Sentenza 20 giugno 2012
Massime • 1
La configurazione nell'art. 2639 cod. civ. della nozione di amministratore di fatto non comporta che questi possa essere ritenuto autore esclusivamente dei reati societari e non anche di quelli fallimentari.
Commentario • 1
- 1. Bancarotta fraudolenta: quando è responsabile anche l'amministratore di fattoAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 6 agosto 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/06/2012, n. 39535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39535 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 20/06/2012
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - rel. Consigliere - N. 1619
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - N. 7102/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CI ND N. IL 29/03/1961;
avverso la sentenza n. 1263/2008 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 07/07/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/06/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
Udito il PG in persona del sot. proc. gen. Dott. F. Salzano che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. RILEVATO IN FATTO
1. La corte d'appello di L'Aquila, con la sentenza di cui in epigrafe, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha rideterminato in maniera più favorevole la pena applicata ad AN LA, confermando la sua affermazione di responsabilità per bancarotta fraudolenta documentale e, in concorso con OR BE, per bancarotta fraudolenta patrimoniale, in relazione al fallimento della ONIX TV srl, dichiarato con sentenza dell'11 novembre 1999. 2. Ricorre per cassazione il difensore di AN e deduce erronea applicazione della legge penale e falsa applicazione della L. Fall., art. 223, atteso che la nozione di amministratore di fatto è oggi determinata normativamente, in base alla L. n. 61 del 2002, che la ha limitata ai soli reati societari, atteso che l'art. 2639 c.c. si riferisce ai "reati previsti dal presente titolo". Continuare, dunque, a ritenere sussistente questa figura con riferimento ai reati fallimentari costituisce un'indebita applicazione di analogia in malam partem, non consentita nel diritto penale.
2.1. Deduce ancora manifesta illogicità della motivazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 216, atteso che la qualifica di amministratore di fatto attribuita ad AN fonda su evanescenti dati fattuali, quali la dichiarazione della signora LI, la quale ebbe ad affermare di aver intrattenuto rapporti con il ricorrente per l'acquisto della quota sociale. Al proposito va, però, considerato che ciò avvenne contestualmente alla dismissione della carica di amministratore unico;
non è dunque un elemento di tale valenza probatoria da costituire una solida base sulla quale ritenere l'esistenza di una situazione di fatto protrattasi nel tempo e consistente nella gestione effettiva della vita sociale al posto della ipotizzata "testa di legno" OR BE.
Invero, i giudici del merito ritengono che quest'ultimo fosse un mero prestanome in considerazione della sua apparente incapacità economica;
lo stesso ragionamento viene esibito per quel che riguarda la LI. E tuttavia i giudici del merito avrebbero dovuto porsi il problema relativo al fatto che costei, pur asserendo di non aver mai versato danaro in relazione all'operazione di cessione (e dunque di acquisto da parte sua) delle quote sociali, avesse aderito all'operazione stessa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La prima censura è infondata. Il fatto che l'art. 2639 c.c. reciti: "per i reati previsti dai presente titolo ai soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione" non sta evidentemente a significare che l'amministratore di fatto, così descritto dal legislatore, sia figura che possa sussistere unicamente in relazione alle disposizioni di cui al titolo undecimo del predetto codice;
sta viceversa a significare che, nell'ambito del cc, per amministratore di fatto, deve intendersi colui che risponda alla descrizione sopra riportata.
Ciò non implica che, in tema di delitti di bancarotta, il soggetto attivo non possa più essere anche l'amministratore di fatto. Vale a dire: nell'ambito dei reati societari, la figura dell'amministratore di fatto è normativamente delineata dall'art. 2639 c.c.; nell'ambito dei reati fallimentari, anche in ossequio all'istituto del concorso nel reato proprio, la figura dell'amministratore di fatto continua a essere quella individuata dalla giurisprudenza. Vale poi la pena di notare che la descrizione normativa di tale figura di autore (nel cc) costituisce la ricezione del prodotto dell'elaborazione giurisprudenziale.
1.1. D'altronde la giurisprudenza di legittimità (posteriore alla ricordata modifica della legge civile) non ha mai dubitato (ASN 201139593-RV 250844) che, in tema di reati fallimentari, l'amministratore di fatto della società fallita è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili.
2. La seconda censura è articolata in fatto ed è generica. Il profilo di genericità si coglie nell'ultima parte della censura, lì dove il ricorrente invita la corte di legittimità a un non meglio identificato controllo della posizione della LI. La censura è poi articolata in fatto nella parte in cui pretende di utilizzare gli stessi elementi - logicamente interpretati dal giudice di merito - per sostenere una ricostruzione di quanto accaduto antitetica rispetto quella che si legge nella sentenza impugnata. Invero, la Corte d'appello ha sottolineato come l'AN, con la cessione delle quote (non sue) a titolo gratuito alla LI, e, pur dopo l'assunzione della carica di amministratore da parte del OR, continuò a interessarsi attivamente della gestione della srl.
A tali dati di fatto il giudice di secondo grado aggiunge due considerazioni: a) è del tutto singolare che AN, essendo solo amministratore e non anche socio, abbia curato la cessione delle quote, b) non è credibile che OR, che era soggetto nullatenente e che, in veste di LSU, svolgeva lavori per il Comune di Roma, avesse la "forza economica" per acquistare anche egli quote sociali.
Da tali ulteriori considerazioni la Corte d'appello fa scaturire, certo con iter argomentativo non illogico, la conclusione che reale domius della ON sia rimasto l'AN, pur dopo la formale assunzione della carica di amministratore da parte del OR.
3. Conclusivamente, il ricorso merita rigetto e il ricorrente va condannato alle spese del grado.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2012