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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/07/2025, n. 11430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11430 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 64369/2021, cui è riunita la causa recante RG
54808/2022, trattenuta in decisione in data 7.4.2025, con termine per il deposito delle memorie di replica al 26.6.2025, e vertente
TRA
con il patrocinio dell'avv. Marco Giudici Parte_1
ATTORE (R.G. n. 64369/2021)
CONVENUTO (R.G. n. 54808/22)
E
(già ), con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1 Controparte_2
EL MA e LO F. AN
CONVENUTA (R.G. n. 64369/2021)
ATTRICE (R.G. n. 54808/22)
E
, con il patrocinio dell'avv. Adriana Romoli CP_3
, contumace Controparte_4
ZI IA (R.G. n. 64369/2021)
CONVENUTI (R.G. n. 54808/22)
Oggetto: contratto di assicurazione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per cfr. note di trattazione scritta per l'udienza del 5.3.2025): Pt_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta:
- accertare e dichiarare la falsità piena e completa o l'inesistenza del documento ritenuto missiva in variazione beneficiaria su polizza Income Smart Private n. 4071166 della CP_2 CP_1
1 - accertare e dichiarare la nullità e/o l'inesistenza della lettera e del negozio modificativo del beneficiario su polizza Income Smart Private n. 4071166 della Controparte_2
- accertare e dichiarare che è tenuta a liquidare il capitale caso morte della Controparte_2 polizza Income Smart Private n. 4071166 e, per l'effetto, condannarla al pagamento dell'importo di
€ 960.331,83 oltre interessi in favore del signor Parte_1 in via subordinata accertato e dichiarato che è tenuta a liquidare il capitale Controparte_2 caso morte della polizza Income Smart Private n. 4071166, per l'effetto, condannarla al pagamento dell'importo di € 960.331,83 oltre interessi in favore del signor mediante svincolo Parte_1 delle somme eventualmente depositate su libretto bancario vincolato all'ordine del Tribunale
Ordinario di MA in forza di ordinanza di accoglimento del sequestro liberatorio ex art. 687 c.p.c. pronunciata in esito al procedimento assunto al RG n. 60452/21 dell'intestato Tribunale.
- accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale grave della e, per Controparte_2
l'effetto, condannarla al pagamento di una somma calcolata in via equitativa a titolo di risarcimento del danno;
- condannare la convenuta al pagamento di una somma non inferiore ad € 6.401,80 a titolo di risarcimento del danno od un differente importo ritenuto di giustizia.
- Condannare la convenuta alla rifusione delle spese, diritti ed onorari di causa e della mediazione, oltre C.A. e Iva se dovuta”.
Con condanna ex art. 96 cpc nei confronti del convenuto CP_3
Per (note di trattazione scritta per l'udienza del 5.3.2025): “Piaccia Controparte_1 all'On. Tribunale di MA, respinta ogni contraria istanza e deduzione, così statuire:
a) in via pregiudiziale: dato atto che la - ha eseguito il sequestro Controparte_1 liberatorio mediante deposito della somma di € 960.331,31, corrispondente al valore della prestazione lorda caso morte dovuta ai sensi della polizza vita n. 4.071.166, presso un libretto di deposito bancario n. 190/1801, vincolato all'ordine del Tribunale ordinario di MA, in forza del provvedimento reso in data 20.6.2022 dal Tribunale di MA, G.I. Dott. Pannunzio, all'esito del procedimento cautelare di cui al n. R.G. 60452/2021; - ha introdotto, al fine di consolidare gli effetti del sequestro, il giudizio di merito, mediante notifica di atto di citazione ex art. 669 octies c.p.c. nei confronti dei Signori , e , dinanzi al Tribunale di Parte_1 CP_3 Controparte_4
MA, sez. XII, R.G. n. 54808/2022, Giudice Dott.ssa D'Auria, a/1) disporre la riunione alla presente causa di quella radicata dalla dinanzi all'intestato Tribunale, sez. XII, Controparte_1
Giudice Dott.ssa D'Auria, nei confronti dell'odierno attore sig. nonché dei Signori Parte_1
e , distinta al n. R.G. 54808/22; a/2) in subordine, ordinarsi la CP_3 Controparte_4 sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio sino alla definizione, con sentenza passata in
2 giudicato, del giudizio promosso dalla dinanzi al Tribunale di MA, Controparte_1
Giudice Dott.ssa D'Auria, nei confronti dell'odierno attore sig. nonché dei Signori Parte_1
e , distinta al n. R.G. 54808/22; CP_3 Controparte_4
b) nel merito, respingere la domanda di disconoscimento della scrittura privata datata 25.3.2020 ex art. 214 c.p.c. in quanto inammissibile ed in via di estremo subordine procedersi alla verificazione ex art. 216 c.p.c. della stessa previo esperimento di CTU grafologica per i motivi di cui al paragrafo
D) della trattazione in diritto della comparsa di costituzione e ai successivi scritti;
c) nel merito, in caso di accertamento della non autenticità della sottoscrizione a nome di “ Per_1
della lettera di variazione di beneficio datata 25.3.2020 con conseguente inefficacia e/o
[...] inesistenza della modifica di beneficio, rigettare in ogni caso la domanda di condanna al pagamento del capitale caso morte stante l'indisponibilità in capo alla della prestazione Controparte_1 di polizza stante l'esecuzione del sequestro liberatorio come dedotto in premessa alla conclusione sub a);
d) in via gradata nel merito e all'occorrenza in via riconvenzionale, previo esperimento dei necessari accertamenti anche mediante i mezzi istruttori di cui al seguente punto f), accertarsi chi, fra le controparti del presente giudizio, sia o siano i soggetti legittimati a percepire la prestazione caso morte prevista dalla polizza assicurativa n.
4.071.166 rilasciata da come meglio Controparte_2 domandato al paragrafo F) della trattazione in diritto della comparsa di costituzione;
e) sempre nel merito, respingere la domanda risarcitoria formulata da parte attrice siccome totalmente infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui al paragrafo G) della trattazione in diritto della comparsa di costituzione e ai successivi scritti;
f) in via istruttoria e ai fini dell'istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c.: - anche per i motivi dedotti al paragrafo D) e F) della comparsa di costituzione e nei successivi scritti, disporre CTU grafologica al fine di accertare l'autenticità o meno della sottoscrizione a nome di di cui PEona_1 alla comunicazione di variazione di beneficio datata 25.3.2020 indirizzata alla Compagnia o - stante la CTU grafologica espletata nel procedimento cautelare nel contraddittorio con tutte le parti, disporre, per i motivi di cui alla II memoria ex art. 183 c.p.c., la convocazione a chiarimenti del CTU, in contraddittorio con i consulenti delle parti, affinché risponda in modo compiuto e tecnico alle osservazioni del ctp della Compagnia di cui alla bozza di CTU e di cui alle osservazioni sb doc. n.ri
32 e 33; - ai fini degli accertamenti richiesti, ordinare l'esibizione ex art. 210 c.p.c. dell'originale delle scritture ai fini comparativi indicate a pag. 16, 17 e 18 della II memoria ex art. 183 c.p.c., da intendersi ritrascritte;
- rimettere in termini ora per allora l'odierna convenuta ai fini della produzione in originale della lettera di variazione di beneficio datata 25.3.2020 e della proposta di
3 polizza n. 4.071.166, in quanto attualmente prodotte nel giudizio RG 54808/22 dinanzi al Tribunale di MA;
g) in ogni caso, respingere siccome inammissibili le istanze attoree formulate ex adverso ai sensi degli artt. 670 c.p.c.;
h) respingere in quanto inammissibili e infondate le domande del Sig. per i motivi dedotti nei CP_3 verbali e negli atti di causa.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio, rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ex art. 2 del D.M. n. 55/2014, oltre I.V.A. e C.p.A.”;
Per Amati
a) mem. ex art 183, co. 6, n. 1 c.p.c. – R.G. n. 64369/2021:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: - rigettare tutte le domande formulate dall'attore, in quanto infondate in fatto e in diritto;
- dichiarare il legittimo diritto del sig. quale beneficiario dell'assicurazione sulla vita oggetto di causa e, CP_3 conseguentemente, disporre la liquidazione in suo favore della relativa quota parte;
- condannare
l'attore a corrispondere al sig. gli interessi di mora sulla quota parte della somma dovuta in CP_3 virtù della Polizza vita oggetto di causa, a far data dal decesso del Prof. in PEona_1 considerazione dell'illegittimo ed ostruzionistico comportamento dell'attore stesso che ha, in definitiva, costretto la (già a ricorrere al Controparte_1 Controparte_2 procedimento cautelare del sequestro liberatorio ex art. 687 c.p.c.; - condannare, altresì, l'attore al risarcimento di ogni danno, anche morale, per le ingiuriose e diffamatorie asserzioni contenute nell'atto di citazione, con riserva di ogni altra istanza;
- rigettare, in ogni caso, la domanda riconvenzionale formulata da (già , nei confronti Controparte_1 Controparte_2 del sig. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre, spese generali, IVA e CP_3
CPA, come per legge”;
b) comparsa di costituzione e risposta - R.G. n. 54808/2022:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: In via preliminare e/o pregiudiziale - dichiarare inammissibile l'istanza di riunione del presente procedimento a quello sub 64369/2021 per le ragioni sopra evidenziate;
Nel merito - accertato e riconosciuto il legittimo diritto del sig. quale beneficiario dell'assicurazione sulla vita oggetto CP_3 di causa, disporre la liquidazione in suo favore della relativa quota parte;
- con ogni riserva di legge nei confronti del sig. per le ingiuriose e diffamatorie asserzioni contenute negli atti Parte_1 di parte”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
4 RG 64369/2021
1.1 ha convenuto in giudizio per vedere accertare e dichiarare Parte_1 Controparte_2 la falsità o inesistenza della missiva in variazione del beneficiario della polizza Income Smart Private
n. 4071166 della stipulata dal Prof. condannando la convenuta Controparte_2 PEona_1
a liquidare in proprio favore il capitale per il caso morte, pari ad euro 958.415,00, oltre interessi, con risarcimento per l'inadempimento contrattuale da quantificarsi in via equitativa, oltre a una somma non inferiore ad € 6.401,80 a titolo di risarcimento del danno per la spesa affrontata per la perizia grafologica e per le certificazioni.
Ha dedotto che:
- l'attore, in qualità di parente di quarto grado collaterale (cugino) del Prof. Avv. PEona_1
(nato il [...] a [...] ed ivi deceduto ab intestato il 2.4.2020 senza lasciare, quali discendenti, genitori, fratelli, sorelle e nipoti ex frate ed ex sorore) aveva accettato l'eredità del cugino, quale unico erede universale con atto trascritto presso la Conservatoria;
- il Prof. aveva sottoscritto con la società convenuta in data 4.2.2020 la polizza PEona_1
Income Smart Private n. 4071166, a premio unico integralmente versato dell'importo di euro
1.000.000,00, designando come beneficiari in caso morte “gli eredi testamentari dell'Assicurato o, in mancanza di testamento, i di lui eredi legittimi in parti uguali”;
- tale polizza assicurativa, prodotto di tipologia unit linked a vita intera e a premio unico da investirsi in quote del Fondo Interno CreditRas Income Smart, prevedeva, in caso di decesso dell'assicurato, la corresponsione in favore dei beneficiari di un importo pari al controvalore in euro del capitale espresso in quote del Fondo Interno, calcolato in base al valore unitario delle quote rilevato il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento da parte della Società della comunicazione scritta di avvenuto decesso;
- avendo presentato comunicazione scritta di avvenuto decesso e richiesta di liquidazione in data
27.7.2020, risultando pari ad euro 5,033 il valore unitario delle quote al secondo giorno lavorativo rispetto a tale data (29 luglio 2021) e ad euro 190.426,188 l'ammontare delle quote dichiarate dalla
Compagnia, l'importo dovuto corrispondeva, appunto, ad euro 958.415,00;
- con missiva del 20.8.2020 la Compagnia aveva negato la prestazione assicurativa riferendo che, con comunicazione del 25.03.2020 pervenuta il 30.03.2020, il de cujus aveva modificato l'originaria designazione, indicando nuovi beneficiari;
- solamente con missiva del 15.9.2020 la Compagnia aveva fornito copia di tale documento, oscurando il nominativo dei nuovi beneficiari per ragioni di privacy, nominativi (poi resi noti in sede di mediazione) individuabili nei signori e (quest'ultima CP_3 Controparte_4 collaboratrice domestica del de cujus);
5 - la dichiarazione di modifica dell'originaria designazione di beneficiario - oltre a risalire alla settimana del decesso (2.4.2020), quando il de cujus era in fin di vita e in stato di incoscienza per via di un precipitoso aggravamento delle patologie dopo ripetuti ricoveri - conteneva grossolani errori ortografici e improprie nomenclature giuridiche, incompatibili con l'alto livello culturale e tecnico- giuridico di docente presso numerose università (pro-rettore e Magnifico Rettore PEona_1 della e ivi fondatore e preside della facoltà di Giurisprudenza) e autore, tra l'altro, Controparte_5 di un manuale universitario che trattava minuziosamente anche le polizze “unit linked”;
- già nel riscontrare la prima comunicazione della Compagnia, l'attore, contestando la riferita variazione, aveva dato notizia di numerosi illeciti a danno dell'eredità perpetrati da CP_3 abusando e approfittando della propria condizione di consulente finanziario del de cujus, facendo uso dei suoi canali bancari e assicurativi e procurando ingenti ammanchi nei conti correnti caduti in successione, per i quali l'attore aveva sporto querela, viste le perdite generate, tra l'altro, da bonifici diretti in favore di familiari e conoscenti per oltre euro 650.000,00, pagamenti in esercizi commerciali per oltre euro 100.000,00, prelevamenti bancomat sistematici per oltre euro 58.000,00 e acquisti online per oltre euro 6.000,00, tanto che negli ultimi quattro mesi di vita si erano registrati un bonifico di euro 10.000,00 in favore di madre dei tre figli dell' e quotidiani prelievi da PEona_2 CP_3
ATM per euro 500,00, anche nei giorni in cui il de cujus, 85enne, era ricoverato e affetto da sindrome da allettamento con piaghe da decubito;
- l'attività dell' era stata consumata mediante la produzione di contratti e documenti falsi CP_3 vergati con sottoscrizioni visibilmente apocrife attribuite a in danno anche della PEona_1
Zurich Investments Life S.p.A.;
- specificamente, con la Zurich Investments Life S.p.A. l' veva manoscritto e firmato non solo CP_3 come agente assicurativo quale era, ma anche in luogo dell'apparente contraente PEona_1 mediante segni apocrifi e all'insaputa di questi - all'epoca ricoverato per gravi patologie invalidanti
- due proposte di assicurazione sulla vita con premio unico, rispettivamente di euro 500.000,00 ed euro 800.000,00, con autorizzazione al prelievo diretto dal conto dell'assicurato dell'importo complessivo dei premi e con designazione come beneficiari nell'una polizza della sig.ra Per_2
e nell'altra polizza originariamente degli eredi e poi, a meno di una settimana dal decesso di
[...]
PE
ancora della sig.ra e ciò attraverso una falsa missiva in variazione del PEona_1 beneficiario confezionata dall' coeva a quella oggetto del presente giudizio;
CP_3
- la perizia grafologica commissionata dall'attore aveva confermato che il segno grafico relativo alle proposte di polizza e alle due variazioni dei beneficiari, ossia quella oggetto del presente giudizio e l'altra sopra menzionata, era del tutto incompatibile con le caratteristiche della sottoscrizione di e presentava invece analogie rilevanti con le altre sottoscrizioni, presenti sulle PEona_1
6 proposte, ad apparente firma di realmente sottoscritta dal de cuius risultava, invece, CP_3 essere la polizza oggetto della presente causa.
L'attore ha quindi disconosciuto ai sensi dell'art. 214 c.p.c. la missiva di modifica della designazione del beneficiario, in quanto falso realizzato mediante contraffazione anche della sottoscrizione del de cujus e dunque non proveniente dallo stesso, e ha disconosciuto, altresì, l'efficacia probatoria di tale documento ai sensi dell'art. 2719 c.c., in quanto in mera copia, deducendo che tale missiva andava qualificata come negozio unilaterale nullo e/o inesistente e improduttivo di effetti ex artt. 1418 e 1325
c.c.
Ha aggiunto che la Compagnia aveva agito con dolo o colpa grave, violando i canoni di diligenza professionale (art. 1176, co. 2, c.c.), laddove aveva omesso di verificare la firma apposta sulla missiva di modifica del beneficiario, confrontandola con gli specimen, ed aveva poi rifiutato l'adempimento nonostante le contestazioni e denunce dell'attore, l'intimazione e messa in mora del 15.4.2021 e l'inoltro della perizia grafologica, trattenendo la somma dovuta (peraltro oggetto anche di sequestro penale seguito da dissequestro).
1.2 Nel giudizio così incardinato, iscritto con R.G. n. 64369/2021, la Compagnia convenuta si è costituita chiedendo di disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei Signori CP_3
e quali litisconsorti necessari o comunque autorizzarsene la chiamata in
[...] Controparte_4 causa;
di ordinarsi la sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio sino alla definizione del procedimento cautelare di sequestro liberatorio incardinato dinanzi a questo stesso Tribunale (R.G. n. 60452/2021)
e della relativa causa di merito;
di respingere la domanda di disconoscimento della scrittura privata datata 25.3.2020 ex art. 214 c.p.c. in quanto inammissibile e comunque infondata e in subordine di procedersi alla verificazione ex art. 216 c.p.c. previo esperimento di CTU grafologica;
nel merito, di respingere, in quanto infondata, la domanda di nullità e/o inesistenza della lettera di variazione di beneficiario, con conseguente rigetto della pretesa al pagamento del capitale caso morte;
in via gradata e riconvenzionale accertare il soggetto legittimato a percepire la prestazione in caso di morte di cui alla polizza assicurativa;
di respingere la domanda risarcitoria formulata da parte attrice siccome infondata in fatto e in diritto.
Ha aggiunto, quanto alla ricostruzione in fatto operata da parte attrice, che:
- la comunicazione di variazione del beneficiario in caso di morte conteneva le precise generalità dei nuovi beneficiari e copia dei relativi documenti di identificazione, nonché copia della prima pagina della proposta di polizza;
- ricevuta tale comunicazione, la Compagnia aveva inviato all'assicurato la modulistica in materia di adeguata verifica della clientela da compilare e restituire, ma purtroppo il giorno stesso era intervenuto il decesso dell'assicurato;
7 - in data 16.12.2020 la Compagnia aveva ricevuto il provvedimento di sequestro preventivo della polizza emesso dal G.I.P. nel procedimento penale R.G.N.R. n. 37568/20 avviato nei confronti di PE e ordinanza poi seguita da provvedimento di dissequestro notificato il 6.4.2021, CP_3 provvedimenti entrambi adempiuti dalla Compagnia;
- in data 11.6.2021 la Compagnia aveva ricevuto la richiesta di liquidazione anche dall' e CP_3 pertanto, nell'incertezza circa l'effettivo beneficiario, aveva sospeso ogni pagamento, preannunciando giudizio di accertamento dei soggetti legittimati alla prestazione;
- all'incontro di mediazione del 6.9.2021, procedura attivata dall'attore e conclusasi negativamente, la Compagnia aveva chiesto l'estensione del contraddittorio nei confronti dei nuovi beneficiari e e quest'ultima, in data 26.9.2021, aveva comunicato di avere così CP_3 Controparte_4 appreso della designazione quale beneficiaria e chiesto tutta la documentazione al fine dell'esercizio dei diritti derivanti dalla designazione;
tale documentazione le veniva inviata evidenziando la sussistenza di pretese conflittuali;
- infine, in data 13.10.2021, la Compagnia aveva chiesto il sequestro liberatorio ex art. 687 c.p.c.
(R.G. n. 60452/2021), riservandosi di introdurre il successivo giudizio di merito per accertare i legittimi beneficiari, istanza cautelare che era stata accolta con provvedimento del 20.6.2022 con cui si ordinava alla compagnia di depositare l'importo di euro 960.331,83, corrispondente al valore della prestazione lorda caso morte contrattualmente garantita, presso un libretto bancario vincolato all'ordine del Tribunale Ordinario di MA, ordine cui la medesima aveva adempiuto versando in data 18.7.2022 la predetta somma sul libretto di risparmio n. 190/1801 aperto presso CP_1 all'Ordine del Tribunale Ordinario di MA;
- nel procedimento cautelare tutti i potenziali beneficiari si erano costituiti, ma solamente il Pt_1 si era opposto al sequestro, disconoscendo la missiva di variazione, sicché la Compagnia aveva formulato istanza di verificazione e il Giudice designato aveva disposto CTU grafologica.
In diritto la Compagnia ha eccepito l'inammissibilità di un disconoscimento ex art. 214 c.p.c. formulato in via principale, l'inconferenza delle questioni relative a comportamenti penalmente rilevanti dell' e la mancanza di prova che fosse in fin di vita al momento CP_3 PEona_1 della redazione della missiva di variazione;
ha contestato ogni addebito di inadempimento colposo o doloso e chiesto il rigetto della domanda risarcitoria.
1.3 Accolta la richiesta di chiamata in causa, si è costituito in giudizio il solo chiedendo, in CP_3 via preliminare, la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. e, nel merito, di respingersi sia le domande svolte dell'attore che la domanda riconvenzionale formulata dalla Compagnia nei suoi confronti;
inoltre, ha chiesto accertarsi il proprio diritto quale beneficiario dell'assicurazione sulla vita oggetto di causa, e quindi di disporsi la liquidazione in proprio favore della quota parte della
8 somma dovuta, oltre interessi di mora dalla conoscenza del decesso del Prof. ha chiesto, Pt_1 infine, di condannarsi l'attore al risarcimento di ogni danno, anche morale, per le ingiuriose e diffamatorie asserzioni contenute nell'atto di citazione.
Ha dedotto di essere il nipote della compagna premorta del Prof. e da questi considerato suo Pt_1
“figlioccio”, in ragione di un rapporto da decenni improntato su reciproca fiducia e affetto;
di aver prestato al de cujus assistenza in ogni tipo di attività comprese quelle quotidiane ed ordinarie;
che tutti pagamenti effettuati in vita dal Prof. erano stati dallo stesso vagliati e voluti, essendo Pt_1 intellettualmente lucido sino al decesso.
Ha aggiunto che nessun rapporto il Prof. aveva con gli altri parenti, ad esclusione della Pt_1 sorella con cui aveva convissuto fino al di lei decesso (giugno del 2019) e che anche l'attore, Per_3 che aveva ereditato il notevole patrimonio mobiliare e immobiliare del de cujus, non si era mai curato del cugino e del suo stato di salute.
In diritto, ha eccepito l'inammissibilità del disconoscimento della comunicazione di variazione del beneficiario e rappresentato che l'eventuale accertamento dell'apocrifia della sottoscrizione non ne avrebbe inficiato la validità, in quanto la forma scritta è richiesta ex artt. 1920 e 1921 c.c. solo ad probationem;
infine ha lamentato l'ingiustificato inadempimento della Compagnia, che mai lo aveva reso edotto delle diffide inoltrate dall'attore.
1.4 La sig.ra è rimasta contumace. CP_4
1.5 A seguito di sequestro liberatorio delle somme ex art. 687 c.p.c., intervenuto nelle more del giudizio, con conseguente deposito da parte della Compagnia dell'importo di € 960.331,83 oltre interessi su libretto bancario vincolato all'ordine del Tribunale Ordinario di MA, l'attore, in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c., ha chiesto lo svincolo in proprio favore di suddetta somma.
1.6 In sede di prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. l' ha chiesto condannarsi l'attore a CP_3 corrispondere gli interessi sulla somma dovuta in virtù della polizza a far data dal decesso del Prof.
avendo il suo comportamento ostruzionistico costretto la Compagnia a far ricorso al Pt_1 sequestro liberatorio.
1.7 In sede di seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. l'attore ha eccepito la inammissibilità e infondatezza di suddetta domanda nuova e ha depositato la CTU grafologica nelle more espletata nel giudizio di sequestro liberatorio R.G. n. 60452/2021, che, nel contraddittorio con le parti, ha accertato l'apocrifia della firma del apposta sulla lettera di modifica del beneficiario. Pt_1
Ha inoltre dedotto la violazione da parte della Compagnia del decreto antiriciclaggio (d.lgs. n.
231/2007) per non aver eseguito la adeguata verifica dei nuovi beneficiari, presupposto per la legittima modifica della designazione, così violando il Regolamento IVASS n. 48/2019.
9 Ha inoltre rappresentato che la missiva di variazione del beneficiario era stata spedita in pieno lockdown, una settimana prima della morte del da un ufficio postale distante oltre sette Pt_1 chilometri dall'abitazione del luogo del decesso, sita nel quartiere Parioli, e vicino invece Per_4 all'abitazione dell' situata nel quartiere San Giovanni. CP_3
1.8 La Compagnia, in sede di seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., ha eccepito la tardività delle deduzioni di parte attrice circa la violazione di obblighi regolamentari e rappresentato di aver introdotto il giudizio di merito all'esito dell'accoglimento del sequestro liberatorio (R.G. n. 54808/22)
e quindi ha chiesto la riunione tra i due giudizi.
RG 54808/2022
1.9 Ante causam, nel proc. RG 60452/2021, la (oggi ), Parte_2 Controparte_1 con ricorso del 13.10.2021, ha chiesto, ex art. 687 cpc, di ordinare il sequestro liberatorio dell'importo di euro 960.331,83, corrispondente al valore della prestazione lorda della polizza Income Smart
Private n. 4071166 della stipulata dal Prof. somma dovuta a Controparte_2 PEona_1 favore dei beneficiari in caso di morte dell'assicurato.
A fondamento della richiesta ha dedotto che:
- la polizza prevedeva, alla data della stipulazione, che i beneficiari fossero gli eredi testamentari, o, in mancanza di testamento, gli eredi legittimi del sig. PEona_1
- in data 30/03/2020 la compagnia aveva ricevuto comunicazione di variazione del beneficiario in caso di morte, con la quale, almeno in apparenza, il signor aveva disegnato quali nuovi Pt_1 beneficiari la signora ed il signor Controparte_4 CP_3
- per cautela, in data 02/04/2020, la compagnia aveva inviato all'assicurato il modulo di cambio di beneficiario e modulistica IVASS, invitando alla relativa compilazione e restituzione;
- successivamente, in data 27/07/2020, la compagnia aveva ricevuto comunicazione dell'avvenuto decesso del signor e contestuale richiesta di liquidazione della prestazione a favore PEona_1 del signor Parte_1
- l'assicurazione aveva rappresentato che vi era stata la modifica del beneficiario, ed all'esito il signor aveva sostenuto che tale modifica appariva sospetta;
Parte_1
- da un lato il signor aveva lamentato l'apocrifia delle firme poste sulla Parte_1 comunicazione di modifica del beneficiario e dall'altro la compagnia in data 11/06/2021 aveva ricevuto anche dal signor a richiesta di prestazione. CP_3
A fronte delle richieste provenienti da e da e della circostanza che Parte_1 CP_3 la signora aveva già preso contatti con l'assicurazione per far valere i propri diritti, la CP_4 compagnia - avendo interesse a che fosse accertata giudizialmente nel contraddittorio tra le parti la validità della variazione di beneficiario del 25 Marzo 2020 e vedendosi esposta ad un rischio di doppio
10 pagamento della prestazione contrattuale - ha chiesto il sequestro liberatorio della somma corrispondente al valore della prestazione lorda contrattualmente dovuta in caso di morte di Per_1
[...]
1.10 Costituitisi e nel procedimento cautelare è Parte_1 Controparte_4 CP_3 stata disposta CTU grafologica (nella quale la firma è stata riconosciuta apocrifa). Il GD, all'esito dell'istruttoria, ha disposto il sequestro liberatorio, come richiesto, fissando termine per introdurre la causa di merito.
1.11 Introdotto il giudizio di merito (RG 54808/22), la Compagnia ha chiesto accertare quale dei convenuti ( ) avesse diritto alla prestazione. Ha richiamato le osservazioni Pt_1 CP_3 CP_4 critiche del proprio CTP, ed ha insistito per la riconvocazione a chiarimenti del CTU.
1.12 A tali richieste il sig. si è opposto, ribadendo la responsabilità della Compagnia e Pt_1 rappresentando che il CTU aveva espresso un giudizio di certezza circa l'apocrifia della firma;
ha inoltre chiesto la revoca dell'ordinanza di sequestro liberatorio.
1.13 Il sig. si è opposto all'utilizzabilità della perizia grafologica espletata nel cautelare e ha CP_3 rappresentato la pendenza, dinanzi al Tribunale di Milano, del giudizio civile R.G. n. 43027/2021 promosso contestualmente dal sig. nei confronti della Zurich Investments Life S.p.A. per far Pt_1 accertare la nullità/inesistenza anche delle due Polizze Vita emesse dalla Zurich e la non autenticità, nullità/inesistenza del negozio di modifica del beneficiario relativo ad una di esse.
1.14 La sig.ra è rimasta contumace. CP_4
°
° °
1.15 All'udienza di precisazione delle conclusioni del 7.4.2025 è stata disposta la riunione dei procedimenti e le parti presenti ( e ) hanno precisato le conclusioni Pt_1 Controparte_1 riportandosi alle rispettive note di trattazione depositate per l'udienza del 5.3.2025. All'esito, la causa
è stata trattenuta in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Sulla contumacia della sig.ra CP_4
Va preliminarmente osservato che , dichiarata contumace nel proc. RG 54808/2022 Controparte_4
(cfr. verbale udienza 31.1.2023), non si è costituita nemmeno nel giudizio RG 64369/2021, sicché deve esserne dichiarata la contumacia (attesa la rituale notifica dell'atto di citazione per chiamata in causa, perfezionatasi in data 2.2.2022).
3. Sul soggetto da individuarsi quale beneficiario.
Le domande svolte dalle parti, come sopra riepilogate, impongono di accertare l'effettivo beneficiario della Polizza Income Smart Private n. 4071166 della CreditVita spa, oggi , Controparte_1
e quindi il soggetto in favore del quale ordinare lo svincolo dell'importo corrispondente al valore
11 della prestazione per il caso di morte contrattualmente garantita, versato dalla Compagnia sul libretto bancario di risparmio n. 190/1801 aperto presso e vincolato all'ordine del Tribunale CP_1
Ordinario di MA in esecuzione del provvedimento di sequestro liberatorio emesso il 20.6.2022 dallo stesso Tribunale.
Deve premettersi che la designazione del beneficiario costituisce un negozio unilaterale recettizio, cui si applicano, ai sensi dell'art. 1324 c.c., le norme che regolano il contratto, in quanto compatibili.
Il richiamo a tali norme comporta l'applicazione dell'art. 1418, co. 2, c.c., che sancisce la nullità del contratto per assenza di uno degli elementi essenziali indicati nell'art. 1325 c.c. e, segnatamente, per quanto qui interessa, del consenso, quale espressione di volontà del contraente, di cui il sig. Pt_1 lamenta la mancanza a causa della ritenuta falsità della dichiarazione di nomina dei nuovi
[...] beneficiari in revoca di quelli precedentemente designati.
Orbene, deve osservarsi che per i contratti assicurativi è prevista la forma scritta ad probationem (art. 1888 c.c.); la stessa forma è prevista anche per la designazione del beneficiario nonché per la revoca della designazione, da effettuarsi con dichiarazione da comunicarsi all'assicuratore, come peraltro espressamente evidenziato anche in polizza: “Si ricorda che la modifica o la revoca del beneficiario dovrà essere comunicata per iscritto alla Società”.
Per effetto della designazione, il beneficiario acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione
(art. 1920 c.c.); trattasi di un negozio inter vivos con effetti post mortem, nel senso che la morte dell'assicurato segna il riferimento cronologico di differimento dell'esecuzione della prestazione assicurativa e di consolidamento del diritto già acquistato dal beneficiario in forza della designazione, restando la somma assicurata estranea al patrimonio del de cuius che cade in successione.
Dunque, la prova della manifestazione della volontà dell'assicurato Prof. di modificare il Pt_1 beneficiario della polizza deve essere data documentalmente.
Ebbene, gli unici documenti in atti contenenti una designazione di beneficiario sono costituiti, da un lato, dalla polizza stessa (in cui venivano designati come beneficiari “gli eredi testamentari dell' o, in mancanza di testamento, i di lui eredi legittimi in parti uguali”) e, dall'altro, Parte_3 dalla missiva raccomandata datata 25.3.2020, su cui è apposto timbro della Compagnia per ricevuta in data 30.3.2020 (con cui l'assicurato chiede di “ritenere nulle” le precedenti designazioni e dichiara di designare, con effetto immediato, quali beneficiari in caso di morte in parti uguali, i signori CP_4
e qualificati come suoi collaboratori).
[...] CP_3
Ora, a parte l'inesatta terminologia giuridica utilizzata nel chiedere “di ritenere nulle” le precedenti designazioni, sta di fatto che detta dichiarazione non può costituire prova della revoca della precedente designazione e della nomina di nuovi beneficiari, in quanto non proveniente dall'assicurato e quindi non costituente espressione della sua volontà.
12 Infatti, la consulenza grafologica espletata in contraddittorio tra le parti nel procedimento cautelare per sequestro liberatorio R.G. n. 60452/2021, ha accertato la falsità della firma apparentemente apposta dal Prof. su tale dichiarazione, il che comporta la non riconducibilità al medesimo Pt_1 della manifestazione di volontà apparentemente espressa nello scritto.
Il CTU - con esaurienti argomentazioni e compiute risposte alle osservazioni dei CTP, cui questo
Giudice ritiene di aderire in quanto esposte all'esito di una dettagliata disamina formulata con profondità e chiarezza argomentativa e rigore metodologico - ha riscontrato, tra la sottoscrizione in verifica e le sottoscrizioni in comparazione, numerose differenze formali e sostanziali, al cui esito doveva concludersi con certezza che la sottoscrizione in verifica era apocrifa e pertanto non riconducibile al sig. PEona_1
Né sussistono ragioni per disporre nuova CTU o riconvocare il CTU a chiarimenti, poiché la CTU svolta in sede cautelare è stata espletata nel contraddittorio con tutte le parti in causa, su quesiti sufficienti alla verificazione della sottoscrizione;
il consulente ha poi esaurientemente risposto, confutando anche i rilievi delle parti reiterati nel presente giudizio.
In particolare, il CTU ha evidenziato che nella firma in verifica sono completamente assenti elementi di disagio grafo-motorio e lentezza esecutiva, presenti abbondantemente in comparazione, derivanti dal progressivo aggravarsi dello stato di senescenza, aggiungendo che già in data 22/1/2020 il de cujus veniva descritto, in cartella clinica, come totalmente dipendente riguardo all'igiene personale e alla mobilizzazione, parzialmente dipendente in relazione all'alimentazione e con “difficoltà nella parola” riguardo la sfera comunicativa.
Alle osservazioni critiche formulate dal consulente di parte del sig. il CTU ha replicato di aver CP_3 utilizzato tutte le firme in comparizione indicate dal Giudice, che sono omogenee e coeve in quanto risalenti ad un arco temporale di 50 giorni, oltre alle firme evidenziate dallo stesso CTP, e alle osservazioni critiche del consulente di parte della Compagnia ha risposto che le proprie conclusioni corrispondono a “certa eterografia”, avendo rilevato differenze significative, numerose e persistenti su campionature adeguate per quantità e qualità, nessuna delle quali avente un livello grafico pari alla firma in verifica.
Ne consegue la nullità della variazione del beneficiario espressa nella missiva del 25.3.2020 ricevuta dalla Compagnia il 30.3.2020, per difetto dell'elemento essenziale costituito dal consenso dell'assicurato, che non può ritenersi espresso dal Prof. Pt_1
Pertanto, in assenza di ulteriori documentate dichiarazioni ricevute dalla Compagnia o testamentarie, provenienti dal Prof. e contenenti la revoca delle precedenti designazioni e la designazione Pt_1 di nuovo beneficiario, il soggetto beneficiario deve essere individuato in quello originariamente designato dal contraente al momento della sottoscrizione del contratto assicurativo, ossia: “gli eredi
13 testamentari dell'Assicurato o, in mancanza di testamento, i di lui eredi legittimi in parti uguali”.
Tale soggetto coincide con l'attore la cui qualità di unico erede universale è Parte_1 pacifica e non oggetto di contestazione, oltre che documentata.
Dall'accertamento di cui sopra - oggetto anche della domanda formulata dalla Controparte_1
- deriva l'accoglimento della domanda del sig. quale beneficiario della polizza,
[...] Parte_1 diretta ad incassare la somma corrispondente alla prestazione assicurativa prevista per il rischio morte.
Deve, pertanto, ordinarsi lo svincolo, in favore di della somma di euro 960.331,83 Parte_1 versata dalla Compagnia sul libretto bancario di risparmio n. 190/1801 aperto presso e CP_1 vincolato all'ordine del Tribunale Ordinario di MA in esecuzione del provvedimento di sequestro liberatorio emesso il 20.6.2022 dallo stesso Tribunale, oltre gli interessi nelle more maturati sul deposito fino all'incasso.
Null'altro è dovuto, atteso il sequestro liberatorio, correttamente chiesto ed ottenuto dall'assicurazione (a fronte della necessità di attendere l'accertamento giudiziale in ordine al soggetto da individuarsi quale avente diritto alla prestazione), il cui fine è proprio quello di evitare la mora debendi.
4. Sulle altre domande avanzate da nei confronti dell'assicurazione Parte_1
Il sig. ha chiesto di accertare l'inadempimento contrattuale della compagnia assicurativa, e Pt_1 di condannarla al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa, oltre che al pagamento di euro 6.401,80, di cui euro 6.344,00 per le spese per la perizia grafologica eseguita ante causam, ed euro 57,80, a titolo di esborsi sostenuti per le certificazioni anagrafiche.
Premesso che, anche con riferimento alla richiesta di pagamento della somma di euro 6.401,80 la domanda deve qualificarsi quale risarcitoria (trattandosi di voce di danno emergente, per assistenza legale stragiudiziale a carattere tecnico, e per spese per affrontare la successiva causa di merito, cfr.
Cass. n. 16990/2017), ed ha quindi per presupposto l'inadempimento della controparte, la medesima deve ritenersi priva di fondamento.
Al riguardo, il signor assume l'inadempimento della compagnia assicurativa per non aver Pt_1 tempestivamente effettuato il pagamento della prestazione nei propri confronti, sebbene la firma apposta sulla comunicazione di variazione del beneficiario fosse apocrifa.
E tuttavia deve rilevarsi che:
14 a) ricevuta in data 30.3.2020 la comunicazione di variazione del beneficiario (datata 25.3.2020), con la quale, almeno per quel che appariva, disegnava quali nuovi beneficiari la signora PEona_1
ed il signor l'assicurazione, in data 2.4.2020, inviò all'assicurato Controparte_4 CP_3 modulo di cambio di beneficiario e modulistica IVASS, invitando alla relativa compilazione e restituzione;
b) tale richiesta rimase inevasa, in quanto il medesimo 2.4.2020 sopravvenne il decesso dell'assicurato;
c) la comunicazione di variazione del beneficiario, peraltro, non appariva frutto di un falso evidente o grossolano, né poteva dirsi palese la difformità della firma rispetto allo specimen (tanto che, da un lato ante causam, per i correlativi accertamenti, il sig. ha ritenuto necessario Parte_1 svolgere una perizia grafologica, e dall'altro, nel corso del giudizio, è stato comunque ritenuto necessario svolgere CTU grafologica per accertare l'autografia della firma, sull'evidenza, condivisa dal giudice, che gli elementi offerti, ivi compresa la stessa perizia di parte, non fossero sufficienti ai fini dell'accertamento);
d) quanto alla dedotta violazione della normativa antiriciclaggio, deve poi aggiungersi, da un lato, che scopo della normativa è, appunto, quella di combattere il riciclaggio (sicché la funzione della medesima è comunque eccentrica rispetto all'odierno campo di indagine), e dall'altro, che il modulo allegato alla missiva del 2.4.2020 era proprio funzionale ad ottenere le informazioni necessarie agli adempimenti di antiriciclaggio. A fronte, tuttavia, del decesso del sig. non fu PEona_1 possibile acquisire tali ulteriori informazioni. E tuttavia l'assicurazione, pur non avendo potuto acquisire il riscontro dell'assicurato (per cause di impossibilità oggettiva), certo non poteva ignorare l'esistenza della lettera di variazione del beneficiario pervenuta presso i suoi uffici, nella quale erano indicate le generalità dei beneficiari e fornita anche copia dei loro documenti di identificazione e del codice fiscale, oltre all'indicazione della relazione con l'assicurato e della quota di partecipazione alla distribuzione del beneficio in caso morte.
Ciò posto - visto che la missiva di modifica del beneficiario non presentava caratteri di falsità grossolana e di facile riconoscibilità, tanto che è stato necessario procedere ad accertamento tecnico per verificare la falsità della sottoscrizione, ed aggiunto che la compagnia, una volta conosciuta la disputa circa il soggetto da considerarsi effettivo beneficiario, ha tenuto un corretto comportamento prudenziale e cautelativo, dapprima “congelando” la somma dovuta e poi, dopo il dissequestro penale, attivandosi per preservarla attraverso il sequestro liberatorio, in attesa dei necessari accertamenti
15 giudiziali – deve escludersi l'inadempimento della compagnia, con conseguente reiezione della domanda in tal senso formulata, e della connessa domanda risarcitoria.
5 Sulle domande risarcitorie proposte dal sig. CP_3
La domanda formulata dall' e diretta ad ottenere la condanna del al risarcimento dei CP_3 Pt_1 danni per le affermazioni ingiuriose e diffamatorie espresse negli atti difensivi è infondata, in quanto le espressioni utilizzate concernono in modo diretto e immediato la controversia e sono state proposte in maniera funzionale a sostegno della domanda, ai fini dell'accertamento della falsità della firma apposta sulla dichiarazione di variazione;
la natura offensiva delle argomentazioni esposte nello scritto difensivo è esclusa dal tenore complessivo dell'atto, finalizzato a sostenere la falsità della sottoscrizione, confermata all'esito della lite.
Di conseguenza la domanda (come pure le ulteriori domande proposte dal sig. che avevano CP_3 per presupposto la genuinità della firma apparentemente apposta da sul documento PEona_1 in contestazione) deve essere respinta.
6. Spese di lite.
Le spese di lite, comprese quelle per il procedimento cautelare, seguono la soccombenza e pertanto devono essere poste a carico del sig. liquidate facendo applicazione dei criteri e parametri di CP_3 cui al D.M. n. 147/2022 e tenendo conto che sia il procedimento cautelare che le due cause, sebbene queste ultime riunite solamente in fase di precisazione delle conclusioni, hanno comportato difese sostanzialmente identiche.
Spese compensate tra e la compagnia assicurativa, attesa la soccombenza reciproca. Parte_1
Spese irripetibili nei rapporti processuali con la convenuta rimasta contumace, considerato CP_4 che la medesima, una volta espletata la fase cautelare, a fronte delle evidenze in tema di apocrifa della firma, non ha inteso coltivare pretesa alcuna in riferimento alla polizza oggetto di causa.
Spese di CTU a carico definitivo del sig. CP_3
Da respingere è infine la richiesta ex art. 96 cpc proposta dal sig. nei confronti del sig. Pt_1 CP_3 non ravvisandosi lo stato soggettivo richiesto dalla norma, considerato che le domande proposte sono state decise solo a mezzo di consulenza grafologica.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) dichiara la contumacia di ; Controparte_4
2) accerta la falsità della firma apposta sulla dichiarazione di variazione del beneficiario della polizza
Income Smart Private n. 4071166 della (ora ) CP_2 CP_2 Controparte_1
16 sottoscritta il 4.2.2020 da e, per l'effetto, la nullità del negozio modificativo di cui PEona_1 alla comunicazione del 25.03.2020 pervenuta alla Compagnia il 30.03.2020;
3) accerta il diritto di alla riscossione dell'importo corrispondente alla Parte_1 prestazione in caso di morte prevista dalla polizza, e per l'effetto ordina lo svincolo in favore del medesimo della somma di euro 960.331,83 depositata su libretto bancario n. 190/1801 aperto presso la e vincolato all'ordine del Tribunale Ordinario di MA, compresi gli interessi legali CP_1 nelle more maturati sul deposito detto;
4) respinge le ulteriori domande proposte da ; Parte_1
5) respinge le domande formulate da;
CP_3
6) condanna a rifondere a le spese di lite, che liquida in CP_3 Parte_1 misura in euro 10.000,00 per compensi per il procedimento cautelare ed euro 30.000,00 per compensi per i due procedimenti riuniti, oltre rimborso delle spese per contributo unificato e marca di iscrizione al ruolo, nonché il rimborso forfettario del 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A. di legge;
7) condanna a rifondere a le spese di lite, CP_3 Controparte_1 che liquida in euro 10.000,00 per compensi per il procedimento cautelare ed euro 30.000,00 per i due procedimenti riuniti, oltre rimborso delle spese per contributo unificato e marca di iscrizione al ruolo, nonché il rimborso forfettario del 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A. di legge;
8) dichiara irripetibili le spese nei rapporti processuali con la convenuta contumace CP_4
;
[...]
9) compensa le spese nei rapporti tra e Parte_1 Controparte_1
:
[...]
9) pone definitivamente a carico di le spese di CTU. CP_3
MA, 18.7.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 64369/2021, cui è riunita la causa recante RG
54808/2022, trattenuta in decisione in data 7.4.2025, con termine per il deposito delle memorie di replica al 26.6.2025, e vertente
TRA
con il patrocinio dell'avv. Marco Giudici Parte_1
ATTORE (R.G. n. 64369/2021)
CONVENUTO (R.G. n. 54808/22)
E
(già ), con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1 Controparte_2
EL MA e LO F. AN
CONVENUTA (R.G. n. 64369/2021)
ATTRICE (R.G. n. 54808/22)
E
, con il patrocinio dell'avv. Adriana Romoli CP_3
, contumace Controparte_4
ZI IA (R.G. n. 64369/2021)
CONVENUTI (R.G. n. 54808/22)
Oggetto: contratto di assicurazione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per cfr. note di trattazione scritta per l'udienza del 5.3.2025): Pt_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta:
- accertare e dichiarare la falsità piena e completa o l'inesistenza del documento ritenuto missiva in variazione beneficiaria su polizza Income Smart Private n. 4071166 della CP_2 CP_1
1 - accertare e dichiarare la nullità e/o l'inesistenza della lettera e del negozio modificativo del beneficiario su polizza Income Smart Private n. 4071166 della Controparte_2
- accertare e dichiarare che è tenuta a liquidare il capitale caso morte della Controparte_2 polizza Income Smart Private n. 4071166 e, per l'effetto, condannarla al pagamento dell'importo di
€ 960.331,83 oltre interessi in favore del signor Parte_1 in via subordinata accertato e dichiarato che è tenuta a liquidare il capitale Controparte_2 caso morte della polizza Income Smart Private n. 4071166, per l'effetto, condannarla al pagamento dell'importo di € 960.331,83 oltre interessi in favore del signor mediante svincolo Parte_1 delle somme eventualmente depositate su libretto bancario vincolato all'ordine del Tribunale
Ordinario di MA in forza di ordinanza di accoglimento del sequestro liberatorio ex art. 687 c.p.c. pronunciata in esito al procedimento assunto al RG n. 60452/21 dell'intestato Tribunale.
- accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale grave della e, per Controparte_2
l'effetto, condannarla al pagamento di una somma calcolata in via equitativa a titolo di risarcimento del danno;
- condannare la convenuta al pagamento di una somma non inferiore ad € 6.401,80 a titolo di risarcimento del danno od un differente importo ritenuto di giustizia.
- Condannare la convenuta alla rifusione delle spese, diritti ed onorari di causa e della mediazione, oltre C.A. e Iva se dovuta”.
Con condanna ex art. 96 cpc nei confronti del convenuto CP_3
Per (note di trattazione scritta per l'udienza del 5.3.2025): “Piaccia Controparte_1 all'On. Tribunale di MA, respinta ogni contraria istanza e deduzione, così statuire:
a) in via pregiudiziale: dato atto che la - ha eseguito il sequestro Controparte_1 liberatorio mediante deposito della somma di € 960.331,31, corrispondente al valore della prestazione lorda caso morte dovuta ai sensi della polizza vita n. 4.071.166, presso un libretto di deposito bancario n. 190/1801, vincolato all'ordine del Tribunale ordinario di MA, in forza del provvedimento reso in data 20.6.2022 dal Tribunale di MA, G.I. Dott. Pannunzio, all'esito del procedimento cautelare di cui al n. R.G. 60452/2021; - ha introdotto, al fine di consolidare gli effetti del sequestro, il giudizio di merito, mediante notifica di atto di citazione ex art. 669 octies c.p.c. nei confronti dei Signori , e , dinanzi al Tribunale di Parte_1 CP_3 Controparte_4
MA, sez. XII, R.G. n. 54808/2022, Giudice Dott.ssa D'Auria, a/1) disporre la riunione alla presente causa di quella radicata dalla dinanzi all'intestato Tribunale, sez. XII, Controparte_1
Giudice Dott.ssa D'Auria, nei confronti dell'odierno attore sig. nonché dei Signori Parte_1
e , distinta al n. R.G. 54808/22; a/2) in subordine, ordinarsi la CP_3 Controparte_4 sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio sino alla definizione, con sentenza passata in
2 giudicato, del giudizio promosso dalla dinanzi al Tribunale di MA, Controparte_1
Giudice Dott.ssa D'Auria, nei confronti dell'odierno attore sig. nonché dei Signori Parte_1
e , distinta al n. R.G. 54808/22; CP_3 Controparte_4
b) nel merito, respingere la domanda di disconoscimento della scrittura privata datata 25.3.2020 ex art. 214 c.p.c. in quanto inammissibile ed in via di estremo subordine procedersi alla verificazione ex art. 216 c.p.c. della stessa previo esperimento di CTU grafologica per i motivi di cui al paragrafo
D) della trattazione in diritto della comparsa di costituzione e ai successivi scritti;
c) nel merito, in caso di accertamento della non autenticità della sottoscrizione a nome di “ Per_1
della lettera di variazione di beneficio datata 25.3.2020 con conseguente inefficacia e/o
[...] inesistenza della modifica di beneficio, rigettare in ogni caso la domanda di condanna al pagamento del capitale caso morte stante l'indisponibilità in capo alla della prestazione Controparte_1 di polizza stante l'esecuzione del sequestro liberatorio come dedotto in premessa alla conclusione sub a);
d) in via gradata nel merito e all'occorrenza in via riconvenzionale, previo esperimento dei necessari accertamenti anche mediante i mezzi istruttori di cui al seguente punto f), accertarsi chi, fra le controparti del presente giudizio, sia o siano i soggetti legittimati a percepire la prestazione caso morte prevista dalla polizza assicurativa n.
4.071.166 rilasciata da come meglio Controparte_2 domandato al paragrafo F) della trattazione in diritto della comparsa di costituzione;
e) sempre nel merito, respingere la domanda risarcitoria formulata da parte attrice siccome totalmente infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui al paragrafo G) della trattazione in diritto della comparsa di costituzione e ai successivi scritti;
f) in via istruttoria e ai fini dell'istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c.: - anche per i motivi dedotti al paragrafo D) e F) della comparsa di costituzione e nei successivi scritti, disporre CTU grafologica al fine di accertare l'autenticità o meno della sottoscrizione a nome di di cui PEona_1 alla comunicazione di variazione di beneficio datata 25.3.2020 indirizzata alla Compagnia o - stante la CTU grafologica espletata nel procedimento cautelare nel contraddittorio con tutte le parti, disporre, per i motivi di cui alla II memoria ex art. 183 c.p.c., la convocazione a chiarimenti del CTU, in contraddittorio con i consulenti delle parti, affinché risponda in modo compiuto e tecnico alle osservazioni del ctp della Compagnia di cui alla bozza di CTU e di cui alle osservazioni sb doc. n.ri
32 e 33; - ai fini degli accertamenti richiesti, ordinare l'esibizione ex art. 210 c.p.c. dell'originale delle scritture ai fini comparativi indicate a pag. 16, 17 e 18 della II memoria ex art. 183 c.p.c., da intendersi ritrascritte;
- rimettere in termini ora per allora l'odierna convenuta ai fini della produzione in originale della lettera di variazione di beneficio datata 25.3.2020 e della proposta di
3 polizza n. 4.071.166, in quanto attualmente prodotte nel giudizio RG 54808/22 dinanzi al Tribunale di MA;
g) in ogni caso, respingere siccome inammissibili le istanze attoree formulate ex adverso ai sensi degli artt. 670 c.p.c.;
h) respingere in quanto inammissibili e infondate le domande del Sig. per i motivi dedotti nei CP_3 verbali e negli atti di causa.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio, rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ex art. 2 del D.M. n. 55/2014, oltre I.V.A. e C.p.A.”;
Per Amati
a) mem. ex art 183, co. 6, n. 1 c.p.c. – R.G. n. 64369/2021:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: - rigettare tutte le domande formulate dall'attore, in quanto infondate in fatto e in diritto;
- dichiarare il legittimo diritto del sig. quale beneficiario dell'assicurazione sulla vita oggetto di causa e, CP_3 conseguentemente, disporre la liquidazione in suo favore della relativa quota parte;
- condannare
l'attore a corrispondere al sig. gli interessi di mora sulla quota parte della somma dovuta in CP_3 virtù della Polizza vita oggetto di causa, a far data dal decesso del Prof. in PEona_1 considerazione dell'illegittimo ed ostruzionistico comportamento dell'attore stesso che ha, in definitiva, costretto la (già a ricorrere al Controparte_1 Controparte_2 procedimento cautelare del sequestro liberatorio ex art. 687 c.p.c.; - condannare, altresì, l'attore al risarcimento di ogni danno, anche morale, per le ingiuriose e diffamatorie asserzioni contenute nell'atto di citazione, con riserva di ogni altra istanza;
- rigettare, in ogni caso, la domanda riconvenzionale formulata da (già , nei confronti Controparte_1 Controparte_2 del sig. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre, spese generali, IVA e CP_3
CPA, come per legge”;
b) comparsa di costituzione e risposta - R.G. n. 54808/2022:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: In via preliminare e/o pregiudiziale - dichiarare inammissibile l'istanza di riunione del presente procedimento a quello sub 64369/2021 per le ragioni sopra evidenziate;
Nel merito - accertato e riconosciuto il legittimo diritto del sig. quale beneficiario dell'assicurazione sulla vita oggetto CP_3 di causa, disporre la liquidazione in suo favore della relativa quota parte;
- con ogni riserva di legge nei confronti del sig. per le ingiuriose e diffamatorie asserzioni contenute negli atti Parte_1 di parte”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
4 RG 64369/2021
1.1 ha convenuto in giudizio per vedere accertare e dichiarare Parte_1 Controparte_2 la falsità o inesistenza della missiva in variazione del beneficiario della polizza Income Smart Private
n. 4071166 della stipulata dal Prof. condannando la convenuta Controparte_2 PEona_1
a liquidare in proprio favore il capitale per il caso morte, pari ad euro 958.415,00, oltre interessi, con risarcimento per l'inadempimento contrattuale da quantificarsi in via equitativa, oltre a una somma non inferiore ad € 6.401,80 a titolo di risarcimento del danno per la spesa affrontata per la perizia grafologica e per le certificazioni.
Ha dedotto che:
- l'attore, in qualità di parente di quarto grado collaterale (cugino) del Prof. Avv. PEona_1
(nato il [...] a [...] ed ivi deceduto ab intestato il 2.4.2020 senza lasciare, quali discendenti, genitori, fratelli, sorelle e nipoti ex frate ed ex sorore) aveva accettato l'eredità del cugino, quale unico erede universale con atto trascritto presso la Conservatoria;
- il Prof. aveva sottoscritto con la società convenuta in data 4.2.2020 la polizza PEona_1
Income Smart Private n. 4071166, a premio unico integralmente versato dell'importo di euro
1.000.000,00, designando come beneficiari in caso morte “gli eredi testamentari dell'Assicurato o, in mancanza di testamento, i di lui eredi legittimi in parti uguali”;
- tale polizza assicurativa, prodotto di tipologia unit linked a vita intera e a premio unico da investirsi in quote del Fondo Interno CreditRas Income Smart, prevedeva, in caso di decesso dell'assicurato, la corresponsione in favore dei beneficiari di un importo pari al controvalore in euro del capitale espresso in quote del Fondo Interno, calcolato in base al valore unitario delle quote rilevato il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento da parte della Società della comunicazione scritta di avvenuto decesso;
- avendo presentato comunicazione scritta di avvenuto decesso e richiesta di liquidazione in data
27.7.2020, risultando pari ad euro 5,033 il valore unitario delle quote al secondo giorno lavorativo rispetto a tale data (29 luglio 2021) e ad euro 190.426,188 l'ammontare delle quote dichiarate dalla
Compagnia, l'importo dovuto corrispondeva, appunto, ad euro 958.415,00;
- con missiva del 20.8.2020 la Compagnia aveva negato la prestazione assicurativa riferendo che, con comunicazione del 25.03.2020 pervenuta il 30.03.2020, il de cujus aveva modificato l'originaria designazione, indicando nuovi beneficiari;
- solamente con missiva del 15.9.2020 la Compagnia aveva fornito copia di tale documento, oscurando il nominativo dei nuovi beneficiari per ragioni di privacy, nominativi (poi resi noti in sede di mediazione) individuabili nei signori e (quest'ultima CP_3 Controparte_4 collaboratrice domestica del de cujus);
5 - la dichiarazione di modifica dell'originaria designazione di beneficiario - oltre a risalire alla settimana del decesso (2.4.2020), quando il de cujus era in fin di vita e in stato di incoscienza per via di un precipitoso aggravamento delle patologie dopo ripetuti ricoveri - conteneva grossolani errori ortografici e improprie nomenclature giuridiche, incompatibili con l'alto livello culturale e tecnico- giuridico di docente presso numerose università (pro-rettore e Magnifico Rettore PEona_1 della e ivi fondatore e preside della facoltà di Giurisprudenza) e autore, tra l'altro, Controparte_5 di un manuale universitario che trattava minuziosamente anche le polizze “unit linked”;
- già nel riscontrare la prima comunicazione della Compagnia, l'attore, contestando la riferita variazione, aveva dato notizia di numerosi illeciti a danno dell'eredità perpetrati da CP_3 abusando e approfittando della propria condizione di consulente finanziario del de cujus, facendo uso dei suoi canali bancari e assicurativi e procurando ingenti ammanchi nei conti correnti caduti in successione, per i quali l'attore aveva sporto querela, viste le perdite generate, tra l'altro, da bonifici diretti in favore di familiari e conoscenti per oltre euro 650.000,00, pagamenti in esercizi commerciali per oltre euro 100.000,00, prelevamenti bancomat sistematici per oltre euro 58.000,00 e acquisti online per oltre euro 6.000,00, tanto che negli ultimi quattro mesi di vita si erano registrati un bonifico di euro 10.000,00 in favore di madre dei tre figli dell' e quotidiani prelievi da PEona_2 CP_3
ATM per euro 500,00, anche nei giorni in cui il de cujus, 85enne, era ricoverato e affetto da sindrome da allettamento con piaghe da decubito;
- l'attività dell' era stata consumata mediante la produzione di contratti e documenti falsi CP_3 vergati con sottoscrizioni visibilmente apocrife attribuite a in danno anche della PEona_1
Zurich Investments Life S.p.A.;
- specificamente, con la Zurich Investments Life S.p.A. l' veva manoscritto e firmato non solo CP_3 come agente assicurativo quale era, ma anche in luogo dell'apparente contraente PEona_1 mediante segni apocrifi e all'insaputa di questi - all'epoca ricoverato per gravi patologie invalidanti
- due proposte di assicurazione sulla vita con premio unico, rispettivamente di euro 500.000,00 ed euro 800.000,00, con autorizzazione al prelievo diretto dal conto dell'assicurato dell'importo complessivo dei premi e con designazione come beneficiari nell'una polizza della sig.ra Per_2
e nell'altra polizza originariamente degli eredi e poi, a meno di una settimana dal decesso di
[...]
PE
ancora della sig.ra e ciò attraverso una falsa missiva in variazione del PEona_1 beneficiario confezionata dall' coeva a quella oggetto del presente giudizio;
CP_3
- la perizia grafologica commissionata dall'attore aveva confermato che il segno grafico relativo alle proposte di polizza e alle due variazioni dei beneficiari, ossia quella oggetto del presente giudizio e l'altra sopra menzionata, era del tutto incompatibile con le caratteristiche della sottoscrizione di e presentava invece analogie rilevanti con le altre sottoscrizioni, presenti sulle PEona_1
6 proposte, ad apparente firma di realmente sottoscritta dal de cuius risultava, invece, CP_3 essere la polizza oggetto della presente causa.
L'attore ha quindi disconosciuto ai sensi dell'art. 214 c.p.c. la missiva di modifica della designazione del beneficiario, in quanto falso realizzato mediante contraffazione anche della sottoscrizione del de cujus e dunque non proveniente dallo stesso, e ha disconosciuto, altresì, l'efficacia probatoria di tale documento ai sensi dell'art. 2719 c.c., in quanto in mera copia, deducendo che tale missiva andava qualificata come negozio unilaterale nullo e/o inesistente e improduttivo di effetti ex artt. 1418 e 1325
c.c.
Ha aggiunto che la Compagnia aveva agito con dolo o colpa grave, violando i canoni di diligenza professionale (art. 1176, co. 2, c.c.), laddove aveva omesso di verificare la firma apposta sulla missiva di modifica del beneficiario, confrontandola con gli specimen, ed aveva poi rifiutato l'adempimento nonostante le contestazioni e denunce dell'attore, l'intimazione e messa in mora del 15.4.2021 e l'inoltro della perizia grafologica, trattenendo la somma dovuta (peraltro oggetto anche di sequestro penale seguito da dissequestro).
1.2 Nel giudizio così incardinato, iscritto con R.G. n. 64369/2021, la Compagnia convenuta si è costituita chiedendo di disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei Signori CP_3
e quali litisconsorti necessari o comunque autorizzarsene la chiamata in
[...] Controparte_4 causa;
di ordinarsi la sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio sino alla definizione del procedimento cautelare di sequestro liberatorio incardinato dinanzi a questo stesso Tribunale (R.G. n. 60452/2021)
e della relativa causa di merito;
di respingere la domanda di disconoscimento della scrittura privata datata 25.3.2020 ex art. 214 c.p.c. in quanto inammissibile e comunque infondata e in subordine di procedersi alla verificazione ex art. 216 c.p.c. previo esperimento di CTU grafologica;
nel merito, di respingere, in quanto infondata, la domanda di nullità e/o inesistenza della lettera di variazione di beneficiario, con conseguente rigetto della pretesa al pagamento del capitale caso morte;
in via gradata e riconvenzionale accertare il soggetto legittimato a percepire la prestazione in caso di morte di cui alla polizza assicurativa;
di respingere la domanda risarcitoria formulata da parte attrice siccome infondata in fatto e in diritto.
Ha aggiunto, quanto alla ricostruzione in fatto operata da parte attrice, che:
- la comunicazione di variazione del beneficiario in caso di morte conteneva le precise generalità dei nuovi beneficiari e copia dei relativi documenti di identificazione, nonché copia della prima pagina della proposta di polizza;
- ricevuta tale comunicazione, la Compagnia aveva inviato all'assicurato la modulistica in materia di adeguata verifica della clientela da compilare e restituire, ma purtroppo il giorno stesso era intervenuto il decesso dell'assicurato;
7 - in data 16.12.2020 la Compagnia aveva ricevuto il provvedimento di sequestro preventivo della polizza emesso dal G.I.P. nel procedimento penale R.G.N.R. n. 37568/20 avviato nei confronti di PE e ordinanza poi seguita da provvedimento di dissequestro notificato il 6.4.2021, CP_3 provvedimenti entrambi adempiuti dalla Compagnia;
- in data 11.6.2021 la Compagnia aveva ricevuto la richiesta di liquidazione anche dall' e CP_3 pertanto, nell'incertezza circa l'effettivo beneficiario, aveva sospeso ogni pagamento, preannunciando giudizio di accertamento dei soggetti legittimati alla prestazione;
- all'incontro di mediazione del 6.9.2021, procedura attivata dall'attore e conclusasi negativamente, la Compagnia aveva chiesto l'estensione del contraddittorio nei confronti dei nuovi beneficiari e e quest'ultima, in data 26.9.2021, aveva comunicato di avere così CP_3 Controparte_4 appreso della designazione quale beneficiaria e chiesto tutta la documentazione al fine dell'esercizio dei diritti derivanti dalla designazione;
tale documentazione le veniva inviata evidenziando la sussistenza di pretese conflittuali;
- infine, in data 13.10.2021, la Compagnia aveva chiesto il sequestro liberatorio ex art. 687 c.p.c.
(R.G. n. 60452/2021), riservandosi di introdurre il successivo giudizio di merito per accertare i legittimi beneficiari, istanza cautelare che era stata accolta con provvedimento del 20.6.2022 con cui si ordinava alla compagnia di depositare l'importo di euro 960.331,83, corrispondente al valore della prestazione lorda caso morte contrattualmente garantita, presso un libretto bancario vincolato all'ordine del Tribunale Ordinario di MA, ordine cui la medesima aveva adempiuto versando in data 18.7.2022 la predetta somma sul libretto di risparmio n. 190/1801 aperto presso CP_1 all'Ordine del Tribunale Ordinario di MA;
- nel procedimento cautelare tutti i potenziali beneficiari si erano costituiti, ma solamente il Pt_1 si era opposto al sequestro, disconoscendo la missiva di variazione, sicché la Compagnia aveva formulato istanza di verificazione e il Giudice designato aveva disposto CTU grafologica.
In diritto la Compagnia ha eccepito l'inammissibilità di un disconoscimento ex art. 214 c.p.c. formulato in via principale, l'inconferenza delle questioni relative a comportamenti penalmente rilevanti dell' e la mancanza di prova che fosse in fin di vita al momento CP_3 PEona_1 della redazione della missiva di variazione;
ha contestato ogni addebito di inadempimento colposo o doloso e chiesto il rigetto della domanda risarcitoria.
1.3 Accolta la richiesta di chiamata in causa, si è costituito in giudizio il solo chiedendo, in CP_3 via preliminare, la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. e, nel merito, di respingersi sia le domande svolte dell'attore che la domanda riconvenzionale formulata dalla Compagnia nei suoi confronti;
inoltre, ha chiesto accertarsi il proprio diritto quale beneficiario dell'assicurazione sulla vita oggetto di causa, e quindi di disporsi la liquidazione in proprio favore della quota parte della
8 somma dovuta, oltre interessi di mora dalla conoscenza del decesso del Prof. ha chiesto, Pt_1 infine, di condannarsi l'attore al risarcimento di ogni danno, anche morale, per le ingiuriose e diffamatorie asserzioni contenute nell'atto di citazione.
Ha dedotto di essere il nipote della compagna premorta del Prof. e da questi considerato suo Pt_1
“figlioccio”, in ragione di un rapporto da decenni improntato su reciproca fiducia e affetto;
di aver prestato al de cujus assistenza in ogni tipo di attività comprese quelle quotidiane ed ordinarie;
che tutti pagamenti effettuati in vita dal Prof. erano stati dallo stesso vagliati e voluti, essendo Pt_1 intellettualmente lucido sino al decesso.
Ha aggiunto che nessun rapporto il Prof. aveva con gli altri parenti, ad esclusione della Pt_1 sorella con cui aveva convissuto fino al di lei decesso (giugno del 2019) e che anche l'attore, Per_3 che aveva ereditato il notevole patrimonio mobiliare e immobiliare del de cujus, non si era mai curato del cugino e del suo stato di salute.
In diritto, ha eccepito l'inammissibilità del disconoscimento della comunicazione di variazione del beneficiario e rappresentato che l'eventuale accertamento dell'apocrifia della sottoscrizione non ne avrebbe inficiato la validità, in quanto la forma scritta è richiesta ex artt. 1920 e 1921 c.c. solo ad probationem;
infine ha lamentato l'ingiustificato inadempimento della Compagnia, che mai lo aveva reso edotto delle diffide inoltrate dall'attore.
1.4 La sig.ra è rimasta contumace. CP_4
1.5 A seguito di sequestro liberatorio delle somme ex art. 687 c.p.c., intervenuto nelle more del giudizio, con conseguente deposito da parte della Compagnia dell'importo di € 960.331,83 oltre interessi su libretto bancario vincolato all'ordine del Tribunale Ordinario di MA, l'attore, in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c., ha chiesto lo svincolo in proprio favore di suddetta somma.
1.6 In sede di prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. l' ha chiesto condannarsi l'attore a CP_3 corrispondere gli interessi sulla somma dovuta in virtù della polizza a far data dal decesso del Prof.
avendo il suo comportamento ostruzionistico costretto la Compagnia a far ricorso al Pt_1 sequestro liberatorio.
1.7 In sede di seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. l'attore ha eccepito la inammissibilità e infondatezza di suddetta domanda nuova e ha depositato la CTU grafologica nelle more espletata nel giudizio di sequestro liberatorio R.G. n. 60452/2021, che, nel contraddittorio con le parti, ha accertato l'apocrifia della firma del apposta sulla lettera di modifica del beneficiario. Pt_1
Ha inoltre dedotto la violazione da parte della Compagnia del decreto antiriciclaggio (d.lgs. n.
231/2007) per non aver eseguito la adeguata verifica dei nuovi beneficiari, presupposto per la legittima modifica della designazione, così violando il Regolamento IVASS n. 48/2019.
9 Ha inoltre rappresentato che la missiva di variazione del beneficiario era stata spedita in pieno lockdown, una settimana prima della morte del da un ufficio postale distante oltre sette Pt_1 chilometri dall'abitazione del luogo del decesso, sita nel quartiere Parioli, e vicino invece Per_4 all'abitazione dell' situata nel quartiere San Giovanni. CP_3
1.8 La Compagnia, in sede di seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., ha eccepito la tardività delle deduzioni di parte attrice circa la violazione di obblighi regolamentari e rappresentato di aver introdotto il giudizio di merito all'esito dell'accoglimento del sequestro liberatorio (R.G. n. 54808/22)
e quindi ha chiesto la riunione tra i due giudizi.
RG 54808/2022
1.9 Ante causam, nel proc. RG 60452/2021, la (oggi ), Parte_2 Controparte_1 con ricorso del 13.10.2021, ha chiesto, ex art. 687 cpc, di ordinare il sequestro liberatorio dell'importo di euro 960.331,83, corrispondente al valore della prestazione lorda della polizza Income Smart
Private n. 4071166 della stipulata dal Prof. somma dovuta a Controparte_2 PEona_1 favore dei beneficiari in caso di morte dell'assicurato.
A fondamento della richiesta ha dedotto che:
- la polizza prevedeva, alla data della stipulazione, che i beneficiari fossero gli eredi testamentari, o, in mancanza di testamento, gli eredi legittimi del sig. PEona_1
- in data 30/03/2020 la compagnia aveva ricevuto comunicazione di variazione del beneficiario in caso di morte, con la quale, almeno in apparenza, il signor aveva disegnato quali nuovi Pt_1 beneficiari la signora ed il signor Controparte_4 CP_3
- per cautela, in data 02/04/2020, la compagnia aveva inviato all'assicurato il modulo di cambio di beneficiario e modulistica IVASS, invitando alla relativa compilazione e restituzione;
- successivamente, in data 27/07/2020, la compagnia aveva ricevuto comunicazione dell'avvenuto decesso del signor e contestuale richiesta di liquidazione della prestazione a favore PEona_1 del signor Parte_1
- l'assicurazione aveva rappresentato che vi era stata la modifica del beneficiario, ed all'esito il signor aveva sostenuto che tale modifica appariva sospetta;
Parte_1
- da un lato il signor aveva lamentato l'apocrifia delle firme poste sulla Parte_1 comunicazione di modifica del beneficiario e dall'altro la compagnia in data 11/06/2021 aveva ricevuto anche dal signor a richiesta di prestazione. CP_3
A fronte delle richieste provenienti da e da e della circostanza che Parte_1 CP_3 la signora aveva già preso contatti con l'assicurazione per far valere i propri diritti, la CP_4 compagnia - avendo interesse a che fosse accertata giudizialmente nel contraddittorio tra le parti la validità della variazione di beneficiario del 25 Marzo 2020 e vedendosi esposta ad un rischio di doppio
10 pagamento della prestazione contrattuale - ha chiesto il sequestro liberatorio della somma corrispondente al valore della prestazione lorda contrattualmente dovuta in caso di morte di Per_1
[...]
1.10 Costituitisi e nel procedimento cautelare è Parte_1 Controparte_4 CP_3 stata disposta CTU grafologica (nella quale la firma è stata riconosciuta apocrifa). Il GD, all'esito dell'istruttoria, ha disposto il sequestro liberatorio, come richiesto, fissando termine per introdurre la causa di merito.
1.11 Introdotto il giudizio di merito (RG 54808/22), la Compagnia ha chiesto accertare quale dei convenuti ( ) avesse diritto alla prestazione. Ha richiamato le osservazioni Pt_1 CP_3 CP_4 critiche del proprio CTP, ed ha insistito per la riconvocazione a chiarimenti del CTU.
1.12 A tali richieste il sig. si è opposto, ribadendo la responsabilità della Compagnia e Pt_1 rappresentando che il CTU aveva espresso un giudizio di certezza circa l'apocrifia della firma;
ha inoltre chiesto la revoca dell'ordinanza di sequestro liberatorio.
1.13 Il sig. si è opposto all'utilizzabilità della perizia grafologica espletata nel cautelare e ha CP_3 rappresentato la pendenza, dinanzi al Tribunale di Milano, del giudizio civile R.G. n. 43027/2021 promosso contestualmente dal sig. nei confronti della Zurich Investments Life S.p.A. per far Pt_1 accertare la nullità/inesistenza anche delle due Polizze Vita emesse dalla Zurich e la non autenticità, nullità/inesistenza del negozio di modifica del beneficiario relativo ad una di esse.
1.14 La sig.ra è rimasta contumace. CP_4
°
° °
1.15 All'udienza di precisazione delle conclusioni del 7.4.2025 è stata disposta la riunione dei procedimenti e le parti presenti ( e ) hanno precisato le conclusioni Pt_1 Controparte_1 riportandosi alle rispettive note di trattazione depositate per l'udienza del 5.3.2025. All'esito, la causa
è stata trattenuta in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Sulla contumacia della sig.ra CP_4
Va preliminarmente osservato che , dichiarata contumace nel proc. RG 54808/2022 Controparte_4
(cfr. verbale udienza 31.1.2023), non si è costituita nemmeno nel giudizio RG 64369/2021, sicché deve esserne dichiarata la contumacia (attesa la rituale notifica dell'atto di citazione per chiamata in causa, perfezionatasi in data 2.2.2022).
3. Sul soggetto da individuarsi quale beneficiario.
Le domande svolte dalle parti, come sopra riepilogate, impongono di accertare l'effettivo beneficiario della Polizza Income Smart Private n. 4071166 della CreditVita spa, oggi , Controparte_1
e quindi il soggetto in favore del quale ordinare lo svincolo dell'importo corrispondente al valore
11 della prestazione per il caso di morte contrattualmente garantita, versato dalla Compagnia sul libretto bancario di risparmio n. 190/1801 aperto presso e vincolato all'ordine del Tribunale CP_1
Ordinario di MA in esecuzione del provvedimento di sequestro liberatorio emesso il 20.6.2022 dallo stesso Tribunale.
Deve premettersi che la designazione del beneficiario costituisce un negozio unilaterale recettizio, cui si applicano, ai sensi dell'art. 1324 c.c., le norme che regolano il contratto, in quanto compatibili.
Il richiamo a tali norme comporta l'applicazione dell'art. 1418, co. 2, c.c., che sancisce la nullità del contratto per assenza di uno degli elementi essenziali indicati nell'art. 1325 c.c. e, segnatamente, per quanto qui interessa, del consenso, quale espressione di volontà del contraente, di cui il sig. Pt_1 lamenta la mancanza a causa della ritenuta falsità della dichiarazione di nomina dei nuovi
[...] beneficiari in revoca di quelli precedentemente designati.
Orbene, deve osservarsi che per i contratti assicurativi è prevista la forma scritta ad probationem (art. 1888 c.c.); la stessa forma è prevista anche per la designazione del beneficiario nonché per la revoca della designazione, da effettuarsi con dichiarazione da comunicarsi all'assicuratore, come peraltro espressamente evidenziato anche in polizza: “Si ricorda che la modifica o la revoca del beneficiario dovrà essere comunicata per iscritto alla Società”.
Per effetto della designazione, il beneficiario acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione
(art. 1920 c.c.); trattasi di un negozio inter vivos con effetti post mortem, nel senso che la morte dell'assicurato segna il riferimento cronologico di differimento dell'esecuzione della prestazione assicurativa e di consolidamento del diritto già acquistato dal beneficiario in forza della designazione, restando la somma assicurata estranea al patrimonio del de cuius che cade in successione.
Dunque, la prova della manifestazione della volontà dell'assicurato Prof. di modificare il Pt_1 beneficiario della polizza deve essere data documentalmente.
Ebbene, gli unici documenti in atti contenenti una designazione di beneficiario sono costituiti, da un lato, dalla polizza stessa (in cui venivano designati come beneficiari “gli eredi testamentari dell' o, in mancanza di testamento, i di lui eredi legittimi in parti uguali”) e, dall'altro, Parte_3 dalla missiva raccomandata datata 25.3.2020, su cui è apposto timbro della Compagnia per ricevuta in data 30.3.2020 (con cui l'assicurato chiede di “ritenere nulle” le precedenti designazioni e dichiara di designare, con effetto immediato, quali beneficiari in caso di morte in parti uguali, i signori CP_4
e qualificati come suoi collaboratori).
[...] CP_3
Ora, a parte l'inesatta terminologia giuridica utilizzata nel chiedere “di ritenere nulle” le precedenti designazioni, sta di fatto che detta dichiarazione non può costituire prova della revoca della precedente designazione e della nomina di nuovi beneficiari, in quanto non proveniente dall'assicurato e quindi non costituente espressione della sua volontà.
12 Infatti, la consulenza grafologica espletata in contraddittorio tra le parti nel procedimento cautelare per sequestro liberatorio R.G. n. 60452/2021, ha accertato la falsità della firma apparentemente apposta dal Prof. su tale dichiarazione, il che comporta la non riconducibilità al medesimo Pt_1 della manifestazione di volontà apparentemente espressa nello scritto.
Il CTU - con esaurienti argomentazioni e compiute risposte alle osservazioni dei CTP, cui questo
Giudice ritiene di aderire in quanto esposte all'esito di una dettagliata disamina formulata con profondità e chiarezza argomentativa e rigore metodologico - ha riscontrato, tra la sottoscrizione in verifica e le sottoscrizioni in comparazione, numerose differenze formali e sostanziali, al cui esito doveva concludersi con certezza che la sottoscrizione in verifica era apocrifa e pertanto non riconducibile al sig. PEona_1
Né sussistono ragioni per disporre nuova CTU o riconvocare il CTU a chiarimenti, poiché la CTU svolta in sede cautelare è stata espletata nel contraddittorio con tutte le parti in causa, su quesiti sufficienti alla verificazione della sottoscrizione;
il consulente ha poi esaurientemente risposto, confutando anche i rilievi delle parti reiterati nel presente giudizio.
In particolare, il CTU ha evidenziato che nella firma in verifica sono completamente assenti elementi di disagio grafo-motorio e lentezza esecutiva, presenti abbondantemente in comparazione, derivanti dal progressivo aggravarsi dello stato di senescenza, aggiungendo che già in data 22/1/2020 il de cujus veniva descritto, in cartella clinica, come totalmente dipendente riguardo all'igiene personale e alla mobilizzazione, parzialmente dipendente in relazione all'alimentazione e con “difficoltà nella parola” riguardo la sfera comunicativa.
Alle osservazioni critiche formulate dal consulente di parte del sig. il CTU ha replicato di aver CP_3 utilizzato tutte le firme in comparizione indicate dal Giudice, che sono omogenee e coeve in quanto risalenti ad un arco temporale di 50 giorni, oltre alle firme evidenziate dallo stesso CTP, e alle osservazioni critiche del consulente di parte della Compagnia ha risposto che le proprie conclusioni corrispondono a “certa eterografia”, avendo rilevato differenze significative, numerose e persistenti su campionature adeguate per quantità e qualità, nessuna delle quali avente un livello grafico pari alla firma in verifica.
Ne consegue la nullità della variazione del beneficiario espressa nella missiva del 25.3.2020 ricevuta dalla Compagnia il 30.3.2020, per difetto dell'elemento essenziale costituito dal consenso dell'assicurato, che non può ritenersi espresso dal Prof. Pt_1
Pertanto, in assenza di ulteriori documentate dichiarazioni ricevute dalla Compagnia o testamentarie, provenienti dal Prof. e contenenti la revoca delle precedenti designazioni e la designazione Pt_1 di nuovo beneficiario, il soggetto beneficiario deve essere individuato in quello originariamente designato dal contraente al momento della sottoscrizione del contratto assicurativo, ossia: “gli eredi
13 testamentari dell'Assicurato o, in mancanza di testamento, i di lui eredi legittimi in parti uguali”.
Tale soggetto coincide con l'attore la cui qualità di unico erede universale è Parte_1 pacifica e non oggetto di contestazione, oltre che documentata.
Dall'accertamento di cui sopra - oggetto anche della domanda formulata dalla Controparte_1
- deriva l'accoglimento della domanda del sig. quale beneficiario della polizza,
[...] Parte_1 diretta ad incassare la somma corrispondente alla prestazione assicurativa prevista per il rischio morte.
Deve, pertanto, ordinarsi lo svincolo, in favore di della somma di euro 960.331,83 Parte_1 versata dalla Compagnia sul libretto bancario di risparmio n. 190/1801 aperto presso e CP_1 vincolato all'ordine del Tribunale Ordinario di MA in esecuzione del provvedimento di sequestro liberatorio emesso il 20.6.2022 dallo stesso Tribunale, oltre gli interessi nelle more maturati sul deposito fino all'incasso.
Null'altro è dovuto, atteso il sequestro liberatorio, correttamente chiesto ed ottenuto dall'assicurazione (a fronte della necessità di attendere l'accertamento giudiziale in ordine al soggetto da individuarsi quale avente diritto alla prestazione), il cui fine è proprio quello di evitare la mora debendi.
4. Sulle altre domande avanzate da nei confronti dell'assicurazione Parte_1
Il sig. ha chiesto di accertare l'inadempimento contrattuale della compagnia assicurativa, e Pt_1 di condannarla al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa, oltre che al pagamento di euro 6.401,80, di cui euro 6.344,00 per le spese per la perizia grafologica eseguita ante causam, ed euro 57,80, a titolo di esborsi sostenuti per le certificazioni anagrafiche.
Premesso che, anche con riferimento alla richiesta di pagamento della somma di euro 6.401,80 la domanda deve qualificarsi quale risarcitoria (trattandosi di voce di danno emergente, per assistenza legale stragiudiziale a carattere tecnico, e per spese per affrontare la successiva causa di merito, cfr.
Cass. n. 16990/2017), ed ha quindi per presupposto l'inadempimento della controparte, la medesima deve ritenersi priva di fondamento.
Al riguardo, il signor assume l'inadempimento della compagnia assicurativa per non aver Pt_1 tempestivamente effettuato il pagamento della prestazione nei propri confronti, sebbene la firma apposta sulla comunicazione di variazione del beneficiario fosse apocrifa.
E tuttavia deve rilevarsi che:
14 a) ricevuta in data 30.3.2020 la comunicazione di variazione del beneficiario (datata 25.3.2020), con la quale, almeno per quel che appariva, disegnava quali nuovi beneficiari la signora PEona_1
ed il signor l'assicurazione, in data 2.4.2020, inviò all'assicurato Controparte_4 CP_3 modulo di cambio di beneficiario e modulistica IVASS, invitando alla relativa compilazione e restituzione;
b) tale richiesta rimase inevasa, in quanto il medesimo 2.4.2020 sopravvenne il decesso dell'assicurato;
c) la comunicazione di variazione del beneficiario, peraltro, non appariva frutto di un falso evidente o grossolano, né poteva dirsi palese la difformità della firma rispetto allo specimen (tanto che, da un lato ante causam, per i correlativi accertamenti, il sig. ha ritenuto necessario Parte_1 svolgere una perizia grafologica, e dall'altro, nel corso del giudizio, è stato comunque ritenuto necessario svolgere CTU grafologica per accertare l'autografia della firma, sull'evidenza, condivisa dal giudice, che gli elementi offerti, ivi compresa la stessa perizia di parte, non fossero sufficienti ai fini dell'accertamento);
d) quanto alla dedotta violazione della normativa antiriciclaggio, deve poi aggiungersi, da un lato, che scopo della normativa è, appunto, quella di combattere il riciclaggio (sicché la funzione della medesima è comunque eccentrica rispetto all'odierno campo di indagine), e dall'altro, che il modulo allegato alla missiva del 2.4.2020 era proprio funzionale ad ottenere le informazioni necessarie agli adempimenti di antiriciclaggio. A fronte, tuttavia, del decesso del sig. non fu PEona_1 possibile acquisire tali ulteriori informazioni. E tuttavia l'assicurazione, pur non avendo potuto acquisire il riscontro dell'assicurato (per cause di impossibilità oggettiva), certo non poteva ignorare l'esistenza della lettera di variazione del beneficiario pervenuta presso i suoi uffici, nella quale erano indicate le generalità dei beneficiari e fornita anche copia dei loro documenti di identificazione e del codice fiscale, oltre all'indicazione della relazione con l'assicurato e della quota di partecipazione alla distribuzione del beneficio in caso morte.
Ciò posto - visto che la missiva di modifica del beneficiario non presentava caratteri di falsità grossolana e di facile riconoscibilità, tanto che è stato necessario procedere ad accertamento tecnico per verificare la falsità della sottoscrizione, ed aggiunto che la compagnia, una volta conosciuta la disputa circa il soggetto da considerarsi effettivo beneficiario, ha tenuto un corretto comportamento prudenziale e cautelativo, dapprima “congelando” la somma dovuta e poi, dopo il dissequestro penale, attivandosi per preservarla attraverso il sequestro liberatorio, in attesa dei necessari accertamenti
15 giudiziali – deve escludersi l'inadempimento della compagnia, con conseguente reiezione della domanda in tal senso formulata, e della connessa domanda risarcitoria.
5 Sulle domande risarcitorie proposte dal sig. CP_3
La domanda formulata dall' e diretta ad ottenere la condanna del al risarcimento dei CP_3 Pt_1 danni per le affermazioni ingiuriose e diffamatorie espresse negli atti difensivi è infondata, in quanto le espressioni utilizzate concernono in modo diretto e immediato la controversia e sono state proposte in maniera funzionale a sostegno della domanda, ai fini dell'accertamento della falsità della firma apposta sulla dichiarazione di variazione;
la natura offensiva delle argomentazioni esposte nello scritto difensivo è esclusa dal tenore complessivo dell'atto, finalizzato a sostenere la falsità della sottoscrizione, confermata all'esito della lite.
Di conseguenza la domanda (come pure le ulteriori domande proposte dal sig. che avevano CP_3 per presupposto la genuinità della firma apparentemente apposta da sul documento PEona_1 in contestazione) deve essere respinta.
6. Spese di lite.
Le spese di lite, comprese quelle per il procedimento cautelare, seguono la soccombenza e pertanto devono essere poste a carico del sig. liquidate facendo applicazione dei criteri e parametri di CP_3 cui al D.M. n. 147/2022 e tenendo conto che sia il procedimento cautelare che le due cause, sebbene queste ultime riunite solamente in fase di precisazione delle conclusioni, hanno comportato difese sostanzialmente identiche.
Spese compensate tra e la compagnia assicurativa, attesa la soccombenza reciproca. Parte_1
Spese irripetibili nei rapporti processuali con la convenuta rimasta contumace, considerato CP_4 che la medesima, una volta espletata la fase cautelare, a fronte delle evidenze in tema di apocrifa della firma, non ha inteso coltivare pretesa alcuna in riferimento alla polizza oggetto di causa.
Spese di CTU a carico definitivo del sig. CP_3
Da respingere è infine la richiesta ex art. 96 cpc proposta dal sig. nei confronti del sig. Pt_1 CP_3 non ravvisandosi lo stato soggettivo richiesto dalla norma, considerato che le domande proposte sono state decise solo a mezzo di consulenza grafologica.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) dichiara la contumacia di ; Controparte_4
2) accerta la falsità della firma apposta sulla dichiarazione di variazione del beneficiario della polizza
Income Smart Private n. 4071166 della (ora ) CP_2 CP_2 Controparte_1
16 sottoscritta il 4.2.2020 da e, per l'effetto, la nullità del negozio modificativo di cui PEona_1 alla comunicazione del 25.03.2020 pervenuta alla Compagnia il 30.03.2020;
3) accerta il diritto di alla riscossione dell'importo corrispondente alla Parte_1 prestazione in caso di morte prevista dalla polizza, e per l'effetto ordina lo svincolo in favore del medesimo della somma di euro 960.331,83 depositata su libretto bancario n. 190/1801 aperto presso la e vincolato all'ordine del Tribunale Ordinario di MA, compresi gli interessi legali CP_1 nelle more maturati sul deposito detto;
4) respinge le ulteriori domande proposte da ; Parte_1
5) respinge le domande formulate da;
CP_3
6) condanna a rifondere a le spese di lite, che liquida in CP_3 Parte_1 misura in euro 10.000,00 per compensi per il procedimento cautelare ed euro 30.000,00 per compensi per i due procedimenti riuniti, oltre rimborso delle spese per contributo unificato e marca di iscrizione al ruolo, nonché il rimborso forfettario del 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A. di legge;
7) condanna a rifondere a le spese di lite, CP_3 Controparte_1 che liquida in euro 10.000,00 per compensi per il procedimento cautelare ed euro 30.000,00 per i due procedimenti riuniti, oltre rimborso delle spese per contributo unificato e marca di iscrizione al ruolo, nonché il rimborso forfettario del 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A. di legge;
8) dichiara irripetibili le spese nei rapporti processuali con la convenuta contumace CP_4
;
[...]
9) compensa le spese nei rapporti tra e Parte_1 Controparte_1
:
[...]
9) pone definitivamente a carico di le spese di CTU. CP_3
MA, 18.7.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
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