1) il divieto di detenere e portare a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se e' stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;
2) il divieto di frequentare abitualmente, senza giustificato motivo, pregiudicati o persone sottoposte a misure di sicurezza, a misure di prevenzione o comunque persone che espongano concretamente il condannato al rischio di commissione di reati, salvo si tratti di familiari o di altre persone conviventi stabilmente;
3) l'obbligo di permanere nell'ambito territoriale, di regola regionale, stabilito nel provvedimento che applica o da' esecuzione alla pena sostitutiva;
4) il ritiro del passaporto e la sospensione della validita' ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente;
5) l'obbligo di conservare, di portare con se' e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia il provvedimento che applica o da' esecuzione alla pena sostitutiva e l'eventuale provvedimento di modifica delle modalita' di esecuzione della pena, adottato a norma dell'articolo 64.
Al fine di prevenire la commissione di ulteriori reati, il giudice puo' altresi' prescrivere il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Si applica l'articolo 282-ter del codice di procedura penale, in quanto compatibile.))