Sentenza 15 luglio 2010
Massime • 1
La scusabilità dell'ignoranza della legge penale, per l'agente che svolga professionalmente una attività nel settore di interesse, comporta necessariamente che questi o da un comportamento positivo degli organi amministrativi o da un complessivo, pacifico orientamento giurisprudenziale, abbia potuto trarre il convincimento della correttezza dell'interpretazione normativa e, quindi, della liceità del comportamento tenuto, essendo per costui particolarmente rigoroso il dovere di informazione sulla legislazione in materia. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto improprio ed illogico aver fondato la pretesa buona fede degli imputati, soggetti operanti professionalmente nel settore del commercio con l'estero, argomentando su una pretesa incertezza nel trattamento amministrativo di vicende non immediatamente assimilabili a quelle oggetto di causa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/07/2010, n. 32069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32069 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 15/07/2010
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - N. 1061
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - rel. Consigliere - N. 2065/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI ROVIGO, nei confronti di:
1) BU AL N. IL 20/07/1960 C/;
2) UR ZO N. IL 19/04/1966 C/;
3) BR AN N. IL 04/11/1952 C/;
4) AD OL N. IL 09/10/1961 C/;
5) CA DO N. IL 23/04/1942 C/;
6) CE VI N. IL 30/07/1947 C/;
7) CE OB N. IL 23/09/1972 C/;
8) DE MO RI N. IL 10/02/1943 C/;
9) CI TO N. IL 27/01/1961 C/;
10) AR AN N. IL 09/03/1967 C/;
11) ARNE FI GI N. IL 28/01/1942 C/;
12) MA DO N. IL 05/12/1965 C/;
13) LA TO N. IL 04/10/1967 C/;
14) NA ZO N. IL 01/04/1927 C/;
15) RI IA N. IL 19/04/1956 C/;
16) TI EL N. IL 12/07/1960 C/;
17) TI AN N. IL 12/09/1931 C/;
18) SC AT N. IL 07/12/1961 C/;
19) SI IO N. IL 03/10/1966 C/;
20) TO OB N. IL 17/08/1953 C/;
21) ER TR RU N. IL 02/06/1963 C/;
avverso la sentenza n. 2107/2004 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ROVIGO, del 24/03/2009;
segala la relazione fatta dal Consigliere Dott. PICCIALLI Patrizia;
sentite le conclusioni del PG Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
Uditi i difensori Avv. DEMAIO Adriana, del Foro di Verona, per LA NI, che insiste per il rigetto del ricorso e, in subordine, per la dichiarazione di prescrizione;
l'avv. LALLA RT, del Foro di Roma, per gli imputati RI, AD, BU, TI NG e TI NO, che insiste per il rigetto del ricorso;
avv. DELOGU RT, del Foro di Cagliari, per UR, che insiste per il rigetto del ricorso e, in subordine, per la dichiarazione di prescrizione;
avv. LOMBARDO Franco, del Foro di Verona per BR, che conclude per il rigetto del ricorso e, in subordine, per la dichiarazione di prescrizione;
avv. (Ndr: testo originale non comprensibile), del Foro di Bologna, per ER, che insiste per il rigetto del ricorso e, in subordina, per la dichiarazione di prescrizione;
avv.to DELOGU RT, in subordine dell'avv. LONGO, per CE AL, CE RT, insiste per il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO
La Terza Sezione della Cassazione, con la sentenza 13 marzo 2008 - 6 maggio 2008 n. 17961, ha annullato con rinvio la sentenza di non doversi procedere "perché il fatto non sussiste"adottata dal Gip presso il Tribunale di Rovigo nei confronti degli imputati, chiamati a rispondere, ciascuno per quanto dettagliato in atti, di una complessa operazione economica avente ad oggetto l'importazione di aglio da paesi extracomunitari. Gli addebiti avevano il loro fondamento nell'ipotizzato rilievo penale dell'operazione economica sottostante finalizzata, secondo la prospettazione accusatoria, ad aggirare fraudolentemente i vincoli di importazione di aglio ad aliquota agevolata, con il risultato di consentire ad alcuni imprenditori, che utilizzavano all'uopo altre società con le quali si erano collegati, l'importazione di quantitativi superiori ai limiti fissati per ciascuno di essi. Tale operazione economica, secondo la prospettazione accusatoria, integrava la frode doganale oltre che i reati fiscali connessi alle fatture che dovevano ritenersi emesse ed utilizzate per operazioni inesistenti. Con la sentenza di annullamento questa Corte, accogliendo il ricorso del pubblico ministero, censurava in diritto la determinavano assunta dal Gip, evidenziando, quanto alla frode doganale, che questa doveva ritenersi esistente anche in presenza di operazioni economiche che, quale quella esaminata, qualificata dal contingentamento delle importazioni a dazio agevolato, hanno come finalità anche quella "protezionistica" del mercato. In tali operazioni, in altri termini, l'imposizione del dazio doganale non ha una giustificazione solo meramente fiscale, ma è diretta ad impedire che si verifichino nel mercato squilibri di determinati prodotti mediante la formazione di posizioni dominanti, quali quelle dei soggetti che, attraverso "triangolazioni" del tipo in contestazione, riescano ad acquistare, a tassi agevolati, quantitativi di prodotto superiori al consentito. Anche sotto il profilo delle violazioni fiscali, la Corte evidenziava che doveva ritenersi astrattamente sussistente l'addebito in presenza di operazioni che finivano con il determinare una riduzione della base imponibile sulla quale calcolare l'IVA, sì da determinare un danno erariale.
Con la sentenza in epigrafe il Gip di Rovigo è pervenuto nuovamente a una sentenza di non luogo a procedere, con la diversa formula " perché il fatto non costituisce reato", oggetto di censura da parte del pubblico ministero.
Con riferimento all'operazione sub iudice, il giudicante ha ritenuto, attraverso l'analisi di operazioni analoghe e soprattutto attraverso l'analisi delle modalità con cui tali operazioni erano state giudicate dagli organi competenti Commissione CEE, Ministero del Commercio con l'Estero; Dogane, ecc, che dovesse fondarsi la "buona fede" degli imputati: ergo, l'errore scusabile determinato dalla comportamento e dall'interpretazione fornita in materia da fonti qualificate, tale da avere convinto della liceità dell'operazione economica sub iudice, siccome sostanzialmente assimilabile ad altre, ritenute appunto lecite dal punto di vista fiscale. Da ciò l'insussistenza dell'elemento oggettivo, con riferimento alle violazioni doganali.
Con riguardo ai reati fiscali, il giudicante ha ritenuto accertato in fatto che gli obblighi IVA era stati assolti, ritenendo peraltro di dover escludere che l'operazione economica, pur ispirata da una finalità di vantaggio economico evidentemente connesso alla diversa misura del dazio fosse assistita dal dolo dell'evasione fiscale. Da ciò anche per tali violazioni l'insussistenza del necessario elemento soggettivo.
Il Gip richiamate le finalità della sentenza di non luogo a procedere riteneva di poterla e doverla pronunciare per le ragioni anzidette in ragione del fatto che il dibattimento non avrebbe potuto ragionevolmente portare a conclusioni di segno diverso. Avverso la citata sentenza e la contestuale ordinanza che ha disposto la rimessione all'ufficio del pubblico ministero del capo di imputazione M con riferimento al reato ex art. 515 c.p (relativo all'episodio della vendita da parte dei fratelli CE alla Delfanti Import Export di aglio birmano ed argentino, qualificato come cinese) ha proposto nuovamente il ricorso del pubblico ministero, articolando i seguenti motivi tutti rivolti a supportare la rilevanza penale della condotta.
Con il primo motivo lamenta plurime violazioni di legge. In primo luogo, si duole della violazione dell'art. 623 c.p.p. e art.627 c.p.p., comma 3, sostenendo che il GUP non aveva rispettato i principi vigenti in tema di giudizio di rinvio, giacché la S. C. aveva affermato la piena sussistenza dei reati contestati, sia quelli doganali che quelli fiscali. Quanto ai primi, il giudice di legittimità, accogliendo il ricorso del PM, aveva riconosciuto la sussistenza della interposizione fittizia effettuata di volta in volta dalle altre imprese che operavano per conto di quella appartenenti alla famiglia CE, nella importazione dell'aglio ad aliquota agevolata. Quanto ai secondi la S.C. aveva ritenuto pacifico che i CE, corrispondendo il dazio alla importazione in misura inferiore a quella dovuta determinavano anche una riduzione della base imponibile sulla quale calcolare l'imposta sul valore aggiunto.
In secondo luogo, il GUP avrebbe violato l'art. 5 c.p., come integrato dalla sentenza della Corte Costituzionale 24 marzo 1988 n. 364 che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo nella parte in cui non esclude dalla inescusabilità della ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile, erroneamente enfatizzando la documentazione richiamata dalle difese, antecedente al regolamento CE n. 1047/2001 della Commissione Europea del 30.5.2001 e relativa ad operazioni e merci di differente tipo rispetto all'aglio. La consapevolezza degli imputati di incorrere in violazione delle norma penale era altresì dimostrata dal fatto che gli stessi si premuravano di curare la cestinazione di prove compromettenti. Con il secondo motivo lamenta anche la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il GUP ha valorizzato ai sensi dell'art. 5 c.p. la documentazione, ivi dettagliatamente descritta (alla quale ci si riporta) relativa ad altre fattispecie e ad altri periodi di tempo, non contenente affatto l'assunto secondo cui è consentito aggirare le regole del contingente GATT con operazioni commerciali di comodo. Trattasi, peraltro, di documentazione fornita dall'imputato Tonini, non estensibile agli altri imputati. La manifesta illogicità della motivazione è ravvisata anche nella parte in cui, pur trattandosi di fatti commessi tutti tra il 2001 ed il 2004 non prende in alcuna considerazione il Regolamento CE n. 1047/2001 del 30 maggio proprio in materia di importazione dell'aglio che determina la necessità di vietare la cessione di titoli e di fissare un limite ragionevole per le domande individuali. Si lamenta la manifesta illogicità della motivazione anche nella parte in cui, senza tener conto della documentazione prodotta dalla pubblica accusa (alla quale ci si riporta), valorizzati anche dalla sentenza della S.C., afferma la mancanza di consapevolezza della illiceità delle condotte da parte degli imputati.
Il riferimento è alla consapevole illecita immissione da parte degli imputati sul mercato Europeo dell'aglio cinese "contingentato", mediante l'utilizzo delle seguenti due procedure: interposizione "fittizia" di società di comodo (attraverso tre differenti modalità) nelle operazioni di importazione e dell'aglio di origine cinese;
sostituzione, prima dell'arrivo della nave in porti Europei, della documentazione attestante l'origine cinese dell'aglio con altra documentazione falsa attestante un origine di altri paesi.
Da tale documentazione emergeva altresì che i fratelli CE nel corso degli anni 2002- 2003 avevano eluso dazi doganali e contratto la base imponibile su cui determinare l'imposta sul valore aggiunto, emettendo fatture di vendita e di acquisto relative ad operazioni da considerarsi oggettivamente inesistenti per gli importi indicati nelle imputazioni. In conclusione, tutta la documentazione emessa a giustificazione delle operazioni commerciali era stata redatta per la realizzazione di un fine illecito che era quello di consentire ai CE di evadere i dazi doganali e l'imposta sul valore aggiunto mediante l'utilizzo di titoli d'importazione rilasciati dal Ministero ad altri soggetti.
Le prove raccolte evidenziavano inoltre che il vero risultato cui mirava l'ingegnoso sistema delineato, attraverso negozi assolutamente simulati tra gli operatori commerciali, , era quello di mettere a disposizione dei CE quantitativi di aglio aggiuntivi rispetto al proprio contingente, facilmente commerciabili nel mercato comunitario in quanto importati ad un prezzo di gran lunga più basso degli altri per effetto del dazio agevolato.
L'acquisto con patto di rivendita di aglio allo stato estero costituiva, in quelle condizioni, un semplice artifizio diretto a mascherare il delitto di contrabbando, realizzato attraverso l'utilizzazione di nuovi operatori per eseguire importazioni di aglio a dazio agevolato a favore dei CE.
Con riferimento al reato di cui al capo M, relativo alla frode in commercio, si duole del fatto che il Gip, avrebbe con ordinanza disposto la separazione degli atti e mandato allo stesso PM per l'esercizio dell'azione penale con la citazione diretta. È stata depositata una memoria difensiva nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze con la quale è stato chiesto l'accoglimento del ricorso del PM.
Il ricorso è parzialmente fondato, conseguendone l'annullamento della sentenza di non luogo a procedere, che risulta formalmente rispettosa, all'apparenza, dei principi enunciati dalla Corte nel precedente annullamento, ma non è assistita da adeguata e corretta motivazione allorquando è pervenuta, di nuovo, ad una pronuncia liberatoria sia pure argomentata sull'elemento soggettivo e sulla pretesa buona fede in cui sarebbe incorso l'imputato nell'apprezzamento della disciplina di settore.
Noti sono i limiti del giudizio di rinvio.
A seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio è in effetti vincolato dal divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Cassazione, ma resta libero di pervenire, sulla scorta di argomentazioni diverse da quelle censurate in sede di legittimità ovvero integrando e completando quelle già svolte, allo stesso risultato decisorio della pronuncia annullata. Ciò in quanto spetta esclusivamente al giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova, senza che egli possa essere condizionato da valutazioni in fatto eventualmente sfuggite al giudice di legittimità nelle proprie argomentazioni, essendo diversi i piani su cui operano le rispettive valutazioni e non essendo compito della Corte di cassazione di sovrapporre il proprio convincimento a quello del giudice di merito in ordine a tali aspetti. Del resto, ove la Suprema Corte soffermi eventualmente la sua attenzione su alcuni particolari aspetti da cui emerga la carenza o la contraddittorietà della motivazione, ciò non comporta che il giudice di rinvio sia investito del nuovo giudizio sui soli punti specificati, poiché egli conserva gli stessi poteri che gli competevano originariamente quale giudice di merito relativamente all'individuazione ed alla valutazione dei dati processuali, nell'ambito del capo della sentenza colpito da annullamento (cfr. Sezione 4, 21 giugno 2005, Poggi). Da ciò deriva, volendo ulteriormente puntualizzare, che, a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio è vincolato dal divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Cassazione, ma resta libero di pervenire, sulla scorta di argomentazioni diverse da quelle censurate in sede di legittimità ovvero integrando e completando quelle già svolte, allo stesso risultato decisorio della pronuncia annullata (cfr. ancora Sezione 4, 29 gennaio 2007, Martorana). Venendo al caso di specie. Il Gip risulta avere, in apparenza, "formalmente" rispettato il principio di diritto affermato dalla Corte di legittimità in punto di ricostruzione della disciplina applicabile all'importazione dell'aglio, e tuttavia le modalità con cui è pervenuto alla pronuncia liberatoria con formula diversa da quella originariamente cassata risultano a loro volta non satisfattivamente assistite da motivazione congrua e rispettose dei principi che il giudice ha ritenuto di applicare.
Improprio e immotivato è infatti il richiamo alla disciplina dell'art. 5 c.p.. In proposito, è noto che la Corte costituzionale, con la sentenza 24 marzo 1988 n. 364 e v. altresì la successiva sentenza 22 aprile 1992 n. 185, ha attribuito rilevanza alla sola "ignoranza inevitabile" della legge penale (art. 5 c.p.). A tal fine, come già puntualizzato dalle Sezioni unite (sentenza 10 giugno 1994, Calzetta), per stabilirne i presupposti e i limiti, deve ritenersi che per il comune cittadino l'inevitabilità dell'errore va riconosciuta in tutte le occasioni in cui l'agente abbia assolto, con il criterio della normale diligenza, al cosiddetto "dovere di informazione", attraverso l'espletamento di qualsiasi utile accertamento per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia. Invece, per tutti coloro che svolgono professionalmente una determinata attività, tale dovere è particolarmente rigoroso, incombendo su di essi, in ragione appunto della loro posizione, un obbligo di informarsi con tutta la diligenza possibile, di guisa che essi rispondono dell'illecito anche alla stregua della culpa levis;
in questa seconda situazione, occorre cioè, ai fini della scusabilità dell'ignoranza, che da un comportamento positivo degli organi amministrativi o da un complessivo pacifico orientamento giurisprudenziale l'agente abbia tratto il convincimento della correttezza dell'interpretazione normativa e, conseguentemente, della liceità del comportamento tenuto (cfr. efficacemente Sezione 6, 27 giugno 2005, Pitruzzello, e, più di recente, Sezione 6, 20 maggio 2010, Pinori ed altro). Per l'effetto, venendo al caso di specie, improprio ed illogico è l'aver fondato la pretesa buona fede nei confronti di un operatore professionale del settore, argomentando su una pretesa incertezza nel trattamento amministrativo di vicende non immediatamente assimilabili a quella di interesse. In tal modo, si è dato spazio ad una inaccettabile svalutazione del dovere di diligenza nella ricostruzione della disciplina applicabile alla propria attività che invece va riconosciuto in modo pieno a carico di un professionista svolgente una determinata attività professionale. Risulta per converso evidente che l'improprietà delle vicende richiamate a fondamento della buona fede evocherebbero quanto meno quei profili di colpa incompatibili con la pronuncia liberatoria.
La pronuncia liberatoria sotto questo profilo è superficialmente motivata in fatto e erronea nella lettura della disciplina di settore, imponendosi l'annullamento con rinvio affinché il giudice rinnovi la propria valutazione rispettando non solo formalmente i principi di diritto desumibili dalla presente decisione e quelli, ovviamente, dalla primigenia decisione di annullamento della 3^ Sezione.
Il giudice, nel rinnovare il proprio giudizio, conoscendo dell'intero corso della vicenda processuale non conosciuta dagli atti a questa Corte trasmesso, potrà e dovrà valutare anche la questione dell'eventuale corso della prescrizione secondo quanto eccepito nell'udienza davanti a questa S.C. da alcuni difensori, esaminando le eventuali cause sospensive ed interruttive verificatesi. Infondata è solo la doglianza afferente l'ordinanza che ha disposto la separazione degli atti relativi al reato di cui all'art. 515 c.p.. A tacer d'altro, non è apprezzabile alcun interesse sostanziale a dedurre la pretesa illegittimità di una decisione che non osta e non avrebbe ostato al corretto esercizio dell'azione penale da parte del ricorrente. In questa prospettiva, neppure è apprezzabile alcun interesse che potrebbe derivare da una decisione di "accoglimento" da parte di questa Corte. Il ricorrente PM, infatti, a fronte della decisione del giudice, già avrebbe potuto, e comunque potrebbe, attivarsi per esercitare l'azione penale per il capo in contestazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al GIP del Tribunale di Rovigo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 luglio 2010. Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2010