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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 24/10/2025, n. 1691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1691 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 3055/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 3055/2023 R.G., avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio, posta in decisione con decreto ex art. 127-ter c.p.c. emesso il 15.10.2025; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in SANTA CROCE CAMERINA (RG), PIAZZA VITTORIO
EMANUELE II N. 3, presso lo studio dell'avv. CARLO MALLIA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed Parte_2 C.F._2 ivi residente, in Via Flavio Gioia n. 8, elettivamente domiciliato in CARLENTINI (SR),
VIA MORELLI N. 10, presso lo studio dell'avv. LUCIANA FRANCO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
pagina 1 di 4 - ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto del 11.4.2024);
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con sentenza n. 881/2024 pubblicata in data 11.4.2024 questo Tribunale ha pronunziato la separazione personale dei coniugi in epigrafe in accoglimento del ricorso ex art. 473 bis 49
e 51 c.p.c. depositato in data 20.7.2023 con cui i predetti hanno cumulativamente chiesto la pronunzia di separazione personale e di scioglimento del matrimonio. Con separata ordinanza emessa in pari data si è disposto per la trattazione della domanda di divorzio.
Indi, all'udienza del 14.10.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., il Giudice, lette le note scritte depositate dalle parti, ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda dei coniugi (visto dell'11.4.2024).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, passata in giudicato, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno, inoltre, concordato che la pronuncia di divorzio avvenga alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come specificate all'udienza del 18/03/2024, celebrata con le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., in relazione all'ammontare dell'assegno di mantenimento per i figli da intendersi nella misura di € 450,00 mensili (€ 150,00 per ciascun figlio).
pagina 2 di 4 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli , maggiorenne ma non ancora Persona_1 economicamente indipendente, e ai minori e , non sono in Persona_2 Persona_3 contrasto con gli interessi dei medesimi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Sul punto va, inoltre, precisato che le condizioni relative all'affidamento e alla collocazione della prole non trovano applicazione nei confronti del figlio , in Persona_1 quanto ad oggi maggiorenne.
La domanda congiunta dei coniugi, pertanto, può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole, nonché ai rapporti economici e personali tra le parti
La domanda congiunta dei coniugi, pertanto, può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e personali tra le parti.
Le spese di lite devono essere compensate, trattandosi di ricorso congiunto.
P. Q. M.
visto l'art. 4 comma 16 Legge 1/12/1970 n. 898, il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Pt_2
, celebrato con rito civile in LE, il giorno 18/06/2014 (Atto n. 15, Parte I, Anno
[...]
2014), in conformità alle condizioni indicate in ricorso, come precisate con note scritte in sostituzione dell'udienza del 18/03/2024, che qui si intendono integralmente trascritte;
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di LENTINI di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 16.10.2025
pagina 3 di 4 Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 3055/2023 R.G., avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio, posta in decisione con decreto ex art. 127-ter c.p.c. emesso il 15.10.2025; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in SANTA CROCE CAMERINA (RG), PIAZZA VITTORIO
EMANUELE II N. 3, presso lo studio dell'avv. CARLO MALLIA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed Parte_2 C.F._2 ivi residente, in Via Flavio Gioia n. 8, elettivamente domiciliato in CARLENTINI (SR),
VIA MORELLI N. 10, presso lo studio dell'avv. LUCIANA FRANCO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
pagina 1 di 4 - ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto del 11.4.2024);
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con sentenza n. 881/2024 pubblicata in data 11.4.2024 questo Tribunale ha pronunziato la separazione personale dei coniugi in epigrafe in accoglimento del ricorso ex art. 473 bis 49
e 51 c.p.c. depositato in data 20.7.2023 con cui i predetti hanno cumulativamente chiesto la pronunzia di separazione personale e di scioglimento del matrimonio. Con separata ordinanza emessa in pari data si è disposto per la trattazione della domanda di divorzio.
Indi, all'udienza del 14.10.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., il Giudice, lette le note scritte depositate dalle parti, ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda dei coniugi (visto dell'11.4.2024).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, passata in giudicato, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno, inoltre, concordato che la pronuncia di divorzio avvenga alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come specificate all'udienza del 18/03/2024, celebrata con le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., in relazione all'ammontare dell'assegno di mantenimento per i figli da intendersi nella misura di € 450,00 mensili (€ 150,00 per ciascun figlio).
pagina 2 di 4 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli , maggiorenne ma non ancora Persona_1 economicamente indipendente, e ai minori e , non sono in Persona_2 Persona_3 contrasto con gli interessi dei medesimi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Sul punto va, inoltre, precisato che le condizioni relative all'affidamento e alla collocazione della prole non trovano applicazione nei confronti del figlio , in Persona_1 quanto ad oggi maggiorenne.
La domanda congiunta dei coniugi, pertanto, può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole, nonché ai rapporti economici e personali tra le parti
La domanda congiunta dei coniugi, pertanto, può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e personali tra le parti.
Le spese di lite devono essere compensate, trattandosi di ricorso congiunto.
P. Q. M.
visto l'art. 4 comma 16 Legge 1/12/1970 n. 898, il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Pt_2
, celebrato con rito civile in LE, il giorno 18/06/2014 (Atto n. 15, Parte I, Anno
[...]
2014), in conformità alle condizioni indicate in ricorso, come precisate con note scritte in sostituzione dell'udienza del 18/03/2024, che qui si intendono integralmente trascritte;
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di LENTINI di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 16.10.2025
pagina 3 di 4 Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4