Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 07/05/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 173/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 173/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 17 gennaio 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Cecilia Costa
e
(c.f. ) CP_1 C.F._2
con l'Avv. RA Lorenzi
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso sulle condizioni di separazione
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
1
di aver contratto matrimonio in IN LS (TN) in data 10 maggio 2008, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di IN LS,
Parte I, N. 6, Anno 2008, e che dalla loro unione sono nati a Trento i figli PE
(in data 19 febbraio 2006, maggiorenne) e (in data 21 dicembre
[...] Per_2
2007, minorenne). Part I coniugi hanno allegato che il sig. è titolare dell'omonima ditta individuale quale artigiano edile ed ha un reddito mensile di circa € 2.000,00, mentre la sig.ra lavora part-time alle dipendenze della RSA di Levico Terme con la qualifica CP_1
di operaia (attualmente con mansioni di parrucchiera) e percepisce uno stipendio mensile di circa € 1.200,00-1.300,00 mensili. Part I ricorrenti hanno dato atto che il sig. è proprietario dell'abitazione familiare sita in via Paludi n. 71/A a IN LS (identificata dalla p.ed. 2160, sub 1-
4, in P.T. 4288 C.C. IN I) nonché delle particelle in C.C. IN I indicate in ricorso, tra cui gli immobili identificati dalle p.ed. 546/2 in P.T. 3788 e p.ed. 546/3
Part in P.T. 3789 che vengono locati dal sig. al canone mensile di € 600,00 ciascuno;
egli, inoltre, ha contratto un mutuo fondiario presso la Cassa Rurale Alta LS
B.C.C. Società Cooperativa in scadenza nel 2035 con un debito residuo pari ad €
122.083,23 e rate integralmente a suo carico.
Le parti hanno dedotto di essere comproprietarie nella misura di 1/2 indiviso ciascuna della “baita ai Ronchi” (tavolarmente identificata dalla p.ed. n. 386 in P.T.
914 C.C. Ronchi), nonché dei seguenti beni mobili registrati: autovettura Dacia e due motocicli (in uso ai figli) intestati alla sig.ra ; autovettura Renault e CP_1
ciclomotore Piaggio intestati al sig. I coniugi, inoltre, sono cointestatari di un Pt_1
conto corrente bancario, mentre la sig.ra è intestataria di due carte prepagate. CP_1
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione.
Le parti hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente alle condizioni di seguito indicate, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare, dichiarando,
2 altresì, che una volta trascorsi i termini previsti dalla legge il Tribunale di Trento
Voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1)i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2)la separazione dei coniugi avviene senza addebito di colpa;
3)i figli della coppia saranno collocati presso il padre e manterranno dunque la residenza presso il padre, residente presso l'abitazione familiare sita in IN
LS (TN) via Paludi 71/a; quanto a RA, in ragione della sua maggiore età, non si rinviene l'esigenza di predisporre calendari o protocolli, lasciando piena libertà di scelta alla stessa;
quanto al figlio (minore) lo stesso resta Per_2
affidato ad entrambi i genitori, e trascorrerà presso la madre i fine settimana alternati dal venerdì alla domenica, oltre alla metà delle vacanze natalizie e pasquali e a tre settimane, anche non consecutive, durantre il periodo estivo;
4)fermo quanto sopra, la sig.ra potrà in ogni caso vedere ed incontrare CP_1
entrambi i figli, in accordo con gli stessi, anche durante la settimana e con pernotto se concordato tra loro. Entrambi i genitori si impegnano a non contrastare e a facilitare i rapporti dei figli con ciascuno di essi, mantenendo integra agli occhi degli stessi l'immagine delle rispettive figure personali e genitoriali.
5)la ex casa familiare viene assegnata al padre;
la sig.ra dichiara di CP_1
essersi già trasferita in un appartamento di cui ha la disponibilità sito in Susà di
IN via degli Artigianelli n. 6 e dichiara altresì che provvederà all'atto della firma del presente accordo ad inoltrare presso i competenti Uffici domanda di cambio della residenza anagrafica;
6)entro la data dell'udienza presidenziale la sig.ra si impegna a prelevare CP_1
dalla casa familiare i propri residui effetti personali ancora ivi custoditi, previo accordo con il marito;
le chiavi di casa, del box auto, del telecomando del cancello
Part di casa sono già state consegnate al sig.
7)i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti (doc. n. 10 – Mod. Unico ultimi tre anni e doc. n. 11 – Mod. Unico ultimi tre Parte_1 CP_1 anni) e dichiarano di non avanzare pretese di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro, cui reciprocamente rinunciano;
8)il sig. contribuirà in proprio integralmente al mantenimento Parte_1
ordinario e straordinario dei figli, RA e Per_2
3 9)l'importo dell'assegno unico , finché verrà erogato, verrà trattenuto dal genitore collocatario, il quale beneficerà inoltre delle detrazioni per i figli a carico.
10)Tutti i beni rimanenti all'interno della casa familiare di IN LS (TN) via Paludi n. 71/a alla data dell'udienza presidenziale resteranno, invece, in proprietà esclusiva di Parte_1
11)l'autovettura Dacia Duster, tg. GP017HD, i motocicli KTM, tg. DE70652, e
, tg. FA38306, resteranno assegnati in proprietà esclusiva alla sig.ra Parte_2
, mentre l'autovettura Renault BR1F0H Clio, tg. DF548TE, e il CP_1
ciclomotore Piaggio, tg. X9FG97 resteranno in proprietà esclusiva del sig.
Parte_1
12)i ricorrenti provvederanno entro la data dell'udienza presidenziale a dividere la giacenza del conto corrente n. C01/01/095513 in parti uguali tra di loro, che resterà intestato al sig. il quale provvederà autonomamente al pagamento Parte_1
delle rate residue del mutuo fondiario;
13) avendo già definito tra loro ogni pregresso rapporto patrimoniale e/o economico derivante dal matrimonio e dalla comunione legale e pertanto dichiarano di non avere null'altro da pretendere l'uno dall'altra a nessun titolo, fatto salvo quanto stabilito ai punti che seguono;
14)al fine di definire le reciproche questioni economiche tra essi, entro la data Part dell'udienza presidenziale, il sig. corrisponderà alla sig.ra l'importo di CP_1
euro 10.000,00 ( diecimila) mediante assegno circolare intestato a quest'ultima; inoltre lo stesso (C.F.: ) trasferisce a Parte_1 C.F._1 CP_1
(C.F.: ), che accetta, la propria quota di proprietà
[...] C.F._2
pari ad 1/2 indiviso dell'immobile tavolarmente contraddistinto come p.ed. 386 in
PT 914 CC Ronchi nella consistenza risultante al Libro fondiario
15)unitamente alla quota pari a 1/2 indivisa dell'unità immobiliare di cui al precedente punto 14), trasferisce a , che accetta, anche Parte_1 CP_1
le relative parti comuni e/o consortalità comunque riconducibili alla medesima unità immobiliare;
sono compresi nella cessione tutti i diritti reali attivi e passivi risultanti dal Libro Fondiario nonché tutti quelli fino ad oggi esercitati.
4 16) dichiara e garantisce la piena proprietà e la libera disponibilità Parte_1
della quota pari ad 1/2 indiviso dell'unità immobiliare di cui al precedente punto
14);
17)a norma dell'art. 18 della Legge 28 feb. 1985 n. 47 e dell'art. 30 D.P.R. 6 giu.
2001 n. 380, dichiara che l'immobile di cui al precedente punto 14) è Parte_1
di superficie inferiore a 5.000,00 mq e pertanto non viene allegato il relativo certificato di destinazione urbanistica;
18)con riferimento al disposto della Legge 28 feb. 1985 n. 47, dichiara Parte_1
che l'immobile di cui al precedente punto 14) è stato acquistato con atto di compravendita autenticata dal Notaio di IN dd. 11.07.2003 rep. N. Per_3
52.342 (doc. n. 12 – atto di provenienza);
19) dichiara espressamente che quanto ceduto è libero da iscrizioni, Parte_1
trascrizioni, annotazioni ed intavolazioni, privilegi, diritti reali di godimento e diritti reali minori a favore di terzi, obbligazioni e oneri reali, vincoli di inalienabilità sia legali, sia convenzionali, vincoli derivanti da uso civico, diritti di prelazione legale e/o convenzionale e liti pendenti o minacciate, ed ogni altro peso comunque pregiudizievole, che ne possa impedire la piena e libera disponibilità, il pieno godimento e la trasferibilità a terzi, ipoteche, locazioni o altri diritti personali, pignoramenti, sequestri, privilegi anche fiscali e oneri, come risulta dalla relativa visura tavolare (cfr. doc. n. 6);
20) consapevole delle responsabilità penali per le dichiarazioni Parte_1 mendaci, dichiara che l'inizio della costruzione dell'immobile oggetto del presente atto è avvenuto in data anteriore al 1 settembre 1967 (cfr. doc. n. 12).
21) e , edotti sulla responsabilità penale cui si incorre Parte_1 CP_1
in caso di dichiarazioni false o mendaci, dichiarano che le unità immobiliari di cui al precedente punto 14) sono state interessate dalle opere eseguite in conformità ai seguenti provvedimenti edilizi, rilasciati dalle competenti autorità del Comune di
Ronchi LS, e precisamente: concessione edilizia n. 62 di data 12 dic. 2003
e n. 9 di data 4 mag. 2007 (doc. n. 13 – elenco pratiche edilizie);
22) e , edotti sulla responsabilità penale cui si incorre Parte_1 CP_1
in caso di dichiarazioni false o mendaci, dichiarano altresì che in seguito ai predetti titoli non sono stati eseguiti altri interventi e opere che avrebbero richiesto il
5 rilascio di licenze edilizie, concessioni ad edificare o concessioni in sanatoria, permessi di costruire, D.I.A. e/o S.C.I.A., di cui alla vigente normativa urbanistica ed edilizia;
23) Quanto alla consistenza catastale dei beni oggetto di trasferimento si dichiara:
Particella edificiale 386 Foglio 6 C.C. 314 Categoria A/3 Classe 1 Consistenza 2,5 vani – Superficie mq 64; Rendita euro 92,96 valore IMIS 15.617,28, come da visura sub doc. 6;
24)Le parti dichiarano che la suddetta p.ed. 386 in C.C. Ronchi è stata accatastata, come da atti sub doc. n. 6 e che i dati catastali sono conformi a quanto indicato ai punti precedenti e appaiono graficamente rappresentate nella planimetria depositata al Catasto Fabbricati che si allega (cfr. doc. n. 6).
25) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 co. 1 bis della Legge 27/02/1985 n. 52 il cedente sig. dichiara che i dati catastali e planimetrie sono conformi Parte_1
allo stato di fatto e che non sussistono difformità rilevanti, tali cioè da influire sul calcolo della rendita catastale e di dar luogo all'obbligo della presentazione di nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa.
26) Le parti espressamente fanno constatare che tutti gli impianti installati nell'immobile p.ed. 386 in C.C. 314 Ronchi sono conformi alle normative vigenti all'epoca della loro installazione;
la parte cessionaria esonera espressamente la cedente dal produrre le relative certificazioni e/o dichiarazioni di conformità agli impianti stessi;
27) Le parti, con riferimento alla normativa di cui al D.Lgs 192/2005 e successive modifiche, danno atto che la parte cedente ha informato la parte cessionaria in ordine alle caratteristiche energetiche di quanto in oggetto. Inoltre la parte cessionaria dichiara di aver ricevuto dalla parte cedente le informazioni in ordine alla prestazione energetica di quanto in oggetto , rilevando che ai sensi del D.Lgs.
19.8.2005 n.192 non vi è obbligo di allegazione dell'attestato di prestazione energetica- APE trattandosi di fabbricato isolato di superficie inferiore a 50 mq
(doc. n. 14 – dichiarazione sostitutiva di certificazione);
28) i e , dichiarano che la p.ed. oggetto dI Parte_3 CP_1
trasferimento non è stata percorsa da incendi da almeno 15 (quindici) anni.
6 29) Il presente atto costituisce titolo per l'intavolazione del diritto di proprietà di p.ed. 386 in C.C. 314 Ronchi nella consistenza, parti comuni, consortalità, diritti e servitù come risultano dal
Libro Fondiario, per la quota di ½
a favore della sig.ra , (cod. fisc. ) nata a [...] C.F._2
Trento (TN) in data 31/10/1972
29) Le parti acconsentono all'intavolazione del presente atto/istanza a mezzo dell'avv. RA Lorenzi del Foro di Trento, anche a mezzo di altro professionista all'uopo dalla stessa delegato, con notifica del relativo decreto tavolare presso il suo studio in 38057 IN LS loc. Fratte 44;
30) il trasferimento di proprietà del predetto immobile avviene in contestualità e in occasione della separazione personale, beneficiando quindi dell'esenzione da imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa ex art. 19 L. 74/1987 e di ogni altro beneficio previsto dalla legge, senza necessità di ogni eventuale iscrizione di ipoteca legale a favore del cedente. Per la conclusione dell'affare le parti non si sono avvalse di un mediatore.
31) I coniugi si riservano di valutare e decidere insieme l'eventuale trasferimento
Part ai figli della (ex) casa familiare e dell'altro immobile in proprietà del sig.
32) i coniugi dichiarano di aver già definito tra loro ogni pregresso rapporto patrimoniale e/o economico derivante dal matrimonio e dalla comunione legale e dichiarano di non avere null'altro da pretendere l'uno dall'altra a nessun titolo, fatto salvo quanto stabilito nelle condizioni che precedono;
33) ciascun coniuge provvederà al pagamento dei compensi dei propri legali, i quali sottoscrivono il presente atto anche per la rinuncia alla solidarietà.
Inoltre decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al giudice relatore in sede del giudizio di separazione consensuale dei coniugi e passata in giudicato la relativa sentenza di separazione,
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 CP_1
) come in epigrafe rappresentati, difesi e domiciliati C.F._2 chiedono all'Ill.mo Tribunale di Trento, che, ai sensi dell'art. 473 bis 51 co. III
c.p.c. e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti avanti al giudice
7 relatore, che potrà essere sostituita dal deposito di sintetiche note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., dopo aver preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare dopo la loro separazione e, sentito il P.M., voglia accogliere le seguenti conclusioni dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
a IN LS il giorno 10 mag. 2008, alle medesime condizioni
[...]
previste per la loro separazione, fatta eccezione per quelle che saranno state già integralmente eseguite alla data dell'ultima udienza di comparizione, e che saranno precisate ai sensi dell'art. 473 bis 51 co. I con il deposito di sintetiche note di trattazione scritta, formulate in sostituzione della comparizione personale dei coniugi”.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 9 aprile 2025.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse della prole, e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473bis.51 c.p.c., visto l'art. 473bis.49 c.p.c., omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, ivi compresa la cessione di quota immobiliare, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio, cumulativamente proposta nel presente procedimento ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 29 aprile 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
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