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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 15/10/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2714/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. CO UP Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa UL LO Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 2714/2025 V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, su istanza depositata congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...] il 30 gennaio Parte_1 C.F._1
1973
e
C.F. nata a [...] il 18 Parte_2 C.F._2 settembre 1977 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Dimitri Frascarelli, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso congiunto depositato in data 13 giugno 2025, i sig.ri Parte_1
e premettendo di aver contratto matrimonio in
[...] Parte_2
1 Campagnano di Roma (RM) in data 7 dicembre 1996 e precisando che dall'unione sono nati i figli (il 23 ottobre 1999), (il 25 Persona_1 Persona_2 gennaio 2004) e (il 6 settembre 2013) - essendo trascorsi oltre sei Persona_3 mesi dalla pronuncia della sentenza di separazione personale n. 1583/2023 (r.g.
3052/2020) del Tribunale di Tivoli e resa su conclusioni congiunte delle parti - hanno chiesto la pronuncia dell a cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni da questi concordemente pattuite.
Acquisito il parere del Pubblico Ministero, all'udienza del 26 settembre 2025, le parti personalmente hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni:
“1) il figlio minore , nato il [...], viene affidato congiuntamente ad Per_3 entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione di
Campagnano di Roma, Via Monte Razzano;
il padre ha facoltà di vedere e tenere con sé quando vorrà, previo accordo con l'altro genitore e comunque, in difetto di accordo, una volta a settimana, dalle 16,00 alle 21,00, nonché, a settimane alterne, dalle ore 19 del venerdì alle ore 21 della domenica, salvo diversa determinazione delle parti da assumere tenuto conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei minori e lavorative del padre;
il figlio trascorrerà i weekend alternativamente con ciascun genitore. Nel weekend che trascorrerà con il padre, questi lo prenderà presso la sua residenza il venerdì alle ore 19 e lo riaccompagnerà entro le ore 21 della domenica;
in occasione del Natale, il figlio trascorrerà i periodi 25 (dalle ore
10) – 31 dicembre (fino alle ore 15) e 31 dicembre – 6 gennaio ad anni alterni con uno dei genitori;
trascorrerà , inoltre, la giornata del 24 dicembre (dalle ore 10) fino alla mattina del 25 dicembre (alle ore 10) con il genitore che non lo terrà nel periodo 25-31 dicembre;
durante le festività pasquali, il figlio trascorrerà il giorno di Pasqua con uno dei genitori, ed il Lunedì successivo con l'altro, ad anni alterni tra loro;
nell'eventualità che i coniugi dovessero allontanarsi dalle rispettive residenze per un periodo superiore ai 4 giorni, dovranno darsene avviso con congruo anticipo, al fine di consentire una ottimale gestione ed organizzazione del figlio, privilegiando il collocamento dello stesso presso il domicilio dell'altro genitore;
il giorno del compleanno del figlio, ove non fosse possibile la presenza di entrambi i genitori, il festeggiato trascorrerà la giornata con uno dei genitori, ad anni alterni tra di loro;
2 2) il sig. corrisponderà alla Sig.ra come già corrisponde da Parte_1 Parte_2 gennaio 2025, l'importo mensile di € 1.000,00 per il mantenimento della stessa e del figlio in misura di euro 500,00 ciascuno. Detti importi saranno Per_3 annualmente rivalutabili secondo indici ISTAT;
le spese straordinarie necessarie nell'interesse del figlio, come da Protocollo siglato dal Tribunale di Tivoli con il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati relativo alla individuazione e classificazione delle spese stra ordinarie, verranno equamente divise tra i coniugi;
3) per quanto concerne la casa familiare, situata in Campagnano di Roma, Via
Monte Razzano, 40, la stessa è già stata divisa a cura e spese del sig. Parte_1
, mediante la presentazione al comune di Campagnano di Roma della SCIA
[...] protocollo n° 2025.22788 del 07/07/2025, in tre unità indipendenti (una per ciascun piano), di tal che le originarie due unità immobiliari divise verticalmente (tipologia a schiera) sono diventate tre, divise orizzontalmente (una per piano);
4) essendo intenzione delle parti quella di donare la nuda proprietà degli immobili ai figli, prima di tale atto, è necessario, anzi indispensabile, “accatastare” gli immobili stessi secondo il loro stato di fatto post ristrutturazione;
a tale scopo, dal momento che le parti sono proprietarie esclusive delle due porzioni di ogni piano che precedentemente facevano parte dei rispettivi immobili a schiera (NCEU del
Comune di Campagnano di Roma, foglio 38 part. 493 sub. 3 per la Sig.ra Parte_2
e foglio 38 part. 492 sub. 2 per il Sig. ), onde poter procedere al corretto Parte_1 inserimento in Catasto degli immobili come trasformati, i ricorrenti si impegnano, tramite il più idoneo atto notarile (do -nazione, permuta, ecc.), a riunire sotto una unica “ditta catastale” i piani primo e secondo, di tal che possano essere regolarmente accatastati secondo la nuova situazione di fatto esistente;
5) una volta eseguito il corretto accatastamento, le parti si impegnano a donare, con atto da rogare presso notaio di fiducia, la nuda proprietà ai figli (il piano primo ad , il piano terra a e il piano seminterrato a ); il diritto di Per_1 Per_2 Per_3 abitazione o l'usufrutto dell'unità immobiliare posta al piano terra verrà assegnato alla Sig.ra men -tre, al fine di agevolare il diritto di visita al minore Parte_2
, verrà assegnato al Sig. analogo diritto per l'unità posta al Piano Per_3 Parte_1 seminterrato;
6) le parti dichiarano, ai fini della applicazione delle agevolazioni ed esenzioni fiscali, che quanto previsto nel presente accordo rientra nel concetto di
3 “negoziazione globale” in quanto volto alla risoluzione, alla definizione ed al superamento della crisi coniugale in atto in modo non contenzioso e definitivo;
7) le spese comuni per il mantenimento e la conservazione dell'immobile di via
Monte Razzano, 40 (giardinaggio, luce esterna ecc.) fino a diverso accordo tra le parti, verranno ripartite in tre quote uguali, ognuna a carico di ciascuna unità immobiliare”.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e all'udienza del 26 settembre 2025.
Le condizioni sono congrue, conformi a legge e idonee a preservare l'interesse della prole.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P R O N U N C I A
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra signori Parte_1 ed i quali hanno contratto matrimonio in
[...] Parte_2
Campagnano di Roma (RM) in data 7 dicembre 1996, trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Campagnano di Roma, atto n° 32, parte II, serie
A – anno 1996.
O R D I N A
Agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di Campagnano di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 9 ottobre 2025.
La Giudice Il Presidente
UL LO CO UP
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. CO UP Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa UL LO Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 2714/2025 V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, su istanza depositata congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...] il 30 gennaio Parte_1 C.F._1
1973
e
C.F. nata a [...] il 18 Parte_2 C.F._2 settembre 1977 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Dimitri Frascarelli, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso congiunto depositato in data 13 giugno 2025, i sig.ri Parte_1
e premettendo di aver contratto matrimonio in
[...] Parte_2
1 Campagnano di Roma (RM) in data 7 dicembre 1996 e precisando che dall'unione sono nati i figli (il 23 ottobre 1999), (il 25 Persona_1 Persona_2 gennaio 2004) e (il 6 settembre 2013) - essendo trascorsi oltre sei Persona_3 mesi dalla pronuncia della sentenza di separazione personale n. 1583/2023 (r.g.
3052/2020) del Tribunale di Tivoli e resa su conclusioni congiunte delle parti - hanno chiesto la pronuncia dell a cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni da questi concordemente pattuite.
Acquisito il parere del Pubblico Ministero, all'udienza del 26 settembre 2025, le parti personalmente hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni:
“1) il figlio minore , nato il [...], viene affidato congiuntamente ad Per_3 entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione di
Campagnano di Roma, Via Monte Razzano;
il padre ha facoltà di vedere e tenere con sé quando vorrà, previo accordo con l'altro genitore e comunque, in difetto di accordo, una volta a settimana, dalle 16,00 alle 21,00, nonché, a settimane alterne, dalle ore 19 del venerdì alle ore 21 della domenica, salvo diversa determinazione delle parti da assumere tenuto conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei minori e lavorative del padre;
il figlio trascorrerà i weekend alternativamente con ciascun genitore. Nel weekend che trascorrerà con il padre, questi lo prenderà presso la sua residenza il venerdì alle ore 19 e lo riaccompagnerà entro le ore 21 della domenica;
in occasione del Natale, il figlio trascorrerà i periodi 25 (dalle ore
10) – 31 dicembre (fino alle ore 15) e 31 dicembre – 6 gennaio ad anni alterni con uno dei genitori;
trascorrerà , inoltre, la giornata del 24 dicembre (dalle ore 10) fino alla mattina del 25 dicembre (alle ore 10) con il genitore che non lo terrà nel periodo 25-31 dicembre;
durante le festività pasquali, il figlio trascorrerà il giorno di Pasqua con uno dei genitori, ed il Lunedì successivo con l'altro, ad anni alterni tra loro;
nell'eventualità che i coniugi dovessero allontanarsi dalle rispettive residenze per un periodo superiore ai 4 giorni, dovranno darsene avviso con congruo anticipo, al fine di consentire una ottimale gestione ed organizzazione del figlio, privilegiando il collocamento dello stesso presso il domicilio dell'altro genitore;
il giorno del compleanno del figlio, ove non fosse possibile la presenza di entrambi i genitori, il festeggiato trascorrerà la giornata con uno dei genitori, ad anni alterni tra di loro;
2 2) il sig. corrisponderà alla Sig.ra come già corrisponde da Parte_1 Parte_2 gennaio 2025, l'importo mensile di € 1.000,00 per il mantenimento della stessa e del figlio in misura di euro 500,00 ciascuno. Detti importi saranno Per_3 annualmente rivalutabili secondo indici ISTAT;
le spese straordinarie necessarie nell'interesse del figlio, come da Protocollo siglato dal Tribunale di Tivoli con il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati relativo alla individuazione e classificazione delle spese stra ordinarie, verranno equamente divise tra i coniugi;
3) per quanto concerne la casa familiare, situata in Campagnano di Roma, Via
Monte Razzano, 40, la stessa è già stata divisa a cura e spese del sig. Parte_1
, mediante la presentazione al comune di Campagnano di Roma della SCIA
[...] protocollo n° 2025.22788 del 07/07/2025, in tre unità indipendenti (una per ciascun piano), di tal che le originarie due unità immobiliari divise verticalmente (tipologia a schiera) sono diventate tre, divise orizzontalmente (una per piano);
4) essendo intenzione delle parti quella di donare la nuda proprietà degli immobili ai figli, prima di tale atto, è necessario, anzi indispensabile, “accatastare” gli immobili stessi secondo il loro stato di fatto post ristrutturazione;
a tale scopo, dal momento che le parti sono proprietarie esclusive delle due porzioni di ogni piano che precedentemente facevano parte dei rispettivi immobili a schiera (NCEU del
Comune di Campagnano di Roma, foglio 38 part. 493 sub. 3 per la Sig.ra Parte_2
e foglio 38 part. 492 sub. 2 per il Sig. ), onde poter procedere al corretto Parte_1 inserimento in Catasto degli immobili come trasformati, i ricorrenti si impegnano, tramite il più idoneo atto notarile (do -nazione, permuta, ecc.), a riunire sotto una unica “ditta catastale” i piani primo e secondo, di tal che possano essere regolarmente accatastati secondo la nuova situazione di fatto esistente;
5) una volta eseguito il corretto accatastamento, le parti si impegnano a donare, con atto da rogare presso notaio di fiducia, la nuda proprietà ai figli (il piano primo ad , il piano terra a e il piano seminterrato a ); il diritto di Per_1 Per_2 Per_3 abitazione o l'usufrutto dell'unità immobiliare posta al piano terra verrà assegnato alla Sig.ra men -tre, al fine di agevolare il diritto di visita al minore Parte_2
, verrà assegnato al Sig. analogo diritto per l'unità posta al Piano Per_3 Parte_1 seminterrato;
6) le parti dichiarano, ai fini della applicazione delle agevolazioni ed esenzioni fiscali, che quanto previsto nel presente accordo rientra nel concetto di
3 “negoziazione globale” in quanto volto alla risoluzione, alla definizione ed al superamento della crisi coniugale in atto in modo non contenzioso e definitivo;
7) le spese comuni per il mantenimento e la conservazione dell'immobile di via
Monte Razzano, 40 (giardinaggio, luce esterna ecc.) fino a diverso accordo tra le parti, verranno ripartite in tre quote uguali, ognuna a carico di ciascuna unità immobiliare”.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e all'udienza del 26 settembre 2025.
Le condizioni sono congrue, conformi a legge e idonee a preservare l'interesse della prole.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P R O N U N C I A
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra signori Parte_1 ed i quali hanno contratto matrimonio in
[...] Parte_2
Campagnano di Roma (RM) in data 7 dicembre 1996, trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Campagnano di Roma, atto n° 32, parte II, serie
A – anno 1996.
O R D I N A
Agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di Campagnano di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 9 ottobre 2025.
La Giudice Il Presidente
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