Sentenza 26 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/01/2004, n. 1275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1275 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINI Giuseppe - Presidente -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
Dott. BISOGNI Giacinto - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende per legge;
- ricorrente -
contro
US F.LI RL BILICBORA, con sede in Monfalcone (Gorizia), elettivamente domiciliata in Roma,via Achille Papa 21, presso lo studio dell'avv. Rodolfo Gamberini Mongenet, dal quale è rappresentato e difeso, unitamente agli avvocati Emanuele Urso e Enrico Guglielmucci, per delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste n. 244/98 del 24.4/18.5.1998. Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 3/4/2003 dal Relatore Cons. Dott. Giacinto Bisogni;
Udito l'avv. Gamberini Mongenet per la controricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La RL ND F.LI BilicBora corrente in Monfalcone richiedeva al Tribunale di Trieste la condanna della Amm.ne finanziaria dello Stato alla restituzione degli importi versati a titolo di tassa di concessione governativa, per il rinnovo annuale della iscrizione al Registro delle società, per gli anni dal 1985 al 1992. Il Tribunale di Trieste, con sentenza del 17.4.1996, condannava la Amm.ne finanziaria dello Stato alla restituzione della somma di lire 19.000.000 con interessi legali dalla domanda giudiziale. Proponeva appello la Amm.ne finanziaria dello Stato rilevando: a) l'incompetenza per territorio del giudice di primo grado a favore del Tribunale di Roma in base alla normativa di cui al DM 12.12.1972; b) l'improcedibilità della domanda per difetto di un provvedimento di diniego dell'Amministrazione; c) la decadenza dal diritto alla restituzione ex articolo 13 DPR 641/1972; d) la debenza delle somme prima della abolizione della tassa in questione, avvenuta per effetto della legge 427/1993, in quanto la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee - che aveva preceduto e determinato l'abolizione della tassa - aveva comunque ritenuto legittima la pretesa degli Stati di riscuotere diritti a carattere remunerativo per il servizio reso ai privati. Lamentava inoltre la Amm.ne la eccessiva gravosità delle spese processuali liquidate a suo carico. Resisteva la società ND proponendo a sua volta appello incidentale con il quale contestava la quantificazione in lire 500.000 della tassa di prima iscrizione, quantificazione basata su un procedimento di determinazione discrezionale e quindi precluso al giudice ordinario.
La Corte di appello di Trieste ha accolto parzialmente l'appello principale e rideterminato in lire 9.500.000 le somme dovute in restituzione alla società ND, compensando integralmente le spese processuali dei due gradi di giudizio. Nella motivazione della sentenza la Corte ha dato atto dell'abbandono della maggior parte dei motivi di appello e della limitazione dell'oggetto del giudizio alla eccezione di decadenza ex articolo 13 secondo comma DPR 641/1972. La Corte di appello ha ritenuto che la decadenza in questione non fosse operativa solo a partire dalla emanazione della normativa nazionale, conforme alla direttiva comunitaria, ma sin dall'epoca della concreta possibilità di far valere davanti al giudice il contrasto fra normativa comunitaria e nazionale. La Corte ha inoltre affermato l'inesistenza di un principio generale contrario nella giurisprudenza della C.G.C.E. (ritenendo la pronuncia della Corte di giustizia del 25.7.1991, in materia di applicazione della direttiva 7/1979 sulla parità di diritti fra uomini e donne, inestensibile analogicamente al caso in esame) e conseguentemente ha limitato le somme restituibili agli anni 1990 e 1991.
Ha proposto ricorso per Cassazione l'Amministrazione finanziaria dello Stato chiedendo l'applicazione dello "ius superveniens" costituito dall'articolo 11 della legge 23.12.1998 n. 448 e: a) determinativo della tassa di iscrizione, per gli anni '85-'92, in lire 500.000 e delle somme dovute a forfait, dopo l'iscrizione e per gli anni successivi, in misura compatibile con la decisione della Corte di giustizia comunitaria, b) limitativo del tasso degli interessi applicabili sulle somme da restituire.
Ha proposto controricorso la società ND ritenendo il ricorso improponibile, inammissibile e comunque infondato. Ha infatti rilevato la società resistente che la applicabilità dello ius superveniens postulerebbe che siano ancora aperte alla revisione giudiziale le questioni oggetto della nuova normativa, ipotesi che non si verifica nel caso in esame dato che la Amm.ne finanziaria dello Stato ha limitato, nel corso del giudizio di appello, la propria difesa in giudizio all'eccezione di decadenza che come si è detto è stata accolta.
Secondo la società resistente "in base al principio del divieto di bis in idem il giudicato deve infatti ritenersi intangibile nei limiti del dedotto e del deducibile, anche rispetto allo ius superveniens che contenga norme retroattive. Ha inoltre rilevato la società resistente che questa Corte aveva già contestato la legittimità della normativa contenuta nella legge 448/1998 relativamente alle somme dovute per le annualità successive a quella di iscrizione (sentenza 30.3.1999 n. 3097) e che di certo la richiesta di detrazione della somma di lire 500.000 per l'anno di iscrizione non poteva essere accolta avendo il giudice d'appello dichiarato la decadenza del diritto alla restituzione della prima annualità di iscrizione e delle successive sino al 1990. La richiesta di riduzione delle somme dovute per interessi sul capitale da restituire non era stata neanche proposta originariamente nel giudizio di appello e non poteva anch'essa ritenersi proponibile nel giudizio per Cassazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come si è detto in precedenza il giudizio d'appello si è progressivamente ristretto alla sola eccezione di decadenza ex articolo 13 secondo comma DPR 641/1972 che è stata accolta dalla Corte di appello triestina. Deve pertanto ribadirsi, anche con riguardo alla fattispecie in esame, quanto già affermato nella sentenza n. 10483/2000 del 9 agosto 2000 (riv. 539362) di questa Corte in base alla quale, "nel giudizio di legittimità, può tenersi conto delle norme sopravvenute dopo la pubblicazione della sentenza di secondo grado, solo se riguardano questioni che possono essere oggetto di ulteriore esame", dato che la formazione del giudicato rappresenta un limite invalicabile per lo ius superveniens. Sembra in ogni caso opportuno ribadire quanto affermato dalla recente pronuncia della Corte di giustizia delle Comunità europee del 10 settembre 2002 emessa nei procedimenti riuniti C-216/99 e C-222/99 (e vertenti rispettivamente fra RI CO RL e Amm.ne delle Finanze e Ministero delle Finanze e CASER spa). Con tale sentenza la Corte di giustizia, dopo aver riaffermato che la distinzione tra i tributi vietati, ai sensi dell'articolo 10 della direttiva comunitaria, e i diritti remunerativi (ritenuti leciti dalla stessa) implica che questi ultimi comprendano soltanto le remunerazioni riscosse per le iscrizioni di atti societari, la cui entità sia calcolata in base al costo del servizio reso, ha sancito l'insussistenza del carattere remunerativo relativamente alle tasse di concessione forfettarie annuali retroattive dovute per le iscrizioni degli atti diversi dall'atto costitutivo e istituite con l'articolo 11 della legge n. 448 del 1998. D'altra parte la Corte di giustizia ha stabilito che la tassa dovuta per l'iscrizione dell'atto costitutivo è direttamente compresa nel divieto di cui all'articolo 10 della direttiva, divieto che si fonda sulla opzione di inibire i tributi che colpiscono i conferimenti in capitale in sè e per sè, anche se tale effetto si produce indirettamente a seguito della tassabilità delle formalità connesse alla forma giuridica della società.
Per quanto riguarda invece le modalità del calcolo degli interessi previsti dall'articolo 11, terzo comma, della legge n. 448/1998 la Corte di giustizia con la stessa decisione ha stabilito che la disposizione non rispetta il principio di equivalenza già consolidato nella giurisprudenza della CGCE e secondo il quale "una modalità di rimborso nazionale rispetta il principio di equivalenza qualora si applichi indifferentemente, per lo stesso tipo di tasse e canoni, ai ricorsi riguardanti violazioni del diritto comunitario e a queLI relativi all'inosservanza del diritto nazionale." È da escludere che, in base a tale principio, uno Stato membro sia costretto a estendere a tutte le azioni di ripetizione di tasse e canoni riscossi in violazione del diritto comunitario, la sua disciplina nazionale più favorevole ben potendo il diritto nazionale prevedere in materia di interessi, per la restituzione di imposte indebitamente riscosse, modalità di calcolo meno favorevoli di quelle vigenti per la ripetizione di indebito fra privati. È invece irrinunciabile che tali modalità meno favorevoli si applichino indifferentemente alle azioni basate sul diritto nazionale e a quelle basate sul diritto comunitario. È da ritenersi quindi - come la Corte ha statuito con specifico riguardo al citato articolo 11 della legge n. 448/1998 - che è contraria al diritto comunitario la restituzione di un tributo, dichiarato incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte, o la cui incompatibilità con il diritto comunitario derivi da una sentenza del genere, a condizioni riguardanti specificamente detto tributo e che sono meno favorevoli di quelle che si applicherebbero, in mancanza di dette norme, alla restituzione del tributo stesso.
Sussistono giusti motivi per compensare interamente anche le spese processuali di questa fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente grado del giudizio.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2004