetto della contestazione rubricata al capo E) dell'imputazione è l'estorsione aggravata ai sensi dell'art. 629 c.p., comma 2. la quale, seppure in mancanza di ulteriori specificazioni, era pacificamente riferita all'ipotesi di cui all'art. 628 c.p., comma 3, n. 1, stante il riferimento del Tribunale alla commissione del reato mediante l'uso di armi e da più persone riunite.
Fatta tale premessa, osserva che, essendo stati assolti tutti i concorrenti nel reato, tale aggravante avrebbe dovuto essere esclusa, essendo egli risultato l'unico responsabile dei fatti all'esito del giudizio, ma la Corte territoriale avrebbe ignorato tale evenienza, omettendo qualsiasi motivazione e formulando un giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche riconosciutegli ed entrambe le aggravanti originariamente contestate.
Aggiunge che l'omessa deduzione della censura nell'atto di impugnazione non assumerebbe comunque rilievo, in quanto l'assoluzione dell'ultimo concorrente nel reato (LA RA MI) è intervenuta soltanto al termine del giudizio di appello, con la sentenza ora impugnata.
3. Con un secondo motivo di ricorso deduce la violazione dell'art. 597 c.p.p., e art. 69 c.p. affermando che il giudizio di comparazione sarebbe stato erroneamente effettuato tra le circostanze attenuanti generiche e le due circostanze aggravanti contestate, cosicché non potrebbe escludersi che, venuta meno quella concernente il fatto commesso da più persone riunite, i giudici del gravame avrebbero potuto pervenire ad un giudizio di prevalenza delle attenuanti.
4. Con un terzo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 133 c.p., sostenendo che la Corte di appello avrebbe omesso di considerare, nel rideterminare la pena, la condotta contemporanea e susseguente al reato mantenuta dall'imputato, il quale avrebbe cambiato completamente stile di vita, restando immune da ulteriori pregiudizi penali nei 23 anni successivi alla commissione del fatto. Rileva, infine, che il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche determinerebbe la declaratoria di prescrizione del reato per decorso del termine di 15 anni previsto dall'art. 157 c.p., nella formulazione previgente.
5. RO IO deduce, con un primo motivo di ricorso, la nullità della sentenza per travisamento del fatto, rilevando che la Corte territoriale ha respinto la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale finalizzata all'esame del consulente tecnico di parte, il quale aveva posto in dubbio gli esiti della perizia fonica disposta d'ufficio, che aveva ritenuto riconducibile all'imputato la voce registrata nel corso di attività di intercettazione e che costituirebbe l'unico elemento di prova a carico dell'imputato, non emergendo altri significativi dati probatori, ritenuti invece sussistenti, del tutto erroneamente, dai giudici del gravame.
6. Con un secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena, che sarebbe stata effettuata senza indicare su quale base il calcolo è stato effettuato e per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, caratterizzato dalla omessa valutazione di alcune circostanze ritenute significative, quali la irrilevanza dei precedenti penali, il comportamento processuale e la ritenuta estraneità a gran parte dei reati contestatigli.
Entrambi insistono, pertanto, per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
7. Entrambi i ricorsi sono infondati.
Va preliminarmente rilevato che il difensore di fiducia del RO, Avvocato Giuseppe Stefano PERRONE, ha fatto pervenire a mezzo fax, alle ore 8,45 del 22.7.2014, giorno fissato per la trattazione del presente procedimento, una richiesta di rinvio per legittimo impedimento dovuto a malattia, documentata con certificato allegato, redatto a seguito di visita medica domiciliare alle ore 20,30 del giorno precedente, all'esito della quale veniva diagnosticata una "recidiva di colica reno-ureterale sinistra" con febbre e necessità di riposo assoluto ed impossibilità di lasciare il proprio domicilio per almeno cinque giorni, salvo complicazioni. Il Collegio, su conforme richiesta del Procuratore Generale, ha ritenuto di non accogliere l'istanza, disponendo procedersi alla trattazione del procedimento.
Va a tale proposito ricordato come l'art. 420 ter c.p.p., comma 5, stabilisca che il giudice provvede al rinvio, a norma del comma 1, nel caso in cui l'assenza del difensore sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato.
La giurisprudenza di questa Corte ha avuto già modo di precisare, in linea generale, che la disposizione attribuisce al giudice una valutazione discrezionale che, in quanto tale, deve essere sorretta da congrua e puntuale motivazione, contemperando le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione (cfr. SS.UU. n. 29529, 17 luglio 2009). Si è anche chiarito che la richiesta di rinvio deve, inoltre, essere corredata dalla indicazione degli elementi giustificativi della assoluta impossibilità a comparire e la impossibilità di avvalersi di un sostituto a sensi dell'art. 102 c.p.p. (Sez. 6, n. 11174, 22 marzo 2012; Sez. 5, n. 43062, 21 novembre 2007; Sez. 6, n. 48530, 18 dicembre 2003) e deve essere tempestiva (Sez. 2, n. 20693, 1 giugno 2010; Sez. 1, n. 6234, 27 maggio 1994). Quanto alla mancata nomina di un sostituto, si è poi precisato che è onere del difensore fornire adeguata giustificazione di tale evenienza (Sez. 3, n. 26408, 18 giugno 2013; Sez. 5, n. 44299, 27 novembre 2008), che può riguardare la difficoltà, delicatezza o complicazione del processo, l'esplicita richiesta dell'assistito, l'assenza di altri avvocati nello studio del difensore, l'indisponibilità di colleghi esperti nella medesima materia, ecc. (Sez. 5 n. 41148, 22 novembre 2010). Detti principi, enunciati con riferimento al legittimo impedimento per concomitante impegno professionale, sono stati richiamati anche recentemente (Sez. 3, n. 19458, 12 maggio 2014, non ancora massimata).
Considerato quanto appena evidenziato, deve dunque rilevarsi come nell'istanza presentata manchi del tutto ogni riferimento all'impossibilità di nominare sostituti processuali, difettando, così, uno dei necessari requisiti individuati nelle menzionate pronunce.
Non ignora il Collegio che, con riferimento all'impedimento dovuto a malattia, si è pervenuti, in alcuni casi, ad opposte conclusioni, che non possono essere, però, condivise.
Si è infatti sostenuto che l'onere di fornire specifica ragione dell'impossibilità di nominare un sostituto ai sensi dell'art. 102 c.p.p., che ricade sul difensore qualora questi deduca impedimento per la concomitanza di altro impegno professionale, non sussiste quando l'impedimento dedotto sia costituito da serie ragioni di salute dello stesso difensore, comunicato al giudice e debitamente documentato, a meno che si tratti di impedimento, ancorché non evitabile, prevedibile (Sez. 5, n. 29914, 17 luglio 2008). La differente valutazione veniva giustificata rilevando come un simile onere gravi sul difensore quando questi esercita una scelta tra un impegno professionale ed un altro, mentre nei casi di forza maggiore una simile pretesa non avrebbe senso e ragione, tranne nei casi in cui l'impedimento, per quanto non evitabile, abbia avuto i caratteri della prevedibilità.
Tale affermazione veniva effettuata richiamando un precedente (Sez. 5, n. 35011, 19 ottobre 2006), riguardante un impedimento dovuto a lutto familiare, ove il diniego del rinvio richiesto era stato ritenuto illegittimo perché sfornito di congrua motivazione, osservando come i precedenti riferimenti giurisprudenziali all'inadempimento dell'onere di giustificare l'impossibilità di nominare un sostituto del difensore impedito riguardassero, "principalmente ed essenzialmente", la distinta ipotesi del concomitante impegno professionale (altra decisione - Sez. 6, n. 32949, 22 agosto 2012 - nel riconoscere che l'assoluta impossibilità del difensore di comparire in udienza può essere ascrivibile anche a situazioni gravi sotto il profilo umano e morale, in presenza delle quali egli, come ogni altro prestatore d'opera, ha il diritto di essere giustificato per l'assenza dal luogo ove la prestazione deve essere eseguita, non ha preso espressamente in considerazione la questione concernente l'eventuale nomina di un sostituto del difensore impedito, anche nella fattispecie, da lutto famigliare). A conclusioni non dissimili è pervenuta altra pronuncia (Sez. 1, n. 47753, 23 dicembre 2008) attraverso il mero richiamo ad un precedente (Sez. 3, n. 3072, 22 gennaio 2003) nel quale si sosteneva la insussistenza di un obbligo di nomina del sostituto da parte del difensore impedito, essendo a quest'ultimo attribuita una mera facoltà "in coerenza alla natura fiduciaria del rapporto di mandato corrente fra l'imputato e il difensore da lui nominato". Come è dato rilevare dalla lettura delle richiamate pronunce, la diversa soluzione interpretativa risulta fondata, in via prevalente, su affermazioni che non trovano, tuttavia, sufficiente riscontro nel testo normativo, mancando nell'art. 420 ter c.p.p., qualsivoglia distinzione sulle ragioni dell'impedimento, facendosi esclusivo riferimento, riguardo al difensore (comma 5), alla assoluta "impossibilità di comparire per legittimo impedimento", senza ulteriore specificazione.
Va inoltre ricordato come si sia affermato che la necessità per il difensore di giustificare anche la mancata nomina di un sostituto è chiaramente desumibile, oltre che da ragioni di ordine sistematico, dall'ultimo periodo dell'art. 420 ter c.p.p., comma 5 (Sez. 3, n. 26408, 18 giugno 2013, cit., la quale a sua volta richiama Sez. 5, n. 44299, 27 novembre 2008, cit.; Sez. 5, n. 44883, 3 dicembre 2007, non massimata).
8. Venendo all'esame delle singole impugnazioni proposte, va rilevato che il primo ed il secondo motivo del ricorso presentato nell'interesse di GG AT possono essere unitariamente trattati.
Risulta dall'imputazione riportata nella decisione di primo grado che la contestazione riportata al capo E) riguarda, come pure riconosciuto in ricorso, un'ipotesi estorsione aggravata dall'uso di armi ed esplosivi e dal fatto commesso da più persone riunite con riferimento, dunque, all'art. 628 c.p., comma 3, n. 1 per effetto del richiamo operato dall'art. 629 c.p., u.c.. Nel valutare la suddetta aggravante, il primo giudice l'ha ritenuta pienamente sussistente sulla base dei dati fattuali acquisiti nel corso del giudizio.
La Corte di appello, nell'impugnata sentenza, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche pervenendo ad un giudizio di equivalenza con le "contestate aggravanti" e di ciò si duole il ricorrente, per il fatto che l'assoluzione di tutti i concorrenti nel medesimo reato, intervenuta nel corso del giudizio di merito, porterebbe ad escludere la commissione del fatto da parte di più persone riunite ed evidenzierebbe l'errore in cui sarebbe incorsa la Corte di appello nell'effettuare la comparazione.
9. Tale assunto, tuttavia, non può essere condiviso dal Collegio, in quanto, come già si è avuto modo di rilevare, le aggravanti ad effetto speciale di cui all'art. 628 c.p., comma 3, n. 1, pur avendo individualità autonoma, che comporta l'effetto aggravante anche quando, nella situazione concreta, non siano compresenti, nella determinazione della pena vanno considerate unitariamente, potendosi così procedere, anche in caso di concorso, ad un unico aumento della pena secondo il meccanismo di cui all'art. 63 c.p., comma 4, e non a singoli aumenti per ciascuna delle circostanze concorrenti (Sez. 2, n. 41004, 11 novembre 2011. V. anche Sez. 5, n. 4621, 6 dicembre 2000). Va poi ricordato che tale aumento non è affatto obbligatorio ed è rimesso alla discrezionalità del giudice, il quale può anche considerare le aggravanti suddette assorbite nella sanzione autonomamente stabilita per la rapina o l'estorsione aggravata (cfr. Sez. 5, n. 135, 28 febbraio 2000) Nella fattispecie, come si rileva dall'esame delle sentenze di primo e secondo grado, i giudici del merito non hanno fatto ricorso al menzionato art. 63 c.p., comma 4, valutando unitariamente le due circostanze contestate. Entrambi i giudici, inoltre, nel determinare la pena, hanno considerato la sanzione autonomamente fissata per l'ipotesi aggravata (v. pag. 22 della sentenza di primo grado e pag. 10 della sentenza di appello).
Poiché per l'applicazione della pena indicata nell'art. 629 c.p., comma 2, è sufficiente la presenza anche di una sola aggravante, il venir meno di una delle due contestate all'odierno ricorrente non ha alcuna incidenza effettiva sulla determinazione della pena. Parimenti, tale incidenza non è rilevabile nell'effettuato giudizio di comparazione, laddove la Corte territoriale ha valorizzato la obiettiva gravità del fatto ed il rilevante danno morale ed economico cagionato alla vittima del reato, cosicché anche la prospettazione di una diversa valutazione effettuata nel secondo motivo di ricorso resta confinata nell'ambito delle mere ipotesi, essendo evidentemente priva di concretezza.
10. È appena il caso di rilevare, inoltre, con riferimento al dedotto vizio di motivazione, che la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito come, ai fini del giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, anche la sola enunciazione dell'eseguita valutazione delle circostanze concorrenti soddisfi l'obbligo della motivazione, trattandosi di un giudizio rientrante nella discrezionalità del giudice e che, come tale, non postula un'analitica esposizione dei criteri di valutazione (così, testualmente, Sez. 2, n. 36265, 11 ottobre 2010; conf. Sez. 4, 10379, 17 luglio 1990; Sez. 4, n. 4244, 22 marzo 1989. V. anche Sez. 1, n. 2668, 26 gennaio 2011). Le Sezioni Unite (SS.UU. n. 10713, 18.3.2010) hanno ulteriormente specificato che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto.
11. Parimenti infondato risulta il terzo motivo di ricorso. Come è noto, il giudice, nel quantificare la pena, opera una valutazione complessiva sulla base dei criteri direttivi fissati dall'art. 133 c.p.. La determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale attribuito al giudice di merito, che risulta legittimamente esercitato anche attraverso la globale considerazione degli elementi indicati nella richiamata disposizione (Sez. 4, n. 41702, 26 ottobre 2004). Non è inoltre richiesto al giudice di procedere ad una analitica valutazione di ogni singolo elemento esaminato, ben potendo assolvere adeguatamente all'obbligo di motivazione limitandosi anche ad indicarne solo alcuni o quello ritenuto prevalente (v. Sez. 2, n. 12749, 26 marzo 2008). La Corte territoriale, nel rideterminare la pena, ha posto in rilievo le modalità e le circostanze del fatto e la capacità a delinquere dell'imputato desunta da un precedente specifico, richiamando peraltro anche gli elementi positivamente valutati in precedenza ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, con la conseguenza che la motivazione, così come effettuata, appare del tutto immune da censure.
12. Venendo al ricorso presentato nell'interesse di RO IO, rileva la Corte che le argomentazioni poste a sostegno del primo motivo di ricorso non possono essere condivise. L'istituto della rinnovazione dibattimentale di cui all'art. 603 c.p.p., come costantemente osservato dalla giurisprudenza di questa
Corte, costituisce un'eccezione alla presunzione di completezza dell'istruzione dibattimentale di primo grado dipendente dal principio di oralità del giudizio di appello, cosicché si ritiene che ad esso possa farsi ricorso, su richiesta di parte o d'ufficio, solamente quando il giudice lo ritenga indispensabile ai fini del decidere, non potendolo fare allo stato degli atti (v. Sez. 2, n. 3458, 27 gennaio 2006 ed altre prec. conf.) sussistendo tale evenienza unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sè oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza (Sez. 6, n. 20095, 9 maggio 2013). Si è ulteriormente osservato che per il carattere eccezionale dell'istituto è richiesta una motivazione specifica solo nel caso in cui il giudice disponga la rinnovazione, poiché in tal caso deve rendere conto del corretto uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, mentre in caso di rigetto è ammessa anche una motivazione implicita, ricavabile dalla stessa struttura argomentativa posta a sostegno della pronuncia di merito nella quale sia evidenziata la sussistenza di elementi sufficienti per per una valutazione in senso positivo o negativo sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Sez. 3, n. 24294, 25 luglio 2010; Sez. 5, n. 15320, 21 aprile 2010; Sez. 4, n. 47095, 11 dicembre 2009). Nella fattispecie, la Corte territoriale ha comunque giustificato il diniego, evidenziando la superfluità della audizione del consulente tecnico di parte a fronte della evidenza delle risultanze probatorie, che ha indicato non soltanto riferendosi alla perizia fonica, ma anche richiamando, del tutto legittimamente, quanto evidenziato sul punto dal giudice di prime cure in assenza di elementi di novità nelle censure mosse con l'atto di appello.
A fronte di una motivazione sicuramente adeguata, resta da osservare che è comunque sottratta a questo giudice di legittimità ogni possibilità di autonoma valutazione delle risultanze probatorie indicate dalla Corte territoriale, rispetto alle quali il ricorrente esclude ogni rilevanza al fine di giustificare la indispensabilità dell'esame del proprio consulente tecnico.
13. A conclusioni analoghe deve infine pervenirsi per ciò che concerne il secondo motivo di ricorso, dovendosi escludere che i giudici del gravame siano incorsi nei vizi denunciati. La Corte territoriale ha rideterminato la pena con riferimento all'unico residuo reato (tentata estorsione aggravata) rispetto al quale non doveva operare alcuna riduzione o aumento, cosicché non era necessaria l'indicazione di una pena base.
Trattandosi, inoltre, di delitto tentato, la determinazione della pena poteva essere effettuata, come è evidentemente avvenuto, con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, ossia senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato (cfr. Sez. 5, n. 39475, 24 settembre 2013 ed altre prec. conf.).
14. Occorre poi ricordare che la concessione delle attenuanti generiche presuppone la sussistenza di positivi elementi di giudizio e non costituisce un diritto conseguente alla mancanza di elementi negativi connotanti la personalità del reo, cosicché deve ritenersi legittimo il diniego operato dal giudice in assenza di dati positivi di valutazione (Sez. 3, n. 19639, 24 maggio 2012; Sez. 1, n. 3529, 2 novembre 1993; Sez. 6, n. 6724, 3 maggio 1989; Sez. 6, n. 10690, 15 novembre 1985; Sez. 1, n. 4200, 7 maggio 1985). Inoltre, riguardo all'onere motivazionale, deve ritenersi che il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o risultanti dagli atti, ben potendo fare riferimento esclusivamente a quelli ritenuti decisivi o, comunque, rilevanti ai fini del diniego delle attenuanti generiche (v. Sez. 2, n. 3609, 1 febbraio 2011; Sez. 6, n. 34364, 23 settembre 2010), con la conseguenza che la motivazione che appaia congrua e non contraddittoria non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, neppure quando difetti uno specifico apprezzamento per ciascuno dei reclamati elementi attenuanti invocati a favore dell'imputato (Sez. 6, n. 42688, 14 novembre 2008; Sez. 6, n. 7707, 4 dicembre 2003). Nel caso in esame la Corte del merito ha posto in evidenza la presenza di dati rilevanti per un giudizio negativo, individuati nella presenza di precedenti penali e nel contegno processuale, caratterizzato dall'assenza di qualsivoglia segno di resipiscenza, pervenendo, anche in questo caso, a conclusioni giuridicamente corrette e supportate da adeguata motivazione.
15. I ricorsi devono pertanto essere rigettati, con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 22 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2014