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Sentenza 30 marzo 2026
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 11975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11975 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 18/11/2025; nei confronti del magistrato di sorveglianza di Venezia;
nell'ambito del procedimento relativo a: PE AN OS nato in [...] il [...]; visti gli atti e l'ordinanza che ha sollevato il conflitto;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
letta la requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUCA TAMPIERI, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di sorveglianza di Venezia. Penale Sent. Sez. 1 Num. 11975 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 12/03/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso, in funzione di giudice dell'esecuzione, sollevava conflitto negativo di competenza, a seguito della trasmissione degli atti da parte del magistrato di sorveglianza di Venezia che, a sua volta, con provvedimento del 26 febbraio 2025, si era dichiarato incompetente a decidere sulla istanza di liberazione anticipata presentata da MP AN CO — domiciliato in Meolo (Venezia), via Roma n. 70 - in relazione ai semestri maturati dal 18 novembre 2023 al 19 maggio 2024, dal 24 maggio 2024 al 20 ottobre 2024 e dal 25 ottobre 2024 al 12 aprile 2025, mentre egli si trovava in regime di lavoro di pubblica utilità quale pena sostitutiva. 1.1. In particolare, il Giudice per le indagini preliminari si riteneva incompetente a decidere sulla richiesta sopra indicata, poiché il giudice competente andava individuato nel magistrato di sorveglianza di Venezia sulla base della giurisprudenza di legittimità formatasi in materia, che ha ritenuto che l'istituto della liberazione anticipata è applicabile anche alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità e che essa deve essere concessa dal magistrato di sorveglianza. 1.2. Il magistrato di sorveglianza di Venezia, invece, si era ritenuto incompetente poiché la competenza in materia andava individuata in capo al sopra indicato giudice dell'esecuzione, in quanto egli ha in gestione la pena sostitutiva e ne conosce, quindi, l'andamento. 2. Il Sostituto Procuratore generale Luca Tannpieri ha depositato requisitoria scritta chiedendo dichiararsi la competenza in capo al Tribunale di sorveglianza di Venezia. 3. Il procedimento si è svolto in modalità cartolare non essendo stata avanzata, nei termini di legge, richiesta di trattazione in presenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente si osserva che sussiste una situazione di conflitto negativo di competenza ai sensi dell'art. 28 comma 1 lett. a) cod. proc. pen. posto che due giudici ordinari hanno ricusato di prendere conoscenza del medesimo fatto;
si è 2 venuta, così, a determinare una situazione di stasi del procedimento, che impedisce l'espletamento dell'attività oggetto dell'istanza, non altrimenti eliminabile se non con l'intervento della Corte di cassazione. 2. In ordine al contrasto interpretativo alla base del conflitto, la Corte ritiene che la competenza denegata dai giudici in conflitto vada ascritta al magistrato di sorveglianza di Venezia sulla base di quanto statuito da questa Corte con varie decisioni pronunciate sulla materia in esame (tra le altre: Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025, Rv. 287687 — 01; Sez. 1, n. 18955 del 20/03/2025 n.nn.). 2.1. Invero, l'art. 20-bis cod. pen. - introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, attuativo dei principi enunciati con l'art. 1, comma 17 della I. 27 settembre 2021 n. 134, legge delega della cd. Riforma Cartabia - segna il formale ingresso nel codice penale della categoria delle 'pene detentive brevi' - in ottemperanza alla riserva di codice -; l'art. 71 del medesimo d.lgs. 150 del 2022 ha poi introdotto una riforma organica della legge 24 novembre 281 n.689, ridisegnando anche il quadro generale delle c.d. sanzioni sostitutive di pene detentive brevi. L'ampliamento dei limiti di applicabilità alle pene detentive fino a quattro anni di reclusione, unitamente alla ridefinizione della tipologia di sanzioni (detenzione domiciliare e semilibertà, mutuate dal novero delle misure alternative alla detenzione, lavoro di pubblica utilità, introdotti in via generalizzata per tutte le tipologie di reati, e pene pecuniarie) mira ad incentivare la scelta di riti alternativi, e, in particolare, del patteggiamento, con applicazione delle pene sostitutive già in sede di cognizione, a fini di deflazione processuale e penitenziaria. L'art. 57, comma 1, della legge n. 689 del 1981, prevede espressamente che «per ogni effetto giuridico, la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva e il lavoro di pubblica utilità sostitutivo si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita ed un giorno di pena detentiva equivale ad un giorno di semilibertà sostitutiva, di detenzione domiciliare sostitutiva o di lavoro di pubblica utilità sostitutivo»; conformemente a quanto già avveniva nel sistema previgente (che equiparava, per ogni effetto giuridico, la semidetenzione e la libertà controllata alle corrispondenti pene detentive), con il comma 2 del medesimo art. 57 il legislatore ha invece inteso differenziare la pena pecuniaria, prevedendo che essa «si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva». Il novellato art. 76 legge n. 689 del 1981 prevede poi che alle pene sostitutive «previste dal presente capo» si applicano, 3 in quanto compatibili, gli articoli 47, comma 12-bis, 51-bis, 51-quater e 53-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. 2.2. Rileva, ai fini che qui interessano, l'espresso richiamo operato dal citato art. 76 all'art. 47 comma 12-bis Ord. pen., secondo il quale «all'affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale... può essere concessa la detrazione di pena di cui all'art. 54». E proprio sull'inciso «in quanto compatibili», contenuto nel citato art. 76, si annida la quaestio iuris, potenzialmente foriera di diverse opzioni ermeneutiche, essendo compito dell'interprete valutare se sussistano ragioni testuali o sistematiche tali da far ritenere, come sembra suggerire il pubblico ministero ricorrente, che sussista un'incompatibilità strutturale tra l'istituto della liberazione anticipata e la pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità. 3. Alla stregua dell'art. 54 Ord. pen., novellato dal d.l. 4 luglio 2024, n. 92 del 2024, convertito in legge 8 agosto 2024 n. 112, la liberazione anticipata consiste in un beneficio penitenziario di carattere premiale, che può essere riconosciuto in favore del condannato a pena detentiva, che abbia dato prova della positiva partecipazione al percorso di rieducazione. Esso comporta la detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. Testualmente, la nuova formulazione prescrive che: «1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare». La disposizione è stata a lungo interpretata nel senso (cfr., per tutte, Sez. U, n. 15 del 18/06/1991, Argenti, Rv. 187707 — 01 e la contestuale Sez. U, n. 16 del 18/06/1991, Sacchetto, Rv. 187708 - 01,) che la misura premiale della liberazione anticipata presupponeva, come condizione necessaria per la sua applicabilità, che fosse in corso uno status detentionis in espiazione di pena, senza del quale non sarebbero state possibili l'osservazione della personalità, un programma di trattamento, la partecipazione al programma, né il perseguimento dell'obiettivo di reinserimento nella società; si riteneva, in definitiva, che l'eventuale cessazione dell'esecuzione penale o la condizione di libertà del condannato, già inserito nel contesto sociale, impedissero di realizzare la finalità premiale. Tale restrittiva interpretazione, nel 4 tempo, ha subìto un'evoluzione che ha consentito di ampliare la portata applicativa dell'istituto. Si è in particolare affermato che «è ammissibile la richiesta di liberazione anticipata avanzata da soggetto che si trovi in stato di libertà quando tale stato sia conseguito non all'avvenuta integrale espiazione della pena ma all'intervento di un provvedimento di sospensione dell'esecuzione, succeduto ad un periodo di detenzione con riguardo al quale si possa valutare l'eventuale partecipazione del condannato all'opera di rieducazione» (Sez. 1, n. 1490 del 01/03/2000 Pezzella, Rv. 215936 - 01; ed ancora che «in tema di liberazione anticipata, per l'accoglibilità dell'istanza non è necessario che l'esecuzione della pena detentiva sia in corso, posto che in tutti i casi in cui il condannato è soggetto a forme alternative di esecuzione deve ritenersi soddisfatta la condizione della pendenza del rapporto esecutivo contenuta nell'art.54 della legge 26 luglio 1975, n.354 (Fattispecie in cui l'istanza è stata presentata da condannato che dopo un periodo di custodia cautelare doveva espiare un periodo residuo di reclusione sotto forma di affidamento al servizio sociale)». (Sez. 1, n. 30302 del 06/07/2001, Rossi, Rv. 219554 - 01). 3.1. Siffatta soluzione ermeneutica ha poi trovato positivo riconoscimento normativo con l'introduzione, nel testo dell'art. 47 Ord. pen., del comma 12-bis ad opera della legge 19 dicembre 2002, n. 277, art. 3, che ha esplicitamente previsto la concessione della detrazione di pena di cui all'art. 54 all'affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova nel relativo periodo di un «concreto recupero sociale». 3.2. Questa Corte di legittimità ha quindi ulteriormente esteso l'applicabilità dell'istituto, ammettendo la liberazione anticipata anche con riferimento a periodi trascorsi in liberazione condizionale (Sez. 1, n. 42468 del 21/10/2009, Gulisano, Rv. 245547; Sez. 1, n. 29843 del 23/06/2009, Bologna, Rv. 244315; Sez. 1, n. 24925 del 27/05/2009, Contino, Rv. 243818; Sez. 1, n. 17343 del 07/04/2009, Cicciu', Rv. 243368; Sez. 1, n. 3852 del 25/11/2008, Castro, Rv. 241889), sul presupposto della "irrazionalità" di un sistema che consenta la liberazione anticipata all'affidato in prova e non al libero condizionale ravveduto, sul quale gravano prescrizioni ancor più restrittive, segnatamente la sottoposizione a libertà vigilata, non prevista in caso di affidamento. Tale approdo ermeneutico ha tratto argomenti dalla natura e dalla funzione della liberazione condizionale, che, nell'interpretazione offerta dalla giurisprudenza costituzionale, seppur prevista 5 dall'art. 176 cod. pen. tra le cause di sospensione dell'esecuzione che determinano l'estinzione della pena, con la regolamentazione introdotta dalla legge di ordinamento penitenziario, è divenuta una modalità di esecuzione della pena stessa, diversa e di minore afflittività rispetto alla restrizione carceraria e collocata nella fase conclusiva del trattamento rieducativo, ma sempre orientata a conseguire il recupero sociale del condannato (Corte cost., sent. n. 204 del 1974; n. 282 del 1989). In particolare, si è evidenziato che la liberazione condizionale è caratterizzata: dalla sostituzione in costanza di rapporto esecutivo della permanenza del sottoposto in ambito carcerario con la libertà vigilata di cui all'art. 230, primo comma, n. 2, cod. pen., che parimenti incide con effetti limitativi sulla libertà personale, imponendo l'osservanza di specifiche prescrizioni;
dalla finalizzazione alla rieducazione del reo, cui deve sempre tendere la pena secondo il principio generale di cui all'art. 27 Cost., terzo comma, e dalla subordinazione alla dimostrazione del sicuro ravvedimento del condannato, tale che, se conseguito, rende inutile la protrazione dell'esecuzione (Cost. cost., sent. 204 del 1974; Sez. 1 n. 42468 del 21/10/2009, Gulisano, Rv. 245547). Sulla base di tali principi si è quindi affermato che «la liberazione anticipata può essere concessa ai condannati alla pena dell'ergastolo con riferimento ai periodi trascorsi in liberazione condizionale con sottoposizione alla libertà vigilata, al fine di conseguire, ai sensi dell'art. 177 cod. pen., l'anticipazione della cessazione della misura di sicurezza e dell'estinzione della pena» (Sez. 1, n. 13934 del 29/11/2016 - dep. 2017, PG in proc. Russo, Rv. 269940 — 01). 3.3. L'evoluzione normativa e sistematica consente quindi di affermare che la natura detentiva della misura in espiazione non è più un discrimine per la concessione del benefici, dal momento che, per poter fruire della libertà anticipata, non è richiesto che la detenzione sia in atto e comporti la carcerazione all'interno di istituto penitenziario, essendo piuttosto preteso il mancato esaurimento del rapporto di esecuzione penale in corso, sulla cui protrazione temporale l'istituto vada ad incidere in senso favorevole al condannato, anticipandone la cessazione. 4. Ciò posto, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale e normativa sopra indicata, deve innanzitutto osservarsi come la natura non detentiva della pena in esecuzione non costituisca più elemento dirimente. Peraltro, va evidenziato che 6 il lavoro di pubblica utilità sostitutiva è imperniato su attività lavorative - prestazione di non meno di sei ore e non più di quindici ore settimanali, aumentabili su richiesta del condannato - che hanno una spiccata attitudine rieducativa e risocializzante (art. 56-bis, commi 1 e 2, legge 689 del 1981); comporta delle prescrizioni, comuni anche alla semilibertà ed alla detenzione domiciliare (art. 56-ter, legge 689 del 1981), e ha finalità di reinserimento sociale, dal momento che l'UEPE deve riferire al giudice non solo sull'effettivo svolgimento del lavoro da parte del condannato, ma anche «sulla condotta e sul percorso di reinserimento sociale» (art. 63, comma 3, legge 689 del 1981). 4.1. Appare allora utile richiamare la relazione illustrativa, allegata al d.lgs. 150 del 2022, laddove (pag. 195) afferma che «Anche il LPU sostitutivo, come la semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva, è concepito come pena-programma. Rispetto a quelle due diverse pene sostitutive presenta un minor grado di incidenza sulle libertà del condannato, essendo del tutto privo di una componente detentiva. In tale prospettiva, il ruolo del lavoro di pubblica utilità, nel sistema delle nuove pene sostitutive, è comparabile a quello ricoperto dell'affidamento in prova al servizio sociale tra le misure alternative alla detenzione, in rapporto alla semilibertà e alla detenzione domiciliare». Se quindi, come visto, la natura non detentiva della pena in oggetto, ribadita nella citata relazione, non appare elemento dirimente, merita invece di essere richiamato il parallelismo testuale effettuato in relazione ai seppur diversi istituti della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, da un lato, e della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova, dall'altro. Parallelismo che, a fronte di indici normativi (artt. 57, comma 1, e 76 della legge n. 689 del 1981; artt. 47 comma 12-bis e 54 Ord. pen.) che depongono per l'applicabilità della liberazione anticipata ai condannati alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, conforta nel non enucleare alcun indice di incompatibilità sistematica tra i citati istituti, atteso tra l'altro che, come correttamente affermato dal giudice dell'esecuzione in seno all'impugnata ordinanza, l'applicazione dell'istituto in parola ai lavori di pubblica utilità sostitutivi è conforme alla ratio cui si ispira l'intera disciplina delle pene sostitutive, ossia la più ampia e possibile equiparazione tra condannati in espiazione di pena sostitutive e condannati in espiazione di pena detentiva attraverso misure alternative alla detenzione. 7 IL FuNzioNA UDLZiARIO DizTARin o 4.2. Deve pertanto confermarsi il principio che l'istituto della liberazione anticipata di cui all'art. 54 Ord. pen., in forza del combinato disposto di cui agli artt. 57 e 76 legge 689 del 1981, 47 comma 12-bis e 54 ord. pen., è applicabile alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità. 5. Venendo ora al tema della competenza oggetto del presente procedimento, il Collegio ritiene che il dato normativo sia inequivoco: ai sensi dell'art. 69-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 come sostituito, da ultimo, dal d.l. 4 luglio 2024, n. 92 conv. in I. 8 agosto 2024, n. 112 (in epoca successiva, quindi, all'entrata in vigore del d.lgs. 150 del 2022), la competenza funzionale a decidere in ordine alla concessione della liberazione anticipata spetta al magistrato di sorveglianza (art. 69-bis cit., comma 4: «Il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza»), che decide con ordinanza reclamabile al Tribunale di sorveglianza (art. 69-bis cit., comma 5: «Avverso l'ordinanza di cui al comma 4 il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio»). Eventuali esigenze sistematiche che avrebbero consigliato una concentrazione della competenza, anche in relazione alla concessione della liberazione anticipata, in capo al giudice dell'esecuzione, non possono che recedere innanzi ad un dato testuale ed inequivoco, non superabile in via interpretativa. 6. Per tali ragioni il giudice dell'esecuzione deve ritenersi funzionalmente incompetente ad emettere l'ordinanza di concessione della liberazione anticipata, mentre la relativa competenza appartiene al magistrato di sorveglianza. Nel caso di specie, quindi, deve essere dichiarata la competenza del magistrato di sorveglianza di Venezia cui vanno trasmessi gli atti.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del magistrato di sorveglianza di Venezia cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, il 12 marzo 2026.
nell'ambito del procedimento relativo a: PE AN OS nato in [...] il [...]; visti gli atti e l'ordinanza che ha sollevato il conflitto;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
letta la requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUCA TAMPIERI, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di sorveglianza di Venezia. Penale Sent. Sez. 1 Num. 11975 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 12/03/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso, in funzione di giudice dell'esecuzione, sollevava conflitto negativo di competenza, a seguito della trasmissione degli atti da parte del magistrato di sorveglianza di Venezia che, a sua volta, con provvedimento del 26 febbraio 2025, si era dichiarato incompetente a decidere sulla istanza di liberazione anticipata presentata da MP AN CO — domiciliato in Meolo (Venezia), via Roma n. 70 - in relazione ai semestri maturati dal 18 novembre 2023 al 19 maggio 2024, dal 24 maggio 2024 al 20 ottobre 2024 e dal 25 ottobre 2024 al 12 aprile 2025, mentre egli si trovava in regime di lavoro di pubblica utilità quale pena sostitutiva. 1.1. In particolare, il Giudice per le indagini preliminari si riteneva incompetente a decidere sulla richiesta sopra indicata, poiché il giudice competente andava individuato nel magistrato di sorveglianza di Venezia sulla base della giurisprudenza di legittimità formatasi in materia, che ha ritenuto che l'istituto della liberazione anticipata è applicabile anche alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità e che essa deve essere concessa dal magistrato di sorveglianza. 1.2. Il magistrato di sorveglianza di Venezia, invece, si era ritenuto incompetente poiché la competenza in materia andava individuata in capo al sopra indicato giudice dell'esecuzione, in quanto egli ha in gestione la pena sostitutiva e ne conosce, quindi, l'andamento. 2. Il Sostituto Procuratore generale Luca Tannpieri ha depositato requisitoria scritta chiedendo dichiararsi la competenza in capo al Tribunale di sorveglianza di Venezia. 3. Il procedimento si è svolto in modalità cartolare non essendo stata avanzata, nei termini di legge, richiesta di trattazione in presenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente si osserva che sussiste una situazione di conflitto negativo di competenza ai sensi dell'art. 28 comma 1 lett. a) cod. proc. pen. posto che due giudici ordinari hanno ricusato di prendere conoscenza del medesimo fatto;
si è 2 venuta, così, a determinare una situazione di stasi del procedimento, che impedisce l'espletamento dell'attività oggetto dell'istanza, non altrimenti eliminabile se non con l'intervento della Corte di cassazione. 2. In ordine al contrasto interpretativo alla base del conflitto, la Corte ritiene che la competenza denegata dai giudici in conflitto vada ascritta al magistrato di sorveglianza di Venezia sulla base di quanto statuito da questa Corte con varie decisioni pronunciate sulla materia in esame (tra le altre: Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025, Rv. 287687 — 01; Sez. 1, n. 18955 del 20/03/2025 n.nn.). 2.1. Invero, l'art. 20-bis cod. pen. - introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, attuativo dei principi enunciati con l'art. 1, comma 17 della I. 27 settembre 2021 n. 134, legge delega della cd. Riforma Cartabia - segna il formale ingresso nel codice penale della categoria delle 'pene detentive brevi' - in ottemperanza alla riserva di codice -; l'art. 71 del medesimo d.lgs. 150 del 2022 ha poi introdotto una riforma organica della legge 24 novembre 281 n.689, ridisegnando anche il quadro generale delle c.d. sanzioni sostitutive di pene detentive brevi. L'ampliamento dei limiti di applicabilità alle pene detentive fino a quattro anni di reclusione, unitamente alla ridefinizione della tipologia di sanzioni (detenzione domiciliare e semilibertà, mutuate dal novero delle misure alternative alla detenzione, lavoro di pubblica utilità, introdotti in via generalizzata per tutte le tipologie di reati, e pene pecuniarie) mira ad incentivare la scelta di riti alternativi, e, in particolare, del patteggiamento, con applicazione delle pene sostitutive già in sede di cognizione, a fini di deflazione processuale e penitenziaria. L'art. 57, comma 1, della legge n. 689 del 1981, prevede espressamente che «per ogni effetto giuridico, la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva e il lavoro di pubblica utilità sostitutivo si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita ed un giorno di pena detentiva equivale ad un giorno di semilibertà sostitutiva, di detenzione domiciliare sostitutiva o di lavoro di pubblica utilità sostitutivo»; conformemente a quanto già avveniva nel sistema previgente (che equiparava, per ogni effetto giuridico, la semidetenzione e la libertà controllata alle corrispondenti pene detentive), con il comma 2 del medesimo art. 57 il legislatore ha invece inteso differenziare la pena pecuniaria, prevedendo che essa «si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva». Il novellato art. 76 legge n. 689 del 1981 prevede poi che alle pene sostitutive «previste dal presente capo» si applicano, 3 in quanto compatibili, gli articoli 47, comma 12-bis, 51-bis, 51-quater e 53-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. 2.2. Rileva, ai fini che qui interessano, l'espresso richiamo operato dal citato art. 76 all'art. 47 comma 12-bis Ord. pen., secondo il quale «all'affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale... può essere concessa la detrazione di pena di cui all'art. 54». E proprio sull'inciso «in quanto compatibili», contenuto nel citato art. 76, si annida la quaestio iuris, potenzialmente foriera di diverse opzioni ermeneutiche, essendo compito dell'interprete valutare se sussistano ragioni testuali o sistematiche tali da far ritenere, come sembra suggerire il pubblico ministero ricorrente, che sussista un'incompatibilità strutturale tra l'istituto della liberazione anticipata e la pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità. 3. Alla stregua dell'art. 54 Ord. pen., novellato dal d.l. 4 luglio 2024, n. 92 del 2024, convertito in legge 8 agosto 2024 n. 112, la liberazione anticipata consiste in un beneficio penitenziario di carattere premiale, che può essere riconosciuto in favore del condannato a pena detentiva, che abbia dato prova della positiva partecipazione al percorso di rieducazione. Esso comporta la detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. Testualmente, la nuova formulazione prescrive che: «1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare». La disposizione è stata a lungo interpretata nel senso (cfr., per tutte, Sez. U, n. 15 del 18/06/1991, Argenti, Rv. 187707 — 01 e la contestuale Sez. U, n. 16 del 18/06/1991, Sacchetto, Rv. 187708 - 01,) che la misura premiale della liberazione anticipata presupponeva, come condizione necessaria per la sua applicabilità, che fosse in corso uno status detentionis in espiazione di pena, senza del quale non sarebbero state possibili l'osservazione della personalità, un programma di trattamento, la partecipazione al programma, né il perseguimento dell'obiettivo di reinserimento nella società; si riteneva, in definitiva, che l'eventuale cessazione dell'esecuzione penale o la condizione di libertà del condannato, già inserito nel contesto sociale, impedissero di realizzare la finalità premiale. Tale restrittiva interpretazione, nel 4 tempo, ha subìto un'evoluzione che ha consentito di ampliare la portata applicativa dell'istituto. Si è in particolare affermato che «è ammissibile la richiesta di liberazione anticipata avanzata da soggetto che si trovi in stato di libertà quando tale stato sia conseguito non all'avvenuta integrale espiazione della pena ma all'intervento di un provvedimento di sospensione dell'esecuzione, succeduto ad un periodo di detenzione con riguardo al quale si possa valutare l'eventuale partecipazione del condannato all'opera di rieducazione» (Sez. 1, n. 1490 del 01/03/2000 Pezzella, Rv. 215936 - 01; ed ancora che «in tema di liberazione anticipata, per l'accoglibilità dell'istanza non è necessario che l'esecuzione della pena detentiva sia in corso, posto che in tutti i casi in cui il condannato è soggetto a forme alternative di esecuzione deve ritenersi soddisfatta la condizione della pendenza del rapporto esecutivo contenuta nell'art.54 della legge 26 luglio 1975, n.354 (Fattispecie in cui l'istanza è stata presentata da condannato che dopo un periodo di custodia cautelare doveva espiare un periodo residuo di reclusione sotto forma di affidamento al servizio sociale)». (Sez. 1, n. 30302 del 06/07/2001, Rossi, Rv. 219554 - 01). 3.1. Siffatta soluzione ermeneutica ha poi trovato positivo riconoscimento normativo con l'introduzione, nel testo dell'art. 47 Ord. pen., del comma 12-bis ad opera della legge 19 dicembre 2002, n. 277, art. 3, che ha esplicitamente previsto la concessione della detrazione di pena di cui all'art. 54 all'affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova nel relativo periodo di un «concreto recupero sociale». 3.2. Questa Corte di legittimità ha quindi ulteriormente esteso l'applicabilità dell'istituto, ammettendo la liberazione anticipata anche con riferimento a periodi trascorsi in liberazione condizionale (Sez. 1, n. 42468 del 21/10/2009, Gulisano, Rv. 245547; Sez. 1, n. 29843 del 23/06/2009, Bologna, Rv. 244315; Sez. 1, n. 24925 del 27/05/2009, Contino, Rv. 243818; Sez. 1, n. 17343 del 07/04/2009, Cicciu', Rv. 243368; Sez. 1, n. 3852 del 25/11/2008, Castro, Rv. 241889), sul presupposto della "irrazionalità" di un sistema che consenta la liberazione anticipata all'affidato in prova e non al libero condizionale ravveduto, sul quale gravano prescrizioni ancor più restrittive, segnatamente la sottoposizione a libertà vigilata, non prevista in caso di affidamento. Tale approdo ermeneutico ha tratto argomenti dalla natura e dalla funzione della liberazione condizionale, che, nell'interpretazione offerta dalla giurisprudenza costituzionale, seppur prevista 5 dall'art. 176 cod. pen. tra le cause di sospensione dell'esecuzione che determinano l'estinzione della pena, con la regolamentazione introdotta dalla legge di ordinamento penitenziario, è divenuta una modalità di esecuzione della pena stessa, diversa e di minore afflittività rispetto alla restrizione carceraria e collocata nella fase conclusiva del trattamento rieducativo, ma sempre orientata a conseguire il recupero sociale del condannato (Corte cost., sent. n. 204 del 1974; n. 282 del 1989). In particolare, si è evidenziato che la liberazione condizionale è caratterizzata: dalla sostituzione in costanza di rapporto esecutivo della permanenza del sottoposto in ambito carcerario con la libertà vigilata di cui all'art. 230, primo comma, n. 2, cod. pen., che parimenti incide con effetti limitativi sulla libertà personale, imponendo l'osservanza di specifiche prescrizioni;
dalla finalizzazione alla rieducazione del reo, cui deve sempre tendere la pena secondo il principio generale di cui all'art. 27 Cost., terzo comma, e dalla subordinazione alla dimostrazione del sicuro ravvedimento del condannato, tale che, se conseguito, rende inutile la protrazione dell'esecuzione (Cost. cost., sent. 204 del 1974; Sez. 1 n. 42468 del 21/10/2009, Gulisano, Rv. 245547). Sulla base di tali principi si è quindi affermato che «la liberazione anticipata può essere concessa ai condannati alla pena dell'ergastolo con riferimento ai periodi trascorsi in liberazione condizionale con sottoposizione alla libertà vigilata, al fine di conseguire, ai sensi dell'art. 177 cod. pen., l'anticipazione della cessazione della misura di sicurezza e dell'estinzione della pena» (Sez. 1, n. 13934 del 29/11/2016 - dep. 2017, PG in proc. Russo, Rv. 269940 — 01). 3.3. L'evoluzione normativa e sistematica consente quindi di affermare che la natura detentiva della misura in espiazione non è più un discrimine per la concessione del benefici, dal momento che, per poter fruire della libertà anticipata, non è richiesto che la detenzione sia in atto e comporti la carcerazione all'interno di istituto penitenziario, essendo piuttosto preteso il mancato esaurimento del rapporto di esecuzione penale in corso, sulla cui protrazione temporale l'istituto vada ad incidere in senso favorevole al condannato, anticipandone la cessazione. 4. Ciò posto, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale e normativa sopra indicata, deve innanzitutto osservarsi come la natura non detentiva della pena in esecuzione non costituisca più elemento dirimente. Peraltro, va evidenziato che 6 il lavoro di pubblica utilità sostitutiva è imperniato su attività lavorative - prestazione di non meno di sei ore e non più di quindici ore settimanali, aumentabili su richiesta del condannato - che hanno una spiccata attitudine rieducativa e risocializzante (art. 56-bis, commi 1 e 2, legge 689 del 1981); comporta delle prescrizioni, comuni anche alla semilibertà ed alla detenzione domiciliare (art. 56-ter, legge 689 del 1981), e ha finalità di reinserimento sociale, dal momento che l'UEPE deve riferire al giudice non solo sull'effettivo svolgimento del lavoro da parte del condannato, ma anche «sulla condotta e sul percorso di reinserimento sociale» (art. 63, comma 3, legge 689 del 1981). 4.1. Appare allora utile richiamare la relazione illustrativa, allegata al d.lgs. 150 del 2022, laddove (pag. 195) afferma che «Anche il LPU sostitutivo, come la semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva, è concepito come pena-programma. Rispetto a quelle due diverse pene sostitutive presenta un minor grado di incidenza sulle libertà del condannato, essendo del tutto privo di una componente detentiva. In tale prospettiva, il ruolo del lavoro di pubblica utilità, nel sistema delle nuove pene sostitutive, è comparabile a quello ricoperto dell'affidamento in prova al servizio sociale tra le misure alternative alla detenzione, in rapporto alla semilibertà e alla detenzione domiciliare». Se quindi, come visto, la natura non detentiva della pena in oggetto, ribadita nella citata relazione, non appare elemento dirimente, merita invece di essere richiamato il parallelismo testuale effettuato in relazione ai seppur diversi istituti della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, da un lato, e della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova, dall'altro. Parallelismo che, a fronte di indici normativi (artt. 57, comma 1, e 76 della legge n. 689 del 1981; artt. 47 comma 12-bis e 54 Ord. pen.) che depongono per l'applicabilità della liberazione anticipata ai condannati alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, conforta nel non enucleare alcun indice di incompatibilità sistematica tra i citati istituti, atteso tra l'altro che, come correttamente affermato dal giudice dell'esecuzione in seno all'impugnata ordinanza, l'applicazione dell'istituto in parola ai lavori di pubblica utilità sostitutivi è conforme alla ratio cui si ispira l'intera disciplina delle pene sostitutive, ossia la più ampia e possibile equiparazione tra condannati in espiazione di pena sostitutive e condannati in espiazione di pena detentiva attraverso misure alternative alla detenzione. 7 IL FuNzioNA UDLZiARIO DizTARin o 4.2. Deve pertanto confermarsi il principio che l'istituto della liberazione anticipata di cui all'art. 54 Ord. pen., in forza del combinato disposto di cui agli artt. 57 e 76 legge 689 del 1981, 47 comma 12-bis e 54 ord. pen., è applicabile alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità. 5. Venendo ora al tema della competenza oggetto del presente procedimento, il Collegio ritiene che il dato normativo sia inequivoco: ai sensi dell'art. 69-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 come sostituito, da ultimo, dal d.l. 4 luglio 2024, n. 92 conv. in I. 8 agosto 2024, n. 112 (in epoca successiva, quindi, all'entrata in vigore del d.lgs. 150 del 2022), la competenza funzionale a decidere in ordine alla concessione della liberazione anticipata spetta al magistrato di sorveglianza (art. 69-bis cit., comma 4: «Il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza»), che decide con ordinanza reclamabile al Tribunale di sorveglianza (art. 69-bis cit., comma 5: «Avverso l'ordinanza di cui al comma 4 il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio»). Eventuali esigenze sistematiche che avrebbero consigliato una concentrazione della competenza, anche in relazione alla concessione della liberazione anticipata, in capo al giudice dell'esecuzione, non possono che recedere innanzi ad un dato testuale ed inequivoco, non superabile in via interpretativa. 6. Per tali ragioni il giudice dell'esecuzione deve ritenersi funzionalmente incompetente ad emettere l'ordinanza di concessione della liberazione anticipata, mentre la relativa competenza appartiene al magistrato di sorveglianza. Nel caso di specie, quindi, deve essere dichiarata la competenza del magistrato di sorveglianza di Venezia cui vanno trasmessi gli atti.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del magistrato di sorveglianza di Venezia cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, il 12 marzo 2026.