Sentenza 21 febbraio 2012
Massime • 1
Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (art. 2, comma primo bis, D.Lgs. 12 settembre 1983 n. 463, conv. in L. 11 novembre 1983, n. 638) si consuma il giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi e, per le condotte commesse fino all'8 dicembre 2005, data di entrata in vigore della legge n. 251 del 2005, é applicabile la previgente e più favorevole disciplina della prescrizione.
Commentario • 1
- 1. Previdenza e assistenza, contributi, omesso versamento, nuova soglia di punibilità annua, determinazione dell'ammontare delle ritenute omesse, criteriAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 31 maggio 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/02/2012, n. 10974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10974 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 21/02/2011
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - N. 431
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 25253/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO LO, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 31 gennaio 2011 dal giudice del tribunale di Benevento;
udita nella camera di consiglio del 21 febbraio 2012 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Franco;
lette le conclusioni del Procuratore generale con le quali chiede l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe, emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., il giudice del tribunale di Benevento applicò a NO LO la pena concordata tra le parti in relazione a numerosi reati di cui al D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 2, comma 1 bis, convertito nella L. 11 novembre 1983, n. 638, per avere omesso il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti dal gennaio 2005 al dicembre 2007. L'imputata propone ricorso per cassazione deducendo:
1) violazione di legge e mancanza di motivazione sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., ed in particolare per la mancata declaratoria di prescrizione, verificatasi prima del patteggiamento, per i reati commessi fino al maggio 2005;
2) mancanza di motivazione sulla responsabilità dell'imputata. MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso sono inammissibili e comunque manifestamente infondati.
Quanto alle doglianze sulla responsabilità dell'imputata, va ricordato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, facendo richiesta di applicazione della pena, l'imputato rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa, o, in altri termini, non nega la sua responsabilità ed esonera l'accusa dall'onere della prova;
la sentenza che accoglie detta richiesta contiene quindi un accertamento ed un'affermazione implicita della responsabilità dell'imputato, e pertanto l'accertamento della responsabilità non va espressamente motivato (Sez. Un. 27 marzo 1992, Di Benedetto, m. 191134; Sez. Un., 27.10.1999, n. 20, Fraccari, m. 214637); e che pertanto, nello speciale procedimento di cui all'art. 444 c.p.p., e segg. la sentenza che applichi la pena "patteggiata" non può formare oggetto di ricorso per cassazione per mancanza di motivazione sui presupposti di fatto della responsabilità dell'imputato, poiché la sussistenza di essi viene da lui ammessa in modo implicito, ma univoco, nel momento stesso in cui egli richiede il patteggiamento o aderisce ad analoga richiesta del P.M..
Inoltre, nel caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'obbligo di motivazione non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento, rispetto alla quale, pur non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa d'atto del patto concluso tra le parti, lo sviluppo delle linee argomentative della decisione è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione; ne consegue che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'art. 129 c.p.p., deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell'enunciazione - anche implicita - che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., (Sez. Un., 27 settembre 1995, Serafino, m. 202.270), il che nella specie si è appunto verificato, avendo la sentenza impugnata escluso la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 129 c.p.p.. In particolare, è manifestamente infondata anche l'eccezione di prescrizione delle omissioni verificatesi fino al maggio 2005, basata sull'assunto che il termine ordinario di prescrizione vigente all'epoca di 5 anni era già trascorso alla data del 5.7.2010 di esercizio dell'azione penale nel procedimento n. 743/2010 ed a quella del 9.6.2009, di esercizio dell'azione penale nel procedimento n. 1209/2010.
Va infatti innanzitutto considerato il periodo di sospensione legale della prescrizione di tre mesi ai sensi del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 2, comma 1 quater, convertito nella L. 11 novembre 1983, n. 638.
In secondo luogo, va considerato che, come sostiene lo stesso ricorrente, ai reati commessi fino alla data dell'8 dicembre 2005 (di entrata in vigore della L. 5 dicembre 2005, n. 251) si applica il vecchio testo dell'art. 157 c.p., con il minor termine di prescrizione ordinaria ivi previsto. Peraltro, secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, non è consentita una applicazione frazionata della disciplina sulla prescrizione, nel senso che, una volta stabilita la disciplina più favorevole da applicare ai singoli reati, questa disciplina va applicata per intero. Nella specie, tenuto conto che il reato si consuma il giorno 16 del mese successivo a quello per il quale sono dovuti i contributi, per i reati relativi ai versamenti non effettuati fino all'ottobre 2005 si applica la previgente disciplina della prescrizione. Tale disciplina va però applicata per intero, e quindi anche in ordine al precedente testo dell'art. 158 c.p., che stabiliva che, per il reato continuato, la prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la continuazione. Pertanto, poiché tutti i reati sono stati nella specie ritenuti legati dal vincolo della continuazione, per tutti i versamenti da effettuare fino all'ottobre 2005 la prescrizione decorre dal 16 novembre 2005. Di conseguenza, considerato il periodo di sospensione legale di tre mesi, per tutti detti reati il periodo ordinario di prescrizione di cinque anni scadeva il 16 febbraio 2011, e quindi in una data posteriore alla stessa data di emissione della sentenza impugnata. Il periodo massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi, poi, non è ancora scaduto alla data odierna. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.
In applicazione dell'art. 616 c.p.p., segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che possano far ritenere non colpevole la causa di inammissibilità del ricorso, al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in Euro 1.500,00.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 21 febbraio 2012. Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2012