Sentenza 2 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/03/2001, n. 3044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3044 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 03044 /0 1 4 7 3 LA C . Oggetto N INDENNITA COMPENSATIVA IN SEZIONE PRIMA CIVILE AGRICOLTURA: ENTE PASSIVAMENTE O A L P L agli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: I Compo LECHTMA50 O D B 9 E E 1 - D C 1 I N R.G.N. 17926/99 1 - O D SENOFONTE legrino Presidente 1 I Doti U Z 2 R A . G R L T S E 9 I 3 N G FERRO Consigliere I E Dott. Vincenzo E T R 6 Cron.6353 S I 4 A ( . D T E T T R Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere N A E C S E Dott. Mario ADAMO Consigliere Rep. Dott. Salvatore SALVAGO Rel. Consigliere Ud. 29/11/2000 ha pronunciato la seguente SENTENZA 1 sul ricorso proposto da: UR FR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 157, presso l'avvocato ALBERTO LUCCHESE, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
REGIONE PUGLIA;
- intimata avverso la sentenza n. 2026/98 del Giudice di pace di BARI, depositata il 21/09/98; 2000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2255 udienza del 29/11/2000 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Lucche se, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 21 settembre 1998, il Giudice di Pace di Bari ha respinto la domanda con cui NC SO aveva chiesto alla regione Puglia il pagamento dell'indennità compensativa di cui alle leggi • reg.15/1978 e 29/1982, oltrecchè del Reg.CEE 797/1985: pur dichiarando, infatti, che egli avesse un diritto soggettivo perfetto a conseguirla, perciò rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario, detto giudice ha ritenuto che il regolamento comunitario prevede di- versi tipi di intervento a favore dei cittadini e che spetta al governo regionale stabilire di volta in volta a quali di essi attribuire priorità; per cui gli enti destinatari della delega ad eseguirne il pagamento pos- sono assumere impegni di spesa soltanto nei limiti del- le somme loro assegnati dalla Regione che peraltro non è tenuta a ricorrere ad altri capitoli di bilancio, con la conseguenza che fino al momento della delibera re- gionale di accreditamento dei fondi alle comunità mon- 2 tane, nei soggetti beneficiari dell'indennità compensa- tiva, sussiste soltanto una semplice aspettativa a con- seguirla. Per la cassazione di questa sentenza il SO ha proposto ricorso affidato ad un motivo. La regione Puglia non si è costituita. Motivi della decisione Con il ricorso proposto NC SO, denun- ciando omessa, insufficiente e contraddittoria motiva- zione si duole che il giudice di pace dopo avere affer- mato che egli aveva un diritto soggettivo perfetto al conseguimento dell'indennità compensativa e perciò re- spinto l'eccezione di difetto di giurisdizione formula- ta dalla controparte, ne abbia poi negato in concreto la sussistenza per l'ampia discrezionalità che tutta la legislazione regionale e comunitaria attribuisce al ri- guardo alla Regione e concluso che l'imprenditore agri- colo fino al momento dell'impegno di spesa e dell'accreditamento dei fondi alle comunità montane titolare di una semplice aspettativa, senza considera- re: a) che in base al sistema dettato dalle leggi reg.15/1978 e 29/1982, il momento in cui la posizione soggettiva del richiedente si converte in un diritto soggettivo perfetto è quella in cui la Comunità monta- na, esaurita l'istruttoria e stabilita la spettanza e la 3 misura dell'indennità, trasmette l'elenco dei benefi- ciari alla Regione, senza che quest'ultima sollevi al riguardo eccezioni nel termine previsto dalla legge;
b) che nessuna condizione o prova al riguardo deve esse- re accertata dal giudice se non la effettiva trasmis- sione degli elenchi dei beneficiari dell'indennità al- la Regione da parte di detto ente delegato all'istruttoria; c) che neppure poteva rilevare ai fini della consistenza del diritto a percepire l'indennità la momentanea mancanza dei fondi necessari, avendo l'art.5 della legge reg.29/1982 stabilito che in tali casi per la liquidazione delle indennità la Giunta Re- gionale può ricorrere ad altri capitoli di bilancio. . Il ricorso è inammissibile. Questa Corte ha ripetutamente enunciato il princi- pio che le sentenze decise dal giudice di pace secondo equità, ai sensi del secondo comma dell'art. 113 cod. proc. civ., sono impugnabili per CA, oltre che per i motivi e la violazione previsti dai numeri 1 e 2 dell'art. 360 cod. proc. civ., anche (con riferimento al n. 3 dello stesso articolo) per violazioni della Co- stituzione, del diritto comunitario, dei principi gene- dell'ordinamento e della legge processuale, re-rali stando escluse le altre violazioni di legge. Inoltre, tali sentenze sono impugnabili per CA (in rela- 4 zione al n. 4 dell'art. 360 cod. proc. civ.) per nulli- tà della sentenza attinente alla sua motivazione, che sia assolutamente mancante o apparente, ovvero fondata contrastanti o perplesse, о comunquesu affermazioni inidonee ad evidenziare la "ratio decidendi" (Cass.sez.un.15 ottobre 1999 n. 716; 3 maggio 1999 n.4384; 20 marzo 1999 n.2599). Nel caso concreto, invece, il ricorrente ha impugnato la sentenza del giudice di pace non già per alcuna del- le violazioni appena indicate, bensì per quella di alcu- ne disposizioni delle leggi reg. Puglia 15/78 e 29/82, che non contengono norme di rango costituzionale e nep- pure introducono о recepiscono principi generali dell'ordinamento, limitandosi, invece, a prederminare il procedimento per l'istruzione delle domande proposte per il conseguimento dell'indennità compensativa e per la relativa liquidazione nonché a disporre la delega- zione amministrativa di dette funzioni alle Comunità montane: e, quindi, denuncia inammissibilmente un erro- re in iudicando consistito da un lato nell'inesatta va- lutazione dei requisiti che la legge richiedeva e che erano stati ampiamente documentati, per il conseguimen- to dell'indennità; e, dall'altro per aver incluso fra le condizioni cui le menzionate leggi regionali subor- dinano il diritto ad ottenerne il pagamento anche la 5 deliberazione regionale di impegno di spesa, al- lorchè consentita dalle disponibilità di bilancio pre- via istruttoria delegata alle Comunità Montane nonchè la successiva predisposizione dei conseguenti provvedi- menti da parte dell'ente regionale. D'altra parte il giudice di pace ha ampiamente esposto le ragioni che lo avevano indotto a recepire siffatta interpretazione della normativa ed а disco- starsi da proprie precedenti decisioni di segno oppo- sto, muovendo dal regolamento CEE 797/85 ed indicando le disposizioni delle leggi regionali nonché i provve- dimenti del Ministero del Tesoro che subordinavano il diritto soggettivo del ricorrente (epressamente affer- mato dalla sentenza) al pagamento dell'indennità alla condizione di cui si è detto;
ed a concludere che la predetta condizione non si era nel caso verificata, per cui l'asserita insufficienza o incongruenza di detta motivazione o i gli errori di diritto di cui la stessa è affetta non costituiscono vizi denunciabili per via di ricorso per cassazione, circoscritto ai soli profili della motivazione inesistente о meramente apparente: essendo insindacabile il momento del giudizio equitati- vo rimesso a detto giudice. Nessuna pronuncia va adottata in ordine al regola- mento delle spese processuali in quanto la Regione Pu- glia, nei cui confronti l'esito della lite è stato favo- revole, non ha spiegato difese.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 29 novembre 2000. Il Presidente Il Consigliere estensore Pellegrino Senofonte Salvatore Salvago разу CORTEC IL CAME Deputi 2 MAR. 2001 F R 2001 IL CANCELLIERE 4 ) 7 O E 3 L . L C N O A , B 1 P E 9 I 9 E 1 D - N 1 E O 1 I - C Z I 1 A 2 D R . T U L I S I 9 G G 3 E E R E N A 6 . 4 T D . S E I T T ( T N R E A S E