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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 15/01/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3578/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3578/2016 promossa da:
(c.f. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Nicolini Roberto e dall'avv.
Finetto Paola ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Ferri Marco in Latina, Viale
Petrarca n. 38, giusta procura in atti;
ATTRICE
Contro
(c.f. ), nella qualità di erede di Controparte_1 C.F._1 Per_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Carpentieri Dina ed elettivamente domiciliato presso il
[...]
suo studio in Priverno, Via Falzarano snc, giusta procura in atti;
CONVENUTO
Nonché
e , nella qualità di eredi di;
Controparte_2 Controparte_3 Persona_1
CONVENUTE CONTUMACI
Oggetto: azione di rivendicazione ex art. 948 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., la associazione riconosciuta di diritto tedesco Pt_2 [...]
adiva l'intestato Tribunale, deducendo di essere proprietaria dei Parte_1
pagina 1 di 15 seguenti immobili siti nel Comune di GA: a) appartamento in Piazza Europa 11 di cui al foglio 12, particella 506, subalterno 6, categoria A/4, classe 3, consistenza 4 vani, R.C. € 216,91,
Piazza Europa n. 11, piano S1-1, interno 3; b) locale commerciale in Corso San Leone 9/11 di cui al foglio 12, particella 506, subalterno 22, categoria C/1, classe 8, consistenza 36 mq.
Precisava di essere divenuta proprietaria di tali beni immobili in seguito ad accettazione, con beneficio d'inventario, in data 22.5.2015 della eredità della defunta Persona_2
, nata a [...], il [...], deceduta in Roma il 22.2.2011, conferita
[...]
con plurimi testamenti olografi pubblicati in data 21.4.2011. Esponeva, quindi, che gli immobili sopra descritti erano occupati sine titulo da domiciliato in GA (LT), Persona_1
Piazza Europa 11, interno 5 ovvero in GA (LT), Corso San Leone 9/11, senza che fosse mai stato stipulato alcun contratto che potesse giustificare la detenzione ovvero il possesso degli immobili in questione.
Sosteneva di essere legittimata all'azione ex art. 948 c.c., avendo interesse a far accertare e dichiarare il proprio pieno ed esclusivo diritto di proprietà relativamente agli immobili descritti nel capitolo, indebitamente occupati dal convenuto nonché a conseguire, ai Persona_1
sensi dell'art. 2043 c.c., il risarcimento del danno sofferto in conseguenza della occupazione/detenzione sine titulo degli immobili de quo.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “in via principale nel merito: - accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, che la ricorrente Parte_1
con sede legale in Monaco di Baviera (Germania), Renatastrasse n.77, iscritta nel
[...]
registro delle associazioni del Tribunale di Monaco di Baviera al n. VR 6243, codice fiscale italiano , è unica, legittima e piena proprietaria degli immobili siti in Comune di P.IVA_1
GA (LT), censiti nel NC.E.U. di detto comune come segue: appartamento in Piazza
Europa 11 di cui al foglio 12, particella 506, subalterno 6, categoria A/4, classe 3, consistenza 4 vani, R.C. € 216,91, Piazza Europa n. 11, piano S1-1, interno 3; locale commerciale in Corso
San Leone 9/11 di cui al foglio 12, particella 506, subalterno 22, categoria C/1, classe 8, consistenza 36 mq., R.C. € 912,89, piano T;
- accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, che il convenuto signor domiciliato in GA (LT), Piazza Persona_1
Europa 11, interno 5 ovvero in GA (LT), Corso San Leone 9/11, detiene ovvero possiede e comunque occupa senza titolo gli immobili anzi descritti;
- accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, il danno subito dalla ricorrente con Parte_3
pagina 2 di 15 sede legale in Monaco di Baviera (Germania), Renatastrasse n.77, iscritta nel registro delle associazioni del Tribunale di Monaco di Baviera al n. VR 6243, codice fiscale italiano
, per non avere essa potuto utilizzare e liberamente disporre egli immobili sopra P.IVA_1
descritti, quantificando tale danno in ragione del valore locativo di mercato degli immobili medesimi, così per l'importo di € 500,00 mensili per l'appartamento e di € 40,00 mensili per il negozio, con decorrenza dal 22.02.2011 e fino all'effettivo rilascio ovvero nella diversa, maggiore o minore, somma ritenuta secondo giustizia o equità, comunque oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal 22.02.2011 al saldo effettivo;
- conseguentemente condannare il convenuto signor domiciliato in GA (LT), Piazza Europa 11, interno 5 Persona_1
ovvero in GA (LT), Corso San Leone 9/11, a rilasciare liberi da cose e persone, anche interposte, e restituire alla ricorrente gli immobili siti in Comune di GA (LT), censiti nel
NC.E.U. di detto comune come segue: appartamento in Piazza Europa 11 di cui al foglio 12, particella 506, subalterno 6, categoria A/4, classe 3, consistenza 4 vani, R.C. € 216,91, Piazza
Europa n. 11, piano S1-1, interno 3; locale commerciale in Corso San Leone 9/11 di cui al foglio
12, particella 506, subalterno 22, categoria C/1, classe 8, consistenza 36 mq., R.C. € 912,89, piano T;
- altresì condannare il convenuto signor domiciliato in GA Persona_1
(LT), Piazza Europa 11, interno 5 ovvero in GA (LT), Corso San Leone 9/11, a risarcire la ricorrente, per l'indebita occupazione degli immobili medesimi, in ragione del valore locativo di mercato degli stessi, così per l'importo di € 500,00 mensili per l'appartamento e di € 400,00 mensili per il negozio con decorrenza dal 22.02.2011 e fino all'effettivo rilascio ovvero per la diversa, maggiore o minore, somma ritenuta secondo giustizia o equità, comunque oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal 22.02.2011 al saldo effettivo”.
Si costituiva in giudizio , contestando la sussistenza del diritto di proprietà in Persona_1
capo alla ricorrente ed alla sig.ra (sua asserita dante causa) sugli Controparte_4
immobili oggetto dell'esperita azione di rivendica. Rilevava come non fosse provato che la ricorrente fosse erede dalla e che quest'ultima fosse la piena ed esclusiva titolare di detti Per_2
immobili, essendosi la controparte limitata a produrre esclusivamente un verbale d'inventario con contestuale accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario (atto Rep. N. 502 Notaio
[...]
del 22.5.2015), documentazione assolutamente inidonea a fornire la prova del diritto di Per_3
proprietà.
pagina 3 di 15 Affermava, inoltre, che possedeva da oltre un ventennio, in modo pacifico, pubblico, esclusivo, ininterrotto ed incontrastato gli immobili rivendicati da controparte, e precisamente l'appartamento sito in GA (LT) in Piazza Europa 11 di cui al foglio 12, particella 506, subalterno 6, categoria A/4, classe 3, consistenza 4 vani, R.C. € 216,91, Piazza Europa n. 11, piano S1-1, interno 3 ed il locale commerciale sito in GA (LT) al Corso San Leone 9/11di cui al foglio 12, particella 506, subalterno 22, categoria C/1, classe 8, consistenza 36 mq. R.C.E
912,89, piano T. In particolare, affermava di aver esercitato il possesso sul locale commerciale sin dal 1993, svolgendovi la propria attività, consistente, dapprima, nella vendita al dettaglio di abbigliamento e più recentemente, dal 2014 circa, come Bar . Assumeva inoltre di Parte_4
aver effettuato lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione sull'immobile in questione, sopportandone i relativi oneri economici e pagando sistematicamente i costi relativi alle utenze elettrice – idriche – fognanti, oltre che la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Quanto all'appartamento, deduceva di avervi esercitato il possesso incontrastato dal 1995, anno in cui vi si era trasferito ad abitare in maniera stabile e definitiva, curandone, nel corso degli anni, la sua ordinaria e straordinaria manutenzione, pagando sistematicamente i costi delle utenze elettriche, idriche, fognarie, nonché la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Sollevava, quindi, eccezione riconvenzionale di usucapione, essendo maturata in suo favore sull'intero compendio immobiliare, oggetto dell'avversa azione di rivendica, che rendeva quest'ultima del tutto inammissibile e priva di qualsiasi fondamento fattuale e giuridico.
Contestava, infine, l'avversa domanda di risarcimento danni ex art. 2043 c.c., in quanto destituita di ogni fondamento.
Formulava, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, per le motivazioni esposte in epigrafe rigettare tutte le domande proposte dalla ricorrente poiché inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto, oltre che non provate e, comunque, precluse dal perfezionamento della fattispecie acquisitiva a titolo originario ex art. 1158 c.c. (ordinaria usucapione ventennale) in favore del convenuto , sui beni ex adverso Persona_1
rivendicati e precisamente: appartamento sito in GA (LT) in Piazza Europa 11 di cui al foglio 12, particella 506, subalterno 6, categoria A/4, classe 3, consistenza 4 vani, R.C. € 216,91,
Piazza Europa n. 11, piano S1-1, interno 3, e locale commerciale sito in GA (LT) al Corso
San Leone 9/11di cui al foglio 12, particella 506, subalterno 22, categoria C/1, classe 8,
pagina 4 di 15 consistenza 36 mq. R.C.E 912,89, piano T. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge.”
Disposto il mutamento del rito, concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., il giudizio veniva interrotto in data 20.9.2022 per il decesso del convenuto e tempestivamente riassunto da parte attrice nei confronti di costituitosi in data 12.3.2023; quindi, disposta la Controparte_1
rinnovazione della notifica del ricorso in riassunzione nei confronti di la stessa Controparte_2
veniva dichiarata contumace all'udienza del 9.4.2024 e la causa veniva rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 18.6.2024. In tale sede, parte convenuta esibiva certificato storico di famiglia del defunto , da cui risultava Controparte_1
l'esistenza di un altro erede dello stesso, nella persona di pertanto, con Controparte_3
ordinanza resa in pari data, da intendersi in questa sede integralmente richiamata, veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti della stessa, e la causa veniva nuovamente rinviata per discussione orale e decisione ex art.281-sexies c.p.c. Da ultimo, all'udienza del 14.1.2025, verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia di e, Controparte_3
fatte precisare le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281-sexies c.p.c..
Tanto premesso in fatto, deve in primo luogo precisarsi che la presente sentenza, resa ex art. 281 sexies c.p.c., viene depositata nel termine di cui al comma 3 della citata norma, applicabile, in virtù dell'art. 7, comma 3, d.lgs 165/2024 (c.d. correttivo della riforma Cartabia, entrato in vigore il 26.11.2024), anche ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023.
Ciò detto, va innanzitutto disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione.
Come espressamente sancito dall'art. del d.lgs. 28/2010, infatti, il mancato esperimento della mediazione deve essere eccepito o rilevato d'ufficio, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione.
Nel caso di specie, nessuna eccezione di sorta è stata sollevata da parte convenuta nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26.11.2016, né l'eccezione è stata proposta o rilevata d'ufficio nel corso della prima udienza di trattazione, svoltasi il 6.12.2016.
Le contestazioni in merito al mancato regolare svolgimento della mediazione, infatti, sono state sollevate da parte convenuta per la prima volta in occasione dell'udienza del 18.5.2017.
In ogni caso, si rileva che, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, nelle ipotesi di mediazione obbligatoria ex lege e di mediazione demandata dal giudice, di cui ai pagina 5 di 15 commi 1 bis e 2 dell'art. 5 d.lg. n. 28 del 2010, la parte può farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, che può anche coincidere con l'avvocato che la assiste nell'ambito della procedura stragiudiziale, purché questo sia munito di apposita procura speciale.
Nel caso di specie, dalla documentazione depositata da parte attrice si evince che la aveva Pt_1
conferito mandato difensivo all'avv. Roberto Nicolini, nonché procura speciale per la rappresentanza in mediazione all'avv. e che nel primo incontro di mediazione Controparte_5
quest'ultimo era presente in collegamento da remoto mediante videoconferenza.
Ne consegue che, sotto questo profilo, il procedimento di mediazione risulta regolarmente esperito con esito negativo, sicché anche nel merito l'eccezione non può trovare accoglimento.
Parimenti va respinta la richiesta di estinzione del giudizio, per mancata riassunzione nei termini di legge nei confronti di tutti gli eredi del convenuto . Persona_1
Come già chiarito con l'ordinanza del 26.10.2023, infatti, in caso di interruzione del giudizio, il termine perentorio di cui all'art. 305 c.p.c. è riferibile al solo deposito del ricorso in Cancelleria, sicché, una volta eseguito tempestivamente tale adempimento, “il vizio da cui sia colpita la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza non si comunica alla riassunzione (oramai perfezionatasi), ma impone al giudice di ordinare (..) la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c., entro un ulteriore termine necessariamente perentorio;
solo il mancato rispetto del termine concesso dal giudice determinerà estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, comma 3 e del successivo art. 307 c.p.c., comma 3” (Cass. n. 450/2020); ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto alla mancata notifica del ricorso in riassunzione nei confronti di tutti gli eredi di in conformità al principio per cui “La mancata riassunzione del giudizio di Persona_1
primo grado, interrotto per morte di una delle parti, nei confronti di tutti gli eredi di essa, indipendentemente dalla loro successione nel rapporto sostanziale controverso o dalla scindibilità di questo, non determina l'estinzione del processo, né la riduzione dell'oggetto di esso per la corrispondente quota, bensì la necessità, a pena di nullità dell'intero giudizio, dell'integrazione del contraddittorio” (Cass. n. 18645/2011).
Nel caso di specie, dunque, rilevata l'esistenza di altri erede dell'originario convenuto, dapprima e successivamente è stata disposta l'integrazione del Controparte_2 Controparte_3
contraddittorio in loro confronto, ritualmente effettuata da parte attrice.
pagina 6 di 15 Non coglie nel segno neppure l'ulteriore istanza di estinzione del giudizio formulata da
[...]
in data 13.1.2025 e ribadita a verbale d'udienza del 14.1.2025. In particolare, infatti, CP_1
ritiene il Giudicante che sussistessero tutti i presupposti per l'accoglimento della richiesta di rimessione in termine formulata da parte attrice in data 6.8.2024.
Dalla documentazione allegata a detta istanza, infatti, emerge che, a seguito dell'ordinanza del
18.6.2024, con cui questo Giudice assegnava termine sino al 31.7.2024 per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Controparte_3
- in data 21.6.2024 parte attrice si faceva rilasciare il certificato di residenza di CP_3
dal quale risultava la residenza della stessa in Priverno (LT), Via Taborre 4, e in
[...]
data 25.6.2024 provvedeva a notificare a mezzo posta atto di citazione alla signora nella suddetta residenza, ma in data 16.7.2024 il plico ritornava al Controparte_3
mittente in quanto il destinatario risultava “trasferito”;
- a questo punto il procuratore di parte attrice provvedeva ad estrarre nuovamente certificato di residenza della signora dal quale risultava confermata la Controparte_3
residenza in Priverno (LT), Via Taborre 4; quindi, in data 29.7.2024 veniva richiesta notifica a mani dell'atto di citazione in riassunzione alla signora Controparte_3
all'Ufficiale Giudiziario UNEP presso il Tribunale di Latina, e l'Ufficiale Giudiziario rendeva in data 2.8.2024 la relazione di notificazione negativa in quanto “ivi recatomi, mi dichiarano che la stessa si è trasferita altrove da diverso tempo”.
Ciò posto, non può essere condivisa la tesi di parte convenuta, secondo cui l'attrice avrebbe dovuto effettuare la notifica ex art. 143 c.p.c. già in data 16.7.2024, a seguito dell'esito negativo di un solo tentativo di notifica presso la residenza anagrafica. Ed infatti, le condizioni legittimanti la notificazione a norma dell'articolo 143 del c.p.c. non sono rappresentate dal solo dato soggettivo dell'ignoranza da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, né dal possesso del solo certificato anagrafico dal quale risulti che il destinatario è trasferito per ignota destinazione. È richiesto anche che la condizione di ignoranza non possa essere superata attraverso le indagini possibili nel caso concreto, che il mittente deve compiere usando l'ordinaria diligenza (Cass. Civ., sez. II,
29/08/2023, n.25408). Pertanto, può procedersi alla notifica ex art. 143 c.p.c. quando, sul piano soggettivo, la ignoranza di chi la chiede all'ufficiale giudiziario circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto sia incolpevole e, sul piano oggettivo, se siano provate le pagina 7 di 15 indagini compiute da chi ha domandato la notificazione, non fondate solo sulle risultanze anagrafiche, ma estese ad accertamenti ed informazioni sul reale avvenuto trasferimento di detto destinatario in luogo sconosciuto ovvero su quale sia questo, dopo l'inutile tentativo dell'ufficiale giudiziario di eseguire la notifica all'indirizzo indicato.
Correttamente, dunque, il procuratore di parte attrice, dopo aver nuovamente tentato la notifica presso l'indirizzo di residenza anagrafico, chiedeva di essere rimesso in termini per effettuare un ulteriore tentativo di notifica, il quale si perfezionava in data 12.9.2024 mediante consegna a mani di la quale veniva rinvenuta dall'Ufficiale Giudiziario in Priverno, Via Controparte_3
della Stazione n. 79.
Tanto chiarito, nel merito la domanda non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
La S.O.S., invero, ha agito in giudizio per conseguire la condanna del convenuto al rilascio degli immobili di sua proprietà, siti nel Comune di GA (LT), censiti nel NC.E.U. di detto comune come segue: appartamento in Piazza Europa 11 di cui al foglio 12, particella 506, subalterno 6, categoria A/4, classe 3, consistenza 4 vani, R.C. € 216,91, Piazza Europa n. 11, piano S1-1, interno 3; locale commerciale in Corso San Leone 9/11 di cui al foglio 12, particella
506, subalterno 22; oltre al risarcimento dei danni subiti per l'indebita occupazione.
La domanda spiegata, quindi, deve essere ricondotta al paradigma normativo dell'azione di rivendicazione di cui all'art. 948 c.c.
Come noto, in tema di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa.
Invero, secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “L'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici (tra i
pagina 8 di 15 quali la locazione, il comodato ed il deposito) che non presuppongono necessariamente nel
“tradens” la qualità di proprietario;
da essa si distingue l'azione di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo, per il cui accoglimento è necessaria la
“probatio diabolica” della titolarità del diritto di chi agisce” (Cass. Civ. sez. II, 10.10.2018,
n.25052).
Dunque, la domanda volta ad ottenere la restituzione del bene immobile con condanna al rilascio o alla consegna, qualora azionata nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo, integra gli estremi dell'azione di rivendicazione e giammai in un'azione di restituzione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes.
Ed allora, nel caso in esame ci si trova al cospetto di un'azione di rivendicazione, in quanto tale suscettibile di accoglimento solo ove sia soddisfatto lo specifico onere probatorio richiesto dall'art. 948 c.c.. Nello specifico, è onere dell'attore provare di essere divenuto proprietario della cosa rivendicata risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario ovvero dimostrando che l'attore stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo, fermo restando, peraltro, che, a tal fine, egli potrà eventualmente sommare il proprio possesso al possesso dei precedenti danti causa (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. II, 19.3.2021, n. 7883). Peraltro, il rigore della regola secondo cui chi agisce in rivendicazione deve provare la sussistenza del proprio diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene anche attraverso i propri danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario o dimostrando il compimento dell'usucapione, non riceve attenuazione per il fatto che la controparte proponga domanda riconvenzionale ovvero eccezione di usucapione, in quanto chi
è convenuto nel giudizio di rivendicazione non ha l'onere di fornire alcuna prova, potendo avvalersi del principio «possideo quia possideo», anche nel caso in cui opponga un proprio diritto di dominio sulla cosa rivendicata, dal momento che tale difesa non implica alcuna rinuncia alla più vantaggiosa posizione di possessore.
Più precisamente, è stato chiarito che “Essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con
l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato
pagina 9 di 15 raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo;
tuttavia il rigore probatorio rimane attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere” (Cass. Civ., sez. II, 6.11.2023,
n. 30828).
Nella fattispecie oggetto di causa, dunque, avendo il convenuto contestato, sin dal primo scritto difensivo, l'appartenenza degli immobili alla proprietà della e della sua dante causa, Pt_1
nessuna attenuazione può verificarsi in relazione al gravoso onere probatorio incombente sull'attrice.
Né in senso contrario assume rilievo la comunicazione effettuata da al Persona_1
Comune di GA in data 7.1.2015, in cui lo stesso si qualificava come affittuario dell'immobile di proprietà della signora (doc. 16 del fascicolo attoreo), Persona_2
non potendo attribuirsi a tale dichiarazione valenza di confessione stragiudiziale. L'efficacia probatoria piena che l'art. 2735 c.c. riconosce alla confessione stragiudiziale si produce infatti solo se e nei limiti in cui essa venga fatta valere nelle controversie che vedano come parti gli stessi soggetti rispettivamente autore e destinatario della dichiarazione. In caso, invece, di confessione stragiudiziale fatta ad un terzo, come nel caso di specie, le dichiarazioni confessorie non hanno valore di prova legale, come la confessione giudiziale o stragiudiziale fatta alla parte, ma possono essere liberamente apprezzate dal giudice, a cui compete, con valutazione non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata, stabilire la portata della dichiarazione rispetto al diritto fatto valere in giudizio (Cass. n. 29316/2008).
Nella fattispecie oggetto di causa, dunque, stante l'esplicita contestazione ad opera di parte convenuta del diritto di proprietà in capo non solo alla S.O.S., ma anche alla sua dante causa, ritiene il Tribunale che la comunicazione al Comune di GA di cui al citato doc. n. 16 non possa essere qualificata alla stregua di un riconoscimento dell'altrui diritto, idoneo ad alleggerire l'onere probatorio gravante sull'odierna attrice, atteso che il nel costituirsi in giudizio CP_3
e nello spiegare eccezione riconvenzionale di usucapione, non ha mai neanche implicitamente riconosciuto l'appartenenza del bene alla dante causa dell'attrice.
pagina 10 di 15 Tanto chiarito, deve concludersi che la S.O.S. non abbia adeguatamente assolto all'onere della probatio diabolica sulla stessa gravante.
A riprova del diritto di proprietà sugli immobili oggetto della domanda di rivendicazione, infatti,
l'attrice ha prodotto: i verbali di inventario e l'atto di accettazione di eredità con beneficio d'inventario del 22.5.2015; il verbale di deposito in Italia dei testamenti olografi di
[...]
, con cui la veniva istituita erede universale della de cuius;
la Persona_2 Pt_1
dichiarazione di successione presentata il 26.2.2016.
Secondo la prospettazione attorea, la suddetta documentazione sarebbe atta a comprovare il diritto di proprietà sugli immobili in capo alla acquistato in forza di successione ereditaria Pt_1
della defunta . Persona_2
Contrariamente a quanto argomentato dall'attrice, tuttavia, osserva il Tribunale che i citati documenti non risultano idonei a dimostrare la proprietà secondo il rigore richiesto dalla giurisprudenza sopra richiamata, in mancanza di un sufficiente riscontro in ordine alla titolarità del medesimo diritto in capo alla dante causa dell'attrice.
Ed infatti, la produzione documentale dell'attrice, se è idonea a dimostrare che la è stata Pt_1
istituita erede universale della de cuius , non consente tuttavia di Persona_2
risalire al titolo d'acquisto in capo a quest'ultima, relativamente agli immobili oggetto di causa.
In particolare, l'unico elemento addotto dalla a riprova dell'appartenenza dei suddetti Pt_1
immobili – siti in GA, Piazza Europa n. 11, censiti in catasto al foglio 12, part. 506, sub. 6
e sub. 22 – al patrimonio della de cuius è rappresentato dal verbale di inventario del 22.5.2015, redatto dal Notaio dott.ssa sulla base delle informazioni riferite dalla stessa Persona_4
e dall'esecutore testamentario. Pt_1
È quindi di tutta evidenza come il verbale di inventario non possa costituire idonea prova della titolarità del diritto dominicale sui beni in capo alla dante causa dell'odierna attrice.
Nell'azione di rivendicazione, per provare il diritto di proprietà non è sufficiente dimostrare il titolo di acquisto (per atto di trasferimento o di successione), potendo il diritto del dante causa essere stato acquistato a sua volta non validamente, sicché occorre provare il diritto dominicale sul bene risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino all'acquisto a titolo originario dello stesso, oppure dimostrando il compimento dell'usucapione. Solo in tal caso il titolo di proprietà è certo perché viene fatto risalire a un modo di acquisto originario della proprietà (Tribunale di
Roma, sez. VII, 21.2.2018, n. 3770).
pagina 11 di 15 Il titolo fondante l'azione di rivendicazione, dunque, non può essere costituito dal testamento e dalla relativa accettazione di eredità, laddove sia escluso o contestato, come nella fattispecie, che il bene appartenesse al de cuius (Cass. Civ., sez. II, 10.3.1979, n. 1511).
Neppure può reputarsi comprovato il compimento dell'usucapione e, quindi, di un acquisto a titolo originario, atteso che “In tema di azione di rivendicazione, ai fini della “probatio diabolica” gravante sull'attore, tenuto a provare la proprietà risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino all'acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, non è sufficiente produrre l'atto di accettazione ereditaria, che non prova il possesso del dante causa, né il contratto di acquisto del bene, che non prova l'immissione in possesso dell'acquirente” (Cass. Civ., Sez. VI, 10.9.2018, n. 21940).
Al contrario, l'insussistenza di alcun possesso dei beni in capo alla dante causa dell'attrice emerge dallo stesso verbale di inventario, ove si legge “ i comparenti dichiarano che (..) tutti gli immobili di proprietà della defunta siti nel Comune di GA, Piazza Europa e meglio descritti nel precedente atto a mio rogito del 22 maggio 2015, rep. n.502, di cui il presente costituisce parte integrante, sono nella materiale disponibilità di terzi”.
In definitiva, la c.d. probatio diabolica incombente sull'attrice per effetto della proposizione dell'azione de qua imponeva alla l'onere di dimostrare che il bene rivendicato era stato Pt_1
dalla stessa acquistato a titolo originario o, in caso di acquisto a titolo derivativo, che le era pervenuto attraverso una serie ininterrotta di trasferimenti da chi lo aveva acquistato a detto titolo originario, non potendo limitarsi ad invocare il titolo – nel caso di specie, il testamento – ma dovendo provare che anche il suo dante causa (la de cuius ed i suoi predecessori) potevano legittimamente disporre della proprietà, e ciò in ossequio al principio nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet, ossia nessuno può trasferire un diritto che non ha o con ampiezza maggiore rispetto a quella goduta. Ne discende, quindi, che l'attrice era tenuta a provare non solo la sussistenza di un titolo idoneo all'acquisto, ma altresì che il medesimo requisito si ravvisasse in merito agli atti di acquisto dei suoi danti causa, risalendo a tutti i precedenti proprietari fino ad un acquisto a titolo originario. Ebbene, nel caso di specie, nessuna prova è stata offerta in ordine alla legittimità dell'acquisto dei precedenti proprietari. Pertanto, atteso il complesso onere probatorio applicabile all'azione de qua, deve ritenersi insufficiente ai fini dell'accertamento petitorio richiesto il mero deposito del testamento e del verbale di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario. Non potendosi accertare la legittimità dei pagina 12 di 15 precedenti danti causa, neppure risalendo ad un acquisto a titolo originario, che invero non può dirsi maturato in favore della dante causa attesa la totale assenza di deduzioni sul punto, così come, per le motivazioni anzidette, neppure in favore dell'odierna attrice, ne deriva il rigetto dell'azione spiegata.
Ne consegue altresì il rigetto della domanda spiegata per conseguire il risarcimento dei danni asseritamente subiti in conseguenza della limitazione del proprio diritto di proprietà. La suddetta domanda, peraltro, risulta formulata in maniera del tutto generica e non appare supportata dal minimo riscontro probatorio. Al riguardo, giova richiamare i principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, per cui la compressione o la limitazione del diritto di proprietà, che siano causate dall'altrui fatto dannoso sono suscettibili di valutazione economica non soltanto se ne derivi la necessità di una spesa ripristinatoria (cosiddetto danno emergente) o di perdite dei frutti della cosa (lucro cessante), ma anche se la compressione e la limitazione del godimento siano sopportate dal titolare con suo personale disagio o sacrificio, fermo restando che l'onere probatorio, in ordine alla sussistenza e quantificazione di tale danno, resta a carico del proprietario, pur potendo essere assolto altresì mediante presunzioni semplici (Cass. Civ. sez. II,
4.2.2021, n.2623).
Ancora, si osserva che le Sezioni Unite della Suprema Corte, hanno recentemente escluso la configurabilità di un danno in re ipsa in ipotesi di violazione del diritto di proprietà, rilevando che
“In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale” e che “il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene
a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni” (Cass.
Civ., Sez. Un., 15.11.2022, n. 33645). Nel caso di specie, l'onere di allegazione e prova di cui si
è detto non è stato minimamente soddisfatto, sicché, anche a prescindere dalla mancata pagina 13 di 15 sussistenza dei presupposti probatori per l'accoglimento dell'azione di rivendica, la domanda risarcitoria non può che essere rigettata.
In definitiva, dunque, si impone l'integrale rigetto delle domande attoree, con conseguente assorbimento dell'eccezione riconvenzionale di usucapione proposta da parte convenuta. Difatti, in assenza di domanda riconvenzionale di usucapione, l'eccezione proposta rimane assorbita dal rigetto della domanda attorea per difetto di prova. Al riguardo, giova rammentare che secondo la costante giurisprudenza di legittimità, “la distinzione tra domanda ed eccezione riconvenzionale non dipende dal titolo posto a base della difesa del convenuto, e cioè dal fatto o dal rapporto giuridico invocato a suo fondamento, ma dal relativo oggetto, vale a dire dal risultato processuale che lo stesso intende con essa ottenere, che è limitato, nel secondo caso, al rigetto della domanda proposta dall'attore; di conseguenza, non sussistono limiti al possibile ampliamento del tema della controversia da parte del convenuto a mezzo di eccezioni, purché vengano allegati, a loro fondamento, fatti o rapporti giuridici prospettati come idonei a determinare l'estinzione o la modificazione dei diritti fatti valere dall'attore, ed in base ai quali si chiede la reiezione delle domande da questo proposte – come è nel caso di specie – e non una pronunzia di accoglimento di ulteriori e diverse domande” (cfr. ex multis, Cass. Civ. sez. 3 n.
21472/2016). Orbene, nel caso di specie è evidente che il convenuto, eccependo in comparsa di risposta l'intervenuta usucapione ventennale dell'immobile di cui è causa, intendeva paralizzare la domanda attorea e non, invece, ottenere una pronunzia di accoglimento di una domanda ulteriore.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, di bassa complessità, ed applicando i valori medi.
Nulla sulle spese quanto a e pure convenute in giudizio quali Controparte_2 Controparte_3
eredi di stante la mancata costituzione. Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta le domande proposte dalla;
Parte_1
- Condanna la al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore di che liquida in € 7.616,00 per compensi, oltre spese generali, Controparte_1
pagina 14 di 15 IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Dina Carpentieri, dichiaratasi antistataria.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 15 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3578/2016 promossa da:
(c.f. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Nicolini Roberto e dall'avv.
Finetto Paola ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Ferri Marco in Latina, Viale
Petrarca n. 38, giusta procura in atti;
ATTRICE
Contro
(c.f. ), nella qualità di erede di Controparte_1 C.F._1 Per_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Carpentieri Dina ed elettivamente domiciliato presso il
[...]
suo studio in Priverno, Via Falzarano snc, giusta procura in atti;
CONVENUTO
Nonché
e , nella qualità di eredi di;
Controparte_2 Controparte_3 Persona_1
CONVENUTE CONTUMACI
Oggetto: azione di rivendicazione ex art. 948 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., la associazione riconosciuta di diritto tedesco Pt_2 [...]
adiva l'intestato Tribunale, deducendo di essere proprietaria dei Parte_1
pagina 1 di 15 seguenti immobili siti nel Comune di GA: a) appartamento in Piazza Europa 11 di cui al foglio 12, particella 506, subalterno 6, categoria A/4, classe 3, consistenza 4 vani, R.C. € 216,91,
Piazza Europa n. 11, piano S1-1, interno 3; b) locale commerciale in Corso San Leone 9/11 di cui al foglio 12, particella 506, subalterno 22, categoria C/1, classe 8, consistenza 36 mq.
Precisava di essere divenuta proprietaria di tali beni immobili in seguito ad accettazione, con beneficio d'inventario, in data 22.5.2015 della eredità della defunta Persona_2
, nata a [...], il [...], deceduta in Roma il 22.2.2011, conferita
[...]
con plurimi testamenti olografi pubblicati in data 21.4.2011. Esponeva, quindi, che gli immobili sopra descritti erano occupati sine titulo da domiciliato in GA (LT), Persona_1
Piazza Europa 11, interno 5 ovvero in GA (LT), Corso San Leone 9/11, senza che fosse mai stato stipulato alcun contratto che potesse giustificare la detenzione ovvero il possesso degli immobili in questione.
Sosteneva di essere legittimata all'azione ex art. 948 c.c., avendo interesse a far accertare e dichiarare il proprio pieno ed esclusivo diritto di proprietà relativamente agli immobili descritti nel capitolo, indebitamente occupati dal convenuto nonché a conseguire, ai Persona_1
sensi dell'art. 2043 c.c., il risarcimento del danno sofferto in conseguenza della occupazione/detenzione sine titulo degli immobili de quo.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “in via principale nel merito: - accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, che la ricorrente Parte_1
con sede legale in Monaco di Baviera (Germania), Renatastrasse n.77, iscritta nel
[...]
registro delle associazioni del Tribunale di Monaco di Baviera al n. VR 6243, codice fiscale italiano , è unica, legittima e piena proprietaria degli immobili siti in Comune di P.IVA_1
GA (LT), censiti nel NC.E.U. di detto comune come segue: appartamento in Piazza
Europa 11 di cui al foglio 12, particella 506, subalterno 6, categoria A/4, classe 3, consistenza 4 vani, R.C. € 216,91, Piazza Europa n. 11, piano S1-1, interno 3; locale commerciale in Corso
San Leone 9/11 di cui al foglio 12, particella 506, subalterno 22, categoria C/1, classe 8, consistenza 36 mq., R.C. € 912,89, piano T;
- accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, che il convenuto signor domiciliato in GA (LT), Piazza Persona_1
Europa 11, interno 5 ovvero in GA (LT), Corso San Leone 9/11, detiene ovvero possiede e comunque occupa senza titolo gli immobili anzi descritti;
- accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, il danno subito dalla ricorrente con Parte_3
pagina 2 di 15 sede legale in Monaco di Baviera (Germania), Renatastrasse n.77, iscritta nel registro delle associazioni del Tribunale di Monaco di Baviera al n. VR 6243, codice fiscale italiano
, per non avere essa potuto utilizzare e liberamente disporre egli immobili sopra P.IVA_1
descritti, quantificando tale danno in ragione del valore locativo di mercato degli immobili medesimi, così per l'importo di € 500,00 mensili per l'appartamento e di € 40,00 mensili per il negozio, con decorrenza dal 22.02.2011 e fino all'effettivo rilascio ovvero nella diversa, maggiore o minore, somma ritenuta secondo giustizia o equità, comunque oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal 22.02.2011 al saldo effettivo;
- conseguentemente condannare il convenuto signor domiciliato in GA (LT), Piazza Europa 11, interno 5 Persona_1
ovvero in GA (LT), Corso San Leone 9/11, a rilasciare liberi da cose e persone, anche interposte, e restituire alla ricorrente gli immobili siti in Comune di GA (LT), censiti nel
NC.E.U. di detto comune come segue: appartamento in Piazza Europa 11 di cui al foglio 12, particella 506, subalterno 6, categoria A/4, classe 3, consistenza 4 vani, R.C. € 216,91, Piazza
Europa n. 11, piano S1-1, interno 3; locale commerciale in Corso San Leone 9/11 di cui al foglio
12, particella 506, subalterno 22, categoria C/1, classe 8, consistenza 36 mq., R.C. € 912,89, piano T;
- altresì condannare il convenuto signor domiciliato in GA Persona_1
(LT), Piazza Europa 11, interno 5 ovvero in GA (LT), Corso San Leone 9/11, a risarcire la ricorrente, per l'indebita occupazione degli immobili medesimi, in ragione del valore locativo di mercato degli stessi, così per l'importo di € 500,00 mensili per l'appartamento e di € 400,00 mensili per il negozio con decorrenza dal 22.02.2011 e fino all'effettivo rilascio ovvero per la diversa, maggiore o minore, somma ritenuta secondo giustizia o equità, comunque oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal 22.02.2011 al saldo effettivo”.
Si costituiva in giudizio , contestando la sussistenza del diritto di proprietà in Persona_1
capo alla ricorrente ed alla sig.ra (sua asserita dante causa) sugli Controparte_4
immobili oggetto dell'esperita azione di rivendica. Rilevava come non fosse provato che la ricorrente fosse erede dalla e che quest'ultima fosse la piena ed esclusiva titolare di detti Per_2
immobili, essendosi la controparte limitata a produrre esclusivamente un verbale d'inventario con contestuale accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario (atto Rep. N. 502 Notaio
[...]
del 22.5.2015), documentazione assolutamente inidonea a fornire la prova del diritto di Per_3
proprietà.
pagina 3 di 15 Affermava, inoltre, che possedeva da oltre un ventennio, in modo pacifico, pubblico, esclusivo, ininterrotto ed incontrastato gli immobili rivendicati da controparte, e precisamente l'appartamento sito in GA (LT) in Piazza Europa 11 di cui al foglio 12, particella 506, subalterno 6, categoria A/4, classe 3, consistenza 4 vani, R.C. € 216,91, Piazza Europa n. 11, piano S1-1, interno 3 ed il locale commerciale sito in GA (LT) al Corso San Leone 9/11di cui al foglio 12, particella 506, subalterno 22, categoria C/1, classe 8, consistenza 36 mq. R.C.E
912,89, piano T. In particolare, affermava di aver esercitato il possesso sul locale commerciale sin dal 1993, svolgendovi la propria attività, consistente, dapprima, nella vendita al dettaglio di abbigliamento e più recentemente, dal 2014 circa, come Bar . Assumeva inoltre di Parte_4
aver effettuato lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione sull'immobile in questione, sopportandone i relativi oneri economici e pagando sistematicamente i costi relativi alle utenze elettrice – idriche – fognanti, oltre che la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Quanto all'appartamento, deduceva di avervi esercitato il possesso incontrastato dal 1995, anno in cui vi si era trasferito ad abitare in maniera stabile e definitiva, curandone, nel corso degli anni, la sua ordinaria e straordinaria manutenzione, pagando sistematicamente i costi delle utenze elettriche, idriche, fognarie, nonché la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Sollevava, quindi, eccezione riconvenzionale di usucapione, essendo maturata in suo favore sull'intero compendio immobiliare, oggetto dell'avversa azione di rivendica, che rendeva quest'ultima del tutto inammissibile e priva di qualsiasi fondamento fattuale e giuridico.
Contestava, infine, l'avversa domanda di risarcimento danni ex art. 2043 c.c., in quanto destituita di ogni fondamento.
Formulava, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, per le motivazioni esposte in epigrafe rigettare tutte le domande proposte dalla ricorrente poiché inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto, oltre che non provate e, comunque, precluse dal perfezionamento della fattispecie acquisitiva a titolo originario ex art. 1158 c.c. (ordinaria usucapione ventennale) in favore del convenuto , sui beni ex adverso Persona_1
rivendicati e precisamente: appartamento sito in GA (LT) in Piazza Europa 11 di cui al foglio 12, particella 506, subalterno 6, categoria A/4, classe 3, consistenza 4 vani, R.C. € 216,91,
Piazza Europa n. 11, piano S1-1, interno 3, e locale commerciale sito in GA (LT) al Corso
San Leone 9/11di cui al foglio 12, particella 506, subalterno 22, categoria C/1, classe 8,
pagina 4 di 15 consistenza 36 mq. R.C.E 912,89, piano T. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge.”
Disposto il mutamento del rito, concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., il giudizio veniva interrotto in data 20.9.2022 per il decesso del convenuto e tempestivamente riassunto da parte attrice nei confronti di costituitosi in data 12.3.2023; quindi, disposta la Controparte_1
rinnovazione della notifica del ricorso in riassunzione nei confronti di la stessa Controparte_2
veniva dichiarata contumace all'udienza del 9.4.2024 e la causa veniva rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 18.6.2024. In tale sede, parte convenuta esibiva certificato storico di famiglia del defunto , da cui risultava Controparte_1
l'esistenza di un altro erede dello stesso, nella persona di pertanto, con Controparte_3
ordinanza resa in pari data, da intendersi in questa sede integralmente richiamata, veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti della stessa, e la causa veniva nuovamente rinviata per discussione orale e decisione ex art.281-sexies c.p.c. Da ultimo, all'udienza del 14.1.2025, verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia di e, Controparte_3
fatte precisare le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281-sexies c.p.c..
Tanto premesso in fatto, deve in primo luogo precisarsi che la presente sentenza, resa ex art. 281 sexies c.p.c., viene depositata nel termine di cui al comma 3 della citata norma, applicabile, in virtù dell'art. 7, comma 3, d.lgs 165/2024 (c.d. correttivo della riforma Cartabia, entrato in vigore il 26.11.2024), anche ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023.
Ciò detto, va innanzitutto disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione.
Come espressamente sancito dall'art. del d.lgs. 28/2010, infatti, il mancato esperimento della mediazione deve essere eccepito o rilevato d'ufficio, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione.
Nel caso di specie, nessuna eccezione di sorta è stata sollevata da parte convenuta nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26.11.2016, né l'eccezione è stata proposta o rilevata d'ufficio nel corso della prima udienza di trattazione, svoltasi il 6.12.2016.
Le contestazioni in merito al mancato regolare svolgimento della mediazione, infatti, sono state sollevate da parte convenuta per la prima volta in occasione dell'udienza del 18.5.2017.
In ogni caso, si rileva che, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, nelle ipotesi di mediazione obbligatoria ex lege e di mediazione demandata dal giudice, di cui ai pagina 5 di 15 commi 1 bis e 2 dell'art. 5 d.lg. n. 28 del 2010, la parte può farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, che può anche coincidere con l'avvocato che la assiste nell'ambito della procedura stragiudiziale, purché questo sia munito di apposita procura speciale.
Nel caso di specie, dalla documentazione depositata da parte attrice si evince che la aveva Pt_1
conferito mandato difensivo all'avv. Roberto Nicolini, nonché procura speciale per la rappresentanza in mediazione all'avv. e che nel primo incontro di mediazione Controparte_5
quest'ultimo era presente in collegamento da remoto mediante videoconferenza.
Ne consegue che, sotto questo profilo, il procedimento di mediazione risulta regolarmente esperito con esito negativo, sicché anche nel merito l'eccezione non può trovare accoglimento.
Parimenti va respinta la richiesta di estinzione del giudizio, per mancata riassunzione nei termini di legge nei confronti di tutti gli eredi del convenuto . Persona_1
Come già chiarito con l'ordinanza del 26.10.2023, infatti, in caso di interruzione del giudizio, il termine perentorio di cui all'art. 305 c.p.c. è riferibile al solo deposito del ricorso in Cancelleria, sicché, una volta eseguito tempestivamente tale adempimento, “il vizio da cui sia colpita la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza non si comunica alla riassunzione (oramai perfezionatasi), ma impone al giudice di ordinare (..) la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c., entro un ulteriore termine necessariamente perentorio;
solo il mancato rispetto del termine concesso dal giudice determinerà estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, comma 3 e del successivo art. 307 c.p.c., comma 3” (Cass. n. 450/2020); ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto alla mancata notifica del ricorso in riassunzione nei confronti di tutti gli eredi di in conformità al principio per cui “La mancata riassunzione del giudizio di Persona_1
primo grado, interrotto per morte di una delle parti, nei confronti di tutti gli eredi di essa, indipendentemente dalla loro successione nel rapporto sostanziale controverso o dalla scindibilità di questo, non determina l'estinzione del processo, né la riduzione dell'oggetto di esso per la corrispondente quota, bensì la necessità, a pena di nullità dell'intero giudizio, dell'integrazione del contraddittorio” (Cass. n. 18645/2011).
Nel caso di specie, dunque, rilevata l'esistenza di altri erede dell'originario convenuto, dapprima e successivamente è stata disposta l'integrazione del Controparte_2 Controparte_3
contraddittorio in loro confronto, ritualmente effettuata da parte attrice.
pagina 6 di 15 Non coglie nel segno neppure l'ulteriore istanza di estinzione del giudizio formulata da
[...]
in data 13.1.2025 e ribadita a verbale d'udienza del 14.1.2025. In particolare, infatti, CP_1
ritiene il Giudicante che sussistessero tutti i presupposti per l'accoglimento della richiesta di rimessione in termine formulata da parte attrice in data 6.8.2024.
Dalla documentazione allegata a detta istanza, infatti, emerge che, a seguito dell'ordinanza del
18.6.2024, con cui questo Giudice assegnava termine sino al 31.7.2024 per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Controparte_3
- in data 21.6.2024 parte attrice si faceva rilasciare il certificato di residenza di CP_3
dal quale risultava la residenza della stessa in Priverno (LT), Via Taborre 4, e in
[...]
data 25.6.2024 provvedeva a notificare a mezzo posta atto di citazione alla signora nella suddetta residenza, ma in data 16.7.2024 il plico ritornava al Controparte_3
mittente in quanto il destinatario risultava “trasferito”;
- a questo punto il procuratore di parte attrice provvedeva ad estrarre nuovamente certificato di residenza della signora dal quale risultava confermata la Controparte_3
residenza in Priverno (LT), Via Taborre 4; quindi, in data 29.7.2024 veniva richiesta notifica a mani dell'atto di citazione in riassunzione alla signora Controparte_3
all'Ufficiale Giudiziario UNEP presso il Tribunale di Latina, e l'Ufficiale Giudiziario rendeva in data 2.8.2024 la relazione di notificazione negativa in quanto “ivi recatomi, mi dichiarano che la stessa si è trasferita altrove da diverso tempo”.
Ciò posto, non può essere condivisa la tesi di parte convenuta, secondo cui l'attrice avrebbe dovuto effettuare la notifica ex art. 143 c.p.c. già in data 16.7.2024, a seguito dell'esito negativo di un solo tentativo di notifica presso la residenza anagrafica. Ed infatti, le condizioni legittimanti la notificazione a norma dell'articolo 143 del c.p.c. non sono rappresentate dal solo dato soggettivo dell'ignoranza da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, né dal possesso del solo certificato anagrafico dal quale risulti che il destinatario è trasferito per ignota destinazione. È richiesto anche che la condizione di ignoranza non possa essere superata attraverso le indagini possibili nel caso concreto, che il mittente deve compiere usando l'ordinaria diligenza (Cass. Civ., sez. II,
29/08/2023, n.25408). Pertanto, può procedersi alla notifica ex art. 143 c.p.c. quando, sul piano soggettivo, la ignoranza di chi la chiede all'ufficiale giudiziario circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto sia incolpevole e, sul piano oggettivo, se siano provate le pagina 7 di 15 indagini compiute da chi ha domandato la notificazione, non fondate solo sulle risultanze anagrafiche, ma estese ad accertamenti ed informazioni sul reale avvenuto trasferimento di detto destinatario in luogo sconosciuto ovvero su quale sia questo, dopo l'inutile tentativo dell'ufficiale giudiziario di eseguire la notifica all'indirizzo indicato.
Correttamente, dunque, il procuratore di parte attrice, dopo aver nuovamente tentato la notifica presso l'indirizzo di residenza anagrafico, chiedeva di essere rimesso in termini per effettuare un ulteriore tentativo di notifica, il quale si perfezionava in data 12.9.2024 mediante consegna a mani di la quale veniva rinvenuta dall'Ufficiale Giudiziario in Priverno, Via Controparte_3
della Stazione n. 79.
Tanto chiarito, nel merito la domanda non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
La S.O.S., invero, ha agito in giudizio per conseguire la condanna del convenuto al rilascio degli immobili di sua proprietà, siti nel Comune di GA (LT), censiti nel NC.E.U. di detto comune come segue: appartamento in Piazza Europa 11 di cui al foglio 12, particella 506, subalterno 6, categoria A/4, classe 3, consistenza 4 vani, R.C. € 216,91, Piazza Europa n. 11, piano S1-1, interno 3; locale commerciale in Corso San Leone 9/11 di cui al foglio 12, particella
506, subalterno 22; oltre al risarcimento dei danni subiti per l'indebita occupazione.
La domanda spiegata, quindi, deve essere ricondotta al paradigma normativo dell'azione di rivendicazione di cui all'art. 948 c.c.
Come noto, in tema di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa.
Invero, secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “L'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici (tra i
pagina 8 di 15 quali la locazione, il comodato ed il deposito) che non presuppongono necessariamente nel
“tradens” la qualità di proprietario;
da essa si distingue l'azione di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo, per il cui accoglimento è necessaria la
“probatio diabolica” della titolarità del diritto di chi agisce” (Cass. Civ. sez. II, 10.10.2018,
n.25052).
Dunque, la domanda volta ad ottenere la restituzione del bene immobile con condanna al rilascio o alla consegna, qualora azionata nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo, integra gli estremi dell'azione di rivendicazione e giammai in un'azione di restituzione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes.
Ed allora, nel caso in esame ci si trova al cospetto di un'azione di rivendicazione, in quanto tale suscettibile di accoglimento solo ove sia soddisfatto lo specifico onere probatorio richiesto dall'art. 948 c.c.. Nello specifico, è onere dell'attore provare di essere divenuto proprietario della cosa rivendicata risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario ovvero dimostrando che l'attore stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo, fermo restando, peraltro, che, a tal fine, egli potrà eventualmente sommare il proprio possesso al possesso dei precedenti danti causa (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. II, 19.3.2021, n. 7883). Peraltro, il rigore della regola secondo cui chi agisce in rivendicazione deve provare la sussistenza del proprio diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene anche attraverso i propri danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario o dimostrando il compimento dell'usucapione, non riceve attenuazione per il fatto che la controparte proponga domanda riconvenzionale ovvero eccezione di usucapione, in quanto chi
è convenuto nel giudizio di rivendicazione non ha l'onere di fornire alcuna prova, potendo avvalersi del principio «possideo quia possideo», anche nel caso in cui opponga un proprio diritto di dominio sulla cosa rivendicata, dal momento che tale difesa non implica alcuna rinuncia alla più vantaggiosa posizione di possessore.
Più precisamente, è stato chiarito che “Essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con
l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato
pagina 9 di 15 raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo;
tuttavia il rigore probatorio rimane attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere” (Cass. Civ., sez. II, 6.11.2023,
n. 30828).
Nella fattispecie oggetto di causa, dunque, avendo il convenuto contestato, sin dal primo scritto difensivo, l'appartenenza degli immobili alla proprietà della e della sua dante causa, Pt_1
nessuna attenuazione può verificarsi in relazione al gravoso onere probatorio incombente sull'attrice.
Né in senso contrario assume rilievo la comunicazione effettuata da al Persona_1
Comune di GA in data 7.1.2015, in cui lo stesso si qualificava come affittuario dell'immobile di proprietà della signora (doc. 16 del fascicolo attoreo), Persona_2
non potendo attribuirsi a tale dichiarazione valenza di confessione stragiudiziale. L'efficacia probatoria piena che l'art. 2735 c.c. riconosce alla confessione stragiudiziale si produce infatti solo se e nei limiti in cui essa venga fatta valere nelle controversie che vedano come parti gli stessi soggetti rispettivamente autore e destinatario della dichiarazione. In caso, invece, di confessione stragiudiziale fatta ad un terzo, come nel caso di specie, le dichiarazioni confessorie non hanno valore di prova legale, come la confessione giudiziale o stragiudiziale fatta alla parte, ma possono essere liberamente apprezzate dal giudice, a cui compete, con valutazione non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata, stabilire la portata della dichiarazione rispetto al diritto fatto valere in giudizio (Cass. n. 29316/2008).
Nella fattispecie oggetto di causa, dunque, stante l'esplicita contestazione ad opera di parte convenuta del diritto di proprietà in capo non solo alla S.O.S., ma anche alla sua dante causa, ritiene il Tribunale che la comunicazione al Comune di GA di cui al citato doc. n. 16 non possa essere qualificata alla stregua di un riconoscimento dell'altrui diritto, idoneo ad alleggerire l'onere probatorio gravante sull'odierna attrice, atteso che il nel costituirsi in giudizio CP_3
e nello spiegare eccezione riconvenzionale di usucapione, non ha mai neanche implicitamente riconosciuto l'appartenenza del bene alla dante causa dell'attrice.
pagina 10 di 15 Tanto chiarito, deve concludersi che la S.O.S. non abbia adeguatamente assolto all'onere della probatio diabolica sulla stessa gravante.
A riprova del diritto di proprietà sugli immobili oggetto della domanda di rivendicazione, infatti,
l'attrice ha prodotto: i verbali di inventario e l'atto di accettazione di eredità con beneficio d'inventario del 22.5.2015; il verbale di deposito in Italia dei testamenti olografi di
[...]
, con cui la veniva istituita erede universale della de cuius;
la Persona_2 Pt_1
dichiarazione di successione presentata il 26.2.2016.
Secondo la prospettazione attorea, la suddetta documentazione sarebbe atta a comprovare il diritto di proprietà sugli immobili in capo alla acquistato in forza di successione ereditaria Pt_1
della defunta . Persona_2
Contrariamente a quanto argomentato dall'attrice, tuttavia, osserva il Tribunale che i citati documenti non risultano idonei a dimostrare la proprietà secondo il rigore richiesto dalla giurisprudenza sopra richiamata, in mancanza di un sufficiente riscontro in ordine alla titolarità del medesimo diritto in capo alla dante causa dell'attrice.
Ed infatti, la produzione documentale dell'attrice, se è idonea a dimostrare che la è stata Pt_1
istituita erede universale della de cuius , non consente tuttavia di Persona_2
risalire al titolo d'acquisto in capo a quest'ultima, relativamente agli immobili oggetto di causa.
In particolare, l'unico elemento addotto dalla a riprova dell'appartenenza dei suddetti Pt_1
immobili – siti in GA, Piazza Europa n. 11, censiti in catasto al foglio 12, part. 506, sub. 6
e sub. 22 – al patrimonio della de cuius è rappresentato dal verbale di inventario del 22.5.2015, redatto dal Notaio dott.ssa sulla base delle informazioni riferite dalla stessa Persona_4
e dall'esecutore testamentario. Pt_1
È quindi di tutta evidenza come il verbale di inventario non possa costituire idonea prova della titolarità del diritto dominicale sui beni in capo alla dante causa dell'odierna attrice.
Nell'azione di rivendicazione, per provare il diritto di proprietà non è sufficiente dimostrare il titolo di acquisto (per atto di trasferimento o di successione), potendo il diritto del dante causa essere stato acquistato a sua volta non validamente, sicché occorre provare il diritto dominicale sul bene risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino all'acquisto a titolo originario dello stesso, oppure dimostrando il compimento dell'usucapione. Solo in tal caso il titolo di proprietà è certo perché viene fatto risalire a un modo di acquisto originario della proprietà (Tribunale di
Roma, sez. VII, 21.2.2018, n. 3770).
pagina 11 di 15 Il titolo fondante l'azione di rivendicazione, dunque, non può essere costituito dal testamento e dalla relativa accettazione di eredità, laddove sia escluso o contestato, come nella fattispecie, che il bene appartenesse al de cuius (Cass. Civ., sez. II, 10.3.1979, n. 1511).
Neppure può reputarsi comprovato il compimento dell'usucapione e, quindi, di un acquisto a titolo originario, atteso che “In tema di azione di rivendicazione, ai fini della “probatio diabolica” gravante sull'attore, tenuto a provare la proprietà risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino all'acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, non è sufficiente produrre l'atto di accettazione ereditaria, che non prova il possesso del dante causa, né il contratto di acquisto del bene, che non prova l'immissione in possesso dell'acquirente” (Cass. Civ., Sez. VI, 10.9.2018, n. 21940).
Al contrario, l'insussistenza di alcun possesso dei beni in capo alla dante causa dell'attrice emerge dallo stesso verbale di inventario, ove si legge “ i comparenti dichiarano che (..) tutti gli immobili di proprietà della defunta siti nel Comune di GA, Piazza Europa e meglio descritti nel precedente atto a mio rogito del 22 maggio 2015, rep. n.502, di cui il presente costituisce parte integrante, sono nella materiale disponibilità di terzi”.
In definitiva, la c.d. probatio diabolica incombente sull'attrice per effetto della proposizione dell'azione de qua imponeva alla l'onere di dimostrare che il bene rivendicato era stato Pt_1
dalla stessa acquistato a titolo originario o, in caso di acquisto a titolo derivativo, che le era pervenuto attraverso una serie ininterrotta di trasferimenti da chi lo aveva acquistato a detto titolo originario, non potendo limitarsi ad invocare il titolo – nel caso di specie, il testamento – ma dovendo provare che anche il suo dante causa (la de cuius ed i suoi predecessori) potevano legittimamente disporre della proprietà, e ciò in ossequio al principio nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet, ossia nessuno può trasferire un diritto che non ha o con ampiezza maggiore rispetto a quella goduta. Ne discende, quindi, che l'attrice era tenuta a provare non solo la sussistenza di un titolo idoneo all'acquisto, ma altresì che il medesimo requisito si ravvisasse in merito agli atti di acquisto dei suoi danti causa, risalendo a tutti i precedenti proprietari fino ad un acquisto a titolo originario. Ebbene, nel caso di specie, nessuna prova è stata offerta in ordine alla legittimità dell'acquisto dei precedenti proprietari. Pertanto, atteso il complesso onere probatorio applicabile all'azione de qua, deve ritenersi insufficiente ai fini dell'accertamento petitorio richiesto il mero deposito del testamento e del verbale di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario. Non potendosi accertare la legittimità dei pagina 12 di 15 precedenti danti causa, neppure risalendo ad un acquisto a titolo originario, che invero non può dirsi maturato in favore della dante causa attesa la totale assenza di deduzioni sul punto, così come, per le motivazioni anzidette, neppure in favore dell'odierna attrice, ne deriva il rigetto dell'azione spiegata.
Ne consegue altresì il rigetto della domanda spiegata per conseguire il risarcimento dei danni asseritamente subiti in conseguenza della limitazione del proprio diritto di proprietà. La suddetta domanda, peraltro, risulta formulata in maniera del tutto generica e non appare supportata dal minimo riscontro probatorio. Al riguardo, giova richiamare i principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, per cui la compressione o la limitazione del diritto di proprietà, che siano causate dall'altrui fatto dannoso sono suscettibili di valutazione economica non soltanto se ne derivi la necessità di una spesa ripristinatoria (cosiddetto danno emergente) o di perdite dei frutti della cosa (lucro cessante), ma anche se la compressione e la limitazione del godimento siano sopportate dal titolare con suo personale disagio o sacrificio, fermo restando che l'onere probatorio, in ordine alla sussistenza e quantificazione di tale danno, resta a carico del proprietario, pur potendo essere assolto altresì mediante presunzioni semplici (Cass. Civ. sez. II,
4.2.2021, n.2623).
Ancora, si osserva che le Sezioni Unite della Suprema Corte, hanno recentemente escluso la configurabilità di un danno in re ipsa in ipotesi di violazione del diritto di proprietà, rilevando che
“In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale” e che “il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene
a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni” (Cass.
Civ., Sez. Un., 15.11.2022, n. 33645). Nel caso di specie, l'onere di allegazione e prova di cui si
è detto non è stato minimamente soddisfatto, sicché, anche a prescindere dalla mancata pagina 13 di 15 sussistenza dei presupposti probatori per l'accoglimento dell'azione di rivendica, la domanda risarcitoria non può che essere rigettata.
In definitiva, dunque, si impone l'integrale rigetto delle domande attoree, con conseguente assorbimento dell'eccezione riconvenzionale di usucapione proposta da parte convenuta. Difatti, in assenza di domanda riconvenzionale di usucapione, l'eccezione proposta rimane assorbita dal rigetto della domanda attorea per difetto di prova. Al riguardo, giova rammentare che secondo la costante giurisprudenza di legittimità, “la distinzione tra domanda ed eccezione riconvenzionale non dipende dal titolo posto a base della difesa del convenuto, e cioè dal fatto o dal rapporto giuridico invocato a suo fondamento, ma dal relativo oggetto, vale a dire dal risultato processuale che lo stesso intende con essa ottenere, che è limitato, nel secondo caso, al rigetto della domanda proposta dall'attore; di conseguenza, non sussistono limiti al possibile ampliamento del tema della controversia da parte del convenuto a mezzo di eccezioni, purché vengano allegati, a loro fondamento, fatti o rapporti giuridici prospettati come idonei a determinare l'estinzione o la modificazione dei diritti fatti valere dall'attore, ed in base ai quali si chiede la reiezione delle domande da questo proposte – come è nel caso di specie – e non una pronunzia di accoglimento di ulteriori e diverse domande” (cfr. ex multis, Cass. Civ. sez. 3 n.
21472/2016). Orbene, nel caso di specie è evidente che il convenuto, eccependo in comparsa di risposta l'intervenuta usucapione ventennale dell'immobile di cui è causa, intendeva paralizzare la domanda attorea e non, invece, ottenere una pronunzia di accoglimento di una domanda ulteriore.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, di bassa complessità, ed applicando i valori medi.
Nulla sulle spese quanto a e pure convenute in giudizio quali Controparte_2 Controparte_3
eredi di stante la mancata costituzione. Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta le domande proposte dalla;
Parte_1
- Condanna la al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore di che liquida in € 7.616,00 per compensi, oltre spese generali, Controparte_1
pagina 14 di 15 IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Dina Carpentieri, dichiaratasi antistataria.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 15 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
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