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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 05/11/2025, n. 1855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1855 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2795/2016 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 05/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentato e difeso dell'avv. Luca Scaramuzzino (PEC: Parte_1
, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti Email_1
RICORRENTE e
, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro Controparte_1
(PEC: e AR Email_2
LL (PEC: ono giusta Email_3 procura in atti RESISTENTE
Oggetto: impugnazione di sanzione disciplinare conservativa Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 27/11/2016, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede rappresentando: I) di lavorare alle dipendenze del Comune di CP_1
, con mansione di operaia, categoria e posizione economica A1; II) di
[...] te convenuto formale contestazione di addebito disciplinare del 30.09.2016 (prot. n. 1577) in quanto ”...il giorno 13 settembre 2016 partecipava ad una rissa verbale sul luogo di lavoro e in orario di lavoro durante il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani interrompendo il servizio e lasciando incustodito l'automezzo che aveva in consegna.”; III) di essere stata destinataria, per la stessa contestazione, del provvedimento n. 2084 del 9 novembre 2016, adottato dal CP_1 resistente, con cui le veniva irrogata la sanzione della sospensione dal servizio e della retribuzione per giorni 2 ( art. 55 bis del D. lgs 30 marzo 2001 n. 165, art. 3 del CCNL11 aprile 2008 ) in quanto “ le motivazioni addotte non giustificano il comportamento tenuto dalla
1 dipendente nelle vie pubbliche in quanto lesivo dell'immagine e del decoro del Controparte_1
ed avendo altresì lasciato incustodito l'automezzo in consegna con
[...] io dell'ente e della pubblica incolumità“; IV) di avere avuto, con la collega di lavoro, in data 13 settembre 2016, soltanto un diverbio verbale, di non avere lasciato incustodito l'automezzo che aveva in custodia, di essersi allontanata, successivamente all'alterco verbale, con il mezzo soltanto al fine di raggiungere il Sindaco del nonché di avere avuto un CP_1 malore, durante il colloquio avuto con il primo cittadi 'ha costretta a richiedere l'intervento del P.S. dell'Ospedale di Vibo Valentia;
V) di volere contestare quindi i fatti posti a fondamento del provvedimento disciplinare, nonché la legittimità della sanzione inflitta per la violazione dei criteri generali previsti del C.C.N. L. di settore, in riferimento all'art. 55 bis D.Lgs 165/20 e per la violazione dell'art. 7 comma 1, legge n. 300/1970, vista la mancata affissione del codice disciplinare in luogo accessibile a tutti;
VI) di avere diritto al risarcimento, da parte del resistente, dei danni da mobbing subiti. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “ Nel merito- - ritenere e dichiarare illegittima la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni due ai sensi dell'art. 13 comma 5 lettera b) del C.C.N.L. 2002/05 comminata con motivi in via autonoma tra loro, per violazione dei criteri generali previsti dall'art. 13 del C.C.N. L. 2002/05 in riferimento all'art. 55 bis D.Lgs 165/2001 ovvero per falsa applicazione e mancato rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni ovvero per illegittimità della sanzione disciplinare perché costituente comportamento mobizzante per sviamento di potere ed ingiustizia manifesta perché la sanzione è fondata su contestazione di addebito parziale ovvero perché inflitta senza dare atto delle specifiche difese addotte dal lavoratore ovvero perché nessun danno economico all'Ente è stato provocato né alcun danno all'immagine dell'Ente – Ritenere e dichiarare che nessun comportamento negligente è stato posto in essere dalla ricorrente giusta superiori motivi ed ordinare la cancellazione della sanzione dal fascicolo personale del dipendente;
e per l'effetto - CONDANNARE L'ente in persona del proprio legale Controparte_1 rappr.te pro-tempore, a restituire i no ricorrente e revocare la sospensione nonché condannare l'Ente in persona del proprio legale rappr.te protempore CP_1 al risarcimento del danno esistenziale, danno al nome ed all'onore pari ad Euro 20.000 (Euro ventimila/00) oltre al pagamento delle spese processuali, onorari, competenze, IVA e CPA;
- RITENERE E DICHIARARE che la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni due, è stata posta in essere in danno della ricorrente con intento di mobbing, e per l'effetto - CONDANNARE l'Ente in persona del Controparte_1 proprio legale rappr.te protempore al risarcimento del danno da mobbing, esistenziale, psicologico, sociale pari ad Euro 20.000,00 (Euro ventimila /00), ovvero in quella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia sulla base delle risultanze istruttorie, e su tutto al pagamento delle spese processuali, onorari, competenze, IVA e CPA;
IN SUBORDINE NEL MERITO 20 - RITENERE E DICHIARARE ECCESSIVA E/O SPROPORZIONATA la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni due ai sensi dell'art. 13 comma 5 lettera b) del C.C.N.L. 2002/05 comminata con provvedimento n° 23/UDP/2011 e notificata in data 19.05.2011 relativa al procedimento attivato con nota 33/UDP del 10.02.2011, e per l'effetto ORDINARE la derubricazione della sanzione grave in sanzione lieve del richiamo scritto ovvero della semplice multa e per l'effetto - CONDANNARE l'Ente in persona del proprio Controparte_1 legale rappr.te pro-tempore al pagamento competenze, IVA e CPA. Su tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Controparte_1
che contestava le avverse pretese e insisteva per la reiezione della domanda attorea, con il
[...] favore delle spese di lite.
2 La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, con le deposizioni rese dei testimoni escussi, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Con nota prot. 1577 (all. 4 – mem. cost.) è stato contestato alla ricorrente il seguente addebito “il giorno 13 settembre 2016 verso le ore 10.30 circa la S.V. partecipava ad una lite verbale con la collega Sig.ra sul luogo di lavoro, in orario di Parte_2 lavoro, durante il servizio di raccolta dei rsu. In seguito, la S.V. si allontanava dal luogo di lavoro, con il mezzo comunale affidatole per la raccolta dei rsu, interrompendo il servizio e lasciando sola la collega in via Papa. La S.V. si recava presso l'ufficio del Sindaco per esporre le proprie rimostranze in merito al diverbio avuto con la collega sig.ra , in violazione “dell'articolo del codice disciplinare di cui all'art. Parte_2
3 del C.C.N.L. 11 aprile 2008 così come integrato dalle disposizioni di cui agli artt. 55, 55-bis, 55-ter, 55-quater, 55-quinquies del D.lgs. n. 165/2001 modificati e introdotti dal D.lgs. n. 150/2009 e precisamente: alterchi negli ambienti di lavoro e condotta non conforme ai principi di correttezza verso altri dipendenti;
arbitrario abbandono del servizio, oltreché delle seguenti norme del codice di comportamento di questo ente: art. 11 c. 1
”.. il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza” con specifico riferimento alla sopravvenuta necessità di dover far svolgere il servizio di raccolta dei rifiuti ad altro operatore in seguito all'abbandono del servizio da parte della S.V.” Con provvedimento del 9.11.2016 (all. 5 – mem. cost.) il Responsabile dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari intimava l'irrogazione della sanzione disciplinare, previa audizione della ricorrente, e “Premesso che: in data 30.09.2016 con lettera n. 1577, ricevuta in data 30.09.2016 si è pervenuto alla contestazione di addebiti, rilevando quanto segue: “il giorno 13 settembre partecipava ad una rissa verbale sul luogo di lavoro e in orario di lavoro durante il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani;
interrompendo il servizio e lasciando incustodito l'automezzo che aveva in consegna. Visto che, in data 12.10.2016, si è svolta l'audizione del dipendente. Visto il verbale all'uopo redatto ove risultano compiutamente svolte le tesi difensive del dipendente interessato, verbale che qui si richiama per farne parte integrante e sostanziale…”, “ritenuto che dall'esposizione dei fatti contestati e delle conseguenti giustificazioni, permangono tutti i presupposti di fatto e di diritto che comportano la doverosa applicazione della seguente sanzione disciplinare della sospensione del servizio e della retribuzione per giorni 2 in quanto: le motivazioni addotte non giustificano il comportamento tenuto dalla dipendente nelle vie pubbliche in quanto lesivo dell'immagine e del decoro del ed Controparte_1 avendo altresì lasciato incustodito l'automezzo in consegna con grave pregiudizio per il patrimonio dell'Ente e della pubblica incolumità; … IRROGA la seguente sanzione disciplinare sospensione del servizio e della retribuzione per giorni 2 al dipendente sig. per le motivazioni suesposte.” Parte_1
3. La ricorrente contesta il provvedimento del Comune di , con cui le Controparte_1 viene irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e della retribuzione per giorni due ex art. 55 bis del D. lgs 30 marzo 2001 n. 165, art. 3 del CCNL11 aprile 2008.
3 A tal fine deduce di aver avuto un diverbio con una collega durante l'orario di servizio a seguito del quale avrebbe raggiunto, con l'impiego dell'automezzo fornitole per la gestione e raccolta dei rifiuti solidi urbani – e quindi interrompendo di fatto il servizio - la sede municipale del al fine di conferire sull'accaduto con il Controparte_1
Sindaco e in quest'ultima occasione di essere stata colta da malore, per cui si era reso necessario l'intervento degli operatori del 118 e il suo trasporto presso il Pronto Soccorso del nosocomio vibonese. La ricorrente contesta, tra l'altro, la mancata affissione del codice disciplinare sul luogo di lavoro, per la quale, il datore di lavoro non ha dimostrato di aver ottemperato ai sensi dell'art. 7, comma 1, L. 300/70. 4. Giova preliminarmente rammentare che, per come disposto dall'art. 7, comma 1, della legge 20 maggio 1970:” Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano.” Sul punto si osserva che la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che “ in tutti i casi nei quali il comportamento sanzionato dal datore di lavoro sia immediatamente percepibile come illecito del dipendente, perché contrario al c.d. minimo etico o a norme di rilevanza penale, non sia necessario provvedere alla affissione del codice disciplinare, in quanto il dipendente pubblico, come quello del settore privato, ben può rendersi conto, anche al di là di una nota analitica predeterminazione dei comportamenti vietati e delle relative sanzioni da parte del codice disciplinare, della illeceità della propria condotta“ (Sent. Cass. Civ. n. 11120 del 27 aprile 2021). 5. È pacifico tra le parti che la ricorrente: a) abbia avuto un alterco verbale con una collega sul luogo di lavoro e durante l'esecuzione della prestazione lavorativa, b) ha interrotto il servizio di raccolta durante il diverbio e in seguito, nell'atto di raggiungere la sede municipale per esprimere le proprie rimostranze sull'accaduto al primo cittadino del convenuto, e c) di averlo fatto servandosi del mezzo aziendale in dotazione. CP_1
Il complesso delle condotte intraprese dalla ricorrente già prima facie appaiono tutte censurabili per via disciplinare e, con riguardo all'incontestato diverbio occorso, lo stesso appare trasbordante l'anzidetto “minimo etico”, a nulla rilevando, pertanto, quanto dedotto dalla , in merito alle conseguenze dipendenti dalla mancata affissione del Codice di Pt_1 condotta sul luogo di lavoro.
6. Quanto alla gradualità e proporzionalità della sanzione irrogata, giova ricordare come ai sensi del citato art. 3, co. 5, del C.C.N.L. 11 aprile 2008: “5. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 4; c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso;
in tali ipotesi l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi del dipendente, agli eventuali danni causati all'ente, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attività che ritardino il
4 recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa;
g) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
h) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi;
i) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'ente, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300 del 1970; j) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona;
k) violazione di obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'ente, agli utenti o ai terzi;
l) sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente.” 7. L'esito dell'istruttoria ha permesso di confermare la violazione degli obblighi suddetti. In particolare, è emerso dalla deposizione resa dal teste all'udienza del Testimone_1
28/11/2019 che: ”la ricorrente faceva la raccolta rifiuti con un PORTER PIAGGIO in dotazione del comune;
quel giorno la ricorrente è stata sostituita dal sig che ho visto CP_2 scendere dal primo piano con le chiavi in mano uscire ed aprire il PORTER per continuare il lavoro della ricorrente preciso che con il sig se ne andata anche la sig.ra CP_2
;” da quella del testimone, che: “un giorno, non Parte_2 Parte_2 ricordo con precisone quando, la ricorrente ha litigato con me, confermo il punto 2 e preciso che la ricorrente quel giorno si è rivolta a me con l'epiteto che mi è stato letto, … in ordine al punto 16 posso riferire che sono stata chiamata dal sindaco per continuare il lavoro che aveva interrotto la ricorrente ho lavorato fino alle 16,00 successivamente mi è stato mandato un certo con il mezzo per raccogliere la spazzatura;
” e, dalla teste CP_2 Testimone_2
, sentita il 26/05/2022, che: “ho sentito personalmente il sindaco dire alla ricorrente
[...] di stare calma e di riprendere a lavorare, raccomandandole di ritornare sul posto del lavoro”. Dalle suddette dichiarazioni emerge, quindi, anche la fondatezza della contestazione in ordine, oltre che al “danno” all'immagine dell'Ente, quello, patrimoniale, derivato dalla necessaria sostituzione della ricorrente con altro operatore.
8. Nel caso di specie, la contestuale presenza, delle medesime condotte, censurate dalla disposizione contrattuale sopra richiamata, conferma la legittimità del provvedimento disciplinare opposto nonché la gradualità e proporzionalità della sanzione irrogata, a fronte dei diversi e numerosi comportamenti oggetto di addebito disciplinare.
9. Quanto al dedotto danno da mobbing, la ricorrente non ha allegato nessuna prova in conformità del disposto di cui all'art. 2697 c.c.
10. Per tutte le ragioni anzidette la domanda deve essere rigettata.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono determinate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta, il ricorso;
- condanna , alla rifusione delle spese di lite in favore del Parte_1 [...]
, liquidate complessivamente, in 1.200,00 euro, oltre accessori di legge. Controparte_1
Vibo Valentia, 05/11/2025.
5 Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 05/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentato e difeso dell'avv. Luca Scaramuzzino (PEC: Parte_1
, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti Email_1
RICORRENTE e
, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro Controparte_1
(PEC: e AR Email_2
LL (PEC: ono giusta Email_3 procura in atti RESISTENTE
Oggetto: impugnazione di sanzione disciplinare conservativa Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 27/11/2016, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede rappresentando: I) di lavorare alle dipendenze del Comune di CP_1
, con mansione di operaia, categoria e posizione economica A1; II) di
[...] te convenuto formale contestazione di addebito disciplinare del 30.09.2016 (prot. n. 1577) in quanto ”...il giorno 13 settembre 2016 partecipava ad una rissa verbale sul luogo di lavoro e in orario di lavoro durante il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani interrompendo il servizio e lasciando incustodito l'automezzo che aveva in consegna.”; III) di essere stata destinataria, per la stessa contestazione, del provvedimento n. 2084 del 9 novembre 2016, adottato dal CP_1 resistente, con cui le veniva irrogata la sanzione della sospensione dal servizio e della retribuzione per giorni 2 ( art. 55 bis del D. lgs 30 marzo 2001 n. 165, art. 3 del CCNL11 aprile 2008 ) in quanto “ le motivazioni addotte non giustificano il comportamento tenuto dalla
1 dipendente nelle vie pubbliche in quanto lesivo dell'immagine e del decoro del Controparte_1
ed avendo altresì lasciato incustodito l'automezzo in consegna con
[...] io dell'ente e della pubblica incolumità“; IV) di avere avuto, con la collega di lavoro, in data 13 settembre 2016, soltanto un diverbio verbale, di non avere lasciato incustodito l'automezzo che aveva in custodia, di essersi allontanata, successivamente all'alterco verbale, con il mezzo soltanto al fine di raggiungere il Sindaco del nonché di avere avuto un CP_1 malore, durante il colloquio avuto con il primo cittadi 'ha costretta a richiedere l'intervento del P.S. dell'Ospedale di Vibo Valentia;
V) di volere contestare quindi i fatti posti a fondamento del provvedimento disciplinare, nonché la legittimità della sanzione inflitta per la violazione dei criteri generali previsti del C.C.N. L. di settore, in riferimento all'art. 55 bis D.Lgs 165/20 e per la violazione dell'art. 7 comma 1, legge n. 300/1970, vista la mancata affissione del codice disciplinare in luogo accessibile a tutti;
VI) di avere diritto al risarcimento, da parte del resistente, dei danni da mobbing subiti. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “ Nel merito- - ritenere e dichiarare illegittima la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni due ai sensi dell'art. 13 comma 5 lettera b) del C.C.N.L. 2002/05 comminata con motivi in via autonoma tra loro, per violazione dei criteri generali previsti dall'art. 13 del C.C.N. L. 2002/05 in riferimento all'art. 55 bis D.Lgs 165/2001 ovvero per falsa applicazione e mancato rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni ovvero per illegittimità della sanzione disciplinare perché costituente comportamento mobizzante per sviamento di potere ed ingiustizia manifesta perché la sanzione è fondata su contestazione di addebito parziale ovvero perché inflitta senza dare atto delle specifiche difese addotte dal lavoratore ovvero perché nessun danno economico all'Ente è stato provocato né alcun danno all'immagine dell'Ente – Ritenere e dichiarare che nessun comportamento negligente è stato posto in essere dalla ricorrente giusta superiori motivi ed ordinare la cancellazione della sanzione dal fascicolo personale del dipendente;
e per l'effetto - CONDANNARE L'ente in persona del proprio legale Controparte_1 rappr.te pro-tempore, a restituire i no ricorrente e revocare la sospensione nonché condannare l'Ente in persona del proprio legale rappr.te protempore CP_1 al risarcimento del danno esistenziale, danno al nome ed all'onore pari ad Euro 20.000 (Euro ventimila/00) oltre al pagamento delle spese processuali, onorari, competenze, IVA e CPA;
- RITENERE E DICHIARARE che la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni due, è stata posta in essere in danno della ricorrente con intento di mobbing, e per l'effetto - CONDANNARE l'Ente in persona del Controparte_1 proprio legale rappr.te protempore al risarcimento del danno da mobbing, esistenziale, psicologico, sociale pari ad Euro 20.000,00 (Euro ventimila /00), ovvero in quella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia sulla base delle risultanze istruttorie, e su tutto al pagamento delle spese processuali, onorari, competenze, IVA e CPA;
IN SUBORDINE NEL MERITO 20 - RITENERE E DICHIARARE ECCESSIVA E/O SPROPORZIONATA la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni due ai sensi dell'art. 13 comma 5 lettera b) del C.C.N.L. 2002/05 comminata con provvedimento n° 23/UDP/2011 e notificata in data 19.05.2011 relativa al procedimento attivato con nota 33/UDP del 10.02.2011, e per l'effetto ORDINARE la derubricazione della sanzione grave in sanzione lieve del richiamo scritto ovvero della semplice multa e per l'effetto - CONDANNARE l'Ente in persona del proprio Controparte_1 legale rappr.te pro-tempore al pagamento competenze, IVA e CPA. Su tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Controparte_1
che contestava le avverse pretese e insisteva per la reiezione della domanda attorea, con il
[...] favore delle spese di lite.
2 La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, con le deposizioni rese dei testimoni escussi, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Con nota prot. 1577 (all. 4 – mem. cost.) è stato contestato alla ricorrente il seguente addebito “il giorno 13 settembre 2016 verso le ore 10.30 circa la S.V. partecipava ad una lite verbale con la collega Sig.ra sul luogo di lavoro, in orario di Parte_2 lavoro, durante il servizio di raccolta dei rsu. In seguito, la S.V. si allontanava dal luogo di lavoro, con il mezzo comunale affidatole per la raccolta dei rsu, interrompendo il servizio e lasciando sola la collega in via Papa. La S.V. si recava presso l'ufficio del Sindaco per esporre le proprie rimostranze in merito al diverbio avuto con la collega sig.ra , in violazione “dell'articolo del codice disciplinare di cui all'art. Parte_2
3 del C.C.N.L. 11 aprile 2008 così come integrato dalle disposizioni di cui agli artt. 55, 55-bis, 55-ter, 55-quater, 55-quinquies del D.lgs. n. 165/2001 modificati e introdotti dal D.lgs. n. 150/2009 e precisamente: alterchi negli ambienti di lavoro e condotta non conforme ai principi di correttezza verso altri dipendenti;
arbitrario abbandono del servizio, oltreché delle seguenti norme del codice di comportamento di questo ente: art. 11 c. 1
”.. il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza” con specifico riferimento alla sopravvenuta necessità di dover far svolgere il servizio di raccolta dei rifiuti ad altro operatore in seguito all'abbandono del servizio da parte della S.V.” Con provvedimento del 9.11.2016 (all. 5 – mem. cost.) il Responsabile dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari intimava l'irrogazione della sanzione disciplinare, previa audizione della ricorrente, e “Premesso che: in data 30.09.2016 con lettera n. 1577, ricevuta in data 30.09.2016 si è pervenuto alla contestazione di addebiti, rilevando quanto segue: “il giorno 13 settembre partecipava ad una rissa verbale sul luogo di lavoro e in orario di lavoro durante il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani;
interrompendo il servizio e lasciando incustodito l'automezzo che aveva in consegna. Visto che, in data 12.10.2016, si è svolta l'audizione del dipendente. Visto il verbale all'uopo redatto ove risultano compiutamente svolte le tesi difensive del dipendente interessato, verbale che qui si richiama per farne parte integrante e sostanziale…”, “ritenuto che dall'esposizione dei fatti contestati e delle conseguenti giustificazioni, permangono tutti i presupposti di fatto e di diritto che comportano la doverosa applicazione della seguente sanzione disciplinare della sospensione del servizio e della retribuzione per giorni 2 in quanto: le motivazioni addotte non giustificano il comportamento tenuto dalla dipendente nelle vie pubbliche in quanto lesivo dell'immagine e del decoro del ed Controparte_1 avendo altresì lasciato incustodito l'automezzo in consegna con grave pregiudizio per il patrimonio dell'Ente e della pubblica incolumità; … IRROGA la seguente sanzione disciplinare sospensione del servizio e della retribuzione per giorni 2 al dipendente sig. per le motivazioni suesposte.” Parte_1
3. La ricorrente contesta il provvedimento del Comune di , con cui le Controparte_1 viene irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e della retribuzione per giorni due ex art. 55 bis del D. lgs 30 marzo 2001 n. 165, art. 3 del CCNL11 aprile 2008.
3 A tal fine deduce di aver avuto un diverbio con una collega durante l'orario di servizio a seguito del quale avrebbe raggiunto, con l'impiego dell'automezzo fornitole per la gestione e raccolta dei rifiuti solidi urbani – e quindi interrompendo di fatto il servizio - la sede municipale del al fine di conferire sull'accaduto con il Controparte_1
Sindaco e in quest'ultima occasione di essere stata colta da malore, per cui si era reso necessario l'intervento degli operatori del 118 e il suo trasporto presso il Pronto Soccorso del nosocomio vibonese. La ricorrente contesta, tra l'altro, la mancata affissione del codice disciplinare sul luogo di lavoro, per la quale, il datore di lavoro non ha dimostrato di aver ottemperato ai sensi dell'art. 7, comma 1, L. 300/70. 4. Giova preliminarmente rammentare che, per come disposto dall'art. 7, comma 1, della legge 20 maggio 1970:” Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano.” Sul punto si osserva che la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che “ in tutti i casi nei quali il comportamento sanzionato dal datore di lavoro sia immediatamente percepibile come illecito del dipendente, perché contrario al c.d. minimo etico o a norme di rilevanza penale, non sia necessario provvedere alla affissione del codice disciplinare, in quanto il dipendente pubblico, come quello del settore privato, ben può rendersi conto, anche al di là di una nota analitica predeterminazione dei comportamenti vietati e delle relative sanzioni da parte del codice disciplinare, della illeceità della propria condotta“ (Sent. Cass. Civ. n. 11120 del 27 aprile 2021). 5. È pacifico tra le parti che la ricorrente: a) abbia avuto un alterco verbale con una collega sul luogo di lavoro e durante l'esecuzione della prestazione lavorativa, b) ha interrotto il servizio di raccolta durante il diverbio e in seguito, nell'atto di raggiungere la sede municipale per esprimere le proprie rimostranze sull'accaduto al primo cittadino del convenuto, e c) di averlo fatto servandosi del mezzo aziendale in dotazione. CP_1
Il complesso delle condotte intraprese dalla ricorrente già prima facie appaiono tutte censurabili per via disciplinare e, con riguardo all'incontestato diverbio occorso, lo stesso appare trasbordante l'anzidetto “minimo etico”, a nulla rilevando, pertanto, quanto dedotto dalla , in merito alle conseguenze dipendenti dalla mancata affissione del Codice di Pt_1 condotta sul luogo di lavoro.
6. Quanto alla gradualità e proporzionalità della sanzione irrogata, giova ricordare come ai sensi del citato art. 3, co. 5, del C.C.N.L. 11 aprile 2008: “5. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 4; c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso;
in tali ipotesi l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi del dipendente, agli eventuali danni causati all'ente, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attività che ritardino il
4 recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa;
g) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
h) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi;
i) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'ente, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300 del 1970; j) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona;
k) violazione di obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'ente, agli utenti o ai terzi;
l) sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente.” 7. L'esito dell'istruttoria ha permesso di confermare la violazione degli obblighi suddetti. In particolare, è emerso dalla deposizione resa dal teste all'udienza del Testimone_1
28/11/2019 che: ”la ricorrente faceva la raccolta rifiuti con un PORTER PIAGGIO in dotazione del comune;
quel giorno la ricorrente è stata sostituita dal sig che ho visto CP_2 scendere dal primo piano con le chiavi in mano uscire ed aprire il PORTER per continuare il lavoro della ricorrente preciso che con il sig se ne andata anche la sig.ra CP_2
;” da quella del testimone, che: “un giorno, non Parte_2 Parte_2 ricordo con precisone quando, la ricorrente ha litigato con me, confermo il punto 2 e preciso che la ricorrente quel giorno si è rivolta a me con l'epiteto che mi è stato letto, … in ordine al punto 16 posso riferire che sono stata chiamata dal sindaco per continuare il lavoro che aveva interrotto la ricorrente ho lavorato fino alle 16,00 successivamente mi è stato mandato un certo con il mezzo per raccogliere la spazzatura;
” e, dalla teste CP_2 Testimone_2
, sentita il 26/05/2022, che: “ho sentito personalmente il sindaco dire alla ricorrente
[...] di stare calma e di riprendere a lavorare, raccomandandole di ritornare sul posto del lavoro”. Dalle suddette dichiarazioni emerge, quindi, anche la fondatezza della contestazione in ordine, oltre che al “danno” all'immagine dell'Ente, quello, patrimoniale, derivato dalla necessaria sostituzione della ricorrente con altro operatore.
8. Nel caso di specie, la contestuale presenza, delle medesime condotte, censurate dalla disposizione contrattuale sopra richiamata, conferma la legittimità del provvedimento disciplinare opposto nonché la gradualità e proporzionalità della sanzione irrogata, a fronte dei diversi e numerosi comportamenti oggetto di addebito disciplinare.
9. Quanto al dedotto danno da mobbing, la ricorrente non ha allegato nessuna prova in conformità del disposto di cui all'art. 2697 c.c.
10. Per tutte le ragioni anzidette la domanda deve essere rigettata.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono determinate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta, il ricorso;
- condanna , alla rifusione delle spese di lite in favore del Parte_1 [...]
, liquidate complessivamente, in 1.200,00 euro, oltre accessori di legge. Controparte_1
Vibo Valentia, 05/11/2025.
5 Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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