Cass. pen., sez. III, sentenza 21/02/2012, n. 10974
CASS
Sentenza 21 febbraio 2012

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Massime1

Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (art. 2, comma primo bis, D.Lgs. 12 settembre 1983 n. 463, conv. in L. 11 novembre 1983, n. 638) si consuma il giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi e, per le condotte commesse fino all'8 dicembre 2005, data di entrata in vigore della legge n. 251 del 2005, é applicabile la previgente e più favorevole disciplina della prescrizione.

Commentario1

  • 1Previdenza e assistenza, contributi, omesso versamento, nuova soglia di punibilità annua, determinazione dell'ammontare delle ritenute omesse, criteriAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 31 maggio 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 21/02/2012, n. 10974
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10974
Data del deposito : 21 febbraio 2012

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