Sentenza 25 novembre 2008
Massime • 1
La liberazione anticipata è ammessa anche con riferimento a periodi trascorsi in liberazione condizionale, purché il rapporto esecutivo sia tuttora in corso, non importa se in una delle forme alternative previste dall'ordinamento penitenziario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/11/2008, n. 3852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3852 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CANZIO Giovanni - Presidente - del 25/11/2008
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 3268
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 026438/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CA SE N. IL 02/10/1969;
avverso ORDINANZA del 04/07/2008 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAVALLO ALDO;
lette le conclusioni del P.G. il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ordinanza deliberata il 4 luglio 2008 il Tribunale di sorveglianza di Roma, ha rigettato il reclamo proposto da CA US avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Roma che aveva dichiarato inammissibile, per carenza dei presupposti di legge, l'istanza diretta all'applicazione del beneficio della liberazione anticipata per il semestre giugno/dicembre 2007, rilevando che la misura alternativa richiesta, ai sensi della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 54, è incompatibile con la posizione giuridica del richiedente, ammesso con provvedimento in data 30 luglio 2007 alla liberazione condizionata, nel senso che la stessa, secondo l'interpretazione giurisprudenziale ormai consolidata della citata norma, può essere richiesta soltanto da colui che abbia scontato, anche se in minima parte, la pena irrogatagli in stato di detenzione (carceraria o domiciliare, a titolo di espiazione pena o a titolo di custodia cautelare).
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, il quale deduce violazione di legge (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all'art. 54, dell'ordinamento penitenziario), deducendo che, ai fini dell'applicabilità del beneficio della liberazione anticipata, andava preso in considerazione anche il periodo trascorso in stato di liberazione condizionale, a lui concesso L. n. 82 del 1991, ex art. 16 nonies, nel corso del quale aveva dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione, permanendo inalterato durante l'intero periodo di cui trattasi il rapporto esecutivo, evidenziando, anche attraverso apposita memoria, che in caso contrario la norma appariva sospetta di incostituzionalità, per violazione del principio di eguaglianza, attesa l'ammissibilità del beneficio in caso di affidamento in prova.
2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La più recente ed ormai costante giurisprudenza (si veda da ultimo Cass., sez. 1^, sentenza n. 30302 del 6 luglio 2001 rv. 219554, ric. Rossi) ha chiarito, infatti, che la liberazione anticipata non è ammessa quando la pena di cui si chiede la riduzione sia stata interamente espiata e il condannato - ormai definitivamente libero per il titolo in questione - intenda imputare il beneficio ad altri fini, mentre è perfettamente ammissibile la richiesta riferita a un periodo di detenzione pregressa quando il rapporto esecutivo sia tuttora pendente e, in particolare, quando l'esecuzione debba proseguire, sia pure nelle forme alternative previste dall'ordinamento penitenziario (cfr. Cass., Sez. 1^, c.c. 3.2.1998, Trigiante, e 17.2.1998, Martina, con specifico riferimento alla pendenza o all'avvenuto accoglimento dell'istanza di affidamento nonché, in generale, C.C. 24.11.1998, Vasta;
1.3.2000, Pezzella). E del resto se il periodo trascorso in libertà vigilata dal soggetto che fruisce della liberazione condizionale deve considerarsi esecuzione della pena a tutti gli effetti, ai fini della revoca della liberazione anticipata, nell'ipotesi di cui alla L. n. 354 del 1975, art. 54, comma 3, (c.d. ordinamento penitenziario), nel senso che la condanna per delitto non colposo commesso durante la libertà vigilata conseguente ad ammissione a liberazione condizionale è da ritenere come condanna per delitto commesso nel corso dell'esecuzione della pena (in tal senso sentenza n. 7316 del 22/12/1999 - 10/2/2000, rv. 215334, ric. Panetta) affermare che l'istanza di liberazione anticipata proposta dal CA è inammissibile perché avanzata "dalla libertà", mentre il beneficio presuppone che "la pena detentiva da ridurre sia in corso di esecuzione", si rivela statuizione illogicamente discriminatoria.
L'ordinanza impugnata va perciò annullata, con rinvio al medesimo Tribunale in diversa composizione, per nuovo esame dell'istanza.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Roma.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2009